Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 30-04-2025
Numero provvedimento: 16414
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Aggiudicazione di terreno mediante partecipazione ad asta indetta nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare - Attribuzione della facoltà del proprietario di riconvertire il vecchio vigneto mediante reimpianto di una nuova vigna previa estirpazione di quella esistente - Facoltà sottoposta a controllo amministrativo e ad autorizzazione poiché rientrante nelle politiche di armonizzazione del mercato europeo nel settore vitivinicolo - Autorizzazione al reimpianto e diritti conseguenti (i cosiddetti "catastini") diretti a consentire al soggetto che li consegue sia l'accesso a cospicui contributi economici di origine comunitaria tesi a finanziare il rinnovo del vigneto sia la facoltà di commercializzare il diritto di reimpiantare e di ottenere i relativi contributi.



SENTENZA

(Presidente: dott.ssa Maria Vessichelli - Relatore: dott.ssa Paola Borrelli)

 

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale presso Corte d’appello di Palermo nel procedimento a carico di:

N.V. nato a OMISSIS il OMISSIS;

L.M. nato a OMISSIS il OMISSIS;

avverso la sentenza del 05/12/2023 della Corte d’appello di Palermo; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Borrelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GASPARE STURZO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; uditi i difensori:

- l’avvocato FELICIA D’AMICO, per la parte civile "Ass. Naz.per la lotta contro le illegalità e le mafie" Antonino Caponnetto" in proprio e quale sostituto processuale dell’Avv. ETTORE BARCELLONA, per la parte civile "centro studi Pio La Torre onlus",

- l’Avvocato LOREDANA TULINO, per la parte civile "ass. Antiracket antiusura Trapani",

- l’Avvocato VITO SCALISI, in proprio per la parte civile Comune di Saiermi e, quale sostituto processuale dell’Avv. DAVIDE BAMBINA, per la parte civile "Ass. Antiracket antiusura alcamese "Gaspare Stellino",

chiedono l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla posizione di L.M. e dichiararsi l’estinzione del reato quanto a N., depositando conclusioni scritte e nota spese.

- l’Avvocato GIOVANNI RIZZUTI, per l’imputato L., chiede che il ricorso del Procuratore generale sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.



RITENUTO IN FATTO


 

1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 5 dicembre 2023 dalla Corte di appello di Palermo, quale Giudice del rinvio dopo annullamento della prima sezione penale di questa Corte, ed ha ribaltato la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo che, in sede di rito abbreviato, aveva condannato L.M. e N.V. per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, il solo L. per il reato di cui all’art. 610 aggravato ex art. 416-bis.l cod. pen. e il solo N. per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen.

Dopo la pronunzia della sentenza impugnata, il 15 luglio 2024, N.V. è deceduto.

2. I fatti come ricostruiti da Giudici di merito e la vicenda processuale.

2.1. Gli addebiti mossi ai ricorrenti ruotano intorno alla compravendita del fondo agricolo sito nella contrada Pionica di Santa Ninfa, in parte adibito a vigneto, venduto il 6 maggio 2014 da N.R. (rivelatosi mero prestanome del fratello N.V. nell’intera operazione) alla società cooperativa Vieffe, riferibile a V.P. e F.L..

N.R. si era aggiudicato il terreno il 10 maggio 2012, partecipando all’asta indetta nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Marsala in danno della proprietaria S.G..

Non era solo la proprietà del terreno a essere oggetto degli interessi economici dei protagonisti della vicenda. Accanto al diritto di proprietà del fondo, infatti, aveva un rilevante valore economico anche la facoltà del proprietario di riconvertire il vecchio vigneto mediante reimpianto di una nuova vigna previa estirpazione di quella esistente. Tale facoltà era sottoposta al controllo amministrativo e doveva essere autorizzata, poiché rientrava nelle politiche di armonizzazione del mercato europeo nel settore vitivinicolo. L’autorizzazione al reimpianto e i diritti che ne conseguivano (i cosiddetti "catastini") assicuravano una duplice utilità al soggetto che li conseguiva, sia perché davano accesso a cospicui contributi economici di origine comunitaria tesi a finanziare il rinnovo del vigneto; sia perché attribuivano al soggetto autorizzato la facoltà di commercializzare il diritto di reimpiantare e di ottenere i relativi contributi.

I reati contestati agli imputati si inquadrano nell’ambito della vendita del terreno alla Vieffe e della rinunzia, da parte della S., al diritto al reimpianto, in cui - secondo l’assunto accusatorio validato dal primo Giudice - Gu.Mi. e Cr.Sa., esponenti della mafia locale, si erano inseriti, facendo pressioni sulla S., attraverso l’agronomo L.M., affinché presentasse la rinunzia suddetta, ottenendo, in cambio della mediazione mafiosa, una parte del prezzo pagato in nero dalla società Vieffe a N..

2.2. Esaminando più nel dettaglio la posizione dei singoli e gli avvenimenti venuti alla luce nel corso del processo, si rappresenta che il primo Giudice aveva riqualificato l’addebito di partecipazione ad associazione mafiosa contestato a L.M. in quello di concorso esterno e l’addebito di estorsione pure a quest’ultimo ascritto (in concorso con Gu.Mi., separatamente giudicato) ai danni della S. in quello di violenza privata; quanto a N.V., cui era ab initio contestato il concorso esterno, il Giudice dell’abbreviato, oltre a condannarlo per detta fattispecie, aveva anche ritenuto provata la penale responsabilità dell’imputato quanto all’interposizione fittizia del fratello N.R. nella titolarità del terreno, tuttavia escludendo - in motivazione - la circostanza aggravante mafiosa.

A queste conclusioni il Giudice dell’abbreviato era giunto dopo aver ricostruito i fatti nei termini che seguono.

La S. aveva presentato domanda per beneficiare del diritto al reimpianto del vigneto nonostante il pignoramento già avvenuto e a pochi giorni dall’asta del 10 maggio 2012, cui sarebbe conseguito l’acquisto del terreno da parte di N.R., domanda che aveva avuto buon esito nonostante il pignoramento prima e l’espropriazione del terreno dopo, che la richiedente aveva taciuto nella domanda.

Dal canto loro, i N. avevano acquistato il terreno con intenti speculativi, per rivenderlo a un prezzo maggiorato.

Una volta che N.R. si era aggiudicato il bene all’asta al prezzo di 138.700 Euro, S.A. (marito della proprietaria esecutata) aveva interessato Gu.Mi., capo mafia di Salemi, per ottenere da N. una somma di denaro quale forma di indennizzo per la perdita del terreno.

La proposta era stata veicolata a N.V. durante un incontro presso lo studio dell’agronomo L.M., ma il primo l’aveva declinata e aveva solo promesso che, qualora si fosse perfezionata la rivendita dell’appezzamento a un prezzo conveniente, avrebbe riconosciuto alla S. una somma di denaro.

Intanto N.V. aveva interessato il mediatore Ma.Li. allo scopo di trovare un compratore cui rivendere il cespite ed era iniziata una trattativa con V. e F., che avrebbero poi costituito la Vieffe, interessati all’acquisto del terreno soprattutto per il valore dei catastini.

- Le trattative per la vendita del terreno, a un prezzo compreso tra 700.000 e 800.000 Euro, si erano tuttavia arenate per cause sconosciute.

Improvvisamente il mediatore Ma. era stato sostituito da L., nominato procuratore speciale da N..

L. aveva informato N. della richiesta di autorizzazione all’espianto e al reimpianto da parte della S. in costanza di procedura esecutiva.

Gu. aveva fatto pressione sulla S. per farle ritirare la domanda e poi L. si era presentato da lei per farle firmare le relative dichiarazioni.

Una volta che la S. aveva rinunziato ai catastini e aveva altresì ceduto a N. - sempre su richiesta di L. - una piccola porzione di terreno non oggetto della vendita all’asta (ma essenziale per sanare l’invaso artificiale realizzato), la vendita alia Vieffe si era perfezionata al prezzo di 750.000 Euro.

Una quota del prezzo corrisposto dalla Vieffe in nero era andata in parte nelle tasche di L. per la sua opera e in parte ai mafiosi Gu. e Cr..

Dai fatti così come appena ricostruiti, il Giudice dell’udienza preliminare aveva tratto la dimostrazione che N., dopo avere conosciuto L.M. come propiziatore dell’incontro con S.A. sul tema dell’"indennizzo" da quest’ultimo preteso, si era rivolto proprio all’agronomo, collegato a Gu., non già per reali ragioni commerciali, visto che la trattativa con V. e F. era stata già approntata dal Ma. alle medesime condizioni, ma per farsi strumento di pressione con la S. onde farle revocare la domanda presentata - che poteva creare problemi alla vendita del terreno - in cambio della rinunzia da parte di N. a una parte del prezzo, che era andata nelle tasche di L. e dei mafiosi cui quest’ultimo era collegato.

N.V., dunque, aveva sfruttato la capacità di intimidazione di Gu. e di L., incaricato dal primo, per sbloccare l’affare e costringere la S. a recedere rispetto alla "questione catastini", in tal modo ottenendo un proprio tornaconto e, nel contempo, finanziando la consorteria e rafforzando la sua egemonia mafiosa nel settore delle vendite fondiarie, dando così luogo alla condotta di supporto, sia pur congiunturale, dell’associazione mafiosa che integra il concorso eventuale nel reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.

L’agronomo L.M. era stato lo strumento di questa operazione, portando la minaccia, sia pur implicita, nei riguardi della S. per ottenere la revoca della richiesta di autorizzazione all’espianto del vitigno.

2.3. Il primo giudizio di appello - conclusosi con sentenza del 21 gennaio 2021 - aveva portato all’assoluzione di L. dai reati a lui ascritti e all’assoluzione di N. dall’addebito sub C) perché il fatto non sussiste, con conferma della condanna di quest’ultimo solo per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen.

2.4. Il 5 aprile 2022, la prima sezione penale di questa Corte, giudicando - per quanto di specifico interesse in questa sede - sui ricorsi del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo e di N.V., aveva:

- annullato con rinvio la prima sentenza di appello quanto all’assoluzione di L. in ordine ad entrambi i reati a lui ascritti;

- annullato con rinvio la prima sentenza di appello quanto all’assoluzione di N.V. dal reato di concorso in associazione mafiosa;

- annullato senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di N.V. quanto al reato di interposizione fittizia perché estinto per prescrizione.

Il Collegio di legittimità aveva innanzitutto affermato che la decisione non era munita di motivazione rafforzata rispetto alla prima pronunzia e che la Corte territoriale aveva recepito la versione dei due imputati, senza condurre nessuna verifica circa la loro intrinseca credibilità e nonostante il Giudice di prime cure l’avesse motivatamente esclusa in relazione a vari aspetti: «alle ragioni dell’acquisizione del fondo di c.a Pionica; alle ragioni dell’intervento di L. in luogo del mediatore Ma., pur a condizioni economiche di vendita rimaste invariate e dell’affidamento a L., mai conosciuto in precedenza e comunque all’inizio portatore di interessi antagonisti, delle sorti economiche dell’accordo con Vieffe; alla pretesa ignoranza da parte di N.R. circa le modalità di conduzione delle trattative per la rivendita del fondo e della promessa fatta da N.V. a S.G. di riconoscerle un indennizzo; al disinteresse per questa non indifferente parte dell’accordo; alla delega a L. di sistemare la questione con la S. per la domanda relativa ai catastini; alla mancata consapevolezza del ruolo svolto da Gu.Mi.».

Altrettante falsità e lacune erano state riscontrate in primo grado nelle narrazioni di L., F. e V..

Secondo la sentenza rescindente, inoltre, la Corte distrettuale avrebbe trascurato di valutare la credibilità di N.R. che, in appello, aveva cambiato versione, attribuendo la paternità reale dell’operazione al fratello N.V..

Un ulteriore limite della sentenza allora impugnata - secondo la prima sezione penale - era costituito dal travisamento della prova per omissione o fraintendimento legato all’esegesi delle intercettazioni ambientali del 5 novembre 2014, che il Giudice dell’abbreviato aveva ritenuto dimostrative del fatto che i due interlocutori principali, Gu.Mi. e Cr.Sa. - il primo capomafia della famiglia di Salemi, il secondo affiliato di quella di Vita - avevano preso parte attiva alle trattative intercorse tra N.V. e la Vieffe, conoscendone l’evoluzione e i protagonisti, oltre che i contenuti economici.

La sentenza di annullamento ha ricordato che, nella valutazione del primo giudice, dalla captazione sarebbe emerso che i conti ancora rimasti in sospeso con F. e V. erano quelli della componente non ufficiale del prezzo di vendita del fondo; che i Gu. e Cr. avevano il pieno controllo dell’evoluzione delle trattative e del loro contenuto; che N.V. - chiamato confidenzialmente per nome - per loro volere aveva concesso agli acquirenti uno sconto sul prezzo; che L. aveva agito su incarico e in base alle istruzioni impartitegli da Gu., secondo il quale il ritardo nei pagamenti avrebbe potuto comportare, se avesse voluto, la revoca del contratto di comodato del terreno, stipulato con gli acquirenti prima di concludere l’atto traslativo definitivo e la perdita della caparra versata all’atto del contratto preliminare.

Ebbene - si legge nella sentenza di annullamento con rinvio - la Corte di merito aveva affrontato il portato probatorio di dette conversazioni affermando in modo «palesemente illogico ed incurante delle espressioni testuali che il conto da chiudere non riguardava i due interlocutori, mentre Cr. aveva parlato espressamente di una pretesa vantata da "noialtri", che quanto rivendicato da Cr. non poteva identificarsi nella quota di prezzo in nero perché F. aveva assicurato che tutto era stato pagato, per cui si doveva trattare di un "extra", rimasto però imprecisato nell’ammontare e nelle ragioni della spettanza».

Il difetto principale della prima sentenza di appello - aveva sostenuto altresì la Corte di cassazione - era però soprattutto un altro, cioè quello di avere mancato di spiegare razionalmente perché Gu. e Cr., pur in assenza di vincoli di qualsiasi tipo con i protagonisti della trattativa, potessero avere una conoscenza così approfondita della trattativa e perché essi vantassero il diritto a ottenere del denaro.

Ancora: era suscettibile di critica anche l’opzione ricostruttiva della prima sentenza di appello - anche in questo divergente da quella del Giudice dell’abbreviato - quanto alle ragioni della scelta dei N. di incaricare L. per la trattativa, benché si trattasse di soggetto con cui non avevano mai avuto alcun rapporto professionale.

Sarebbe un’illazione sorda ai contenuti delle intercettazioni - si legge, ancora, nella sentenza rescindente - l’ipotesi formulata come plausibile dalla Corte di appello di una determinazione autonoma, assunta da F. e V., di riconoscere a Gu. e Cr. una qualche utilità economica, aggiuntasi alla quota in nero del prezzo che sarebbe pervenuta alla S..

Secondo la prima sezione, ulteriori gravi lacune motivazionali contrassegnavano la prima sentenza di appello allorché aveva trascurato che anche nella vicenda dell’acquisto, da parte di Mo.Ga., di un terreno già appartenente ad S.A., era risultato che L. era stato disponibile a eseguire le direttive impartitegli da Gu. per interferire nelle procedure di esecuzione forzata immobiliare.

Era incoerente e illogica la motivazione della Corte territoriale anche nella parte in cui aveva ritenuto che non vi sarebbe stato concorso esterno perché Gu., tramite L. e personalmente, era coinvolto nella vicenda solo a protezione degli interessi dei S. e per far ottenere loro l’indennizzo come usanza locale, contraddicendo il segmento della medesima sentenza ove S.A. era stato indicato quale uomo d’onore della famiglia mafiosa di Salemi, donde avrebbe dovuto essere verificato se l’intervento di Gu. fosse rientrante o meno nelle usuali relazioni di solidarietà e appoggio esistenti tra esponenti mafiosi.

Quanto al reato di violenza privata ascritto al L., la prima sezione penale aveva, in primo luogo, censurato l’apprezzamento pro reo della testimonianza di Aguanno (dipendente/collaboratore di L.) circa la ricezione di somme di denaro da parte della S. per mano di L., quale riscontro alla tesi secondo cui quest’ultimo aveva agito nell’interesse della donna e non l’aveva coartata.

A quest’ultimo riguardo, la prima sezione penale aveva ritenuto che la tesi circa l’ingresso nel patrimonio dei S. di somme rinvenienti dall’operazione Pionica fosse l’esito di un percorso valutativo «affidato ad intuizioni e privo di solido aggancio nelle emergenze probatorie».

Infine, sarebbero state male interpretate le dichiarazioni della persona offesa quanto alla portata minatoria, ancorché implicita, del colloquio con Gu. avvenuto presso la sua abitazione e della visita successiva di L..

2.5. La nuova sentenza di appello, oggi al vaglio di questa Corte:

- ha assolto L. dal reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste e dal reato di violenza privata aggravata per non aver commesso il fatto;

- ha assolto N.V. dal reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste.

3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo ha presentato ricorso il Procuratore generale distrettuale; i veri e propri motivi di ricorso sono preceduti dalla sintesi delle pronunzie che si erano susseguite e della sentenza della sesta sezione penale di questa Corte del 15 febbraio 2024 (successiva, quindi, alla pronunzia della sentenza impugnata), che ha definito il procedimento parallelo celebrato con rito ordinario, dichiarando inammissibili i ricorsi di Gu.Mi. e di Cr.Sa. contro la sentenza di condanna emessa anche per i medesimi fatti oggi ascritti a N. e L..

3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione del vincolo di rinvio nella parte in cui la Corte di appello ha assolto N. e L. dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Il motivo di ricorso è suddiviso in più segmenti, che vengono di seguito riportati secondo la medesima partizione prescelta dal redattore dell’impugnativa.

3.1.1. Il primo segmento riguarda la mancata valutazione dell’attendibilità della versione difensiva resa dagli imputati.

La prevalenza attribuita al narrato di questi ultimi da parte della Corte di appello non sarebbe sostenuta da una specifica motivazione, ma sarebbe stata apoditticamente data per presunta e considerata metro di paragone onde vagliare l’affidabilità delle dichiarazioni di altri soggetti. A questo riguardo, il Procuratore generale cita le dichiarazioni di S.A., che la Corte territoriale ha ritenuto verificate solo quando rispondenti a quelle degli imputati.

La Corte di merito - prosegue la parte - avrebbe trascurato i passaggi della motivazione di prime cure (pag. 87-88, 94-95, 103-104, 128), in cui il Giudice dell’abbreviato aveva individuato le falsità e le evidenti omissioni da parte sia dei N. che di L..

La sentenza di appello bis - dando luogo a una motivazione apparente - avrebbe disatteso il mandato della prima sezione penale laddove quest’ultima aveva indicato al Giudice del rinvio la necessità di procedere a un nuovo giudizio sulle dichiarazioni dei prevenuti su molteplici e specifici punti, quali:

a) le ragioni dell’intervento del L. in sostituzione del mediatore Manna, pur a condizioni economiche di vendita rimaste invariate, e dell’affidamento al L., mai conosciuto in precedenza e comunque all’inizio portatore di interessi antagonisti, delle sorti economiche dell’accordo con la Vieffe;

b) la pretesa ignoranza da parte di N.R. circa le modalità di conduzione delle trattative e la promessa fatta da suo fratello N.V. a S.G. di riconoscerle un indennizzo;

c) la delega al L. di sistemare la questione con la S. per la domanda relativa ai catastini;

d) la mancata consapevolezza del ruolo svolto da Gu.Mi..

Sarebbe stato necessario, inoltre, provvedere a un nuovo vaglio sulle falsità e sulle lacune riscontrate nella narrazione del L. e degli acquirenti F. e V. (pag. 128-130 della sentenza di primo grado).

3.1.2 Omessa valutazione delle spontanee dichiarazioni di N.R..

Una specifica omissione sarebbe stata quella concernente le dichiarazioni di N.R., fratello di N.V., nel corso dell’udienza conclusiva del primo processo di appello, laddove il predetto aveva contraddetto quanto fino a quel momento dichiarato da tutti gli imputati, ammettendo che il reale dominus di tutta l’operazione immobiliare era stato in realtà suo fratello N.V.. Il novum avrebbe incrinato l’attendibilità delle dichiarazioni precedenti di tutti gli imputati, che avevano sempre attribuito al solo N.R. tutte le scelte strategiche dell’affare Pionica.

3.1.3. Il terzo segmento del motivo in rassegna lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa il contributo di L. agli interessi dell’associazione mafiosa in un’altra asta immobiliare su terreni di S.A.. contributo attuato anche in questo caso quale emissario del Gu. e anche del capo mandamento di Mazara del Vallo, Go.Vi..

Il Giudice di primo grado aveva attribuito peso non secondario a tale condotta, analizzata nel paragrafo dedicato a "L’interferenza di Gu.Mi. nelle vendite all’asta in danno dei S." (pagg. 56-60 della sentenza di primo grado), giungendo alla conclusione che, anche in occasione di tale asta, L. era stato inviato sul campo da esponenti apicali di Cosa Nostra, incontrando però, in questa circostanza, l’opposizione dell’acquirente.

Di contro, il passaggio argomentativo della sentenza impugnata dedicato a tale aspetto non sarebbe pienamente comprensibile (manca un verbo nella frase) e sarebbe, comunque, manifestamente illogico: a pag. 31 della sentenza, infatti, la Corte distrettuale si è limitata ad affermare che S. aveva continuato a rivolgersi al medesimo Gu. in relazione alla successiva vicenda cd.

Mo. "per la cui ricostruzione si rimanda alla lettura dell’appellata sentenza, anche nell’agosto 2013, continuando a ottenere sempre dall’amico mafioso, con il quale era pure stato arrestato nel passato".

A parte la difficoltà di comprensione del periodo, la Corte distrettuale non si sarebbe però interrogata sul riverbero che quella vicenda poteva avere sul coinvolgimento di L. rispetto al sistema mafioso di controllo delle aste e sui suoi rapporti con Gu., tema tra quelli devoluti al Giudice del rinvio dalla prima sezione penale.

3.1.4 Omessa e illogica motivazione sull’attendibilità di S.G..

Quanto all’inattendibilità attribuita alla S. dalla Corte di appello, la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un preliminare, evidente errore giuridico laddove ha ritenuto necessari i riscontri esterni alle sue dichiarazioni. Ma, prima ancora - assume il ricorrente - non si comprenderebbe quale sia il narrato della S. caratterizzato da inattendibilità e quali ne siano le ragioni e, comunque, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria laddove ritiene le dichiarazioni della predetta attendibili in alcuni passaggi, ma comunque inidonee a fondare un giudizio di responsabilità per estorsione.

Si pensi al passaggio (p. 34/35) in cui la Corte di appello, proprio sulla base delle stesse dichiarazioni della S., ha escluso la modalità mafiosa della richiesta rivoltale da L. di firmare la rinuncia dopo la visita del Gu. qualificandola come " di carattere persuasivo e non intimidatorio".

Per la seconda contestazione di estorsione, relativa alla particella poi venduta ai N., il Procuratore generale ricorrente sottolinea che, per la Corte di appello, le dichiarazioni della S. non sono inattendibili ("anche a volerle ritenere veritiere") bensì semplicemente "vaghe".

Il giudizio di inattendibilità della S., in definitiva, sarebbe malamente fondato solo sulla asserita scorrettezza manifestata nella pratica di estirpazione dei vigneti e sulla presenza di un interesse contrastante con i N.; sarebbe irrilevante in senso difensivo che la S. fosse priva del titolo per ottenere l’ambita autorizzazione al reimpianto, in quanto - come sostenuto dalla sesta sezione nella sentenza sui coimputati - quel che rileva è che le rivendicazioni contro di lei fossero state gestite non già dallo Stato, ma dalla mafia, con le proprie regole.

La Corte di merito, inoltre, nel ritenere che la S. avesse ottenuto l’ambito indennizzo, sarebbe in contraddizione con la sentenza della sesta sezione penale di questa Corte che aveva reputato illogico che la S. si dolesse della soluzione mafiosa qualora avesse realmente ricevuto il denaro.

La Corte territoriale, ancora, non avrebbe valutato, ai fini del giudizio di attendibilità della persona offesa, alcune circostanze di fatto significative vagliate dal giudice di primo: la visita improvvisa del Gu. alla persona offesa, la successiva visita di L., che le aveva consegnato direttamente le pratiche da firmare per la revoca della domanda di estirpazione in conformità a quanto sollecitato da Gu. e, infine, la pressione del L. che l’aveva convinta a rilasciargli procura speciale per vendere la particella n. 135 ai N., determinando in lei il timore che costoro potessero portarle via anche la casa familiare.

3.1.5 Omessa e illogica motivazione sulla valenza delle intercettazioni del 5 novembre 2014.

Innanzitutto il Procuratore generale ricorrente contesta l’affermazione della Corte di appello laddove ha attribuito valore preminente all’ascolto delle registrazioni e ha concluso per l’incomprensibilità di alcuni tratti di esse, dal momento che, trattandosi di rito abbreviato, la Corte avrebbe potuto e dovuto utilizzare le trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria; e, comunque, i Giudici di appello non avrebbero dovuto arrendersi di fronte all’incomprensibilità generata dall’utilizzo del dialetto da parte degli interlocutori, evenienza non anomala in procedimenti in materia di criminalità organizzata mafiosa nella provincia trapanese.

La conclusione della decisione avversata confliggerebbe, inoltre, con il fatto che, nel parallelo processo nei confronti dei co-imputati - definito con la sentenza della sesta sezione penale più volte richiamata - era stata espletata la perizia su dette intercettazioni, che aveva dato risultati pienamente coerenti con le trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria in relazione alla posizione degli imputati L. e N..

Ciò premesso, il ricorrente dubita della correttezza della sentenza impugnata laddove ha ritenuto "plausibile" la diversa interpretazione di "alcuni termini" effettuata dalla difesa; il riferimento è alla diversa interpretazione, perorata dalla difesa, del termine "iddu" piuttosto che "N.V.", nonostante la paventata incomprensibilità della captazione.

Inoltre la Corte di merito non avrebbe specificato quali parti delle intercettazioni comprensibili non riscontrassero l’ipotesi accusatoria.

Circa la pretesa estraneità di L. agli affari mafiosi, la sentenza impugnata sarebbe gravemente carente laddove non ha motivatamente smentito l’esegesi della pronunzia di primo grado (pag. 105) circa le due intercettazioni del 5 novembre 2014, esegesi da cui era stata tratta la dimostrazione che i due interlocutori principali, Gu.Mi. e Cr.Sa., avevano preso parte attiva alle trattative intercorse tra N.V. e la Vieffe; ed era stata desunta la prova del ruolo del L. quale emissario di Gu., che paventava la possibilità di determinare la revoca del contratto di comodato del terreno, stipulato con gli acquirenti prima di concludere l’atto traslativo definitivo e la perdita della caparra versata all’atto del contratto preliminare. Il relativo passaggio - conclude il ricorrente sul punto - era stato omesso nella decisione avversata.

3.1.6 Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la natura mafiosa dell’usanza locale di indennizzare il debitore esecutato.

La decisione avversata avrebbe omesso di esprimersi con motivazione logica circa un altro tema che era stato posto all’attenzione del Giudice di rinvio dalla prima sezione penale, vale a dire quello della verifica se l’interessamento di Gu. e Cr. in favore di S.A. avesse comunque valenza contra reum, siccome rientrante in pratiche di solidarietà comuni in contesti permeati da logiche mafiose.

3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta mancanza e illogicità della motivazione e violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. quanto all’assoluzione di L. dall’estorsione derubricata in violenza privata di cui al capo B).

3.2.1 Omessa valutazione dell’intercettazione tra L.M. e Cr.Sa. dell’8 febbraio 2013.

Il Procuratore generale sostiene che la Corte di appello abbia recepito la tesi secondo cui vi era stata l’effettiva consegna di un’ingente somma di denaro in contanti alla S., frutto della compravendita dei terreni, in virtù di una spinta solidaristica della quale si sarebbe fatto carico anche e principalmente il L..

Nel concludere in questi termini, però, la Corte distrettuale avrebbe trascurato l’intercettazione n. 4864 dell’8 febbraio 2013 di un dialogo tra L. e l’associato Cr., i quali, proprio a seguito di un incontro vertente sulla gestione dei terreni in questione, avevano definito la S. come "signora delle pulizie", così esprimendosi con disprezzo nei suoi confronti.

Si tratterebbe di una prova della posizione soccombente della S. rispetto all’intervento mafioso concretizzato da L..

3.2.2. Illogica inconqruenza circa il contributo del L. all’estorsione di cui al capo B.

Sarebbe illogica la conclusione della Corte di merito secondo cui quella di L. era stata solo un’attività di persuasione nei confronti della S.. Tanto contrasterebbe con la condanna di Gu. per estorsione e sarebbe ulteriormente sintomatico dell’assenza di conformazione della sentenza impugnata rispetto ai dicta della pronunzia rescindente in punto di valutazione dell’attendibilità della persona offesa.

A sostegno della sua tesi, il Procuratore generale ricorrente riporta un passaggio della deposizione resa dalla S. nel procedimento a carico dei coimputati giudicati con rito ordinario, che testimonierebbe la minaccia implicita subita.

4. In vista della celebrazione dell’odierna udienza, trattata con rito orale, hanno fatto pervenire memorie difensive l’Avv. Ettore Barcellona, per la parte civile "Centro Studi e iniziative culturali Pio La Torre", l’Avv. Felicia D’Amico, per la parte civile "Associazione nazionale per la lotta alle mafie e all’illegalità Antonino Caponnetto", l’Avv. Giuseppe Novara, per la parte civile Associazione antiracket e usura Trapani, che hanno tutti insistito per l’accoglimento del ricorso del Procuratore generale, con vittoria di spese.

Ha fatto pervenire memoria altresì l’Avv. Giovanni Rizzuti, per l’imputato L., che ha insistito per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso del Procuratore generale, nonché l’Avv. Giovanni Dì Benedetto, difensore di N.V., che ha comunicato e documentato il decesso del proprio assistito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del Procuratore generale nei confronti di L.M. è complessivamente infondato e, pertanto, va respinto; il medesimo ricorso deve essere, invece, dichiarato inammissibile con riferimento alla posizione dell’Imputato N.V., deceduto il OMISSIS.

1. Per chiarire la cornice teorica in cui la decisione che si riferisce a L.M. si inquadra, è opportuno ricordare e ribadire alcuni dei principi cui il Collegio si è attenuto nell’esame della regiudicanda, in modo da consentire nel corso della trattazione solo un rinvio alla premessa che segue.

1.1. La motivazione e la valutazione delle prove nel caso di ribaltamento in bonam partem.

Poiché la decisione al vaglio odierno della Corte è una sentenza di assoluzione che segue a una di condanna, occorre interrogarsi sul rapporto tra le due diverse deliberazioni, sull’approccio valutativo alle prove che deve caratterizzare il giudizio di secondo grado e sull’intensità motivazionale che è richiesta al Giudice di appello in rapporto alle argomentazioni che avevano condotto il primo Giudice a un verdetto diverso.

1.1.1. A quest’ultimo riguardo, il precedente cui fare riferimento è innanzitutto Sez. U Troise (sentenza n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272430), secondo cui - per quanto interessa in questa sede - il giudice d’appello, che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva; non è imposto, invece, un obbligo di motivazione rafforzata quale si impone nel ribaltamento in malam partem della pronunzia liberatoria di primo grado.

La decisione del massimo Consesso offre un’analisi di esemplare lucidità innanzitutto delle logiche che sono alla base del diverso onere motivazionale in caso di overturning in bonam o in malam partem.

Il ragionamento della sentenza in parola muove dagli insegnamenti di un altro precedente delle Sezioni Unite - Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486 - 01 - e affronta due temi in stretta connessione tra loro, quello del dovere argomentativo del Giudice di appello e quello - non in gioco nell’odierna regiudicanda - dell’eventuale rinnovazione della prova dichiarativa decisiva per la riforma.

Per quanto specificamente attiene allo standard motivazionale del Giudice di appello che assolva l’imputato condannato in primo grado, la sentenza Troise ha ricordato come la regola già sancita dalla giurisprudenza di questa Corte e ribadita da Sezioni Unite Dasgupta, circa la necessità di una "motivazione rafforzata" da parte del giudice dell’impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione liberatoria di primo grado, non valga per l’ipotesi inversa, quantomeno nei sensi di particolare rigore richiesti nel primo caso. La spiegazione è legata alla regola valutativa cardine che deve guidare la decisione, regola che esclude la condanna dell’imputato nel caso in cui non si superi ogni ragionevole dubbio, ma che non impone analogo approccio rispetto all’assoluzione. A questo riguardo, nella sentenza Troise si legge che «La disposizione che ha introdotto nel sistema codicistico il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio è stata, non a caso, riferita dal legislatore all’esclusivo ambito di applicazione dell’art. 533 cod. proc. pen., che attiene alla pronuncia di una sentenza di condanna, mentre dall’art. 530 cod. proc. pen., che disciplina il diverso esito assolutorio, non soltanto non emerge un criterio di giudizio analogo, ma ne affiora, nella sostanza, uno opposto. Nel comma 2 di tale articolo, infatti, si prevede che il giudice debba pronunciare assoluzione in tutti i casi in cui un dubbio sussiste e non può essere superato, ciò che equivale a descrivere - dalla prospettiva dell’assoluzione - il mancato soddisfacimento della regola del ragionevole dubbio». In sostanza - prosegue la sentenza Troise richiamando ampia esegesi delle sezioni semplici - «Presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell’epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l’assoluzione.

Ed è questo lo snodo della pronunzia delle Sezioni Unite cruciale per comprendere a fondo le ragioni e la sostanza del differente standard motivazionale in ragione dell’uno o dell’altro epilogo decisorio: «Analoghe le conseguenze sulla estensione dell’obbligo di motivazione, che, in caso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell’ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d’appello si impone l’obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d’appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un’operazione di tipo essenzialmente demolitivo».

La motivazione del Giudice di appello che assolva l’imputato condannato in primo grado non è, tuttavia, svincolata da ogni regola ma, al contrario, deve essere pur sempre rigorosa, completa e ancorata a fatti processualmente accertati e ad ipotesi concretamente plausibili nel caso concreto. Per giustificare il ribaltamento della decisione liberatoria di prime cure - si legge, infatti, nella sentenza Troise - occorre «che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo» ed è altresì necessario che «il giudice d’appello strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte». Questo si risolve in un confronto con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, senza fondare su generiche notazioni critiche di dissenso e riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte.

Questo onere argomentativo - hanno tuttavia avuto cura di precisare le Sezioni Unite, facendo discendere dall’asimmetria valutativa di cui si è già detto un’asimmetria motivazionale - non equivale alla motivazione rafforzata imposta nel caso di condanna in appello che segue a un’assoluzione in primo grado, perché sul Giudice della condanna e su quello dell’assoluzione gravano «obblighi dimostrativi che hanno origine e finalità sostanzialmente differenti, perché derivanti da una insuperabile asimmetria di statuti probatori necessariamente imposti dalla interazione della presunzione di innocenza e del canone del ragionevole dubbio con la peculiare tipologia di esito decisorio della pronuncia riformata».

Gli insegnamenti di Sezioni Unite Troise sono stati ripresi dalla giurisprudenza successiva; si cita a questo proposito Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021, Sisti Maroni, Rv. 281016 - 02, secondo cui, nel giudizio di appello, in caso di diversa valutazione del materiale probatorio in primo grado ritenuto idoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, per la riforma della sentenza non occorre che la motivazione esprima una forza persuasiva superiore, ma è sufficiente che la diversa valutazione sia dotata di pari o addirittura minore plausibilità di quella operata dal primo giudice, perché l’assoluzione a differenza della condanna non presuppone la certezza dell’innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza.

1.1.2. Come anticipato e come è dato cogliere già dai tratti della sentenza Troise sopra riportati, l"’asimmetria di statuti probatori" di cui parlano le Sezioni Unite si riverbera, ancor prima che sulla motivazione, sul vaglio stesso del materiale istruttorio da parte del Giudice di appello cui sia domandata la riforma in bonam partem della sentenza di condanna di prime cure. Estremamente utile a questo riguardo appare anche il passaggio in cui la sentenza Troise ha segnalato, appunto, che la diversità tra le regole valutative nel caso di assoluzione o di condanna si ripercuote anche «sui metodi di accertamento del fatto, imponendo protocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza del tema d’accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna, il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto per l’assoluzione», pur con la necessità di fare ricorso a «ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza». Questo spunto interpretativo è stato colto da Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468 - 01, che, occupandosi in motivazione dell’ambito valutativo del Giudice di appello, annota che «l’asimmetrica incidenza del principio del ragionevole dubbio, operante in favore dei solo imputato, discende dalla scelta del nostro ordinamento costituzionale di delineare il processo penale come strumento di accertamento della colpevolezza e non dell’innocenza, nel senso che è la pubblica accusa a dover provare la responsabilità penale, al di là di ogni ragionevole dubbio, appunto, mentre all’imputato è sufficiente insinuare il dubbio ragionevole, al fine di veder dichiarata la sua innocenza». Più di recente, si è ulteriormente declinata la vocazione di viatico valutativo del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio" quale criterio-guida anche nel vaglio del Giudice di appello, nel senso che esso enuncia sia una regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell’imputato, sia un metodo legale di accertamento del fatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese; il "dubbio ragionevole" è sgomberato alla sola condizione che siano reputate irrilevanti in senso liberatorio soltanto eventualità remote, prive di qualsiasi aggancio alle emergenze probatorie (Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, PG contro Bagarella, Rv. 285548 - 15).

1.1.3. Il complesso delle regole sopra riportate, destinate al Giudice di appello, segna, al tempo stesso, l’itinerario e i confini dello scrutinio di questa Corte sulla motivazione della sentenza assolutoria oggi impugnata, la cui tenuta deve essere soppesata tenendo presente quale dovesse e potesse essere la prospettiva valutativa e giustificativa della Corte di appello; una prospettiva, cioè, aperta alla verifica di plausibili ricostruzioni alternative rispetto a quella accusatoria convalidata dal Giudice dell’abbreviato e pronta a cogliere ogni sollecitazione, fondata su dati probatori concreti, che insinuasse una crepa significativa nell’impianto della sentenza di primo grado.

1.2. La portata del vincolo di rinvio.

1.2.1. Poiché la sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello quale Giudice del rinvio dopo l’annullamento della prima sezione penale di questa Corte per vizio di motivazione e poiché più volte il Procuratore generale ricorrente ha lamentato l’inosservanza del vincolo di cui all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., occorre precisarne brevemente i limiti.

Sul tema, l’esegesi pluriennale di questa Corte si muove nel senso che, in caso di annullamento per vizio di motivazione, il Giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice di appello la cui sentenza era stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge, consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629 - 02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271345 - 01, F e altri; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S. e altri, Rv. 263864 - 01; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo Rv. 261760 - 01; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413 - 01).

Il principio è stato precisato nel senso che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 02; Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628 - 01). Naturalmente il riesame integrale costituisce non solo un potere ma anche un dovere del Giudice di appello, che, riguardando tutti i punti della sentenza di primo grado investiti dai motivi di gravame, legittima la pretesa dell’appellante di ottenere una risposta a ogni doglianza, pretesa che si attualizza nuovamente dopo il ritorno del processo alla fase di appello. In altre parole, questa necessità di nuovo, integrale esame della regiudicanda, a prescindere dai punti interessati dalla sentenza di annullamento con rinvio, discende dalla funzione del Giudice di appello che, anche quando si pronunzia in fase rescissoria, ha comunque il dovere di dare nuovo corso al giudizio impugnatorio di merito e di rispondere ai motivi di gravame contro la sentenza di primo grado.

1.2.2. La seconda premessa esegetica utile a delineare i contorni della fase rescissoria è che, nel giudizio di merito che segue all’annullamento per vizio di motivazione, il giudice di appello non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, cit.; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox e altri, Rv. 264861; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, cit.; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660). A questo proposito, si è persuasivamente sostenuto che dette, eventuali indicazioni rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell’individuazione del vizio o dei vizi segnalati (Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S. e altri, Rv. 263864). Più precisamente, in Sez. 4 S. e altri, si è sostenuto che «Il giudice del rinvio non può, in altre parole, essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite ai giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di Cassazione quello di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti». Si tratta di un corollario - come ricordava la sentenza Knox di questa sezione - del «reciso discrimen d’ordine istituzionale che [...,] sussiste tra cognizione di legittimità e cognizione dei fatto, quest’ultima esclusivo appannaggio del giudice del merito». Ne consegue - come si dirà appresso - che, nonostante alcune proposizioni della sentenza rescindente siano state recepite dal ricorrente come opzioni ricostruttive in fatto della regiudicanda da cui non poter prescindere, la Corte di appello ha avuto buon gioco nel non interpretarle in questo senso, recuperando in pieno le proprie prerogative di Giudice del merito e cogliendone l’essenza di mero veicolo per porre in evidenza la presenza di vizi motivazionali ovvero di semplici spunti forniti dalla Corte di cassazione quale stimolo per vagliare elementi di fatto trascurati dalla prima sentenza di appello.

1.3. Il concorso esterno in associazione mafiosa.

Poiché l’imputazione principale è quella di concorso esterno in associazione mafiosa, occorre ricordare i presupposti per la sua configurabilità, che il Collegio ha tenuto presenti nel vaglio odierno.

Essi sono stati tracciati dalle Sezioni Unite di questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 e Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181) e non sono stati smentiti dall’elaborazione successiva (ex multis, Sez. 5 n. 18256 del 10/01/2019, Aquilia, Rv. 276768; Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016, Trematerra, Rv. 266907; Sez. 1, n. 49067 del 10/07/2015, Impastato, Rv. 265423; Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014, Marcello, Rv. 260178; Sez. 6, n. 8674 del 24/01/2014, Imbalzano, Rv. 258807; Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013; Billizzi e altri, Rv. 258137; Sez. 6, n. 47081 del 24/10/2013, Malaspina, Rv. 258028; Sez. 6, n. 29458 del 26/06/2009, Anzelmo, Rv. 244471; Sez. 2, n. 35051 del 11/06/2008, Lo Sicco, Rv. 241813; Sez. 6, n. 542 del 10/05/2007, dep. 2008, Contrada, Rv. 238242). Il concorrente esterno, secondo le Sezioni Unite e le sentenze successive, è colui che non fa parte dell’associazione, ma che fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo al sodalizio, sempre che questo abbia un’effettiva rilevanza causale e si ponga come condizione necessaria ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell’associazione (o, per quelle operanti su larga scala, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. La rilevanza penale del contributo è collegata alla verifica concreta ex post di una reale efficienza causale rispetto alla fattispecie associativa, vale a dire di una contribuzione «percepibile» al mantenimento in vita dell’organismo criminale (Sez. 1, Impastato, cit.). Quanto al dolo del concorrente esterno, l’esegesi di questa Corte ha reputato necessario che esso investa, nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della fattispecie associativa, sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire sinergicamente con le condotte altrui nella produzione dell’evento tipico. Di talché si è ritenuto necessario che il concorrente esterno, pur sprovvisto dell’affectio societatis e, cioè, della volontà di far parte dell’associazione, sia altresì consapevole dei metodi e dei fini della stessa e si renda compiutamente conto dell’efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell’associazione (Sez. U, Mannino). Quanto al grado di consapevolezza del singolo circa la rilevanza del contributo apportato al sodalizio, questa Corte ha stimato sufficiente che l’agente se lo sia rappresentato come risultato non solo possibile, bensì certo, o comunque altamente probabile, della propria condotta, reputando validi indicatori in tal senso, tra gli altri, i connotati qualitativi e quantitativi dell’attività prestata in favore dei singoli sodali o della compagine (Sez. 2, Trematerra, cit.).

2. Venendo al vaglio concreto del ricorso del Procuratore generale, si impone, innanzitutto, un’osservazione di ordine generale. Pur cogliendo lo sforzo in termini di analisi e di argomentazione che ne è alla base, è opinione del Collegio che esso sia in larga parte viziato da un limite di fondo, cioè quello di non avere adeguatamente fronteggiato la nuova costruzione fattuale che si deve alla Corte del rinvio sulla base della rivisitazione del materiale probatorio che - benché alla luce delle indicazioni rinvenienti dalla sentenza di annullamento con rinvio - pur sempre le competeva. Si tratta di una rivisitazione incentrata essenzialmente sulla ritenuta, pressoché totale inattendibilità della persona offesa e di S.A. e sulla non concludenza delle intercettazioni, oltre che sulla plausibile, differente ricostruzione degli avvenimenti al centro della vicenda alla luce di quelle poche informazioni ricavabili dai dati testimoniali che siano state reputate in qualche modo fruibili.

In sintesi, a giudizio della Corte di appello, è possibile una ricostruzione dei fatti secondo cui:

- la somma pattuita in nero sul prezzo di rivendita del fondo di contrada Pionica era destinata alla S. come "indennizzo";

- L. aveva operato per conto dei N. sulla scorta di un rapporto meramente professionale e si era rivolto alla S. senza fare leva sull’Intervento di Gu.;

- Gu. era molto vicino non già a N., ma ai compratori del fondo V. e F.;

- l’intervento di Gu. sulla S. era legato alla volontà di agevolare questi ultimi e non già N.;

- Gu. era intervenuto, di fronte alle pur infondate e irrealizzabili pretese della S. sui "catastini", solo per sbloccare la situazione ed evitare problemi;

- una quota parte del prezzo pagato dalla Vieffe a N. era stata incassata da Gu. per il ruolo svolto, parte che era stata detratta da quella destinata alla S. come indennizzo.

- N. e L. potevano non sapere nulla di questo intervento e dei soldi incassati da Gu..

In termini generali e con riserva di esaminare nel dettaglio le singole doglianze nei paragrafi successivi, il Collegio osserva che i Giudici di appello hanno posto a sostegno del costrutto appena sintetizzato una serie di dati oggettivi, interpretati in termini non manifestamente illogici e secondo una linea ricostruttiva che si caratterizza per la "plausibilità processuale" di cui hanno scritto Sezioni Unite Troise; a questo costrutto il Procuratore generale ha opposto in alcune parti della sua impugnativa una lettura a sua volta alternativa del materiale probatorio nei sensi dell’impostazione accusatoria convalidata dal Giudice di prime cure, senza tuttavia evidenziare crepe nell’incedere logico della decisione avversata ovvero un’effettiva sottrazione al rispetto del vincolo di rinvio, nei limiti in cui tale vincolo, secondo le premesse ermeneutiche sopra illustrate, poteva concretamente operare.

Tanto più che vi è un’ulteriore carenza di fondo del ricorso, ossia quella di aver trascurato, nel contestare l’assoluzione intervenuta in appello, quale fosse il livello di accertamento preteso dalla giurisprudenza di questa Corte per ritenere integrato il reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., quanto, in particolare, alla utilità del contributo per il sodalizio e non per un suo singolo esponente e alla coscienza e volontà che devono necessariamente sussistere in capo all’extraneus che si assume essere un concorrente esterno, quanto, soprattutto, alla finalizzazione del proprio contributo alle esigenze del sodalizio (cfr. supra, §1.3.)

3. Il ricorso del Procuratore generale - come anticipato - si caratterizza per una partizione per paragrafi, partizione di cui può tenersi conto anche nel dare atto delle ragioni della sua infondatezza complessiva.

3.1. Un primo segmento del ricorso riguarda la mancata valutazione dell’attendibilità della versione difensiva resa dagli imputati.

3.1.1. In sostanza il Procuratore generale - innanzitutto - ritiene che sia rimasta inevasa l’indicazione della prima sezione penale circa la necessità di valutare nuovamente l’affidabilità dei contributi dichiarativi degli imputati su alcuni specifici punti, che il ricorrente elenca.

Si tratta:

a) delle ragioni dell’intervento del L. in sostituzione del mediatore Manna, pur a condizioni economiche di vendita rimaste invariate, e dell’affidamento al L., mai conosciuto in precedenza e comunque all’inizio portatore di interessi antagonisti, delle sorti economiche dell’accordo con la Vieffe;

b) della pretesa ignoranza da parte di N.R. circa le modalità di conduzione delle trattative e la promessa fatta da suo fratello N.V. a S.G. di riconoscerle un indennizzo;

c) della delega al L. per sistemare la questione con la S. per la domanda relativa ai catastini;

d) della mancata consapevolezza del ruolo svolto da Gu.Mi..

Per dare corso al mandato della prima sezione penale - prosegue il ricorrente - sarebbe stato necessario svolgere un nuovo vaglio sulle falsità e sulle lacune riscontrate nella narrazione del L. e degli acquirenti F. e V..

Più in generale, la parte opina che la sentenza impugnata non abbia attuato il dovuto confronto con le argomentazioni che il Giudice di prime cure aveva dedicato a smentire l’attendibilità delle versioni difensive.

Ebbene, il ricorso patisce un primo limite, ossia quello di avere riportato, pressoché testualmente, i punti indicati nella sentenza rescindente, senza tuttavia chiarire come e perché, rispetto al nuovo assetto della motivazione che si deve alla Corte di appello bis, la mancata rivalutazione della «intrinseca attendibilità» dei contributi degli imputati rispetto a questo o a quell’aspetto di cui all’elencazione che si legge nell’Impugnativa minasse la decisione avversata.

Un secondo difetto del ricorso è quello di ritenere che la valutazione della prima sezione penale vincolasse la Corte del rinvio non solo quanto ai difetti motivazionali rilevati, ma anche circa il peso da attribuire a questo o a quell’aspetto in fatto, che la sentenza rescindente pare avere evocato al solo fine di chiarire concretamente perché, nel confronto tra la sentenza di primo grado e la prima sentenza di appello, la Corte territoriale non avesse all’epoca dato luogo alla motivazione puntuale e adeguata pretesa dalla giurisprudenza di questa Corte. D’altra parte, come si è precisato al superiore § 1.2.2, anche ove, dalla sentenza della prima sezione penale, potessero evincersi delle suggestioni di specifiche indicazioni ricostruttive, il Giudice del rinvio poteva e doveva prescinderne, il che legittima ed esclude dalla violazione di cui all’art. 627 cod. proc. pen. lamentata dal ricorrente la rinnovata lettura del dato probatorio cui ha dato vita la decisione avversata.

3.1.2. Passando su un piano più specifico, la Corte osserva che il ricorrente - quando critica il vaglio della Corte territoriale sull’affidabilità dei contributi dichiarativi degli imputati - pare trascurare che il Giudice di prime cure non l’aveva smentita in toto e che la Corte distrettuale ha ritenuto il racconto di questi ultimi portatore di un dato processualmente accertato solo quando si è incrociato con quello di un soggetto loro contrapposto come S.A. su temi quali la pretesa iniziale dell’indennizzo, che certamente non era interesse di quest’ultimo far emergere. Per il resto, la Corte ha ragionato solo sulla plausibilità della versione degli imputati rispetto alle marcate crepe colte nell’attendibilità della loro principale accusatrice S.G., evocando la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio e offrendo una differente e non manifestamente illogica lettura delle intercettazioni (cfr. infra). Così facendo, secondo il Collegio, la Corte di merito ha avuto un approccio corretto al giudizio che le era demandato, tenendo conto anche della necessità - precisata in premessa al § 1.1.2 - di adottare, nell’accertamento del fatto, i diversi protocolli logici di cui hanno scritto Sezioni Unite Troise, ossia «la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna, il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto per l’assoluzione». Altrimenti detto, la Corte di merito non ha dato per accertata la versione difensiva, ma ha rilevato tante e tali incongruenze in quella accusatoria, da far prevalere la ricostruzione più favorevole agli imputati e oggetto delle loro dichiarazioni.

In questa ottica, nella geometria del nuovo assetto motivazionale, assume uno scarso rilievo un dato, pur suggestivo, tra quelli che erano stati indicati dalla prima sezione penale e, secondo il Procuratore generale ricorrente, pretermessi dai Giudici di appello nel nuovo scrutinio circa l’affidabilità della versione difensiva, vale a dire la scelta dei N. di avvalersi proprio di L. per la prosecuzione della trattativa.

3.2. Il Procuratore generale sostiene, poi, che una specifica omissione imputabile alla Corte distrettuale sarebbe stata quella concernente il vaglio delle dichiarazioni di N.R. nel corso dell’udienza conclusiva del primo processo di appello, laddove il predetto aveva contraddetto quanto fino a quel momento dichiarato da tutti gli imputati, ammettendo che il reale dominus di tutta l’operazione immobiliare era stato in realtà suo fratello N.V..

Ebbene, quanto a quest’ultimo aspetto, non appare manifestamente irrazionale attribuire una logica alla scelta dei N. di tacere inizialmente il ruolo centrale di N.V. nell’affare Pionica, logica legata alla volontà di non rendere dichiarazioni confessorie quanto al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. (cfr. pag. 31 della sentenza impugnata). Una volta concepita una lettura plausibile del nuovo corso delle dichiarazioni di N.R., la novità emersa nel primo giudizio di appello non implica che a lui e al fratello N.V. debba essere attribuita una patente di certa inattendibilità in relazione all’intera ricostruzione della vicenda.

3.3. Un altro segmento del ricorso è dedicato al silenzio della Corte territoriale circa il ruolo di L. quale latore della pretesa di indennizzo di S.A. anche in relazione alla vendita all’asta di un’altra proprietà della moglie (la vicenda cd. Mo.), che, secondo il ricorrente, sarebbe eloquente della disponibilità dell’imputato di accedere ai desiderata di Cosa Nostra. Ebbene, effettivamente nella sentenza impugnata non vi è una proposizione dedicata al significato accusatorio di questa circostanza, che la Corte di appello valorizza ad altri fini, cioè quanto alla ambiguità della figura di S.A. che, anche in questo caso, aveva chiesto l’intervento di Gu. benché la moglie avesse già subito, secondo le sue accuse, un’estorsione proprio per mano di quest’ultimo.

Ora, la mancanza potrebbe sembrare in se rilevante per la posizione di L. giacché il dato è apparentemente suggestivo, per cui occorre domandarsi quanto e in che termini tale omissione incida sulla tenuta motivazionale complessiva della decisione avversata. Tale scrutinio si impone perché questa Corte insegna che l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività, non può dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988).

Ciò posto, il vaglio circa la portata pregiudizievole dell’omissione in rassegna non può giovarsi della prospettazione del ricorrente, che sulla decisività del vizio tace. Una contestualizzazione del difetto non mediata dall’impugnativa conduce il Collegio a ritenere che l’intervento di L. nella vicenda Mo. è stato, anche in questo caso, a tutela e non contro i S. e che esso si pone sulla scia del tentativo di mediazione della stessa natura che l’imputato aveva effettuato per conto dei S. con N., intervento che la Corte distrettuale non nega. Tale interessamento, tuttavia, se dimostra che L. operava talvolta su incarico di Gu., non è eloquente del fatto che il medesimo avesse svolto, nell’affare Pionica, il diverso compito illecito che gli viene ascritto - e che era contestato dal pubblico ministero nell’Imputazione - quale indicatore del concorso esterno nell’associazione mafiosa, vale a dire quello di avere invertito la direzione della propria condotta e di avere esercitato pressioni illecite sulla S. per ottenere la rinunzia ai "catastini" e la vendita dell’area necessaria per la sanatoria nell’interesse dell’organizzazione criminale. Tanto consente di non attribuire all’effettiva carenza motivazionale una portata demolitoria rispetto all’intero costrutto, a fortiori laddove la mancanza va inquadrata nell’ambito dello standard probatorio richiesto per dimostrare il concorso esterno in associazione mafiosa (cfr. supra § 1.3.) e ne va soppesata la decisività per la dimostrazione del consapevole contributo di L. alla vita della cosca.

3.4. Passando, poi, al tratto del ricorso che concerne il giudizio della Corte distrettuale sull’attendibilità della S., si deve rilevare che esso fonda su ragioni che, in parte, non si confrontano con la sentenza impugnata e che, per il resto, sono infondate.

Su questo aspetto, la Corte di appello ha svolto un esame puntuale e completo, che era mancato in primo grado, quanto all’attendibilità del racconto della S., attendibilità che non ha escluso tout court, ma che ha ritenuto "non tranquillizzante" e, pertanto, abbisognevole di riscontri, per tutta una serie di indici di anomalia che riguardava la versione dei fatti in sé, ma anche la stessa credibilità della dichiarante e le intersezioni del suo narrato con quello del marito S.A., giudicato radicalmente inattendibile, s. le coincidenze con il racconto degli imputati.

Nei passaggi motivazionali dedicati a questo aspetto, la Corte distrettuale ha segnalato, infatti:

- l’evidente esistenza di interessi antagonisti della S. rispetto ai N., ma anche le ripercussioni personali sull’accusatrice della vendita del terreno di contrada Pionica, da anni di proprietà della famiglia S., segnalando varie espressioni della donna che testimoniavano il risentimento nutrito nei confronti degli aggiudicatari;

- la vaghezza del racconto della S. quanto alle espressioni a lei rivolte da Gu. e poi da L. in occasione delle visite che le avevano fatto;

- la non linearità del comportamento della persona offesa allorché, pur consapevole del pignoramento e dell’imminente, ulteriore incanto per la vendita del terreno, approfittando della superficialità dell’ufficio che se ne doveva occupare, aveva ottenuto l’autorizzazione all’espianto e al reimpianto deOMISSIS15 luglio 2024OMISSIS, come da certificazione prodotta dalla difesa e altresì acquisita presso il competente ufficio anagrafe a cura della Cancelleria di questa Corte. Ne consegue che il ricorso del pubblico ministero, teso a ottenere un annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei suoi confronti, era privo del necessario interesse a impugnare fin dalla sua presentazione, avvenuta il 17 luglio 2024, dal momento che, anche qualora questa Corte avesse ritenuto fondate le ragioni dell’impugnativa, avrebbe comunque dovuto prendere atto dell’estinzione del reato per morte dell’Imputato.



P.Q.M.


 

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di N.V., deceduto nelle more del procedimento. Rigetta lo stesso ricorso nei confronti di L.M..


Così deciso in Roma, il 21 marzo 2025

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2025