Settore vinicolo - Agevolazioni - Ricorso presentato da un Consorzio per contestare l'esito della procedura di finanziamento dei contratti di filiera lamentando l'assegnazione di un punteggio insufficiente che lo ha collocato fuori dalla graduatoria utile - Discrezionalità tecnica nelle procedure di valutazione di progetti complessi - Censure attinenti alla discrezionalità tecnica della Commissione valutatrice non inammissibili quando contestano l'omessa o erronea applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando - Mero punteggio numerico non costituente motivazione autosufficiente essendo necessaria una motivazione sussidiaria che espliciti le ragioni dell'attribuzione del punteggio stesso - Potere del giudice di disporre un'istruttoria per verificare la correttezza dell'operato della Commissione ordinando alla stessa di riesaminare il progetto e di formulare una relazione che chiarisca analiticamente le ragioni delle valutazioni effettuate al fine di accertare l'interesse al ricorso e la fondatezza dei motivi di gravame.
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 13458 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata prosecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Scalco, Nicola Baù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Green Farmers Group Soc. Cons. Agr. A R.L., Finoliva Global Service S.p.A. Società Benefit, Unaprol S.C.P.A., Cooperativa Produttori Arborea - Società Agricola, Trentingrana - Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini Società Cooperativa Agricola, Ciavolino Roma International S.r.l., Ati - Capofila Spinosa S.p.A., Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, Amico Bio Società Cooperativa Agricola, Italia Ortofrutta - Società Consortile A Responsabilità Limitata, Orogel Società Cooperativa Agricola, Cantine Due Palme - Società Cooperativa Agricola, Azienda Agricola Casa Divina Provvidenza S.r.l. - Società Agricola, O.P. Meridia Società Cooperativa Agricola A R.L., Caseificio Cirigliana S.r.l., Persea Castello Società Agricola S.r.l., Cooperativa Agricola Mercato Contadino delle Terreverdi Teramane, Croce del Vento S.r.l., Ati con Capofila Le Macine Società Agricola Semplice, non costituiti in giudizio;
Le Carni Pugliesi – Società Consortile Agricola A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Liparota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sardegna n. 69;
Società La Cesenate Conserve Alimentari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Corrado Maria Dones, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
Organizzazione produttori Unione Pastori Soc. Coop. Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Angius, Silvia Curto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cooperativa Produttori Arborea Soc. Coop. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Giovanna Pisanu, Nicola Battolu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano, C.D. Filiera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:
- del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0342515 del 30.06.2023, pubblicato in pari data, di approvazione della graduatoria provvisoria inerente ai programmi presentati nell'ambito della procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato dal successivo avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21.07.2022, e relativi allegati, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021;
- della graduatoria allegata al decreto di cui al punto che precede, nonché di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati, conosciuti a seguito di accesso agli atti in data 01.08.2023, ivi compresi il decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0621652 del 05.12.2022, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 340824 del 30.06.2023 e la relativa nota di trasmissione, la nota del Presidente della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 0341697 del 30.06.2023, le griglie di valutazione del programma presentato dal ricorrente, nonché quelle inerenti ai programmi classificati ai posti da n. 1 a n. 38 della graduatoria;
- quali atti presupposti, dello stesso avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0182458 del 22.04.2022, come modificato a seguito dell'avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0324845 del 21.07.2022 e dei relativi allegati;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IL 11/12/2023:
annullamento della circolare esplicativa delle modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di Filiera di cui all''art. 10 dell'Avviso n. 182458 del 22.04.2022, modificato con Avviso n. 324752 del 21/07/2022 prot. n. 0525180 del 27.09.2023, pubblicata in pari data, nonchè di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IL 29/1/2024:
- del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – DIQPAI – DG PQA prot. n. 0633056 del 15.11.2023, pubblicato in data 12.01.2024, di approvazione della “graduatoria definitiva” inerente ai programmi presentati nell'ambito della procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato dal successivo avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21.07.2022, e relativi allegati, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021; - della graduatoria allegata al decreto di cui al punto che precede (doc. n. 28), nonché di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati, ivi compresi il decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0621652 del 05.12.2022, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 340824 del 30.06.2023 e la relativa nota di trasmissione, la nota del Presidente della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 0341697 del 30.06.2023, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando del 19.10.2023 e la relativa nota di trasmissione del 20.10.2023 prot. n. 584063, tutte le griglie di valutazione del programma presentato dal ricorrente, ivi comprese quelle inerenti all''ulteriore valutazione effettuate a seguito della presentazione dell'istanza di riesame, nonché quelle inerenti ai programmi classificati ai posti da n. 1 a n. 39 della graduatoria;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi compresi lo stesso avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0182458 del 22.04.2022, come modificato a seguito dell''avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell''Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0324845 del 21.07.2022 e dei relativi allegati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, de “Le Carni Pugliesi”, Società Consortile Agricola A R.L., della Società La Cesenate Conserve Alimentari, della Organizzazione produttori Unione Pastori Soc Coop Agricola, della Cooperativa Produttori Arborea Soc. Coop., della Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano e della C.D. Filiera S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, dei quali i procuratori della parte ricorrente hanno confermato la rinuncia (di cui alla memoria depositata il 31 marzo 2025) ad alcuni motivi di gravame (come meglio specificato nella memoria appena richiamata); l’Avvocatura e le altre resistenti hanno preso atto di tale rinuncia, precisando tuttavia l’Avvocatura che alcuni dei motivi non rinunciati comporterebbero comunque, ove accolti, la caducazione dell’intera procedura di finanziamento con ogni conseguenza circa la perdita definitiva del finanziamento e quindi con permanenza dell’eccezione di carenza di interesse al giudizio della parte ricorrente; le altre parti hanno insistito nelle relative memorie ed eccezioni; a richiesta del Collegio, la parte ricorrente ha precisato a verbale che dai punteggi prospettati a fondamento del gravame il proprio progetto si collocherebbe al 40° posto con punteggio di riesame pari a 87,28; l’Avvocatura ha contestato tale dichiarazione in quanto tardiva e comunque non risultante dagli atti;
Rilevato che:
- il Consorzio ricorrente espone di aver preso parte alla procedura di selezione di cui agli atti elencati in epigrafe, in veste di mandatario di un raggruppamento formato, oltre che dal medesimo Consorzio, da altri sedici soggetti, costituitosi a seguito della stipula dell’apposito accordo di filiera e presentendo entro i termini indicati dall’art. 7 dell’avviso del 22.04.2022 domanda di accesso alle agevolazioni, volto a dare luogo alla realizzazione del programma di filiera denominato “prosecco & Castel Del Monte – Le DOC sostenibili”;
- nella seduta del 13.05.2023 (nella quale evidenzia che venivano valutati 42 programmi in sole due ore e trenta minuti), con l’attribuzione complessiva di punti 79,67; il programma del Consorzio ricorrente si classificava al n. 238 (nella graduatoria provvisoria) e poi al nr. 243 con la definitiva, con un contributo ammesso di € 24.757.000,00 e un punteggio complessivo di 79,67 punti (in posizione, pertanto, che ne determinerebbe l’esclusione dalla prosecuzione della procedura);
- lamenta, con articolati motivi di censura, l’illegittimità della procedura e del relativo esito sotto diversi profili, affermando che avrebbe avuto titolo ai punteggi (ed alla relativa posizione in graduatoria) come precisato a verbale d’udienza;
Vista e richiamata la sentenza non definitiva nr. 6090 del 26 marzo 2025, in ordine a fattispecie similare a quella odierna, con la quale – risolte le questioni pregiudiziali e di rito come meglio ivi indicato – è stata disposta istruttoria in ordine alla graduatoria formata in esito all’ Avviso nr. 0182458 del 22 aprile 2022, che viene in rilievo anche nel presente giudizio;
Visto e richiamato l’atto depositato da parte ricorrente il 31 marzo 2025 con il quale quest’ultima ha inteso rinunciare ai motivi di ricorso diversi da quelli inerenti (in via diretta o mediata) la formazione del punteggio ottenuto in ordine al progetto presentato in rapporto all’Avviso nr. 0182458 del 22 aprile 2022, così delimitando l’ambito oggettivo dell’azione alla sola contestazione della posizione in graduatoria (salvi ed impregiudicati i rilievi formulati dall’Avvocatura secondo la quale anche i motivi residui, non rinunciati, comporterebbero dei vizi integralmente caducanti);
Ritenuto che:
- impregiudicata sul punto l’eccezione di inammissibilità dell’Avvocatura (e quindi ogni conseguenza in rito) circa la mancata specificazione della prova di resistenza, tenuto intanto conto di quanto precisato a verbale dalla parte ricorrente, non possa escludersi all’attualità l’interesse al ricorso in termini di “prova di resistenza”, con conseguente necessità di meglio approfondire il relativo presupposto;
- che, a tali fini, appare non irrilevante, sia in punto di “prova di resistenza”, che di possibile fondatezza dell’azione, solo quanto dedotto dal Consorzio al punto C) del terzo motivo di ricorso (e relativi sviluppi nei motivi aggiunti a seguire), ovvero che:
C) circa l’”Ambito di valutazione” 3 “requisiti specifici posseduti dai soggetti beneficiari”, sarebbe stata omessa ogni valutazione circa quanto evidenziato dal ricorrente nell’istanza integrativa di riesame dell’11.08.2023 (prodotta sub n. 19), ovvero che ad alcuni soggetti beneficiari non sarebbero stati attribuiti punteggi in relazione a requisiti espressamente previsti dall’avviso, che gli stessi avevano dimostrato di possedere (si rinvia alla relativa istanza, ed a mero titolo esemplificativo si indica come le aziende di trasformazione e le aziende agricole possiedano certificazione biologica, e/o SQNPI, e/o hanno manifestato l’impegno a certificarsi
Equalitas; il Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata prosecco ha sottoscritto l’impegno a certificarsi ISO 14001; e così via); ai soggetti beneficiari, come evidenziati nell’allegato all’istanza di riesame sub doc. n. 19, non sarebbero stati considerati 2 punti riferiti alla produzione di prodotti in linea con gli standard qualitativi DOP/IGP e l’impegno al mantenimento degli stessi per una durata in linea con le tempistiche previste dall’avviso pubblico;
C1) dalle griglie di valutazione inerenti i programmi classificati nelle posizioni da 1 a 38, sussisterebbero plurimi errori in cui è incorsa la Commissione nell’operare le relative valutazioni (ad esempio, e rinviando per il resto agli scritti difensivi, nell’ambito di valutazione 3 emergerebbe che alcuni soggetti beneficiari non ottenevano il punteggio minimo pari a 5 punti e quindi, ex art. 9 comma 2 dell’avviso, si sarebbe dovuta determinare la non ammissibilità a finanziamento del singolo progetto del soggetto beneficiario; e così via);
- la combinazione del maggior punteggio e la esclusione di alcuni meglio graduati avrebbe potuto portare il programma della ricorrente a classificarsi in posizione utile;
Ritenuto:
che, quanto alle censure variamente articolate in giudizio in ordine al punto C) che precede (ed a differenza delle doglianze argomentate nei punti A e B del terzo motivo, sulle quali il Collegio riserva ogni decisione), le tesi dell’Avvocatura e delle altre resistenti secondo cui esse sarebbero inammissibili perchè attinenti alle valutazioni di merito della Commissione non appare condivisibile, venendo in rilievo piuttosto valutazioni ed apprezzamenti di discrezionalità tecnica che richiedono apposita motivazione sussidiaria rispetto al mero punteggio (rimandando quest’ultimo ad una griglia di criteri valoriali non di per sè del tutto autosufficienti in presenza di proposte aventi un contenuto strutturato e complesso come quello dei progetti in esame);
Ritenuta, pertanto, anche allo scopo di meglio chiarire la sussistenza e la consistenza dell’interesse al ricorso ed ai plurimi motivi aggiunti, tenuto comunque conto delle specifiche eccezioni della resistente, l’opportunità di invitare le parti a dedurre più approfonditamente circa i relativi presupposti, in particolare prescrivendo che:
I) il Ministero resistente dovrà riunire nuovamente la Commissione istituita per l’esame dei progetti presentati in esito all’avviso 0182458 del 22 aprile 2022, al fine di farle riesaminare il progetto della odierna ricorrente, allo stato degli atti, tenendo conto delle specifiche censure dedotte nelle censure di cui al ricorso ed ai motivi aggiunti come sinteticamente riepilogato nell’esposizione che precede (punto C del terzo motivo di ricorso introduttivo e successivi sviluppi nei motivi aggiunti), e della documentazione di causa già prodotta (senza acquisizione di documenti nuovi che non siano già presenti nel fascicolo, essendo il giudizio limitato dalla domanda introduttiva per come proposta e documentata);
II) la Commissione formulerà corrispondente e specifica relazione istruttoria di valutazione che, laddove sia confermativa del punteggio originario, dovrà analiticamente prendere posizione su ognuno dei profili dedotti, chiarendo (in funzione meramente esplicativa, quindi senza valore provvedimentale) le ragioni sostanziali di valutazione come a suo tempo svolte; oppure chiarendo a quale punteggio la ricorrente perverrebbe (con relativa posizione in graduatoria) laddove si riconoscesse fondato in tutto o in parte (e nei relativi limiti) il gravame sul punto;
III) tali chiarimenti saranno resi esclusivamente ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso e dei motivi aggiunti e quindi senza pregiudizio degli atti impugnati;
IV) i chiarimenti di cui sopra dovranno essere depositati in giudizio - con ogni opportuna documentazione a corredo - entro giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza o, se anteriore, dalla sua notifica a cura di parte (che in tal caso dovrà effettuarla presso la sede reale dell’Amministrazione oltre che presso il domicilio dell’Avvocatura);
V) è fatto salvo in ogni caso, l’esercizio dell’autotutela decisoria da parte dell’Amministrazione (ove nell’edizione dei chiarimenti ne riscontri i presupposti), con ogni conseguenza sulla fase contenziosa in atto;
VI) le parti potranno presentare memorie in ordine ai punti che precedono nei termini di rito rispetto alla udienza pubblica del 29 ottobre 2025, cui le parti sono rinviate, riservando il Collegio ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) riservata ogni decisione, in rito, come nel merito e sulle spese, dispone gli incombenti istruttori di cui in parte motiva, con le modalità e nei termini pure ivi precisati e rinvia le parti, per il prosieguo del giudizio, alla pubblica udienza del 29 ottobre 2025.
Manda alla Segreteria di comunicare copia della presente ordinanza alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
L'ESTENSORE
Salvatore Gatto Costantino
IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti
IL SEGRETARIO