OCM Vino - Intervento settoriale “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2025/2026. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023.
(Decreto 15/05/2025, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DISAI
DGAGEBIL
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e 1234/07 del Consiglio ed in particolare l’articolo 45;
VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
VISTO il regolamento (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
VISTO il regolamento (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell’Unione e ai piani strategici della PAC;
VISTO il Piano Strategico della PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C(2022) 8645 final e modificato da ultimo l’11 dicembre 2024 dalla Decisione di esecuzione C(2024) 8662;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 3 che attribuisce a questo Ministero la nuova denominazione “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204;
VISTO il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie generale n. 285 del 6 dicembre 2023;
VISTA la Direttiva generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2025, adottata con D.M. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16/02/2025 al n. 193;
VISTA la direttiva dipartimentale n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall’Organo di controllo in data 4 marzo 2025 al n. 195;
VISTA la Direttiva direttoriale della Direzione generale degli Affari Generali e del Bilancio n. 119497 del 14 marzo 2025, registrata all’UCB in data 19 marzo 2025 al n. 240;
VISTO il D.P.R. del 21 Dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16/01/2024 al n. 68, con il quale è stato conferito al dott. Marco Lupo dell’incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica;
VISTO il D.P.C.M. del 7 febbraio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 6 marzo 2024 al n. 314, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Teresa Nicolazzi l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale degli Affari generali e del Bilancio, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i;
VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023, recante “Modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM vino”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410748 del 4 agosto 2023 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell’ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori”;
VISTO il Decreto dipartimentale n. 659723 del 13 dicembre 2024 con cui sono attribuite agli interventi nell’ambito della “Promozione realizzata nei Paesi terzi” risorse complessive pari ad euro 98.027.879, di cui euro 29.408.364 ai fondi di quota nazionale;
VISTA la nota prot. n. 33498 del 23 aprile 2025, acquisita in data 24 aprile 2025 al n. 184368, con cui Agea, su richiesta del Ministero, ha comunicato che ritiene di ultimare nel corso dell’esercizio finanziario 2025/2026 i controlli e i pagamenti dei saldi, gravanti sui fondi di quota nazionale, relativi ai programmi nazionali e multiregionali approvati nell’annualità 2023/2024, e che i saldi presunti riferiti a tali programmi ammontano ad euro 3.876.028,05;
CONSIDERATO che il comma 1, lettera c) dell’articolo 5 del sopracitato Decreto del Ministro n. 331843 del 26 giugno 2023 destina una riserva dei fondi quota nazionale al finanziamento dei progetti multiregionali pari ad euro 3.000.000,00 e che la quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell’importo del progetto presentato;
RITENUTO necessario riservare, sulle risorse attribuite con il citato Decreto dipartimentale n. 0659723 del 13 dicembre 2024 ai fondi quota nazionale per l’esercizio finanziario comunitario 2025/2026, la somma di euro 3.876.028,05 per la liquidazione dei saldi dei progetti nazionali e multiregionali per le annualità precedenti, e la somma di euro 3.000.000,00 per il cofinanziamento dei progetti multiregionali, per un ammontare di euro 6.876.028,05;
CONSIDERATO, pertanto, che, al netto delle somme riservate per le finalità sopra indicate sulle risorse attribuite con il citato Decreto dipartimentale n. 0681024 del 12 dicembre 2023, l’importo disponibile per i progetti nazionali con riferimento all’esercizio finanziario comunitario 2025/2026 è pari a euro 22.532.335,95;
RITENUTO di dovere definire i requisiti richiesti ai soggetti ammissibili, l’importo massimo dei progetti, i criteri di selezione, l’intensità massima dei contributi, le attività finanziabili e le spese ammissibili nonché ogni ulteriore aspetto procedimentale connesso all’accesso e all’erogazione dei contributi medesimi;
DECRETA
Articolo1
(Finalità)
1. Il presente Decreto definisce, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi da parte del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica - Direzione Generale degli Affari Generali e del Bilancio - AGEBIL, per attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all’apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023 (di seguito anche Decreto ministeriale).
Articolo 2
(Soggetti proponenti e requisiti)
1. Possono accedere all’Intervento Settoriale “Promozione” i seguenti soggetti proponenti:
a) le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
b) le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’articolo 152 del regolamento UE 1308/2013;
c) le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’articolo 156 del regolamento UE 1308/2013;
d) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall’articolo 157 del regolamento UE 1308/2013;
e) i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e le loro associazioni e federazione;
f) i produttori di vino, da intendersi come le imprese, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
g) i soggetti pubblici, da intendersi come organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
h) le associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) che assicurino l’attuazione di un programma unitario;
i) i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g);
j) le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lettera f).
Per le definizioni dei soggetti proponenti e dei relativi requisiti si rinvia alle previsioni di cui agli articoli 2 e 3, comma 1 del D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023.
Articolo 3
(Attività finanziabili)
1. Per la realizzazione delle finalità indicate all’articolo l del presente Decreto possono essere finanziati Progetti che possono avere a oggetto una o più attività nell’ambito delle azioni, di cui all’articolo 7 del D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023. Le azioni ammissibili sono le seguenti:
a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
c) campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell’Unione;
d) studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all’ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
e) studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.
2. Per attività si intendono le singole iniziative attuate nell’ambito delle azioni ammissibili, di cui al precedente comma.
3. I progetti, pena l’esclusione, devono consistere in un insieme coerente di azioni e relative attività idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati. In considerazione di quanto disposto dall’articolo 58, comma 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/2115 e di quanto disposto dall’articolo 6 comma 1 del Decreto ministeriale, i progetti hanno durata annuale dal 16 ottobre 2025 al 15 ottobre 2026.
4. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza del contratto.
5. Il sostegno a ciascuna operazione di informazione e di promozione non supera i tre anni per un dato beneficiario in un determinato paese terzo o mercato di un paese terzo.
Articolo 4
(Stanziamento disponibile)
1. Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di promozione nazionali a valere sull’esercizio finanziario comunitario 2025/2026 ammontano ad euro 22.532.335,95.
2. In caso di economie nel corso dell’esercizio finanziario comunitario 2025/2026 per la liquidazione dei saldi dei progetti nazionali e multiregionali, con riferimento alla parte gravante sui fondi di quota nazionale, delle campagne precedenti, citati nelle premesse, le risorse non utilizzate sono sommate alle risorse di cui al precedente comma 1 per il finanziamento dei progetti nazionali a valere sull’esercizio finanziario 2025/2026.
3. La presenza delle economie di cui al precedente comma 2 verrà comunicata tramite pubblicazione di apposito successivo Decreto direttoriale.
Articolo 5
(Intensità di aiuto e contributo richiedibile)
1. La percentuale di contributo rispetto alle spese progettuali previste, come indicate all’articolo 13 del Decreto ministeriale, è pari al massimo al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto.
2. Per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, il contributo richiesto per ciascun progetto, nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, non supera i quattro milioni di euro, a prescindere dall’importo totale del progetto presentato. È facoltà delle Regioni, nei propri avvisi, fissare un contributo massimo richiedibile per ciascun progetto.
3. Per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, l’importo minimo dei progetti, considerando il totale delle spese programmate, è il seguente:
- non inferiore ad euro 500.000. Non sono previsti limiti minimi di spesa per soggetto partecipante, posto che, nel complesso, il progetto raggiunga comunque i limiti di spesa previsti.
4. Le Regioni, nei propri avvisi, possono fissare un valore progettuale minimo diverso da quello fissato per i progetti a valere sui fondi quota nazionale di cui al precedente comma 3. In ogni caso, il valore progettuale non può essere inferiore ad euro 100.000,00.
5. Per i soggetti proponenti che siano produttori di vino, di cui alla lettera f) del comma 1, articolo 3 del Decreto ministeriale, il contributo massimo richiedibile è il seguente:
✓ se appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell’ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto;
✓ se appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell’ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Il soggetto proponente è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto nazionale, regionale e/o multiregionale per l’esercizio finanziario comunitario 2025/2026.
6. Per i soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, consorzi, associazioni, federazioni e società cooperative e per le reti di impresa, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), i) e j) del Decreto ministeriale, il contributo massimo richiedibile è il seguente:
✓ se appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell’ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto;
✓ se appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell’ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Resta inteso che, qualora i soggetti di cui sopra non abbiano un proprio fatturato, lo stesso si intende riferito a ciascun soggetto partecipante produttore di vino.
7. Ciascun soggetto partecipante è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto nazionale, regionale e/o multiregionale per l’esercizio finanziario comunitario 2025/2026.
8. Qualora il soggetto proponente sia un produttore di vino con unità operative in due regioni, è ammissibile la presentazione di un progetto regionale (per una delle due regioni) e un progetto multiregionale.
Articolo 6
(Requisiti soggettivi)
1. Il soggetto proponente, o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, ha realizzato, anche senza il sostegno di cui all’articolo 58, comma 1, paragrafo 1, lettera k) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, attività analoghe a quelle oggetto dello stesso e possiede adeguate capacità tecniche da documentare attraverso la presentazione del curriculum aziendale, di cui al successivo articolo 7, comma 4 lettera i).
2. Il soggetto proponente o, in alternativa, ciascun soggetto partecipante possiedono sufficienti risorse per garantire la realizzazione efficace dell'operazione e, a tal fine, devono presentare un’idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell’Unione europea, redatta conformemente all’Allegato 3 al presente Decreto.
3. Il soggetto proponente e/o i soggetti partecipanti hanno adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. A tal fine, i soggetti proponenti che siano produttori di vino, associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative o reti di impresa, per poter presentare domanda di contributo, devono avere complessivamente, nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” (estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2024 del registro dematerializzato) un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 750.000 litri. Nel caso di soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative o reti di impresa, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2024 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 75.000 litri. Le aziende che producono conto terzi sono tenute all’indicazione dei terzisti che detengono le giacenze dichiarate.
4. Le Regioni e le Province autonome, nei propri avvisi, possono fissare dei quantitativi minimi di vino confezionato presente nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato”, estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2024, diversi da quelli in dicati nel precedente comma, ma comunque superiore a 5.000 litri per ciascun partecipante.
Articolo 7
(Spese ammissibili, monopoli di Stato ed esposizione preferenziale)
1. Le spese ammissibili e le spese non ammissibili sono indicate nell’Allegato 10 al presente Decreto.
2. Ciascun progetto, per le tipologie nazionale, regionale e multiregionale, può prevedere azioni in uno o più Paesi terzi (Allegato 17). Nel caso di progetti destinati ad area geografica omogenea, i partecipanti delle associazioni temporanee di impresa e di scopo, le reti di impresa tra produttori, i consorzi, le associazioni e le federazioni devono partecipare ad almeno una delle azioni previste nell’area geografica omogenea nel suo complesso, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 del Decreto ministeriale.
3. Le modalità relative alla realizzazione di specifiche attività promozionali, tra cui le esposizioni preferenziali ed altre fattispecie, tengono conto della regolamentazione specifica nei Paesi terzi con monopoli di Stato e delle condizioni per la realizzazione di attività promozionali previste negli altri Paesi terzi. La relativa disciplina è indicata nell’Allegato 10.
Articolo 8
(Presentazione dei progetti e contenuto della domanda di contributo)
1. Le domande di contributo relative alla campagna 2025/2026, a valere sui fondi di quota nazionale, devono essere compilate e presentate utilizzando l’applicativo presente sul portale SIAN. Per poter utilizzare le funzionalità realizzate per la presentazione dei progetti, l’utente dovrà accedere al servizio Promozione Vino Paesi terzi - MASAF, presente sul portale SIAN (https://www.sian.it/portale/), seguendo la procedura riportata nell’Allegato 19 al presente Decreto.
2. Le modalità di utilizzo dell’applicativo, messo a disposizione dal MASAF, sono definite nello specifico Manuale Utente di cui al predetto Allegato 19.
3. Le domande di contributo relative alla campagna 2025/2026, a valere sui fondi di quota nazionale, devono essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 14 luglio 2025 [1].
4. La data di presentazione corrisponde a quella del “rilascio informatico” sul SIAN, che attribuisce alla domanda di sostegno presentata un protocollo di ricezione e un codice unico di identificazione.
5. Le domande di contributo relative alla campagna 2025/2026, a valere sui fondi di quota regionale e multiregionale, devono essere presentate alle Regioni e Province autonome competenti alla ricezione dei progetti.
6. Le Regioni e Province autonome che non utilizzeranno la suddetta piattaforma SIAN possono prevedere diverse modalità di trasmissione.
7. I termini di presentazione nonché le modalità di trasmissione dei progetti, a valere sui fondi di quota regionale e multiregionale, sono indicati negli avvisi che saranno pubblicati dalle Regioni e Province autonome, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto.
8. Per le domande da presentare attraverso l’applicativo SIAN, sia a valere sui fondi di quota nazionale, sia a valere sui fondi di quota regionale e multiregionale, è consentita l’abilitazione di uno o più soggetti delegati alla compilazione. A tal fine, il soggetto proponente trasmette i modelli di delega, debitamente compilati e sottoscritti, unitamente alla scansione dei documenti di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato, attraverso l’applicativo SIAN, seguendo la procedura descritta nell’Allegato 19.
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[1] Il termine entro cui le domande di contributo relative alla campagna 2025/2026, a valere sui fondi di quota nazionale, devono pervenire è prorogato al 31 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 1, Decreto 2 luglio 2025, prot. n. 299459.
Articolo 9
(Documentazione da allegare alla domanda di contributo)
1. La domanda di contributo, a valere sui fondi di quota nazionale, da presentare con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 8 del presente Decreto, è totalmente dematerializzata.
2. Alla domanda di contributo a valere sui fondi di quota nazionale, nonché alle domande di contributo a valere sui fondi di quota regionale e multiregionale che saranno presentate attraverso la piattaforma SIAN, dovrà essere allegata la seguente documentazione per la quale l’Amministrazione rende disponibili i relativi fac simili allegati al presente Decreto:
a) Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva di certificazione amministrativa e finanziaria e di assenza di conflitto di interesse con i fornitori, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente compilata da parte del soggetto proponente e da parte di ciascun soggetto partecipante;
b) Allegato 3: idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell’Unione europea;
c) Allegato 4: Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente compilata da parte del soggetto proponente e da parte di ciascun soggetto partecipante, secondo le indicazioni ivi contenute;
d) Allegato 5: Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e microimprese, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da produrre solo nel caso in cui il soggetto proponente e/o il soggetto partecipante appartiene alla categoria delle micro o piccole imprese;
e) curriculum aziendale dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti, con la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica così come definito al precedente articolo 6, comma 1. Qualora il possesso di tale requisito sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, inserire il curriculum aziendale di tali soggetti. Tale documento deve essere firmato dal legale rappresentante;
f) nel caso di soggetti proponenti che siano organizzazioni professionali, associazioni o federazioni di consorzi di tutela o associazioni o federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese, copia dello statuto ed un elenco degli associati al momento della presentazione della domanda di contributo, firmati in ogni pagina dal legale rappresentante;
g) nel caso di soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o reti di impresa, l’impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, redatto in conformità all’Allegato 9 al presente Decreto. Nel caso in cui tali soggetti siano già costituiti al momento della presentazione della domanda, copia conforme dell’atto di costituzione dell’associazione temporanea tra imprese o copia del contratto di rete;
h) nel caso di soggetti proponenti che siano produttori di vino, associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative e reti di impresa, copia conforme dell’ultimo bilancio, oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti.
3. Alle domande di contributo a valere sui fondi di quota regionale e multiregionale, che non saranno presentate attraverso la piattaforma SIAN, in aggiunta alla documentazione di cui al precedente comma 2, dovrà essere allegata altresì la seguente documentazione, per la quale l’Amministrazione rende disponibili i relativi fac simili allegati al presente Decreto:
a) Allegato 1: domanda di contributo, redatta dal soggetto proponente in conformità al modello di cui al presente Decreto;
b) Allegato 6: dichiarazione resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla Disponibilità dei prodotti;
c) Allegato 7: progetto redatto dal soggetto proponente e comprensivo di cronoprogramma; il progetto deve essere corredato, a pena di esclusione, da ulteriori allegati, come specificati al successivo articolo 10 del presente Decreto;
d) Allegato 8: dichiarazione, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sui dati tecnici, economici e finanziari del progetto;
e) il supporto elettronico sul quale sono riprodotti, in formato elettronico, tutti i documenti richiesti nel presente articolo e nel successivo art. 10 (nel caso dei documenti compilati in conformità agli allegati al presente Decreto nei formati originari di tali allegati, “.word” o “.xls” oppure “.pdf” nel caso degli ulteriori documenti).
4. Come previsto dal comma 2 dell’articolo 5 del Decreto ministeriale, ciascun proponente può presentare o partecipare ad un solo progetto nazionale, ad un solo progetto regionale, ad un solo progetto multiregionale. La presentazione di più progetti sulla medesima tipologia comporterà l’inammissibilità di tutti i progetti presentati sulla stessa tipologia.
Articolo 10
(Preventivi di spesa da allegare al progetto)
1. Al progetto, per ciascuna voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, devono essere allegati i preventivi come segue:
a) nel caso in cui, per la voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, sia previsto un costo di riferimento, di cui all’Allegato 18 al presente Decreto (Manuale Costi di riferimento), il proponente allega un preventivo, reso da un fornitore indipendente rispetto al beneficiario, contenente informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell’attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione;
b) nel caso in cui, per la voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, non sia previsto un costo di riferimento, di cui all’Allegato 18 al presente Decreto, il proponente allega tre preventivi comparabili, resi da fornitori indipendenti tra di loro e rispetto al beneficiario, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell’attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione;
c) nel caso in cui, in assenza di più soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi previsti, non sia possibile disporre di tre preventivi per i costi relativi a una o più attività, il proponente allega un preventivo corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. nella quale attesta l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti previsti.
2. I preventivi devono essere intestati al soggetto proponente e devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese.
3. I preventivi devono essere dettagliati e non possono essere presentati a corpo.
4. Con riferimento alle voci di spesa che richiedono la presentazione di tre preventivi, il soggetto proponente dovrà procedere alla scelta del preventivo con il prezzo più basso. Nel caso in cui, invece, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, venga scelto un preventivo differente, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della diversa scelta.
5. La trasmissione della documentazione di cui al presente articolo avviene in forma dematerializzata in caso di presentazione dei progetti tramite applicativo SIAN.
6. In casi eccezionali, debitamente motivati tramite specifica relazione, in cui la spesa prevista per attività specifiche superi il costo di riferimento, è consentita la presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettere b) o c).
Articolo 11
(Valutazione dei progetti)
1. I progetti sono valutati da un apposito Comitato di valutazione.
2. Il Comitato di valutazione accerta la ricevibilità delle domande, verificando che le stesse siano state trasmesse nei termini e secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 8.
3. Il Comitato accerta la completezza e la regolarità della documentazione presentata ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del presente Decreto e procede, secondo quanto stabilito dall’articolo 12 del Decreto ministeriale, alle seguenti verifiche:
i. verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 3 del Decreto ministeriale ovvero della documentazione attestante tale sussistenza;
ii. verifica dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 9 del Decreto ministeriale ovvero della documentazione attestante tale insussistenza.
4. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa presentata, il Comitato ne dà comunicazione al competente ufficio che richiede al Soggetto proponente la documentazione e/o i chiarimenti utili, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. Il competente ufficio, in caso di soccorso istruttorio, assegna al Soggetto proponente un congruo termine non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il competente ufficio procede all’esclusione.
5. Il Comitato, terminata l’istruttoria, procede alla valutazione dei progetti e all’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di seguito indicati ed esplicitati all’Allegato 11 al presente Avviso:
a) livello di analisi e comprensione del contesto;
b) coerenza della strategia proposta con gli obiettivi del programma;
c) qualità delle azioni proposte;
d) idoneità delle azioni in termini di aumento della domanda dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità;
e) coerenza del piano finanziario rispetto al progetto;
f) impatto sul mercato.
6. Il punteggio massimo attribuibile dal Comitato sulla base dei criteri di cui sopra è pari a 100 (cento) punti. Il punteggio minimo conseguibile è 60 (sessanta), il mancato raggiungimento del quale determina il non inserimento in graduatoria e la non ammissibilità a finanziamento del progetto.
7. La ragionevolezza dei costi è valutata dal Comitato sulla base della presentazione per ciascuna attività prevista, del preventivo a supporto dei costi di riferimento o dei tre preventivi comparabili, secondo quanto previsto dal precedente articolo 10 e specificato nell’Allegato 10 (Spese ammissibili). In ogni caso, il Comitato può chiedere chiarimenti al Soggetto proponente relativamente alla ragionevolezza dei costi dichiarati e può, altresì, svolgere indagini di mercato mediante la comparazione dei costi medesimi con i parametri ufficiali elaborati da enti nazionali ed esteri e, in mancanza, con i prezzi di mercato.
8. Il Comitato, terminata la valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo.
A parità di punteggio, il Comitato attribuisce i punteggi previsti dai criteri di priorità di cui all’articolo 11, comma 2, del Decreto ministeriale, sulla base di quanto previsto nell’Allegato 12 al presente Decreto. A tal fine, il Comitato si riserva di richiedere le informazioni propedeutiche a detta valutazione. In caso di ulteriore parità si applica quanto disposto all’articolo 12, comma 4 del Decreto ministeriale.
Articolo 12
(Termini di valutazione e di esecuzione dei progetti)
1. Le Regioni adottano i propri avvisi, in conformità a quanto previsto dal Decreto ministeriale e a quanto disposto dal presente Decreto, entro 30 giorni dalla emanazione del presente Avviso, trasmettendoli contestualmente al Ministero. Nei successivi dieci giorni, il Ministero, al fine di garantire il coordinamento della misura, ne verifica la conformità all’avviso nazionale.
2. Per la campagna 2025/2026, i termini di valutazione e il termine di contrattualizzazione dei progetti regionali, multiregionali e nazionali sono:
a) 19 settembre 2025: data entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti multiregionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all’Allegato 13 del presente Decreto e trasmettono ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all’articolo 14 comma 3 del Decreto ministeriale. Entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione della graduatoria, la Regione capofila trasmette al Ministero i verbali di valutazione dei progetti per la verifica della conformità degli stessi al modello di verbale Allegato 14.a al presente Avviso e relativa Checklist di cui all’Allegato 14.b [2].
b) 26 settembre 2025, data entro cui le Regioni partecipanti ai progetti multiregionali fanno pervenire alle Regioni capofila il nulla osta al cofinanziamento dei progetti selezionati [2];
c) 26 settembre 2025, data entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali previsti dall’articolo 14, comma 3 del Decreto ministeriale. Entro la medesima data il Ministero trasmette ad Agea la graduatoria dei progetti nazionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all’Allegato 13 del presente Decreto, nonché la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all’articolo 14 comma 3 del Decreto ministeriale. Entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione della graduatoria la Regione trasmette al Ministero i verbali di valutazione dei progetti per la verifica della conformità degli stessi allo schema riportato nell’Allegato 14.a e nell’Allegato 14.b al presente Avviso [2];
d) Agea realizza i controlli precontrattuali di cui all’articolo 14, comma 3 del Decreto ministeriale entro 30 giorni dai termini di cui alle lettere a) e c) del presente comma;
e) Agea stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati entro 60 giorni dall’emanazione degli atti di confermazione delle graduatorie da parte delle Autorità competenti, a seguito dei controlli precontrattuali, secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale.
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[2] Per la proroga dei termini, si veda il Decreto 17 settembre 2025, prot. n. 461491.
Articolo 13
(Notifica graduatoria)
1. Le Autorità competenti notificano ai soggetti beneficiari, tramite posta elettronica certificata, la graduatoria definitiva ed assegnano un termine non superiore a 7 giorni entro il quale tali soggetti accettano o meno il contributo.
Articolo 14
(Progetti regionali)
1. I Comitati regionali procedono alla valutazione dei progetti regionali secondo le modalità indicate al precedente articolo 11 e predispongono i verbali secondo lo schema riportato nell’Allegato 14.a al presente Decreto e le Checklist secondo lo schema di cui all’Allegato 14.b.
2. Le Regioni trasmettono al Ministero, entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione della graduatoria, i verbali di valutazione dei progetti.
Articolo 15
(Progetti multiregionali)
1. Le Regioni che intendono attivare i progetti multiregionali, contestualmente alla pubblicazione dei propri avvisi, comunicano al Ministero l’importo dei fondi quota regionale da destinare al finanziamento dei progetti multiregionali.
2. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell’importo del progetto presentato.
3. La quota di partecipazione finanziaria regionale ai progetti multiregionali è proporzionale al peso finanziario delle azioni intraprese dai produttori di vino che hanno sede operativa in ciascuna Regione coinvolta sulla totalità delle attività previste dal progetto.
4. Il Ministero, acquisite le informazioni di cui al precedente comma 1, pubblica sul proprio sito l’elenco delle Regioni che attivano i progetti multiregionali ed i relativi importi dei fondi quota regionale ad essi destinati.
5. I fondi quota regionale, destinati ai progetti multiregionali, se non integralmente utilizzati, sono reintegrati nei propri fondi quota regionale.
6. I progetti multiregionali sono valutati dal Comitato di ciascuna Regione capofila secondo le modalità indicate al precedente articolo 11. I Comitati regionali predispongono i verbali secondo lo schema di cui all’Allegato 14.a al presente Decreto e le Checklist secondo lo schema di cui all’Allegato 14.b. Le Regioni, ai sensi di quanto previsto dal Decreto ministeriale, trasmettono al Ministero, entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione della graduatoria, i verbali di valutazione dei progetti.
7. Ciascun Comitato predispone le graduatorie dei progetti multiregionali e comunica alle Regioni coinvolte la graduatoria e l’importo dei fondi di quota regionale di competenza.
8. I progetti multiregionali sono finanziati, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle disponibilità fondi quota regionale di ciascuna Regione coinvolta.
9. La riserva dei fondi quota nazionale, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del Decreto ministeriale, è attribuita dal Ministero in base ai punteggi assegnati da ciascuna Regione capofila, secondo le modalità previste ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 12 del Decreto ministeriale.
Articolo 16
(Modifiche dei soggetti proponenti e beneficiari)
1. Non sono ammesse, pena l’esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative e reti di impresa, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con Agea.
2. È consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui al precedente comma, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui all’articolo 9 del Decreto ministeriale.
3. I medesimi soggetti proponenti di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare alle Autorità competenti qualsiasi modifica della compagine. Le Autorità competenti verificano il mantenimento dei requisiti di partecipazione e qualificazione a seguito delle modifiche comunicate e ne danno comunicazione al soggetto proponente.
4. Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti dal Codice Civile e nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all’articolo3 del Regolamento UE 2021/2116.
Articolo 17
(Variazioni ai progetti di importo pari o inferiore al 20%)
1. Nella realizzazione del progetto, i beneficiari possono apportare modifiche alle attività programmate nel rispetto di quanto previsto all’articolo 16 del Decreto ministeriale.
2. Le variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo o area omogenea sono comunicate a ciascuna autorità competente.
A tal fine, il beneficiario presenta alle Autorità competenti la comunicazione redatta conformemente all’Allegato 15 del presente Decreto, tramite posta elettronica certificata. Per i progetti nazionali la comunicazione è inviata al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
3. Le maggiori spese relative alle attività saranno eleggibili dalla data di comunicazione delle stesse.
4. La base di calcolo per la percentuale di variazione è l’importo delle singole attività previste per ciascun Paese terzo all’interno delle azioni di cui all’articolo 3, comma 1 del presente Decreto.
5. In caso di modifica degli importi di spesa o di nuova voce di spesa, il beneficiario allega alla comunicazione di variazione nuovi preventivi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 10 e specificato nell’Allegato 18 (Manuale dei Costi di riferimento). Il cambio di fornitore ad invarianza dei costi non deve essere oggetto di comunicazione di variazione.
6. Qualora le variazioni risultino superiori al 20%, l’importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti.
Articolo 18
(Variazioni ai progetti di importo superiore al 20%)
1. Le variazioni superiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo o area omogenea sono comunicate a ciascuna autorità competente almeno 15 giorni prima della realizzazione della relativa variazione di progetto. Ciascuna autorità competente, qualora ritenga l’istanza ammissibile ai sensi di quanto disposto dall’articolo 16 commi 2 e 4 del Decreto ministeriale, le autorizza entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, comunicandolo al beneficiario e ad AGEA.
2. Le variazioni sono considerate ammissibili solo se autorizzate dalle Autorità competenti. Le relative istanze di variante sono presentate al massimo entro 30 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato.
3. Resta inteso che l’eleggibilità delle spese decorre dalla data della richiesta di variazione. La base di calcolo per la percentuale di variazione è l’importo delle singole attività previste all’interno delle azioni di cui all’articolo 3, comma 1 per ciascun Paese terzo.
4. A tal fine, il beneficiario presenta, alle Autorità competenti e ad Agea, la comunicazione redatta conformemente all’Allegato 16 del presente Decreto, tramite posta elettronica certificata. Per i progetti nazionali la comunicazione è inviata al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
5. Le variazioni, debitamente motivate, sono ritenute ammissibili e valutabili da ciascuna Autorità competente, ai sensi dell’articolo 16 del Decreto ministeriale, purché non comportino il cambiamento degli obiettivi, dei Paesi o dei mercati dei Paesi indicati nel progetto approvato e non comportino il cambiamento o l’eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria. Tali variazioni sono esaminate dall’Autorità competente e da essa approvate in conformità a quanto disposto dell’articolo 16 del Decreto ministeriale.
6. Il beneficiario allega alla comunicazione di variazione nuovi preventivi, ove necessari, secondo quanto previsto dal precedente articolo 10 e specificato nell’Allegato 18 (Manuale dei Costi riferimento). Il cambio di fornitore ad invarianza dei costi non deve essere oggetto di comunicazione di variazione.
Articolo 19
(Misure di flessibilità)
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 16 del Decreto ministeriale n. 331843/2023 in merito alla
inammissibilità di modifiche o variazioni che comportino il cambiamento o l’eliminazione di obiettivi o di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria, i beneficiari possono presentare variazioni che prevedano lo spostamento di attività e del relativo costo verso altri Paesi, nei seguenti casi:
- in caso di risparmi di spesa conseguiti nella realizzazione delle attività originariamente programmate;
- in caso di realizzazione degli obiettivi del progetto con un budget inferiore rispetto a quello stimato;
- nei Paesi terzi, in cui l'importazione e la distribuzione dei vini è gestita da monopoli di Stato, in
caso di prescrizioni emanate dai monopoli esteri che rendano non attuale una o più attività programmate;
2. La richiesta di variazione è sottoposta nuovamente al Comitato di valutazione ed è approvata a condizione che il punteggio assegnato in esito alla rivalutazione complessiva del progetto, secondo quanto previsto all’articolo 11, comma 1, ne confermi l’ammissibilità e la finanziabilità.
3. Il Comitato di valutazione tiene conto, nell’esame delle variazioni, di eventuali documentate condizioni di instabilità dei mercati, in coerenza con la normativa unionale.
4. La disciplina di flessibilità di cui ai commi precedenti si applica a prescindere dalla percentuale di variazione richiesta; il proponente utilizza, a tal fine, l’Allegato 16.
Articolo 20
(Elenco delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti)
1. Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini della determinazione dell’importo minimo progettuale di cui all’articolo 5, commi 3 e 4 del presente Decreto. Gli elenchi delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportati nell’Allegato 17 del presente Decreto.
Articolo 21
(Materiale informativo)
1. Il materiale promozionale e pubblicitario, nonché tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell’ambito del progetto, devono essere coerenti con le indicazioni previste nelle linee guida adottate e recano, al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del contributo erogato, l’emblema e la menzione di cui all’Allegato 1 del Decreto ministeriale, secondo le disposizioni d’uso disponibili sul sito della Commissione europea.
2. L’emblema deve essere chiaramente visibile, non necessariamente a colori, e la menzione chiaramente leggibile, qualunque sia il supporto impiegato. Per materiali audio la menzione deve essere riprodotta chiaramente alla fine del messaggio promozionale. Per materiali video l’emblema e la menzione devono comparire obbligatoriamente all’inizio o durante o alla fine del prodotto promozionale. Per quanto concerne i gadget quanto previsto al comma 1 deve essere riportato necessariamente anche sul prodotto e non solo sulla custodia dello stesso.
3. La menzione deve essere tradotta nella lingua del Paese a cui è rivolto il materiale promozionale e pubblicitario, oppure in lingua inglese.
4. Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o ai mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato.
5. La conformità del materiale informativo è verificata ex-post da Agea, coerentemente con le previsioni contenute nel Manuale dei controlli, redatto da Agea ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del Decreto ministeriale. Il materiale informativo non conforme a tali indicazioni non è ammesso a contributo.
6. Il materiale di cui al comma 1 reca altresì il logo del Ministero. Il logotipo del Ministero deve essere riprodotto sul materiale informativo in maniera visibile, deve essere di dimensione uguali, in altezza o larghezza, rispetto all'emblema dell'Unione e in conformità con le prescrizioni contenute nel Manuale d’uso pubblicato alla pagina del sito del Ministero al link: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/188https://www.masaf.gov. it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/188
7. Il logotipo del Ministero è reso disponibile ai soggetti beneficiari tramite l’applicativo di cui all’articolo 8, comma 1 del presente Decreto oppure è richiedibile secondo la procedura illustrata alla pagina del sito del Ministero al link: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/188.https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/188.
Articolo 23
(Stipula del contratto e controlli)
1. I contratti, redatti secondo l’apposito schema di contratto tipo pubblicato sul sito istituzionale di Agea, di cui all’articolo 14 comma 1 del Decreto ministeriale, sono stipulati tra quest’ultima ed i beneficiari.
2. AGEA, entro 30 giorni dalla stipula, trasmette copia dei contratti alle Autorità competenti.
3. AGEA comunica alle Autorità competenti, entro 30 giorni dall’avvenuta sottoscrizione fra le parti, qualunque modifica o appendice contrattuale, trasmettendo contestualmente alle Autorità competenti copia del contratto modificato.
Articolo 24
Conflitto di interessi
1. I beneficiari devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire situazioni in cui l’esecuzione imparziale ed obiettiva delle attività progettuali potrebbe essere influenzata o compromessa per motivi inerenti a legami familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici finanziari o personali diretti o indiretti o ogni altra comunanza di interessi.
Articolo 25
(Erogazione del finanziamento e disposizioni finali)
1. L’erogazione del finanziamento, di cui all’articolo 13, comma 2 del Decreto ministeriale avviene, previa presentazione delle relative domande di pagamento, sotto forma di anticipo pari all’80% dell’importo concesso a seguito di valutazione delle domande di contributo e della pubblicazione delle graduatorie, dietro presentazione di apposita garanzia di valore pari al 120% dell’importo anticipato, e di successivo saldo pari al 20% dell’importo di contributo ritenuto ammissibile a seguito dei controlli di cui all’articolo 14, comma 10, del Decreto ministeriale. Per coloro che non usufruiscono dell’anticipo, il contributo è liquidato sotto forma di saldo al termine delle attività e all’esito dei controlli di cui all’articolo 14, comma 10, del Decreto ministeriale.
2. Al fine di garantire il corretto impiego delle risorse finanziarie disponibili, il beneficiario, per l’esercizio finanziario comunitario 2025/2026, riceve, nel caso in cui richieda l’anticipo, il contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi indicata.
3. Il Ministero si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura, anche nel caso di sopravvenuta indisponibilità totale o parziale dei fondi a disposizione, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla procedura medesima.
4. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Decreto ministeriale, le sanzioni sono disciplinate dal Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, di modifica e integrazione del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul “finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
Articolo 26
(Pubblicazione e informazioni)
1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, pervengono al seguente indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e possono essere presentate fino alle ore 17.00 del ventesimo giorno precedente la scadenza di cui al comma 1 dell’articolo 7.
2. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è Stefano Valeri, funzionario in servizio presso l’Ufficio AGEBIL III - Direzione Generale degli Affari generali e del Bilancio.
3. Il presente avviso è pubblicato alla sezione “Gare” del sito internet http://www.politicheagricole.gov.it.
Articolo 27
(Definizione delle controversie)
1. Per tutte le controversie derivanti dal presente Decreto o dal successivo contratto la competenza è dell’Autorità giudiziaria del Foro di Roma.
Articolo 28
(Norma di chiusura e rinvio)
1. Il presente Avviso è sottoposto a modifica o integrazione nel caso di intervenute norme unionali o nazionali introdotte per fronteggiare crisi commerciali internazionali e/o l’instabilità dei mercati.
IL DIRETTORE GENERALE
Teresa Nicolazzi
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
Elenco allegati:
Allegato 1 - Domanda di contributo
Allegato 2 - Dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa e finanziaria
Allegato 3 - Referenza bancaria
Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e micro imprese
Allegato 6 - Disponibilità dei prodotti
Allegato 7 - Schema di progetto
Allegato 8 - Dati tecnici, economici e finanziari del progetto
Allegato 9 - Impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa
Allegato 10 - Spese ammissibili e spese non ammissibili
Allegato 11 - Criteri di valutazione
Allegato 12 - Criteri di priorità
Allegato 13 - Modello trasmissione graduatoria
Allegato 14.a - Schema di verbale
Allegato 14.b - Schema di Checklist di verifica
Allegato 15 - Variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività
Allegato 16 - Variazioni superiori al 20% degli importi delle singole attività
Allegato 17 - Elenchi delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti
Allegato 18 - Manuale dei costi di riferimento
Allegato 19 - Manuale d’uso Applicativo SIAN per la presentazione dei Progetti