Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Eisenberg].
(Comunicazione 06/06/2025, pubblicata in G.U.U.E. 6 giugno 2025, n. C)
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Eisenberg»
PDO-AT-A0215-AM02 — 14.3.2025
1. Nome del prodotto
«Eisenberg»
2. Tipo di indicazione geografica
☒ Denominazione di origine protetta (DOP)
☐ Indicazione geografica protetta (IGP)
☐ Indicazione geografica (IG)
3. Settore
☐ Prodotti agricoli
☒ Vino
☐ Bevande spiritose
4. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Austria
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
6. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
1. Ampliamento della gamma di varietà
La DOP Eisenberg è stata finora limitata al vitigno Blaufränkisch. A seguito della modifica del disciplinare è stato possibile aggiungere la varietà Welschriesling (solo per i vini con indicazione di un singolo vigneto).
L'ampliamento della gamma con la varietà Welschriesling non comporta la modifica né del nome né della categoria della DOP «Eisenberg». Viene mantenuto anche il legame con la zona, in quanto la varietà Welschriesling è coltivata nella zona della DOP «Eisenberg» già da tempo. La misura non costituisce nemmeno una restrizione alla commercializzazione della DOP «Eisenberg». La modifica del disciplinare è pertanto ordinaria.
Poiché il documento unico contiene le varietà che è possibile utilizzare per produrre la DOP «Eisenberg», è opportuno modificarlo.
2. Definizione di zone più piccole
La modifica del disciplinare consente l'utilizzo del nome di unità geografiche più piccole della zona geografica che è alla base della denominazione di origine protetta «Eisenberg». La DOP «Eisenberg» si avvale pertanto della possibilità prevista dall'articolo 55 del regolamento (UE) 2019/33. Restano pertanto impregiudicate le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143. La modifica è pertanto ordinaria. I nomi di tali unità geografiche sono elencati nel disciplinare e dovrebbero essere inseriti anche al punto 9, «Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)», del documento unico.
3. Norme supplementari in materia di denominazione
La modifica del disciplinare introduce norme sulle dimensioni dei caratteri delle singole indicazioni che figurano in etichetta (varietà, DOP, menzioni tradizionali ecc.). Poiché nessuna delle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 è interessata, si tratta di una modifica ordinaria. Le disposizioni dovrebbero essere inserite al punto 9, «Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)», del documento unico.
4. Precisazione delle disposizioni in materia di imbottigliamento e produzione
Produzione: di norma la legge sul vino austriaca prevede che i vini DOP possano essere elaborati all'esterno della zona di produzione. L'Austria si avvale quindi in generale della deroga di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/33. Nel disciplinare della DOP «Eisenberg» è stato inoltre inserito che la produzione al di fuori della zona di produzione debba essere notificata al comitato vinicolo regionale del Burgenland e autorizzata dall'Ufficio federale per la viticoltura.
Imbottigliamento: non è stata imposta alcuna restrizione. L'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione deve essere comunicato al comitato vinicolo regionale del Burgenland e autorizzato dall'Ufficio federale per la viticoltura
Questi obblighi di comunicazione non limitano la commercializzazione della DOP «Eisenberg» e costituiscono pertanto una modifica ordinaria. L'obbligo di notifica dovrebbe essere inserito al punto 9, «Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)», del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
Eisenberg
2. Tipo di indicazione geografica
DOP – Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3.1. Codice della nomenclatura combinata
— 22 — BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione del vino o dei vini
Il vino Eisenberg senza l'indicazione di un'unità geografica più piccola della zona viticola Eisenberg (Gebietswein) deve essere ottenuto interamente dal vitigno Blaufränkisch; è vietato l'assemblaggio con altre varietà.
Il vino «Eisenberg» con l'indicazione di un singolo vigneto (Riedenwein) deve essere ottenuto interamente dal vitigno Blaufränkisch o Welschriesling.
La denominazione di origine «Eisenberg» della varietà Blaufränkisch è un vino con spiccate caratteristiche varietali fruttate, minerali e speziate. Si tratta di vini delicati, minerali e con note eleganti, con aromi caratteristici di bacche scure, pepe bianco ed erbe. I vini «Eisenberg» della varietà Blaufränkisch sono contraddistinti da una struttura elegante, un'acidità vivace e tannini fini e maturi. L'affinamento avviene tradizionalmente in grandi botti di legno.
I tratti distintivi del vino «Eisenberg» della varietà Welschriesling sono l'eleganza, il carattere, la struttura e la lunghezza. Si tratta di vini con una tipica mineralità speziata, freschezza e un eccezionale potenziale di invecchiamento.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): 15
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 9
— Acidità totale minima: 4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 20
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 200
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
Restrizioni applicabili all'elaborazione
Per la denominazione di origine «Eisenberg» sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935 per i vini a denominazione di origine protetta, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio e dimetildicarbonato. L'acidificazione e la disacidificazione dei vini è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935.
Il succo delle uve deve presentare un peso minimo del mosto di 15 gradi Babo (= 9,5 % vol). L'aumento del titolo alcolometrico naturale è consentito mediante aggiunta di saccarosio, mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato e concentrazione parziale in misura non superiore a 2,0 % vol (o 2,5 % vol in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli e previa approvazione del ministro federale dell'Agricoltura, delle foreste, delle regioni e delle risorse idriche).
Il tenore di zucchero non fermentato non deve superare i 4,0 g/l.
5.2. Rese massime
10 000 kg di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La denominazione di origine «Eisenberg» comprende i distretti di Oberwart, Güssing e Jennersdorf nel Burgenland.
7. Varietà di uve da vino
Blaufränkisch - Frankovka
Welschriesling
8. Descrizione del legame/dei legami
Nella regione collinare dell'Eisenberg il sottosuolo è costituito da argilla ferrosa pesante e basalto. La natura del suolo, in particolare l'elevato contenuto di ferro, il maggior contenuto di minerali quali potassio, calcio, sodio e fosforo, e il particolare clima pannonico-illirico, con una forte escursione termica tra giorno e notte, plasma il carattere di questi vini. Questa influenza del basamento cristallino determina un carattere fruttato marcato, un estratto secco magro e una mineralità dominante, che sono tipici dei vini «Eisenberg».
La struttura produttiva nella regione viticola dell'Eisenberg è caratterizzata da aziende a conduzione familiare che elaborano prevalentemente uve di produzione propria e che spesso praticano anche la vendita diretta in azienda. Esiste un legame forte tra il turismo fiorente e il settore vitivinicolo. Le viti sono allevate quasi esclusivamente con forme a controspalliera.
La struttura prevalentemente a conduzione familiare delle aziende consente il passaggio di generazione in generazione dello stile di vinificazione tradizionale, contribuendo così al carattere deciso dei vini «Eisenberg».
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Secondo la legge austriaca un vino della denominazione di origine «Eisenberg» può essere immesso in commercio soltanto con il contrassegno numerato dello Stato. Per l'ottenimento di tale contrassegno occorre sottoporre ad analisi analitiche e organolettiche un campione di ciascun vino (controllo sistematico) destinato a essere commercializzato con la denominazione di origine «Eisenberg». Chiunque intenda presentare domanda di attribuzione del contrassegno numerato dello Stato deve comunicarlo per iscritto ogni anno al comitato vinicolo regionale del Burgenland. Per quanto riguarda l'attribuzione del contrassegno numerato dello Stato, il vino corrisponde ai parametri sensoriali se almeno quattro dei sei assaggiatori convengono che possa essere messo in commercio con la denominazione «Eisenberg DAC». La degustazione da parte della commissione nel contesto dell'iter per l'attribuzione del contrassegno numerato dello Stato deve avvenire esclusivamente presso l'Ufficio federale per la viticoltura a Eisenstadt. Tutti gli assaggiatori della commissione ufficiale devono essere stati formati alla valutazione del profilo gustativo tipico dell'«Eisenberg DAC» dal comitato vinicolo regionale del Burgenland.
La domanda di contrassegno numerato dello Stato per il Gebietswein può essere presentata solo a partire dal 1o giugno dell'anno successivo alla raccolta. Il vino non può essere venduto al consumatore prima del 1o settembre dell'anno successivo alla raccolta.
Il Riedenwein della varietà Blaufränkisch non può essere venduto al consumatore prima del 1o settembre del secondo anno successivo alla raccolta; la domanda di contrassegno numerato dello Stato può essere presentata a partire dal 1o giugno del secondo anno successivo alla raccolta.
Il Riedenwein della varietà Welschriesling non può essere venduto al consumatore prima del 1o marzo del secondo anno successivo alla raccolta; la domanda di contrassegno numerato dello Stato può essere presentata a partire dal 1o dicembre dell'anno successivo alla raccolta.
Le designazioni «DAC» o «Districtus Austriae Controllatus» devono figurare sull'etichetta e sostituiscono il termine «DOP» o «denominazione di origine protetta». Le designazioni «DAC» o «Districtus Austriae Controllatus» devono inoltre essere in caratteri di dimensioni inferiori a quelli del nome «Eisenberg».
L'indicazione della zona viticola «Burgenland» unitamente alla menzione tradizionale «Qualitätswein» è obbligatoria. Non è consentita l'indicazione della regione viticola «Weinland».
Non è consentito l'uso di una denominazione di vendita diversa da «Qualitätswein». La denominazione di vendita è costituita dalla dicitura «DAC» o «Districtus Austriae Controllatus» accompagnata dalla denominazione «Eisenberg», ma non necessariamente sull'etichetta. La denominazione «Eisenberg» deve precedere la dicitura «DAC» o «Districtus Austriae Controllatus».
L'indicazione dell'annata è obbligatoria.
Per i vini «Eisenberg» con indicazione della località, possono essere utilizzate solo le indicazioni seguenti:
a) Deutsch Schützen: per i vini ottenuti da uve provenienti da vigneti situati nei comuni catastali del comune di Deutsch Schützen - Eisenberg, ad eccezione del comune catastale di Eisenberg an der Pinka;
b) Eisenberg a. d. P.: per i vini ottenuti da uve provenienti da vigneti situati nel comune catastale di Eisenberg an der Pinka;
c) Hannersdorf: per i vini ottenuti da uve provenienti da vigneti situati nei comuni catastali del comune di Hannersdorf;
d) Kohfidisch: per i vini ottenuti da uve provenienti da vigneti situati nei comuni catastali del comune di Kohfidisch;
e) Rechnitz: per i vini ottenuti da uve provenienti da vigneti situati nei comuni catastali del comune di Rechnitz e Markt Neuhodis;
f) Gaas: per i vini ottenuti da uve provenienti da vigneti situati nei comuni catastali del comune di Eberau e Moschendorf.
Tali indicazioni delle località possono essere utilizzate solo in combinazione con la denominazione di origine «Eisenberg».
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
Per tutti i vini DOP la legge sul vino austriaca stabilisce che la produzione deve avvenire nella regione viticola (regione di origine IGP) in cui è ubicata la zona DOP o in una regione viticola adiacente. L'Austria si avvale quindi in generale della deroga di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/33. Per la produzione della DOP «Eisenberg» sono state stabilite condizioni supplementari. La produzione al di fuori della zona viticola può essere effettuata solo con l'autorizzazione dell'Ufficio federale per la viticoltura di Eisenstadt, previa consultazione del comitato vinicolo regionale del Burgenland. Tale autorizzazione può essere concessa, in particolare, quando i vigneti del produttore si trovano nella zona viticola di Eisenberg. Le fatture, le bolle di consegna e i documenti di trasporto indicano il luogo di origine, il numero della parcella e la superficie. Inoltre, i contratti di locazione o gli estratti catastali devono essere presentati al comitato vinicolo regionale del Burgenland come prova della gestione dei vigneti nella zona vitivinicola di Eisenberg.
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Imbottigliamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
La legge sul vino austriaca non stabilisce norme generali in materia di imbottigliamento dei vini DOP. Al fine di garantire la qualità e le caratteristiche tipiche dei vini della DOP «Eisenberg», sono stabilite le condizioni di imbottigliamento seguenti:
Il vino Eisenberg deve essere imbottigliato nella zona vitivinicola di Eisenberg. L'imbottigliamento al di fuori della zona viticola può essere effettuato solo previa autorizzazione dell'Ufficio federale per la viticoltura di Eisenstadt, previa consultazione del comitato vinicolo regionale del Burgenland. Tale autorizzazione può essere concessa, in particolare, quando i vigneti del produttore si trovano nella zona viticola di Eisenberg. Le fatture, le bolle di consegna e i documenti di trasporto indicano il luogo di origine, il numero della parcella e la superficie. Inoltre, i contratti di locazione o gli estratti catastali devono essere presentati al comitato vinicolo regionale del Burgenland come prova della gestione dei vigneti nella zona vitivinicola di Eisenberg.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.bml.gv.at/dam/jcr:93568321-4323-437d-ae96-d206eec1339c/Produktspezifikation_Eisenberg.pdf