Quesiti in merito all'attività di certificazione dei vini DOP.
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE
E DELL’IPPICA
DGPQA - PQA 1
Facendo riferimento alla nota n. 307101 del 23 gennaio 2025, con la quale codesta Direzione Generale, nell’esaminare il quesito sollevato dall’Associazione Enologi Enotecnici Italiani – Sezione Piemonte-Valle d’Aosta (nota del 9 gennaio 2025, prot. n. 2025/003/BR), ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di campionamento dei vini DOP da sottoporre ad analisi chimico-fisiche e organolettiche da parte degli Organismi di Controllo – in particolare in riferimento all’eventuale filtrazione del campione e all’aggiunta di anidride solforosa a fini di conservazione – si comunica che questo Ufficio condivide le valutazioni espresse.
Come evidenziato nella nota in oggetto, le attività di campionamento devono garantire sia la rappresentatività del campione rispetto alla partita, sia la possibilità di conservarne nel tempo le caratteristiche, anche in vista di eventuali verifiche successive.
Alla luce di tali principi, si concorda sul fatto che le operazioni di filtrazione e solfitazione leggere delle sole aliquote campionate, effettuate in conformità alle buone pratiche enologiche, non pregiudichino la rappresentatività del campione e possano quindi essere ammesse per ogni tipologia di prodotto destinato a divenire una DOP, e non solo per i vini spumanti e frizzanti.
Si condivide altresì la necessità di stabilizzare il campione al fine di garantirne l’integrità anche in caso di analisi di revisione effettuate a distanza di tempo.
Infine si comunica che la presente nota integra e sostituisce i paragrafi 1) e 2) della precedente nota di questa Direzione Generale, Ufficio PQA 1 prot. n. 216656 del 16 maggio 2024.
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore confronto, si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente
Pietro Gasparri
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD