Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza T.A.R.
Data provvedimento: 13-05-2025
Numero provvedimento: 9179
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Agevolazioni - Raggruppamento di imprese - Domanda presentata per accedere alle agevolazioni previste per la realizzazione del programma di filiera "ATI VINi Tipici Italiani" - Programma diretto a rafforzare la struttura produttiva delle imprese agricole, migliorare la qualità e la certificazione dei vini IGP, DOC e DOCG, garantire la sicurezza alimentare e ottimizzare la logistica e la commercializzazione del prodotto - Domanda per l'annullamento del decreto con cui è stata approvata la graduatoria definitiva - Denunciata la composizione irregolare della commissione e l’illegittimità della verbalizzazione delle procedure - Sollevate contestazioni sull’attribuzione del punteggio riguardo alla coerenza dei requisiti dei beneficiari, l’adesione ai sistemi di certificazione volontaria, l’impatto del programma sul mercato e la coerenza con gli obiettivi ambientali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2020/852.



ORDINANZA


 

sul ricorso numero di registro generale 2700 del 2024, proposto da

Nuova Agricoltura-Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Cadeddu, Jacopo Nardelli, Chiara Nuzzo, Francesco Ciampa, Camilla Triboldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Green Farmers Group Società Agricola Consortile A Responsabilità Limitata - in Sigla: Gfg S.A.C. A R.L, Italia del Vino Consorzio, non costituiti in giudizio;
Societa' La Cesenate Conserve Alimentari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Lubrano, Corrado Maria Dones, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
O.P. (Organizzazione di Produttori) Apol Industriale S.C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D'Aloia, Gianmaria Maffezzoni, con domicilio eletto presso lo studio Antonio D'Aloia in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;
Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano, C.D. Filiera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l''annullamento

- del decreto direttoriale del Ministero dell''Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot n. 0633056 del 15 novembre 2023, pubblicato in data 12 gennaio 2024, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva, relativa ai programmi presentati a valere sull''avviso prot. n. 182458 del 22 aprile 2022;

- del decreto direttoriale prot. n. 342515 del 30 giugno 2023 con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria, e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale rispetto a quelli impugnati, ivi incluso il verbale unico della commissione di valutazione dei contatti di filiera del 30 giugno 2023, la griglia di valutazione del programma presentato dall''ATI, nonché la valutazione dell''ambito n. 1 (doc. 7), dell''ambito n. 2 (doc. 8) e dell''ambito n. 3 (doc. 9) del Programma presentato dall''ATI;

- nonché, ove occorrer possa, del decreto di nomina della commissione di valutazione prot. n. 0621652 del 5 dicembre 2022 (ancorché non conosciuto), dell''avviso pubblico prot. n. 182458 del 22 aprile 2022, come modificato dal successivo avviso pubblico prot. n. 324845 del 21 luglio 2022, ripubblicato in testo consolidato e relativi allegati, “recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al d.m. n. 673777 del 22 dicembre 2021”, nonché infine il d.m. n. 673777 del 22 dicembre 2021, incluso l''allegato A al predetto d.m.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste e di Societa' La Cesenate Conserve Alimentari e di O.P. (Organizzazione di Produttori) Apol Industriale S.C.A. e di Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano e di C.D. Filiera S.r.l.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


 

Rilevato che:

1) l’odierna ricorrente è soggetto proponente e mandatario di un raggruppamento formato, oltre che dalla medesima, da altri undici soggetti, costituitosi a seguito della stipula dell’apposito accordo di filiera. La stessa presentava entro i termini indicati dall’art. 7 dell’avviso del 22.04.2022 domanda di accesso alle agevolazioni, volta a dare luogo alla realizzazione del programma di filiera denominato “ATI VINi Tipici Italiani”; espone che il programma proposto dalla filiera punta a rafforzare la struttura produttiva delle imprese agricole, con particolare riguardo all’impianto di nuovi vigneti di uve pregiate destinati alla produzione dei vini IGP, DOC e DOCG; garantire la qualità delle produzioni attraverso percorsi di qualità certificati in una logica di filiera; assicurare e salvaguardare le caratteristiche organolettiche del prodotto, garantendo alti standard di sicurezza alimentare anche attraverso la creazione di una logistica funzionale sia nella fase di trasformazione delle uve che in fase di condizionamento, magazzinaggio e trasporto del vino; infine migliorare il posizionamento del prodotto nel mercato comunitario attraverso azioni mirate di marketing (doc. 15, allegato 2 schema contratto di filiera, pag. 11).

2) la domanda in questione superava regolarmente l’istruttoria di ammissibilità di cui all’art. 8 e, pertanto, il programma e i singoli progetti venivano sottoposti alla valutazione della Commissione prevista dall’art. 9 dell’avviso, nominata dal Ministero con decreto del Direttore Generale prot. n. 0621652 del 05.12.2022.

3) In data 12 gennaio 2024 veniva poi pubblicata dal Ministero, con decreto prot. 0633056 del 15 novembre 2023, la graduatoria definitiva nella quale la ricorrente risultava definitivamente collocata alla posizione n. 231 della graduatoria, con un contributo ammesso di € 12.866.390,00 e un punteggio complessivo di 80,64 punti (doc. 3). Si tratta di una posizione in graduatoria che pregiudica gravemente la ricorrente in quanto di fatto, pur essendo meritevole del finanziamento, le preclude qualsiasi chance di esserne in concreto destinataria

4) Su tali basi, impugna gli atti di cui meglio in epigrafe e deduce a fondamento dell’azione – con il ricorso - le seguenti ragioni di censura.

1 - ILLEGITTIMA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA PER ERRONEA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI 80,64 IN LUOGO DI 84,18. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DELL’AVVISO E DELL’ART. 9 DEL DECRETO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, NONCHÉ PER DIFETTO E/O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

ILLEGITTIMA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA PER ERRONEA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI 80,64 IN LUOGO DI 93,00. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DELL’AVVISO E DELL’ART. 9 DEL DECRETO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, NONCHÉ PER DIFETTO E/O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

IN VIA SUBORDINATA. ILLEGITTIMITÀ DELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE, INIDONEITÀ DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE, ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE E ILLEGITTIMITÀ DELLA VERBALIZZAZIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DALL’ART. 15 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.

Vengono dedotte articolate censure sul conteggio dei punti attribuiti al progetto presentato, e, precisamente: in relazione al parametro “Coerenza tra requisiti specifici e ruoli attribuiti ai Soggetti beneficiari dall’Accordo di filiera” è stato attribuito all’ATI un punteggio complessivo pari a 2,45 punti, frutto della ripartizione sulla filiera (n. 11 imprese) della somma dei punteggi conseguiti da ciascun beneficiario (totale pari a 27,00 punti). L’analisi delle griglie di valutazione riferite a ciascun beneficiario ha fatto emergere tuttavia che per ben cinque delle undici componenti della filiera non è stato attribuito alcun punteggio, in evidente violazione dell’art. 9 dell’Avviso che invece prevedeva comunque l’assegnazione di un punteggio (doc. 9). Con riferimento al punteggio attribuito (o meglio, non attribuito) in relazione al parametro recante “Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad un ulteriore sistema di certificazione volontaria coerente con le finalità dell’Avviso come si evince dalle griglie di valutazione riportate (si v. ancora il doc. 9), anche per questo parametro rispetto al quale non è stato assegnato alcun punteggio e ciò sebbene sette delle imprese della filiera avessero dichiarato di essere in possesso delle denominazioni DOC, DOP e IGP e di aderire a sistemi di certificazione volontaria coerente con le finalità dell’Avviso (come evidenziato nello schema di contratto di filiera, pag. 80 e ss., doc. 15).

Deduce ancora la parte ricorrente, nel corpo del secondo motivo, con riferimento all’ambito di valutazione n. 1 relativo a “Qualità dell’Accordo di filiera e del Programma”, in relazione al parametro recante “Impatto del Programma sul mercato di riferimento” – per il quale era previsto un punteggio minimo pari a 1, un punteggio medio pari a 3 e un punteggio alto pari a 6 – è stato assegnato all’ATI un punteggio pari a 3 in luogo dei 6 punti attesi (come prospettato nel punteggio autodeterminato dello schema programma del contratto di filiera pag. 34, doc. 15).

Con riferimento all’ambito di valutazione n. 2 relativo a “Idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati”, diretto a valutare la “Coerenza dei Progetti con gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari”, è stato assegnato all’ATI un punteggio pari a 20,55 anziché il punteggio massimo di 27 che avrebbe dovuto essere attribuito all’ATI (come prospettato nel punteggio autodeterminato dello schema programma del contratto di filiera pag. 34, doc. 15).

Il criterio “Coerenza dei Progetti con gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari”, in base a quanto previsto all’art. 9 dell’Avviso, è diretto a stimare, attraverso il calcolo del rapporto tra le risorse finanziarie (Rf), il contributo economico che viene allocato sugli interventi che, sulla base degli articoli da 10 a 15 del Reg. (UE) 2020/852 (di seguito anche “Regolamento”), sono coerenti con il relativo obiettivo.

Il Regolamento, infatti, indica all’art. 9 i sei obiettivi ambientali e, per ognuno ai successivi artt. da 10 a 15, elenca le tipologie di interventi che perseguono il singolo obiettivo.

Per espressa previsione dell’art. 9 dell’Avviso il rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) deve essere calcolato prendendo in considerazione l’importo degli investimenti che perseguono ogni singolo obiettivo ambientale, rispetto alla dotazione complessiva del Progetto di investimento. L’Avviso specifica altresì che “Per il computo delle “risorse per la realizzazione degli interventi di cui agli artt.10-15 del Reg. (UE)2020/852” sono presi in considerazione esclusivamente gli importi direttamente connessi al perseguimento dell’obiettivo ambientale” e che “L’OBIETTIVO PRIMARIO è l’obiettivo ambientale, tra quelli indicati all’art. 9 del Reg. (UE) 2020/852, nell’ambito del quale il Beneficiario prevede di investire l’importo maggiore, attraverso la realizzazione degli interventi elencati al corrispondente artt. da 10 a 15” e “Gli OBIETTIVI SECONDARI sono gli obiettivi ambientali, tra quelli indicati all’art. 9 del Reg. (UE) 2020/852, nell’ambito del quale il Beneficiario prevede di investire rispettivamente il secondo, terzo e quarto importo più alto, attraverso la realizzazione degli interventi elencati ai corrispondenti artt. da 10 a 15”.

Nel caso di specie il Programma proposto dall’ATI afferma a chiare lettere di avere l’obiettivo di realizzare interventi coerenti con l’Avviso, con il PNRR e con il “concetto di sostenibilità declinato in sostenibilità economica delle imprese, sostenibilità sociale dei territori e delle persone, sostenibilità ambientale e rispetto dei requisiti tracciati dal Reg. (UE) 852/2020”, indicando di aver previsto la somma di € 21.942.502,00 alla realizzazione investimenti nel settore ambientale coerenti con Regolamento, approfonditamente spiegati (doc. 15, pag. 8 e pag. 60 e ss.).

Ebbene a fronte delle informazioni ricavabili dal Programma e della descrizione degli interventi che sarebbero stati realizzati ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui al Regolamento, non è possibile comprendere le ragioni dell’attribuzione di un punteggio tanto pregiudicante da parte della commissione, in luogo del punteggio calcolato dalla ricorrente che avrebbe dovuto essere pari a 27.

5) La difesa dell’Avvocatura si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e con la memoria del 27 marzo 2025 l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per mancata impugnazione dei decreti di scorrimento delle graduatorie.

Analoghe eccezioni ed argomenti sono dedotte dalle controinteressate che si sono costituite in giudizio come in atti (e come riepilogato in epigrafe).

6) Nella pubblica udienza del 6 maggio 2025, le parti hanno approfondito oralmente le rispettive domande ed eccezioni, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Ritenuto:

7) in conformità all’orientamento della Sezione (v. per tutte, ordinanza nr. 2025/8498 cui è sufficiente rinviare per tutto quanto qui di seguito non ulteriormente precisato) è necessario disporre incombenti istruttori, con riserva di ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese, anche allo scopo di meglio chiarire la sussistenza e la consistenza dell’interesse al ricorso, tenuto comunque conto delle specifiche eccezioni delle resistenti sul punto, l’opportunità di invitare le parti a dedurre più approfonditamente circa i relativi presupposti, in particolare prescrivendo che:

I) il Ministero resistente dovrà riunire nuovamente la Commissione istituita per l’esame dei progetti presentati in esito all’avviso 0182458 del 22 aprile 2022, al fine di farle riesaminare il progetto della odierna ricorrente, allo stato degli atti, tenendo conto delle specifiche censure dedotte con il ricorso come sinteticamente riepilogato nell’esposizione che precede, e della documentazione di causa già prodotta (senza acquisizione di documenti nuovi che non siano già presenti nel fascicolo, essendo il giudizio limitato dalla domanda introduttiva per come proposta e documentata);

II) la Commissione formulerà corrispondente e specifica relazione istruttoria di valutazione che, laddove sia confermativa del punteggio originario, dovrà analiticamente prendere posizione su ognuno dei profili dedotti, chiarendo (in funzione meramente esplicativa, quindi senza valore provvedimentale) le ragioni sostanziali di valutazione come a suo tempo svolte; oppure chiarendo a quale punteggio la ricorrente perverrebbe (con relativa posizione in graduatoria) laddove si riconoscesse fondato in tutto o in parte (e nei relativi limiti) il gravame sul punto;

III) tali chiarimenti saranno resi esclusivamente ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso e quindi senza pregiudizio degli atti impugnati;

IV) i chiarimenti di cui sopra dovranno essere depositati in giudizio - con ogni opportuna documentazione a corredo - entro giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza o, se anteriore, dalla sua notifica a cura di parte (che in tal caso dovrà effettuarla presso la sede reale dell’Amministrazione oltre che presso il domicilio dell’Avvocatura);

V) è fatto salvo in ogni caso, l’esercizio dell’autotutela decisoria da parte dell’Amministrazione (ove nell’edizione dei chiarimenti ne riscontri i presupposti), con ogni conseguenza sulla fase contenziosa in atto;

VI) le parti potranno presentare memorie in ordine ai punti che precedono nei termini di rito rispetto alla udienza pubblica del 12 novembre 2025, cui le parti sono rinviate, riservando il Collegio ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) riservata ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese, dispone incombenti istruttori nei modi e nei termini di cui in parte motiva e rinvia le parti alla pubblica udienza del 12 novembre 2025.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore