Avviso recante criteri e modalità per la concessione di contributi per l’anno 2025 per le iniziative di rilievo locale, regionale e interregionale ai sensi del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410789 del 4 agosto 2023.
(Decreto 12/03/2025, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DISAI
DG AGEBIL
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante “Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e successive modifiche;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” come convertito con Legge n. 204 del 2022, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
VISTO il D.P.C.M. 11 aprile 2023, n. 72, recante “Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
VISTO il D.M. 13 settembre 2023 n. 477058, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali non generali della Direzione generale per l'ippica e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in attuazione del D.P.C.M. n. 72 del 11/04/2023”;
VISTO il D.P.C.M. n. 178 del 16 ottobre 2023 “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
VISTA la Direttiva generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2025, adottata con D.M. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata da parte della Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;
VISTA la Direttiva dipartimentale n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall’Organo di controllo in data 4 marzo 2025 al n. 195, con la quale sono state impartite alla Direzione generale degli affari generali e del bilancio le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata Direttiva del Ministro ed assegnate le risorse per la realizzazione dei correlati obiettivi operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
VISTO il D.P.R. del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 16 gennaio 2024, reg. 68, con il quale al dott. Marco Lupo è stato conferito l’incarico di Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica;
VISTO il D.P.C.M. del 7 febbraio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 6 marzo 2024 al n. 314, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Teresa Nicolazzi l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale degli Affari generali e del Bilancio (AGEBIL), nell’ambito del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i;
VISTA la Direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;
VISTA la direttiva dipartimentale n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall’organo di controllo in pari data al n. 195, con la quale sono state impartite le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva del Ministro per l’anno 2025 ed assegnate le risorse finanziarie e umane per la realizzazione dei correlati obiettivi operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410789 del 4 agosto 2023, recante “Misure volte alla concessione di contributi per le iniziative di rilievo locale, regionale o interregionale rivolte ad azioni di valorizzazione nel settore agricolo e agroalimentare”, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio c/o il Masaf, in data 7 agosto 2023 al n. 532, e dalla Corte dei Conti, in data 30 agosto 2023 al n. 1240;
CONSIDERATO che l’articolo 4 del menzionato Decreto del Ministro n. 410789 del 4 agosto 2023 dispone che “Alla copertura degli oneri previsti dal presente decreto si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili sul capitolo 7251 p.g. 7, pari ad euro 3.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2023, euro 3.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2024 ed euro 2.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2025”;
TENUTO CONTO che l’articolo 7 del menzionato Decreto del Ministro n. 410789 del 4 agosto 2023 dispone che “La definizione dei requisiti soggettivi, dei criteri di selezione, delle attività finanziabili e delle spese ammissibili nonché ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio sono demandati all’adozione di apposito provvedimento da parte della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica”;
VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in GU, Serie Generale n. 305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 43/L;
VISTO il D.M.E.F. 31 dicembre 2024, pubblicato sulla GU n. 305 del 31 dicembre 2024, Suppl. Ordinario n. 44, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;
VISTA la nota prot. n. 99273 del 4 marzo 2025, con cui si è provveduto alla richiesta di conservazione dei fondi di cui al capitolo 7251/7, esercizio di provenienza 2024;
RITENUTO necessario adottare le procedure attuative previste al citato articolo 7 del Decreto del Ministro n. 410789 del 4 agosto 2023 per l’esercizio finanziario 2025, nelle more della conservazione delle somme che costituiscono residui di stanziamento 2024 sul predetto capitolo;
DECRETA
Articolo 1
Finalità e ambiti
1. Il presente Decreto definisce, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l’anno 2025, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per le iniziative di cui al Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023, n. 410789, ovvero per le iniziative di rilievo locale, regionale e interregionale rivolte alla valorizzazione:
a. delle produzioni agroalimentari e vitivinicole di qualità certificata ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e del Reg. (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
b. delle produzioni agricole e agroalimentari;
c. delle produzioni iscritte nel registro dei Prodotti Agricoli tradizionali, ai sensi della Legge 12 dicembre 2016, n. 238;
d. del patrimonio forestale italiano;
e. dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
f. dei territori e comunità rurali.
Articolo 2
Soggetti proponenti
1. Possono presentare domanda di contributo per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023, n. 410789, i seguenti soggetti:
a) enti pubblici, in forma singola o associata;
b) associazioni riconosciute e non riconosciute, operanti nei settori di cui al precedente articolo 1;
c) comitati organizzatori, costituiti in forma scritta anche non pubblica, purché l’atto costitutivo sia registrato, e indichi scopi e organi responsabili;
d) cooperative sociali operanti nei settori di cui al precedente articolo 1.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 devono avere sede in Italia e non avere scopo di lucro.
3. Non possono presentare domanda di contributo:
- le persone fisiche;
- le società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite.
4. Ciascun soggetto di cui al precedente comma 1 può presentare, in forma singola o associata, al massimo un progetto nell’ambito del presente Avviso, come previsto dall’art. 6, comma 2, del D.M. n. 410789 del 4 agosto 2023.
Articolo 3
Requisiti soggettivi dei soggetti proponenti
1. Alla data di presentazione della domanda di contributo, nei confronti dei soggetti proponenti non devono sussistere situazioni ostative, ai sensi delle leggi vigenti, alla concessione di benefici pubblici.
2. I soggetti proponenti non devono aver richiesto e/o ricevuto altri contributi pubblici per le medesime spese ammissibili di cui al presente Avviso e rispettare quanto prescritto nel successivo art. 12.
3. I soggetti proponenti di cui all’art. 2, comma 1 lett. a) devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
a) non essere sottoposti a commissariamento a seguito di declaratoria di dissesto finanziario ex art. 244 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o a seguito di scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare ex art. 143 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
b) essere in regola con la restituzione di somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
c) di non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589, del Consiglio del 13 luglio 2015.
4. I soggetti proponenti di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) c) e d), devono possedere a pena di esclusione i seguenti requisiti:
a) avere una stabile organizzazione in Italia;
b) non avere fini di lucro;
c) operare nei settori di cui al precedente art. 1;
d) assenza di condanne definitive o decreti penali di condanna irrevocabili per i seguenti reati:
i. delitti, consumati o tentati, di associazione a delinquere, associazione mafiosa e reati connessi, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale;
ii. corruzione, concussione, turbativa d’asta e reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
iii. false comunicazioni sociali, di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
iv. frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
v. terrorismo e reati eversivi;
vi. riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale;
vii. sfruttamento del lavoro minorile e tratta di esseri umani, definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
viii.ogni altro delitto che comporti l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
e) assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
f) assenza di interdittive antimafia o provvedimenti analoghi nei confronti di amministratori, legali rappresentanti e soggetti con poteri di controllo o direzione;
g) assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
h) regolarità rispetto alle norme sul diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
i) non essere in stato di liquidazione giudiziale, coatta o di concordato preventivo, né avere procedimenti in corso per tali situazioni;
j) assenza di violazioni gravi e definitive di obblighi fiscali, previdenziali o di pagamento di imposte e tasse;
k) rispetto delle normative su salute, sicurezza sul lavoro, ambiente e obblighi sociali, come previsto dall’allegato X alla direttiva 2014/24/UE;
l) assenza di amministratori o rappresentanti legali colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione;
m) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.
5. I soggetti proponenti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) devono inoltre:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti all’albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
b) non essere in liquidazione volontaria né essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
e) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi della normativa dell’Unione europea;
f) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana.
6. Ove il progetto sia presentato in forma associata, tutti i soggetti proponenti partecipanti devono possedere i requisiti di cui ai precedenti commi.
7. I Soggetti proponenti devono attestare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi, mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegata alla domanda di cui al successivo art. 4.
Articolo 4
Condizioni di ammissibilità della domanda di contributo
1. La domanda di contributo, a pena di esclusione, deve avere ad oggetto la realizzazione di iniziative coerenti con quanto previsto al precedente art. 1.
2. La domanda di contributo deve essere presentata da soggetti proponenti di cui al precedente art. 2.
3. La domanda di contributo deve essere presentata da soggetti proponenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.
4. La domanda di contributo redatta sulla base dello schema allegato al presente Avviso, Allegato n. 1, deve contenere a pena di esclusione:
a) una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, redatta conformemente al modello allegato al presente Avviso, Allegato n. 1;
b) la descrizione dettagliata dell’iniziativa che si intende realizzare e dei prodotti che si intendono promuovere e valorizzare, redatta conformemente al modello allegato al presente Avviso, Allegato n. 2;
c) il piano finanziario delle spese, cui va allegata documentazione giustificatrice dei costi previsti (a titolo esemplificativo: preventivi, determine, o qualsiasi altra documentazione idonea), dettagliato delle attività e dei costi dell’iniziativa, con indicazione dei costi ammissibili ai sensi del successivo art. 5 e dell’importo del contributo richiesto, della eventuale quota a carico del richiedente nonché dell'eventuale concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati. Il piano finanziario deve essere redatto conformemente al modello allegato al presente Avviso, Allegato n. 2;
d) il Cronoprogramma dettagliato delle attività programmate, redatto conformemente al modello allegato al presente Avviso, Allegato n. 2;
e) in caso di Soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1 lett. b) e c), l’atto costitutivo che indichi scopi e organi responsabili (redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata) e lo statuto comprovante l’operatività dell’associazione nei settori di cui al precedente articolo 1, comma 1;
f) in caso di Soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 lettera d) del presente Decreto, statuto comprovante l’operatività della cooperativa nei settori di cui al precedente articolo 1, comma 1.
Articolo 5
Attività finanziabili e spese ammissibili
1. Possono essere finanziate attività aperte o dirette al pubblico con ingresso a titolo gratuito, organizzate a livello locale, regionale e interregionale, che possono consistere in una o più attività di seguito indicate:
a) fiere negli ambiti di cui all’articolo 1 del Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023, n. 410789;
b) sagre negli ambiti di cui all’articolo 1 del Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023, n. 410789;
c) manifestazioni negli ambiti di cui all’articolo 1 del Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023, n. 410789.
2. Le spese devono riguardare attività, di cui al precedente comma 1, svolte dopo la data di presentazione della domanda ed entro il 31 dicembre 2025, pena l’inammissibilità della domanda o la decadenza dal contributo.
3. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:
a) Spese per l’allestimento (noleggio, montaggio e smontaggio) delle strutture necessarie allo svolgimento delle attività;
b) Spese per l’affitto e la gestione di attrezzature (come, ad esempio, strumentazione audio video oppure materiali di consumo per degustazioni) necessarie allo svolgimento delle attività;
c) Affitto sala/locali per lo svolgimento delle attività;
d) Occupazione suolo pubblico;
e) Spese per l’acquisto di inserzioni pubblicitarie e/o affissioni per la promozione delle attività e/o per la comunicazione e/o promozione dell’iniziativa;
f) Spese di sicurezza;
g) Spese per utenze o allacci a servizi necessari allo svolgimento delle attività progettuali;
h) Spese relative al noleggio di mezzi strumentali.
4. Non sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:
a) Spese non connesse direttamente alla realizzazione delle attività finanziate;
b) Spese generali;
c) Spese per artisti e SIAE;
d) Spese per show cooking;
e) Spese del personale del beneficiario;
f) Spese relative ad attività realizzate prima della presentazione della domanda di contributo;
g) Spese relative ad attività realizzate dopo il 31 dicembre 2025;
h) Spese per la realizzazione di investimenti di tipo strutturale del soggetto proponente (come, ad esempio, spese per la realizzazione di siti internet dei soggetti partecipanti o spese per lo sviluppo della loro immagine coordinata aziendale etc.);
i) Spese per l’acquisto dei prodotti oggetto di promozione;
j) Spese i cui pagamenti siano effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra soggetto beneficiario e fornitore;
k) Spese inerenti qualsiasi forma di autofatturazione;
l) Spese per l’imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui tale spesa non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.
5. I beni e servizi oggetto del contributo devono essere forniti da soggetti terzi che non abbiano nessuno rapporto di cointeressenza con il beneficiario.
Articolo 6
Risorse, entità e procedura di concessione del contributo
1. Per l’anno 2025 le risorse stanziate ai sensi dell’art. 4 del Decreto ministeriale sono pari ad € 2.000.000,00.
2. I contributi sono concessi secondo una procedura valutativa “a sportello” applicata alle domande presentate dai Soggetti proponenti, approvate a seguito di istruttoria di cui al successivo art. 8.
3. Le risorse finanziarie sono assegnate alle proposte progettuali ritenute ammissibili ai sensi del successivo art. 8, sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
4. La percentuale massima di contributo da erogare non supera il 50% delle spese ammissibili.
5. L’importo di contributo va da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 40.000 euro.
6. Non saranno ammesse a contributo le domande le cui spese, a seguito dell’istruttoria, risulteranno complessivamente inferiori a 1.000,00 euro.
Articolo 7
Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo
1. La domanda di contributo, a pena di esclusione, è redatta sulla base dei modelli di cui agli Allegati n. 1 e 2 al presente Avviso e deve essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 30 giugno 2025.
2. La documentazione di cui al precedente comma 1, presentata in file nativi digitali, deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente a norma di legge dal legale rappresentante del Soggetto proponente, o da un suo delegato.
3. La domanda presentata con modalità diverse da quelle indicate ai precedenti commi 1 e 2 non è considerata valida. Per la determinazione della data e dell’orario di presentazione della domanda fa fede l’orario di ricevimento della pec al server del Ministero.
Articolo 8
Istruttoria delle domande ed erogazione del contributo
1. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto è nominata apposita Commissione di valutazione.
2. Le domande sono esaminate dalla Commissione in base all’ordine di arrivo delle stesse.
3. La Commissione si riunisce con cadenza mensile.
4. La Commissione preliminarmente verifica la regolarità e la completezza della documentazione presentata, nonché la trasmissione della stessa nei termini e secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 7, pena l’esclusione.
5. La Commissione, di cui al comma 1, richiede la documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
6. La regolarizzazione della domanda sarà richiesta dal Responsabile unico di cui al successivo art. 15, con invio di comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo eletto come domicilio in sede di domanda di contributo
7. In caso di soccorso istruttorio è assegnato un congruo termine, non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all’esclusione, dandone comunicazione al Soggetto proponente.
8. Non potranno essere regolarizzati attraverso soccorso istruttorio i casi di inammissibilità di cui al successivo comma 9.
9. Saranno considerate inammissibili le istanze che, a seguito dell’istruttoria formale, risultino:
a. pervenute con modalità e termini diversi da quelli indicati nel precedente art. 7;
b. con periodo di svolgimento delle iniziative diverso da quanto previsto al precedente art. 5 comma 2;
c. non firmate digitalmente con la modalità indicata al precedente art. 7;
d. firmate da un soggetto diverso dal rappresentante legale o dal delegato;
e. inviate in tempistiche difformi rispetto a quelle indicate al precedente art. 7, comma 1;
f. che non osservano il divieto di presentazione di più una domanda per l’anno 2025 di cui al precedente art. 2, comma 4;
g. prive dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3;
h. prive degli allegati richiesti di cui al precedente art. 4;
i. relative ad attività e finalità difformi da quelle indicate al precedente art. 1;
10. Terminata la verifica amministrativa della domanda di contributo la Commissione verifica la coerenza delle spese e l’ammissibilità delle stesse rispetto a quanto disposto al precedente art. 5.
11. All’esito delle attività di valutazione svolte mensilmente dalla Commissione, il Ministero procede alla pubblicazione sul proprio sito dell’elenco delle domande ammesse, avuto riguardo all’ordine di presentazione delle domande, e adotta il provvedimento di concessione del contributo, comunicandolo a mezzo posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
12. I beneficiari del contributo devono realizzare le attività conformemente a quanto previsto nel progetto ammesso a contributo.
13. Sono ammissibili variazioni degli importi delle voci di costo progettuali che non superino il 20% degli importi approvati.
14. Le variazioni che non rispettino i requisiti di cui al precedente comma 13 comportano l’inammissibilità della spesa.
Articolo 9
Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo
1. Il contributo è erogato in un’unica soluzione a saldo, a conclusione delle attività, previa presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato n. 3 al presente Avviso, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, corredata da:
a) relazione finale dell’iniziativa, comprendente la descrizione delle attività/eventi realizzati;
b) riepilogo delle spese sostenute, separato per tipologia di attività realizzata;
c) copia dei contratti stipulati con i fornitori dei servizi per la realizzazione delle attività progettuali;
d) copia di ciascun documento di spesa con allegata la quietanza;
e) copia estratto conto corrente bancario dedicato;
f) idonea documentazione atta a dimostrare l’effettiva realizzazione della manifestazione attraverso documentazione fotografica, video, articoli di stampa ecc. corredata da una relazione che evidenzi, in maniera analitica, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e le ricadute positive sulla realtà territoriale interessata.
2. I documenti di spesa di cui al precedente comma 1, lett. d) devono recare l’indicazione del CUP attribuito al progetto dall’Amministrazione. Se la spesa è relativa ad un’attività realizzata prima dell’attribuzione del CUP, i documenti di spesa devono riportare la seguente dicitura: “Attività realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del D.M. 410789/2013”.
3. Tutte le fatture o documentazione di spesa equivalente dovranno essere intestate al beneficiario e dovranno essere emesse entro il 31 dicembre 2025 oppure riguardare prestazioni rese entro il 31 dicembre 2025.
4. La verifica della rendicontazione verrà effettuata da una commissione di controllo nominata al fine di accertare la conformità dell’attività svolta e delle spese sostenute a quanto indicato nella domanda di contributo ed oggetto del beneficio concesso.
5. Il Ministero pubblica le istruzioni operative per la presentazione delle domande di liquidazione.
Articolo 10
Obblighi del beneficiario
Il Beneficiario si obbliga a:
a) operare in conformità con quanto previsto nel presente Avviso Pubblico ed utilizzare il contributo ricevuto a norma del presente Avviso esclusivamente per la realizzazione delle attività e/o delle spese per le quali è stato concesso; nei casi di utilizzo non conforme, anche solo parzialmente, del contributo concesso, il Ministero dispone la decadenza integrale o parziale dello stesso o la sua rimodulazione, con le modalità stabilite all’art. 13 del presente Avviso;
b) realizzare integralmente le attività proposte, sotto la propria ed esclusiva responsabilità (operante anche nei confronti di terzi) nel rispetto di quanto previsto dal progetto presentato, del presente Avviso;
c) predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività svolte e assumersi ogni responsabilità ed oneri nei confronti del Ministero o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti e/o azioni utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nell’attuazione del progetto.
Articolo 11
Controlli e ispezioni
1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni sul Soggetto beneficiario del contributo. A tal fine il Ministero può svolgere gli opportuni accertamenti sulla progressiva ed effettiva realizzazione del Progetto con facoltà di ispezionare i libri e la documentazione contabile e fiscale, eseguendo sopralluoghi sia presso la sede dove è realizzato l’intervento, sia presso i locali in cui è conservata la predetta documentazione.
2. L’Amministrazione si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni
rilasciate e la sussistenza dei requisiti previsti dall’Avviso, attraverso l’acquisizione di tutti i dati necessari a comprovare quanto dichiarato dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Articolo 12
Divieto di cumulo
1. Le spese ammesse a finanziamento per le iniziative di cui al presente Avviso, come indicate nel precedente art. 5, comma 3, non sono finanziabili con altre forme di contributo erogate dal Ministero e/o da altri soggetti pubblici. E’ fatta salva la possibilità di cumulare, all’interno di ogni singola proposta progettuale, fonti finanziarie differenti a condizione che i contributi non coprano le stesse quote di costo.
Articolo 13
Decadenza e revoca del contributo
1. In caso di mancato riscontro alla richiesta di comprova inviata dal Ministero nell’ambito del procedimento di controllo, con i termini e i modi che saranno indicati, è prevista la decadenza dal contributo. Parimenti, sarà disposta la decadenza qualora, all’esito del predetto controllo, venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di domanda di partecipazione. Fermo restando quanto sopra, il richiedente il beneficio in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci è altresì soggetto alle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre che al divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 (due) anni decorrenti dall’adozione dell'atto di decadenza.
Qualora venga accertata la non veridicità successivamente all’assegnazione del contributo, sarà disposta la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate (anche mediante riscossione coattiva ovvero attraverso lo strumento della compensazione), maggiorate degli eventuali interessi e relative spese di recupero, fatte salve le sanzioni di legge.
2. Il contributo concesso è soggetto a revoca, altresì, nei seguenti casi:
• Il venir meno di uno o più requisiti per la concessione del contributo;
• il mancato rispetto degli obblighi posti dall’Avviso;
• il mancato invio della rendicontazione da parte del soggetto beneficiario entro i termini;
• il mancato rispetto di quanto previsto dall’Avviso per il rendiconto di spesa, fatta salva la possibilità di richiesta di chiarimenti ed integrazioni da parte dell’Amministrazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, saranno comunque riconosciute al beneficiario le spese eventualmente sostenute e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca che non siano oggetto di contestazione.
Art. 14
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679/UE
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679/UE, i dati personali acquisiti saranno utilizzati ai soli fini del presente bando e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati, di richiederne la correzione, l’integrazione ed ogni altro diritto ivi contemplato. I dati sono trattati con l’ausilio di strumenti informatici e manualmente e il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dell’interessato. Tutti i trattamenti avvengono sotto l’osservanza ed il rigoroso rispetto della normativa sulla tutela della privacy.
2. Il Titolare del Trattamento dei dati è il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.
Articolo 15
Pubblicazione e trasparenza
1. Il presente Decreto è pubblicato sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste https://www.politicheagricole.it.
2. Il Responsabile del Procedimento amministrativo è la dott.ssa Paola Bischetti funzionaria, in servizio presso la direzione generale AGEBIL.
3. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, devono pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e possono essere presentate fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.
IL DIRETTORE GENERALE
Teresa Nicolazzi
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
ALLEGATI
ALLEGATO 1 - DOMANDA DI CONTRIBUTO
ALLEGATO 2 - FORMULARIO
ALLEGATO 3 - RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI SALDO