Settore vinicolo - Agevolazioni - Mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito a Consorzio tramite l’accordo di filiera per l’esecuzione del programma denominato "I grandi vini sostenibili" - Ricorso presentato contro il diniego del Ministero dell'Agricoltura di accesso a documenti relativi alla procedura di contratti di filiera, indetta con avviso pubblico nel 2022 - Diritto di un candidato, che ha partecipato ad una procedura concorsuale e che dalla stessa è stato escluso, di accedere agli atti attinenti alla situazione giuridicamente rilevante relativa alla sua posizione di concorrente in un pubblico concorso - Accesso agli atti amministrativi e relativi limiti - Principio di proporzionalità - Oneri eccessivi per l'amministrazione.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6750 del 2024, proposto da
Consorzio Con – Sostenibile, in proprio e quale soggetto proponente in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito tramite l’accordo di filiera per l’esecuzione del programma denominato “I grandi vini sostenibili”, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Scalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Green Farmers Group soc. cons. agr. a r.l., Finoliva Global Service s.p.a. Società Benefit, Unaprol s.c.p.a., Cooperativa Produttori Arborea - società agricola, Ciavolino Roma International s.r.l., ATI - capofila Spinosa s.p.a., Conserve Italia soc. coop. agricola, Amico Bio società cooperativa agricola, Le Carni Pugliesi - società consortile agricola a r.l., Italia Ortofrutta - società consortile a r.l., Orogel società cooperativa agricola, Cantine Due Palme - società cooperativa agricola, Azienda agricola Casa Divina Provvidenza s.r.l. - società agricola, O.P. Meridia società cooperativa agricola a r.l., Caseificio Cirigliana s.r.l., Persea Castello società agricola s.r.l., Cooperativa agricola Mercato Contadino delle Terreverdi Teramane, Croce del Vento s.r.l., ATI con capofila Le Macine società agricola semplice, Trentingrana - Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini società cooperativa agricola, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. 8317 del 26 aprile 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Roberto Caponigro e udito l’avvocato Riccardo Arbib, in delega dell'avvocato Gianluca Scalco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Consorzio Con – Sostenibile (di seguito solo Consorzio) ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio gli atti con cui il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito solo Ministero) ha denegato l’istanza dallo stesso proposta per l’accesso ad una serie di documenti amministrativi concernenti la procedura indetta con l’avviso pubblico del 22.04.2022, successivamente modificato dall’avviso pubblico del 21.07.2022 , per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 0673777 del 22.12.2021, previste dall’art. 66 della Legge 27.12.2002, n. 289.
Nella graduatoria, il Consorzio si è collocato al 270° posto della procedura selettiva, a fronte di 39 progetti classificati in posizione utile al beneficio.
Il Tar per il Lazio, Sezione Quinta, con la sentenza n. 8317 del 26 aprile 2024, in parte ha respinto il ricorso ed in parte lo ha dichiarato inammissibile.
Di talché, il Consorzio ha interposto il presente appello, articolato in una pluralità di censure, tra cui quelle di seguito sintetizzate:
- la giurisprudenza avrebbe accertato il diritto di un candidato, che ha partecipato ad una procedura concorsuale e che dalla stessa è stato escluso, di accedere agli atti attinenti alla situazione giuridicamente rilevante relativa alla sua posizione di concorrente in un pubblico concorso;
- l’istanza formulata avrebbe ad oggetto dati e documenti che, non essendo soggetti a pubblicazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, rientrerebbero nel generale diritto di accesso agli atti previsto dal successivo comma 2 dello stesso art. 5;
- nel procedimento instauratosi a seguito dell’istanza inviata il 10 luglio 2023, l’Amministrazione avrebbe potuto, ove ne avesse ravvisato i presupposti, adottare un provvedimento di accoglimento parziale acconsentendo all’ostensione della sola documentazione dei proponenti classificati ai primi 39 posti della graduatoria;
- i partecipanti alla procedura selettiva non assumerebbero la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio proposto avverso il provvedimento di diniego emanato dall’Amministrazione.
L’Avvocatura Generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte, concludendo per il rigetto dell’appello.
2. Con l’ordinanza n. 9400 del 22 novembre 2024, questa Sezione - ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti non ancora notiziati collocati nella graduatoria relativa ai programmi presentati per l’accesso ai contratti di filiera di cui al D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021, in quanto gli stessi, quali titolari degli interessi connessi ai dati oggetto della richiesta di accesso e, in particolare, connessi alla documentazione progettuale allegata alle domande di agevolazione finanziaria, sono da qualificare controinteressati – ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei modi e nei termini di cui in motivazione.
L’ordine istruttorio è stato adempiuto.
3. La difesa erariale, con nota del 6 aprile 2025, ha prodotto il verbale relativo all’ostensione dei documenti richiesti dall’appellante e, pertanto, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia de contendere con compensazione delle spese di lite.
Il verbale di ostensione dà atto che, in data 27 marzo 2025, è stata consegnata la documentazione comprendente “copia dei verbali e della istruttoria compiuta sui primi 39 operatori economici”, con la specificazione che “controparte, verificata l’integrità della documentazione, si dichiara soddisfatta”.
Il Consorzio appellante, tuttavia, con memoria del 17 aprile 2025, ha rappresentato di aver chiesto di poter accedere ad una documentazione più ampia di quella consegnata dal Ministero in maniera parziale e limitatamente ai proponenti classificati nelle prime 39 posizioni in graduatoria, sicché non sarebbe cessata la materia del contendere avendo l’appellante tuttora interesse e titolo per ottenere l’ostensione della ulteriore documentazione richiesta.
Il Consorzio ha anche evidenziato che nel verbale si è dichiarato soddisfatto non con riferimento all’istanza formulata nel suo complesso, ma in relazione alla verifica dell’integrità della documentazione consegnata; peraltro, allo stato, mancherebbe la documentazione relativa alla valutazione del programma della filiera n. 28 in graduatoria.
4. Il Collegio ritiene che in parte sia cessata la materia del contendere ed in parte l’appello debba essere respinto.
4.1. Con riferimento all’ostensione della documentazione relativa ai primi 39 in graduatoria, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo stato soddisfatto l’interesse di cui il Consorzio ha chiesto tutela in giudizio.
In proposito, non può tenersi conto di quanto esposto dall’appellante circa la mancanza della documentazione relativa al programma della filiera n. 28 della graduatoria, atteso che nel verbale di ostensione degli atti la parte si è dichiarata soddisfatta, fermo restando che l’Amministrazione potrà procedere ad una nuova ostensione di tali documenti ove non risultino effettivamente consegnati.
4.2. Per quanto riguarda l’ulteriore documentazione richiesta dalla parte, l’appello deve essere respinto per le ragioni già esposte da questa Sezione nella sentenza n. 9389 del 22 novembre 2024 in una fattispecie del tutto analoga inerente ad altro partecipante alla medesima procedura selettiva, che il Collegio condivide interamente.
In particolare, la detta sentenza - nell’accogliere l’appello limitatamente alla richiesta subordinata di acquisire la documentazione inerente ai soli proponenti i cui progetti si sono classificati in posizione utile al beneficio (i primi trentanove) - ha così statuito in ordine ai motivi respinti:
“… Orbene, non vi è dubbio che, nella specie, tale accesso risulta ictu oculi sproporzionato e manifestamente oneroso, atteso che (anche se la domanda non era formalmente formulata per esigenze difensive) la classificazione al numero 225 di 310 (e tenuto conto che solo i primi 39 domande venivano finanziate dal Ministero) non era strettamente connesso al bene della vita (ovvero l’ammissione al beneficio), con l’effetto da comportare un carico irragionevole di lavoro, idoneo ad interferire con il corretto funzionamento dell’amministrazione.
… Non ha ragione l’appellante che nel caso di specie l’informatizzazione dei documenti renda facile e senza particolari oneri l’ostensione di tutti i documenti, atteso che comunque l’esame della documentazione ai fini della riservatezza di dati contenuti nei documenti (rigettando altresì la censura che essa non fosse necessario nel presente caso) è necessario, anche se la documentazione è di principio accessibile.
… Nel caso di specie, la consistenza degli oneri procedimentali connessi all’espletamento dell’istanza di accesso si apprezza sul duplice fronte dell’esame di oltre 15.000 documenti (il fatto che siano documenti digitali non rende sostanzialmente più facile la gestione, dovendo comunque esaminare tutte le parti dello stesso ed intervenire su ogni fascicolo per eventuali oscuramenti necessari) e della successiva elaborazione del documento da esibire, il quale dovrebbe risultare emendato da dati eventualmente riservati. Non si può ragionevolmente negare che il complesso di queste attività pone capo ad un onere di sostanziale rielaborazione del documento originario, il quale dovrebbe essere ristrutturato attraverso interventi selettivi, da un lato, ad una complessa attività di valutazione dei diritti dei controinteressati e, infine, ad una successiva trasfusione materiale di questo in un testo finale utile all’uso perseguito.
… Né vale osservare che l’amministrazione nel caso di specie potrebbe assolvere agevolmente l’onere del contraddittorio attraverso la meno gravosa modalità telematica. Appare evidente che le plurime attività dell’amministrazione non vengano sostanzialmente meno attraverso la digitalizzazione dei documenti, parametrata ad una platea di circa 15.000 documenti, che sono in grado di generare un cumulo di incombenze straordinarie oggettivamente gravoso e di evidente e assai problematico intralcio rispetto all’efficiente disbrigo e andamento delle ordinarie attività amministrative. A fronte di queste oggettive controindicazioni, l’interesse ostensivo vantato dalla parte appellante, pur intrinsecamente apprezzabile, non può che risultare recessivo”.
5. Le spese del doppio grado di giudizio, in ragione dell’esito complessivo della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, così provvede sull’appello in epigrafe (R.G. n. 6750 del 2024):
- in parte dichiara cessata la materia del contendere;
- in parte lo respinge.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere
IL SEGRETARIO