Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Rueda].
(Comunicazione 12/06/2025, pubblicata in G.U.U.E. 12 giugno 2025, n. C)
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Rueda»
PDO-ES-A0889-AM05 — 13.5.2025
1. Nome del prodotto
«Rueda»
2. Tipo di indicazione geografica
☒ Denominazione di origine protetta (DOP)
☐ Indicazione geografica protetta (IGP)
☐ Indicazione geografica (IG)
3. Settore
☐ Prodotti agricoli
☒ Vini
☐ Bevande spiritose
4. Paese cui appartiene la zona geografica
Spagna
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Alimentación. Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios
6. Qualifica come modifica ordinaria
Le modifiche non rientrano in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
1. MODIFICA DELLA DESCRIZIONE ORGANOLETTICA DEL VINO BIANCO
Descrizione
Il colore del vino bianco, precedentemente descritto come «da giallo pallido a giallo paglierino» è modificato in «da giallo pallido ad ambra». Per i vini bianchi fermentati in botti o invecchiati, le parole «A livello di olfatto emergeranno aromi propri dell'invecchiamento in botte, mentre in termini di gusto il sapore sarà intenso» sono sostituite dalle parole «A livello di olfatto emergeranno aromi propri dell'invecchiamento in botte, mentre/oppure in termini di gusto il sapore sarà intenso».
La modifica interessa la sezione 2.2 del disciplinare e il punto 4 del documento unico.
Non rientra in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.
Motivazione
Adeguamento ai prodotti attualmente elaborati nella regione dal punto di vista del potenziale e della versatilità delle uve Verdejo, senza che si tratti in alcun caso di difetti del vino.
2. MODIFICA DELLE RESTRIZIONI RELATIVE ALLA VINIFICAZIONE DEL VINO BIANCO
Descrizione
Il vino bianco, che era ottenuto da almeno il 50 % delle varietà bianche considerate come principali, deve ora essere prodotto da almeno il 75 % di tali varietà.
La modifica interessa la sezione 3.c del disciplinare e il punto 5 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria in quanto le caratteristiche sostanziali del prodotto sono mantenute e non incide sul legame. Sono state anzi migliorate le caratteristiche specifiche delle varietà autoctone che definiscono il profilo dei vini della DOP. Non rientra in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.
Motivazione
Essendo state autorizzate altre varietà da tempo impiegate dalle cantine produttrici della regione, si ritiene necessario aumentare il contenuto minimo necessario delle varietà principali per preservare le caratteristiche specifiche dei vini della DOP.
3. MODIFICHE RELATIVE ALLE VARIETÀ DI UVE
Descrizione
Vengono aggiunte nuove varietà. Nelle bianche: Riesling, Garnacha Blanca, Moscatel de grano menudo, Moscatel de Alejandría e Gewürztraminer; nelle rosse: Cenicienta e Bruñal.
Le varietà Chardonnay, Viognier e Cenicienta vengono ora considerate come principali.
La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e il punto 7 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria, in quanto vengono mantenute le caratteristiche specifiche e distintive del vino della DOP «Rueda» descritte nel legame. Non rientra in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.
Motivazione
Sono state realizzate degustazioni comparative delle principali varietà bianche aggiunte rispetto ad altre prodotte in altre regioni vinicole di riferimento e alla cieca, condotte dal panel di degustatori della DOP «Rueda», con risultati molto soddisfacenti dal punto di vista qualitativo. La tradizione di produzione e specializzazione, legata a varietà bianche della regione, e il fatto che tali varietà sono disponibili da molti anni nella zona di Rueda hanno consentito ai produttori di sviluppare vini di prima categoria con le varietà proposte.
La varietà Cenicienta è una varietà a bacca rossa recentemente inserita nell'elenco delle varietà di uve da vino autorizzate dalla Castiglia e León (decisione del 5 marzo 2024 pubblicata nel Boletín Oficial de Castilla y León il 10 maggio 2024) a seguito di un progetto di ricerca sulle varietà autoctone condotto da ITACyL. I prodotti sperimentali elaborati da questo organismo e sottoposti a grandi esperti di livello mondiale in varie degustazioni hanno permesso di dimostrare la personalità unica e la tipicità di quest'uva scoperta nella zona di Rueda e autoctona della stessa.
Per quanto riguarda le nuove varietà secondarie introdotte, si tratta di uve già presenti da molti anni con ottimi risultati nella zona protetta dalla DOP, utilizzate dalle cantine per la produzione di vini non DOP che godono di buona accettazione. Come nel caso dei vini prodotti con varietà in precedenza considerate secondarie e che ora vengono proposte come principali, anche i vini elaborati con le nuove varietà proposte come secondarie sono stati sottoposti al panel di degustazione della denominazione di origine, formato da assaggiatori scelti in modo casuale tra i suoi membri, e in degustazioni alla cieca. La degustazione è stata eseguita nel rispetto dei descrittori organolettici previsti dall'attuale disciplinare della DOP «Rueda» e i risultati sono stati molto soddisfacenti, per cui si può concludere che tali varietà consentono di produrre vini che mantengono il profilo caratteristico dei vini della DOP «Rueda».
4. MODIFICHE DELLE RESE MASSIME
Descrizione
Sono state specificate le rese massime per la produzione di uva e vino per ettaro per ciascuna delle nuove varietà bianche introdotte.
La modifica interessa la sezione 5 del disciplinare e il punto 5 del documento unico.
Si tratta di una modifica ordinaria, in quanto vengono mantenute le caratteristiche specifiche e distintive del vino della DOP «Rueda» descritte nel legame. Non rientra in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.
Motivazione
È necessario modificare la parte relativa alle rese per inserire le nuove varietà, mantenendo in ogni caso i limiti massimi previsti per le varietà della zona conformemente al potenziale produttivo locale per ottenere vini con le caratteristiche e i requisiti previsti dal disciplinare della DOP «Rueda».
5. AGGIORNAMENTI NORMATIVI
Descrizione
È aggiornato il riferimento normativo al regolamento della DOP «Rueda» e al Consejo regulador.
La modifica interessa la sezione 8.a del disciplinare e non incide sul documento unico.
Non rientra in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.
Motivazione
La modifica del disciplinare offre l'opportunità di aggiornare il suddetto riferimento normativo.
6. MODIFICHE DELLE DICITURE IN ETICHETTA
Descrizione
Tra le diciture in etichetta sono aggiunte la menzione tradizionale «Vino Generoso» e la dicitura «Gran Vino de Rueda», con le rispettive condizioni di utilizzo. Inoltre, per quanto riguarda il riferimento alle unità geografiche più piccole (i comuni), la dicitura «Vino de Pueblo» è modificata in «Vino de».
La modifica interessa la sezione 8.b.3 del disciplinare e il punto 9 del documento unico.
Non rientra in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.
Motivazione
Sebbene il disciplinare prevedesse già la menzione tradizionale «Vino Generoso» per i vini liquorosi delle tipologie «Pallido» e «Dorato», con la recente modifica di tale menzione tradizionale (regolamento di esecuzione (UE) 2024/217 della Commissione, dell'11 gennaio 2024) si coglie l'opportunità per aggiungerla espressamente alla sezione relativa alle diciture in etichetta insieme alle relative condizioni d'uso.
È stato inserito in etichetta un nuovo tipo di produzione, «Gran Vino de Rueda», che si adatta sia al potenziale delle uve Verdejo riconosciute dai più grandi esperti di vino al mondo, sia alle nuove tendenze gastronomiche globali che richiedono con sempre più vigore produzioni di questo tipo a maggior valore aggiunto.
Infine è necessario sopprimere la parola «Pueblo» da «Vino de Pueblo» per poter indicare l'unità geografica più piccola cui si riferisce senza che la dicitura risulti ridondante.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
Rueda
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3. Vino liquoroso
5. Vino spumante di qualità
3.1. Codice della nomenclatura combinata
— 22 — BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione del vino o dei vini
1. VINO BIANCO
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: colore: da giallo pallido a ad ambra con tonalità dorate o verdoline. Limpido.
Olfatto: franco. Di intensità media, con predominanza di aromi primari di frutta e/o floreali e/o erbacei.
Gusto: franco, fresco e corposo, di intensità da media a elevata.
Nei vini bianchi fermentati in botti o invecchiati le caratteristiche organolettiche saranno adattate al tipo di produzione. Per quanto riguarda l'aspetto, i colori potranno essere più intensi (intensità da media a elevata). A livello di olfatto emergeranno aromi propri dell'invecchiamento in botte, mentre/oppure in termini di gusto il sapore sarà intenso, con una buona espressione tannica e un retrogusto con note di aromi terziari.
* Per i limiti non segnalati si applica la normativa in vigore.
* Acidità volatile massima: nel caso di vini bianchi fermentati e/o invecchiati in botti, l’acidità volatile non supererà 1 g/l, espressa in acido acetico.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11
— Acidità totale minima: 4,7 in grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 10,83
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 180
2. VINO ROSSO DELL’ANNATA
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: colore dal rosso rubino al rosso amarena con tonalità violacee. Limpido.
Olfatto: di intensità media, con predominanza di aromi primari di frutti neri e/o rossi.
Gusto: franco, con intensità da moderata a elevata.
* Per i limiti non segnalati si applica la normativa in vigore.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 12
— Acidità totale minima: 4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 11,67
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 150
3. VINI ROSSI DI OLTRE UN ANNO (INVECCHIATI IN BOTTE)
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: colore dal rosso rubino al rosso amarena. Limpido.
Olfatto: intensità da media a elevata. Questi vini possono essere caratterizzati da aromi primari, secondari (lieviti e/o prodotti da forno) e terziari tipici dell'invecchiamento in rovere.
Gusto: franco, retrogusto con note tipiche dell'invecchiamento in rovere.
* Acidità volatile massima: (meq/l) 13,33 fino a 10oalc + 0,06 g/l per ciascun titolo alcolometrico superiore a 10.
* Per i limiti non segnalati si applica la normativa in vigore.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 12
— Acidità totale minima: 4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 13,33
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 150
4. VINO LIQUOROSO — Dorato
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: colore giallo dorato o dorato. Limpido.
Olfatto: intensità elevata. Sono mantenuti aromi secondari (prodotti da forno, lieviti) insieme ad aromi terziari prodotti dal legno, come quelli tostati e/o affumicati e/o speziati e/o di frutta secca.
Gusto: con equilibrio al palato, contenuto glicerico (intensità da media a elevata) e un retrogusto con note tipiche di aromi terziari (frutta secca e/o fondi tostati e/o speziati).
* Per i limiti non segnalati si applica la normativa in vigore.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 15
— Acidità totale minima: 4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 150
5. VINO LIQUOROSO — Pallido
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: colore da giallo paglierino a dorato pallido. Limpido.
Olfatto: intensità elevata. Sono mantenuti aromi secondari e terziari derivanti dalla fase di lavorazione biologica (mandorle e/o lievito da panificazione e/o aromi speziati).
Gusto: con equilibrio al palato, contenuto glicerico e un retrogusto con note di aromi tipici della lavorazione biologica.
* Per i limiti non segnalati si applica la normativa in vigore.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 15
— Acidità totale minima: 4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 150
6. VINO SPUMANTE DI QUALITÀ, bianco e rosato
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Aspetto: limpido. Bollicine fini e con persistenza da media a elevata.
Olfatto: predominanza di aromi primari (floreali e/o fruttati) e secondari (prodotti da forno e/o lieviti). Franco, con intensità da media a elevata.
Gusto: equilibrio al palato. Fresco, con anidride carbonica (bollicine) ben integrata e leggere note tipiche degli aromi secondari (prodotti da forno e toni tostati). Franco, con intensità da moderata a elevata.
* Per i limiti non segnalati si applica la normativa in vigore.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 9,5
— Acidità totale minima: 4,7 in grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 0,65
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 180
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Densità minima di impianto per nuove piantagioni
Pratica colturale
I vigneti destinati al raccolto di uva per la produzione di vino della DOP «Rueda» e piantati a partire dal 2019 dovranno avere una densità minima di impianto pari a 1 100 ceppi per ettaro.
2. Condizioni di produzione — Titolo alcolometrico dell’uva
Pratica enologica specifica
Il titolo alcolometrico potenziale minimo delle partite o dei lotti unitari di uve vendemmiate sarà pari a 12 % vol per le varietà rosse e a 10,5 % vol per le varietà bianche.
Nel caso di partite di uva destinate alla produzione di vini spumanti di qualità, è ammesso un titolo alcolometrico potenziale minimo di 9,5 % vol. Tali partite non potranno essere destinate alla produzione di altri tipi di vino.
3. Resa di estrazione
Pratica enologica specifica
La resa globale massima di estrazione equivarrà a 72 litri per 100 kg di uva.
4. Condizioni d’invecchiamento
Pratica enologica specifica
1 — Nel caso dei vini con la dicitura «FERMENTADO EN BARRICA» (FERMENTATO IN BOTTI) si utilizzeranno botti di rovere sia per la fermentazione che per l’invecchiamento con le fecce.
2 — Il vino dorato sarà sottoposto a un processo di invecchiamento e lavorazione ossidativa di durata minima quadriennale, data la sua necessaria permanenza in botti di rovere almeno negli ultimi due anni precedenti alla commercializzazione.
3 — Il vino pallido sarà ottenuto con la lavorazione biologica, data la sua necessaria permanenza in botti di rovere almeno negli ultimi tre anni precedenti alla commercializzazione.
5. Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
Vino bianco, prodotto con una percentuale minima del 75 % delle varietà bianche ritenute principali.
Vino spumante di qualità, prodotto con una percentuale minima del 75 % delle varietà ritenute principali.
Vino dorato, liquoroso, secco, ottenuto dalle varietà autorizzate Palomino Fino e/o Verdejo.
Vino pallido, liquoroso, secco, ottenuto dalle varietà autorizzate Palomino Fino e/o Verdejo.
Vino rosato, prodotto da una percentuale minima del 50 % delle varietà rosse autorizzate.
Vino rosso, prodotto esclusivamente da varietà rosse autorizzate.
5.2. Rese massime
1. Verdejo, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Viognier, Riesling, Garnacha Blanca, Moscatel de grano menudo, Moscatel de Alejandría e Gewürztraminer a spalliera; Viura e Palomino Fino a fusto basso (vaso)
10 000 chilogrammi di uve per ettaro
72 ettolitri per ettaro
2. Viura a spalliera
12 000 chilogrammi di uve per ettaro
86,40 ettolitri per ettaro
3. Verdejo, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Viognier, Riesling, Garnacha Blanca, Moscatel de grano menudo, Moscatel de Alejandría e Gewürztraminer a fusto basso (vaso)
8 000 chilogrammi di uve per ettaro
57,60 ettolitri per ettaro
4. Varietà rosse
7 000 chilogrammi di uve per ettaro
50,40 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
1. — La zona di produzione della DOP «Rueda» è situata al sud della provincia di Valladolid, con leggera estensione a ovest della provincia di Segovia e a nord di Ávila. I comuni che costituiscono la zona di produzione sono i seguenti: provincia di Valladolid: Aguasal, Alaejos, Alcazarén, Almenara de Adaja, Ataquines, Bobadilla del Campo, Bocigas, Brahojos de Medina, Carpio del Campo, Castrejón, Castronuño, Cervillego de la Cruz, El Campillo, Fresno el Viejo, Fuente el Sol, Fuente Olmedo, Gomeznarro, Hornillos, La Seca, La Zarza, Lomoviejo, Llano de Olmedo, Matapozuelos, Medina del Campo, Mojados, Moraleja de las Panaderas, Muriel, Nava del Rey, Nueva Villa de las Torres, Olmedo, Pollos, Pozal de Gallinas, Pozaldez, Puras, Ramiro, Rodilana, Rubí de Bracamonte, Rueda, Salvador de Zapardiel, San Pablo de la Moraleja, San Vicente del Palacio, Serrada, Siete Iglesias de Trabancos, Tordesillas, Torrecilla de la Abadesa, Torrecilla de la Orden, Torrecilla del Valle, Valdestillas, Velascálvaro, Ventosa de la Cuesta, Villafranca del Duero, Villanueva del Duero e Villaverde de Medina; provincia di Ávila: Blasconuño de Matacabras, Madrigal de las Altas Torres, Órbita (fogli catastali 1, 2, 4 e 5) e Palacios de Goda (fogli catastali 14, 17, 18, 19 e 20); provincia di Segovia: Aldeanueva del Codonal, Aldehuela del Codonal, Bernuy de Coca, Codorniz, Coca (area 7, corrispondente alla provincia di Villagonzalo de Coca) Donhierro, Fuentes de Santa Cruz, Juarros de Voltoya, Montejo de Arévalo, Montuenga, Moraleja de Coca, Nava de la Asunción, Nieva, Rapariegos, San Cristóbal de la Vega, Santiuste de San Juan Bautista e Tolocirio. 2. — La zona di invecchiamento dei vini protetti dalla DOP «Rueda» coincide esattamente con la zona di produzione.
7. Varietà di uve da vino
BRUÑAL — ALBARÍN TINTO
CABERNET SAUVIGNON
CENICIENTA
CHARDONNAY
GARNACHA BLANCA
GRENACHA TINTA
GEWÜRZTRAMINER
MACABÉO – VIURA
MERLOT
MOSCATEL DE ALEJANDRÍA
MOSCATEL DE GRANO MENUDO
PALOMINO FINO — LISTÁN BLANCO
RIESLING
SAUVIGNON BLANC
SYRAH
TEMPRANILLO
VERDEJO
VIOGNIER
8. Descrizione del legame o dei legami
8.1. VINO
Il clima mediterraneo-continentale (grandi escursioni termiche, inverni lunghi e rigidi, gelate tardive ed estati calde e secche), il suolo (costituito da terreni tipicamente pietrosi o ghiaiosi, che impediscono l'evapotraspirazione e consentono il massimo soleggiamento) e la varietà autoctona (Verdejo) sono fondamentali per ottenere i tratti distintivi dei vini considerati. La varietà Verdejo fa sì che i vini bianchi della zona si distinguano per grado di acidità, ricchezza al palato e profilo aromatico. I vini rossi, invece, grazie all'eccellente maturazione delle uve, sono aromatici, equilibrati e ben strutturati.
8.2. VINO LIQUOROSO
Questa categoria comprende vini che vantano un'antica produzione nella zona: vini generosi («generosos») e invecchiati, prodotti in cantine sotterranee e il cui invecchiamento avviene all'interno di grandi botti e tini per ottenere il colore e l'aroma tipici della lavorazione ossidativa. Tali vini, soggetti alla lavorazione suddetta, rappresentano l'ultima traccia della produzione tradizionale della zona e devono essere conservati in ragione della loro peculiarità e qualità.
8.3. VINO SPUMANTE DI QUALITÀ
La peculiarità della varietà autoctona Verdejo (acidità eccezionale, profilo aromatico e notevole ricchezza al palato) ha indotto i cantinieri della zona a produrre vini spumanti fino a ottenere vini di elevata qualità, dove le caratteristiche varietali si integrano perfettamente con quelle derivanti dal metodo tradizionale.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Requisiti in materia di confezionamento
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
La vinificazione comprende l'imbottigliamento e l'invecchiamento dei vini; pertanto, le caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche descritte nel disciplinare di produzione in questione possono essere garantite solo se tutte le operazioni di manipolazione del vino si svolgono all'interno della zona di produzione. Di conseguenza, nell'intento di salvaguardare la qualità, garantire l'origine e assicurare il controllo, e tenuto conto del fatto che l'imbottigliamento dei vini protetti dalla DOP «Rueda» è uno dei punti critici per il raggiungimento delle caratteristiche definite nel disciplinare di produzione in questione, tale operazione sarà effettuata nelle cantine situate negli impianti di imbottigliamento all'interno della zona di produzione.
Indicazioni obbligatorie
Quadro normativo
Nella legislazione dell'UE
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Figura obbligatoriamente e in risalto il nome geografico «Rueda», insieme alla dicitura «Denominación de Origen Protegida» e/o al suo acronimo «DOP» oppure alla menzione tradizionale «Denominación de Origen» al posto di DOP (denominazione di origine protetta).
È obbligatoria l'indicazione dell'annata, tranne per i seguenti tipi di vino: dorato, pallido e spumante di qualità (bianco o rosato).
Per i vini spumanti di qualità sarà obbligatorio indicare il metodo di produzione.
Indicazioni facoltative
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
— Le menzioni tradizionali «CRIANZA», «RESERVA» e «GRAN RESERVA», alle condizioni stabilite nelle norme e nella regolamentazione specifica, nonché nella legislazione applicabile;
— la dicitura relativa al metodo di produzione: «ROBLE» e «FERMENTADO EN BARRICA», alle condizioni stabilite nelle norme e nella regolamentazione specifica, nonché nel resto della legislazione applicabile;
— le menzioni tradizionali «DORADO» e «PÁLIDO», solo per i tipi di vino definiti come tali e secondo le condizioni stabilite nelle norme e nella regolamentazione specifica, nonché nel resto della legislazione applicabile;
— la menzione tradizionale «VINO GENEROSO» secondo le rispettive condizioni d'uso;
— la dicitura «GRAN VINO DE RUEDA» per i vini che soddisfano le condizioni previste.
Indicazioni facoltative (unità geografiche più piccole)
Quadro normativo
Da parte di un'organizzazione che gestisce le DOP/IGP, qualora previsto dagli Stati membri
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Sarà possibile utilizzare il nome di un'unità geografica più piccola di quelle elencate alla sezione 4 del disciplinare (comuni), insieme alla dicitura «Vino de», purché il vino protetto sia stato prodotto con una percentuale pari all'85 % di uve provenienti da appezzamenti ubicati in tale comune.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.itacyl.es/documents/20143/342640/PCC+DOP+RUEDA_Rev+4.1.pdf/1f9d4b81-88a1-6edb-5a5b-ddaf6e16edb4?t=1730195765157