Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 14-05-2025
Numero provvedimento: 883
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 15-05-2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/883 della Commissione, del 14 maggio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di taluni paesi terzi e di talune autorità e organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione.

(Regolamento (UE) 14/05/2025, n. 2025/883, pubblicato in G.U.U.E. 15 maggio 2025, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 48, paragrafo 3, e l’articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione reca l’elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio. Alla luce delle nuove informazioni pervenute alla Commissione dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325, è opportuno apportare talune modifiche alle informazioni relative ad alcuni paesi terzi.

(2) L’Australia ha comunicato alla Commissione la modifica della denominazione della sua autorità competente, la modifica della denominazione dell’organismo di controllo «ACO Certification Limited» (AU-BIO-001) e il ritiro volontario dell’organismo di controllo «AUS-QUAL Pty Ltd» (AU-BIO-006).

(3) L’India ha comunicato alla Commissione che la sua autorità competente ha sospeso il riconoscimento degli organismi di controllo «Sikkim State Organic Certification Agency» (IN-ORG-028) e «Reliable Organic Certification Organisation» (IN-ORG-033). L’India ha inoltre comunicato alla Commissione che la sua autorità competente ha riconosciuto i seguenti organismi di controllo: «ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)» (IN-ORG-009), «Chhattisgarh State Organic Certification Agency (CGOCERT)» (IN-ORG-035), «GSCI Service Private Limited» (IN-ORG-036), «MS Agroland Services Private Limited» (IN-ORG-037), «Krushi Certification Private Limited» (IN-ORG-038), «CERT ID India Private Limited» (IN-ORG-039), «Andhra Pradurevole State Organic Products Certification Authority (APSOPCA)» (IN-ORG-040), «Getcert Private Limited» (IN-ORG-041), «GCL International Assessment Private Limited» (IN-ORG-042), «Shivalik Natural Resources Management Society (SNRMS)» (IN-ORG-043) e «Meghalaya State Organic Certification Body» (IN-ORG-044). L’India ha inoltre informato la Commissione che l’organismo di controllo «Rajasthan State Organic Certification Agency (RSOCA)» (IN-ORG-016) ha cambiato il proprio indirizzo Internet.

(4) Il Giappone ha presentato alla Commissione una richiesta finalizzata a estendere l’ambito di applicazione del suo riconoscimento a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 agli animali vivi e ai prodotti di origine animale non trasformati, nonché a tutti i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, compresi il vino e le bevande alcoliche, con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico coltivati in Giappone o con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico importati in Giappone dall’Unione europea, da paesi terzi i cui metodi di produzione e le misure di controllo sono stati riconosciuti dal Giappone come equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione giapponese, o da paesi terzi attraverso il sistema degli organismi di controllo riconosciuti dal Giappone come competenti a certificare che gli operatori in tali paesi terzi rispettano le norme di produzione biologica del Giappone.

(5) La valutazione delle informazioni presentate dal Giappone in merito al suo sistema di produzione e alle misure di controllo applicabili ai prodotti di cui al considerando e l’esame in loco effettuato dalla Commissione hanno confermato che il sistema di produzione e le misure di controllo del Giappone applicabili a tali prodotti sono equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. Di conseguenza, è opportuno che il riconoscimento dell’equivalenza del sistema di produzione e delle misure di controllo in Giappone sia esteso a tali prodotti.

(6) Il Giappone ha inoltre informato la Commissione che la sua autorità competente ha riconosciuto l’organismo di controllo «Tsuruoka City» (JP-BIO-044), che l’organismo di controllo «Japan Organic &Natural Foods Association» (JP-BIO-005) ha cambiato denominazione e indirizzo Internet e che gli organismi di controllo «Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd» (JP-BIO-009), «Organic Farming Promotion Association» (JP-BIO-010) e «Aya town miyazaki, Japan» (JP-BIO-024) hanno cambiato indirizzo Internet.

(7) La Repubblica di Corea ha comunicato alla Commissione che gli organismi di controllo «KAFCC» (KR-ORG-006) e «The Centre for Environment Friendly Agricultural Products Certification» (KR-ORG-014) hanno cambiato denominazione, che l’organismo di controllo «Jayeondeul agri-food certification institute» (KR-ORG-032) ha cambiato indirizzo Internet e che gli organismi di controllo «Konkuk Ecocert Certification Agency» e (KR-ORG-008) «Hankyoung Certification Center Co., Ltd.» (KR-ORG-036) hanno cambiato denominazione e indirizzo Internet.

(8) La Repubblica di Corea ha inoltre informato la Commissione che la sua autorità competente ha riconosciuto l’organismo di controllo «Greenstar Agrifood Certification Service» (KR-ORG-022) e ha revocato il riconoscimento dell’organismo di controllo «ORGANIC PROMOTION AGENCY» (KR-ORG-038).

(9) Gli Stati Uniti hanno informato la Commissione che la loro autorità competente ha revocato il riconoscimento degli organismi di controllo «Agricultural Services Certified Organic» (US-ORG-002), «New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services» (US-ORG-033), «Rhode Island Department of Environmental Management» (US-ORG-052) e «Istituto per la certificazione Etica e Ambientale» (ICEA) (US-ORG-066) e che essi sono stati pertanto rimossi dall’elenco degli organismi di controllo riconosciuti dagli Stati Uniti.

(10) Gli Stati Uniti hanno inoltre informato la Commissione che la loro autorità competente ha riconosciuto un nuovo organismo di controllo accreditato «Kiwa BCS Costa Rica Limitada» (US-ORG-070).

(11) Gli Stati Uniti hanno inoltre informato la Commissione che gli organismi di controllo «Organic Crop Improvement Association» (US-ORG-044), «CERES» (US-ORG-062) e «Eco-Logica S.A» (US-ORG-063) hanno cambiato denominazione, che l’organismo di controllo «NOFA» (US-ORG-036) ha cambiato nome e indirizzo Internet e che gli organismi di controllo «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» (US-ORG-004), «BIOAGRIcert» (US-ORG-005), «Colorado Department of Agriculture» (US-ORG-007), «Control Union Certification» (US-ORG-008), «Georgia Crop Improvement Association, Inc» (US-ORG-011), «Maryland Department of Agriculture» (US-ORG-023), «Montana Department of Agriculture» (US-ORG-028), «Americert International» (OIA North America, LLC) (US-ORG-038), «Oregon Department of Agriculture» (US-ORG-041), «SCS Global Services, Inc.» (US-ORG-053), «Vermont Organic Farmers, LLC» (US-ORG-057), «Washington State Department of Agriculture» (US-ORG-058) e «Yolo County Department of Agriculture» (US-ORG-059) hanno cambiato indirizzo Internet.

(12) L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 reca l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza e competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi. L’articolo 2 si applicava fino al 31 dicembre 2024. Pertanto, l’elenco degli organismi di controllo di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 è obsoleto e dovrebbe essere soppresso. L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 ha designato le categorie di prodotti per le quali sono stati riconosciuti i paesi terzi ivi elencati mediante riferimento alla relativa descrizione di cui all’allegato II del medesimo regolamento. Per motivi di chiarezza, è opportuno includere nell’allegato I la descrizione di tali categorie di prodotti e adattarne i relativi riferimenti in tale allegato. È pertanto opportuno sostituire l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.

(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 è così modificato:

1) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

2) L’allegato II è soppresso.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2025


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO