Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 25-04-2025
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 25-04-2025

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Vinos de Madrid].

(Comunicazione 25/04/2025, pubblicata in G.U.U.E. 25 aprile 2025, n. C)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Vinos de Madrid»

PDO-ES-A1525-AM03

Data della comunicazione: 25.10.2024

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Correzione del paragrafo 1

Descrizione

Sono eliminati dal paragrafo 1 (DENOMINAZIONE DA PROTEGGERE) aspetti non pertinenti (lingua, ambito, paese), limitandone il contenuto all'unico elemento rilevante, ovvero il nome da proteggere.

La modifica interessa il punto 1 del disciplinare e non incide sul documento unico.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche, la modifica non è considerata dell'Unione poiché non comporta una modifica del nome della denominazione di origine protetta, non comporta la variazione, la soppressione o l'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comporta l'invalidazione del legame né ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. È pertanto considerata una modifica ordinaria.

Motivazione

La modifica del disciplinare di produzione offre l'opportunità di migliorare il testo di questo paragrafo.

2.   Riformulazione nella descrizione dei vini tutelati dalla DOP

Descrizione

Nell'attuale testo del paragrafo 2 del disciplinare di produzione non si elencano i tipi di vino prodotti nella DOP secondo le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013:

1. Vino

 5. Vino spumante di qualità

La modifica interessa il punto 2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche, la modifica non è considerata dell'Unione poiché non comporta la variazione, la soppressione o l'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli, ma si limita a riformulare il testo. È pertanto considerata una modifica ordinaria.

Motivazione

A norma dell'articolo 94, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM unica), il disciplinare comprende le categorie dei prodotti vitivinicoli.

3.   Modifica delle caratteristiche analitiche

Descrizione

I paragrafi corrispondenti ai valori analitici di ciascun tipo di vino sono sostituiti da una tabella al fine di agevolare la lettura e la comprensione. Nella tabella sono inclusi i valori dell'indicazione facoltativa «clarete» equiparandoli a quelli dei vini rosati. Il valore di acidità totale minima espressa in acido tartarico è modificato da 4,5 a 3,5. I vini spumanti sono inoltre indicati correttamente come «vini spumanti di qualità».

La modifica interessa il punto 2, lettera a), del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche, la modifica non è considerata dell'Unione poiché non comporta una modifica del nome della denominazione di origine protetta, non comporta la variazione, la soppressione o l'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comporta l'invalidazione del legame né ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. È pertanto considerata una modifica ordinaria.

Motivazione

Considerando che il vino non è una bevanda acida per sua natura, e che può presentare un valore di acidità totale minima di 3,5 grammi/litro senza provocare una sensazione sgradevole nell'analisi organolettica, si ritiene che i valori minimi di acidità totale (acido tartarico) debbano essere ridotti così da poter commercializzare vini perfettamente armonici e bilanciati.

Sono menzionati i «clarete» e i vini spumanti sono indicati correttamente al fine di includere tutti i tipi di vini protetti.

4.   Modifica delle caratteristiche organolettiche

Descrizione

Sono incluse le caratteristiche organolettiche dei vini «clarete» e le caratteristiche gustative dei vini rossi dolci o amabili. Inoltre il termine «vino spumante» è sostituito dal termine «vino spumante di qualità», che indica la categoria corretta.

La modifica interessa il punto 2, lettera b), del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche, la modifica non è considerata dell'Unione poiché non comporta una modifica del nome della denominazione di origine protetta, non comporta la variazione, la soppressione o l'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comporta l'invalidazione del legame né ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. È pertanto considerata una modifica ordinaria.

Motivazione

Queste modifiche sono volte a chiarire e concretizzare la descrizione organolettica di ciascun tipo di vino nelle diverse fasi di valutazione (aspetto, odore e sapore), nonché a rendere obiettivi i descrittori, al fine di agevolare l'applicazione da parte dell'organismo di controllo della norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 «Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi» con riferimento alle attività di verifica del rispetto di tale paragrafo del disciplinare.

5.   Modifica delle pratiche enologiche specifiche

Descrizione

Si precisa che la resa massima è fissata a 74 litri di vino, invece che di mosto, per 100 kg di uva.

Sono aggiunti i vini «clarete» specificando che devono essere ottenuti con almeno il 25 % di uve di varietà rosse.

La modifica interessa il punto 3 del disciplinare di produzione e il punto 5.1 del documento unico.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche, la modifica non è considerata dell'Unione poiché non comporta una modifica del nome della denominazione di origine protetta, non comporta la variazione, la soppressione o l'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comporta l'invalidazione del legame né ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. È pertanto considerata una modifica ordinaria.

Motivazione

Viene definita la produzione del nuovo tipo «clarete» e si specifica che la resa di estrazione si riferisce al vino ottenuto e non al mosto.

6.   Modifiche delle rese massime

Descrizione

I due limiti di resa in kg/ha basati sulle varietà sono sostituiti da due limiti di resa basati sul colore delle uve.

Inoltre è corretto un errore di conversione da kg/ha a hl/ha applicando la resa di estrazione del 74 % stabilita al punto 3 del disciplinare.

La modifica interessa il punto 5 del disciplinare di produzione e il punto 5.2 del documento unico.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche, la modifica non è considerata dell'Unione poiché non comporta una modifica del nome della denominazione di origine protetta, non comporta la variazione, la soppressione o l'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comporta l'invalidazione del legame né ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. È pertanto considerata una modifica ordinaria.

Motivazione

Le rese massime sono raggruppate per varietà bianche e rosse e si coglie l'occasione della modifica per correggere un errore.

7.   Modifiche della base ampelografica

Descrizione

È inclusa una varietà bianca secondaria: la Garnacha blanca. È inclusa una varietà rossa secondaria: la Listan Prieto.

Sono incluse la varietà Macabeo e Negral come sinonimi, rispettivamente, di Viura e di Garnacha Tintorera. È inoltre eliminata la varietà Cencibel come sinonimo di Tempranillo o Tinto Fino.

La modifica interessa il punto 6 del disciplinare di produzione e il punto 7 del documento unico.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche, la modifica non è considerata dell'Unione poiché non comporta una modifica del nome della denominazione di origine protetta, non comporta la variazione, la soppressione o l'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comporta l'invalidazione del legame né ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. È pertanto considerata una modifica ordinaria.

Motivazione

Secondo uno studio realizzato dall'Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), la varietà Garnacha blanca è precoce e matura molto rapidamente, il che rende decisivi il monitoraggio della maturazione e la scelta del momento della raccolta. I primi risultati organolettici sono promettenti, in particolare per quanto riguarda l'odore.

In collaborazione con diversi organismi tecnici e scientifici quali l'EEA (Argentina), l'INTA (Argentina), l'UNALM (Perù) e più strettamente con l'IMIDRA (Spagna), è stata realizzata una pubblicazione scientifica sulla varietà Listan Prieto, la cui origine viene collocata nell'altipiano castigliano, dove tale varietà si trova ora in alcune aree circoscritte: Madrid, Extremadura, Castilla y León o Castilla-La Mancha.

Vi sono diverse ragioni per ripristinarne l'utilizzo e la coltivazione. Da tempo immemorabile è spesso coltivata insieme a Garnacha provenienti da vigneti molto antichi. Per centinaia di anni questa varietà è stata utilizzata tradizionalmente come «Palomina» o «Hebén Negro» fino a quando, all'arrivo della fillossera in Spagna, è stata ritenuta estinta.

All'aspetto, i vini ottenuti da questa varietà presentano un colore di intensità medio-bassa con toni porpora, accentuati sui bordi, nonché un elevato tenore di glicerolo con archetti piuttosto densi. Al naso questo vino richiede un lungo periodo di aerazione per apprezzarne tutte le sfumature; presenta intensità media con aromi raffinati che ricordano piante, spezie, note caramellate di violetta e mentolo, resina di fiori di rosa canina di terreni sabbiosi, cuoio e frutti rossi. Al palato è elegante, molto equilibrato e caratterizzato da un'elevata acidità che gli conferisce freschezza. Le note minerali con retrogusto di media persistenza e i sapori di composta e leggermente tostati stimolano una salivazione continua che invita a un secondo sorso. Con il tempo nel bicchiere il vino subisce cambiamenti significativi: le note di alcuni aromi e sapori si accentuano ed emergono nuove sfumature.

8.   Modifica delle ulteriori condizioni essenziali

Descrizione

— È eliminato il quadro di riferimento giuridico dal disciplinare di produzione.

— È specificato che la produzione, la conservazione, l'invecchiamento, l'imbottigliamento e l'etichettatura dei vini DOP «Vinos de Madrid» sono effettuati in cantine situate nelle unidad poblacional (località abitate) presenti nella zona di produzione protetta.

— Si aggiunge che le cantine iscritte nei vari registri non possono produrre, conservare o manipolare uve, mosti o vini provenienti da territori viticoli situati al di fuori della zona di produzione della denominazione.

— Si specifica che l'imbottigliamento è realizzato in bottiglie di vetro con capacità autorizzate ai sensi della normativa vigente.

— Come unico requisito supplementare per le cantine registrate con la denominazione, è fissato l'obbligo di comunicare le etichette commerciali che identificano i vini commercializzati, in modo che il Consejo Regulador possa iscriverle nel registro delle etichette.

— Si specificano le modalità di presentazione dell'indicazione obbligatoria della DOP e l'obbligo di utilizzare sigilli di garanzia, etichette o controetichette numerate.

— Si precisano le indicazioni facoltative (menzioni tradizionali e indicazioni relative al metodo di produzione e al tenore di zuccheri) che possono figurare sull'etichetta dei vini protetti dalla DOP «Vinos de Madrid».

— Nel disciplinare della DOP «Vinos de Madrid» sono aggiunte le indicazioni facoltative «Vino de altitud o Vino de Altura» per i vini ottenuti da uve provenienti da vigneti situati a un'altitudine pari o superiore a 800 metri sul livello del mare, «Vino de Cepas Viejas» o «Vino de Viñedos Viejos» per i vini prodotti al 100 % con uve provenienti da vigne di età superiore a 35 anni, «Viñedos Centenarios» per i vini prodotti al 100 % con uve provenienti da vigne di età superiore a 100 anni e «Vino de parcela» per i vini prodotti al 100 % con uve provenienti da una determinata parcella.

— Sono riconosciuti diversi tipi di unità geografiche minori e, se del caso, l'indicazione che deve accompagnare ciascuna di esse.

La modifica interessa il punto 8 del disciplinare di produzione e il punto 9 del documento unico.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche, la modifica non è considerata dell'Unione poiché non comporta una modifica del nome della denominazione di origine protetta, non comporta la variazione, la soppressione o l'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comporta l'invalidazione del legame né ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. È pertanto considerata una modifica ordinaria.

Motivazione

Si coglie l'occasione per aggiornare i riferimenti legislativi.

In base alla definizione stessa di DOP, tutte le fasi di produzione devono avvenire nella zona delimitata; si specifica pertanto tale aspetto per migliorare la comprensione e la chiarezza.

Il divieto di coesistenza con prodotti provenienti dall'esterno della zona delimitata esisteva già (articolo 23 del regolamento della DOP «Vinos de Madrid») e si coglie quindi l'occasione per includerlo nel disciplinare.

Si specifica il tipo di confezionamento, limitandolo al vetro.

Conformemente alla normativa e alla giurisprudenza in materia di proprietà industriale e di marchi e tenuto conto dei principi dell'unità del mercato, è opportuno registrare le etichette presso il Consejo Regulador.

Al fine di migliorare la comprensione e la chiarezza, sono specificate alcune indicazioni obbligatorie e facoltative per l'etichettatura. Sono inoltre introdotte alcune indicazioni per promuovere i vini provenienti da vigneti con caratteristiche specifiche, nonché varie unità geografiche minori.

9.   Miglioramento redazionale della sezione relativa ai controlli

Descrizione

Sono aggiornati i dati dell'autorità di controllo competente e i recapiti del Consejo Regulador della DOP «Vinos de Madrid», responsabile della verifica del rispetto del disciplinare.

Sono inoltre specificati l'ambito e la metodologia dei controlli da parte dell'organismo di controllo del Consejo Regulador conformemente alla norma internazionale UNE-EN ISO/IEC 17065:2012.

La modifica interessa il punto 9 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche, la modifica non è considerata dell'Unione poiché non comporta una modifica del nome della denominazione di origine protetta, non comporta la variazione, la soppressione o l'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comporta l'invalidazione del legame né ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. È pertanto considerata una modifica ordinaria.

Motivazione

Si coglie l'occasione per aggiornare i recapiti e migliorare il testo di questa sezione.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome

Vinos de Madrid

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

    5. Vino spumante di qualità

3.1.   Codice della nomenclatura combinata

— 22 — BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

4.   Descrizione del vino/dei vini

1.   Vini bianchi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Aspetto: di colore giallo paglierino chiaro, talvolta con tonalità tra il verdastro e il grigio nei vini giovani, che virano al giallo dorato o al giallo oro antico nei vini bianchi «Crianza» o «Reserva». I vini bianchi fermentati o invecchiati in botti di rovere hanno tonalità giallo-paglierine che tendono all'oro con l'invecchiamento. Odore: fresco e prevalentemente fruttato, con sentori di frutta a semi o contenente noccioli, sentori tropicali e di zucchero caramellato. Nei vini invecchiati e/o fermentati o maturati in botti di rovere si coniuga ad un aroma speziato, balsamico e/o legnoso, in proporzione con l'invecchiamento. I vini «Sobremadres» possono avere sentori di lievito. Sapore: fresco, leggermente acido, dolce per i vini amabili e dolci. Untuoso e con un retrogusto amaro. Leggero e di durata media.

Titolo alcolometrico effettivo minimo: 10 % vol. nella sottozona di Arganda.

Tenore massimo di anidride solforosa: 250, se ≥ 5 g/l di zuccheri

Acidità volatile massima: 16,7 meq/l per i vini di più di un anno di età (non si applica ai «Sobremadres»)

Acidità totale minima per i «Sobremadres»: 5 g/l

I valori non forniti sono necessariamente compresi nei limiti di legge, conformemente alla normativa dell’UE pertinente.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.): 11

— Acidità totale minima: 3,5 g/l, espressa in acido tartarico

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 13,3

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 180

2.   Vini rosati e «clarete»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Vini rosati

Aspetto: di colore rosa con toni di fragola, lampone o salmone; possono comparire toni aranciati nei vini rosati di più di due anni di età o invecchiati. Odore: fresco e fruttato, con sentori di frutti rossi e/o floreali e/o vegetali. Nei vini di più di due anni di età può essere combinato con aromi speziati proporzionalmente all'età del vino. Sapore: fresco, leggermente acido e dolce per i vini amabili o dolci. Untuoso, leggermente tannico e di media persistenza.

Vini «clarete»

Aspetto: di colore che va dal rosa fragola/lampone fino al rosso ciliegia, tendente all'aranciato nei vini di più di due anni di età. Odore: aromi fruttati e floreali che tendono verso aromi speziati nei vini di più di due anni di età. Sapore: leggermente acido e tannico, abbastanza persistente al palato e caldo. Dolce nei vini «clarete» dolci o amabili.

Titolo alcolometrico effettivo minimo: 11 % vol. nella sottozona di Arganda.

Tenore massimo di anidride solforosa: 250, se ≥ 5 g/l di zuccheri riduttori

Acidità volatile massima: 16,7 meq/l per i vini di più di un anno di età.

I valori non forniti sono necessariamente compresi nei limiti di legge, conformemente alla normativa dell’UE pertinente.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.): 11,5

— Acidità totale minima: 3,5 g/l, espressa in acido tartarico

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 13,3

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 180

3.   Vini rossi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Aspetto: rossi, tonalità dal porpora al rosso ciliegia per i vini giovani, dal rosso rubino al rosso mattone se invecchiati. Odore: fresco, fruttato e/o vegetale nei vini giovani, con eventuali note legnose nei vini prodotti e invecchiati in botti di rovere. I vini invecchiati possono avere, in proporzione con l'invecchiamento, note di frutta secca, spezie, piante aromatiche e aromi empireumatici e/o minerali. I vini «Sobremadres» possono avere sentori di lievito. Sapore: tannico, caldo e persistente. Fruttato nei vini giovani, con sentori di botti di rovere per i vini fermentati e/o maturati in botte. I vini «Sobremadres» hanno una certa untuosità. Dolce nei vini rossi dolci o amabili.

Titolo alcolometrico effettivo minimo: 11,5 % vol. nella sottozona di Arganda.

Tenore massimo di anidride solforosa: 200, se ≥ 5 g/l di zuccheri riduttori

Acidità volatile massima: 16,7 meq/l per i vini di più di un anno di età (non si applica ai «Sobremadres»)

Acidità totale minima per i «Sobremadres»: 5 g/l

I valori non forniti sono necessariamente compresi nei limiti di legge, conformemente alla normativa dell’UE pertinente.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.): 12

— Acidità totale minima: 3,5 g/l, espressa in acido tartarico

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 13,3

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 150

4.   Vino spumante di qualità

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Aspetto: dal giallo paglierino al leggermente dorato, a seconda dell'età. Delicato e con abbondanti bollicine, rilasciate nel tempo. Color rosa fragola o salmone per i vini spumanti rosati. Odore: aromi fruttati e microbiologici. Sapore: fresco e deciso e con una certa untuosità per i vini rosati e dolce per i vini con un tenore di zuccheri superiore a 10 g.

I valori non forniti sono necessariamente compresi nei limiti di legge, conformemente alla normativa dell’UE pertinente.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.): 10

— Acidità totale minima: 5 g/l, espressa in acido tartarico

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 10

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 160

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1. Pratica colturale

Tecniche di gestione delle colture per tutti i vini:

Densità d'impianto: tra 900 e 4 000 ceppi per ettaro.

Allevamento e potatura: sistemi di allevamento ad alberello o a spalliera, con un massimo di 16 gemme franche per ceppo o 36 000 per ettaro.

2. Pratica enologica specifica

La resa massima è fissata a 74 litri di vino ogni 100 kg di uva.

Le uve destinate alla produzione dei vini di questa DOP devono avere un tenore di zuccheri pari o superiore a 170 gradi per litro di mosto.

I vini bianchi e rossi che, per effetto del particolare metodo di produzione, hanno al loro interno gas contenente carbonio di origine endogena dovuto alla fermentazione dei mosti sulle fecce possono essere etichettati come «Sobremadres».

Il vino spumante è ottenuto da vini bianchi e rosati. Soltanto le varietà di uve autorizzate possono essere impiegate nel processo di produzione. La produzione è effettuata secondo il metodo tradizionale.

I vini «clarete» devono essere ottenuti con almeno il 25 % di uve delle varietà rosse autorizzate.

3. Limitazione pertinente alla vinificazione

Nei processi di produzione utilizzati per i prodotti rientranti nella denominazione di origine «Vinos de Madrid», si possono utilizzare sistemi meccanici per estrarre il mosto dalle uve fresche nella vinificazione in bianco o del vino dalle vinacce fermentate nella vinificazione in rosso solo se tali sistemi non danneggiano i componenti solidi del grappolo; è vietato l'uso di macchine centrifughe ad alta velocità.

Non è permesso il ricorso a pratiche che prevedono il preriscaldamento delle uve o il riscaldamento dei mosti o dei vini in presenza delle vinacce per forzare l'estrazione del materiale colorante.

5.2.   Rese massime

1. Resa massima consentita per le varietà bianche

8 000 chilogrammi di uve per ettaro

2. 59,2 ettolitri per ettaro

3. Resa massima consentita per le varietà rosse

7 000 chilogrammi di uve per ettaro

4. 51,8 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione dei vini con denominazione di origine «Vinos de Madrid» comprende i terreni ubicati nei comuni seguenti della Comunità autonoma di Madrid, che includono le sottozone di Arganda, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias e El Molar:

— Sottozona di Arganda: Ambite, Aranjuez, Arganda del Rey, Belmonte de Tajo, Brea del Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Chinchón, tenuta di «El Encín» (Alcalá de Henares), Estremera, Fuentidueña de Tajo, Getafe, Loeches, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Villaconejos, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo e Villarejo de Salvanés.

— Sottozona di Navalcarnero: El Alamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Brunete, Fuenlabrada, Griñón, Humanes de Madrid, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Valdemorillo, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de la Cañada e Villaviciosa de Odón.

— Sottozona di San Martín de Valdeiglesias: Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias e Villa del Prado.

— Sottozona di El Molar: Colmenar Viejo, El Molar, El Vellón, Patones de Arriba, Pedrezuela, San Agustín de Guadalix, Talamanca del Jarama, Torrelaguna, Torremocha del Jarama, Valdetrorres del Jarama e Venturada.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

AIREN

ALBILLO REAL

CABERNET SAUVIGNON

GARNACHA BLANCA

GARNACHA TINTA

GARNACHA TINTORERA — NEGRAL

GRACIANO

LISTÁN PRIETO

MACABEO - VIURA

MALVAR

MERLOT

MOSCATEL DE GRANO MENUDO

PARELLADA

PETIT VERDOT

SAUVIGNON BLANC

SYRAH

TEMPRANILLO — TINTO FINO

TORRONTÉS

8.   Descrizione del legame/dei legami

VINO E VINO SPUMANTE DI QUALITÀ

La zona della DOP «Vinos de Madrid» è delimitata a nord e a ovest dal Sistema Centrale spagnolo, un asse verticale che separa Madrid dalla Castilla y León, a est dall'Alcarria, un altipiano di una certa altitudine scarsamente o per nulla fertile e dal clima rigido, che fa da confine naturale con l'altipiano della Castilla-La Mancha, a sud dal fiume Tago, che segna un confine naturale. La zona geografica è attraversata da sei corsi d'acqua che delimitano le zone di acclimatazione della vite: la sottozona di San Martín de Valdeiglesias tra il Sistema Centrale e il fiume Alberche, la sottozona di Navalcarnero tra il fiume Alberche e il fiume Guadarrama, la sottozona di El Molar tra il Sistema Centrale e il fiume Jarama e la sottozona di Arganda tra il fiume Guadarrama e il Tago.

I suoli hanno per la maggior parte un elevato tenore di calcare, con tratti di marna gessosa (pH alcalino), nella sottozona di Arganda; sono di origine silicea e sono situati in pianure con valori di pH acido nella sottozona di Navalcarnero; sono prevalentemente di origine granitica, con versanti collinari e fasce pedemontane caratterizzati da pH acido, nella sottozona di San Martín de Valdeiglesias; infine, nei suoli della sottozona di El Molar, sviluppatisi su un sostrato di materiali geologici molto diversi, si coniugano tutte le caratteristiche delle altre tre sottozone.

Le vigne sono situate a un'altitudine compresa tra i 480 e i 1 000 metri. Il clima è mediterraneo-continentale, con precipitazioni medie annue di 658 mm e temperature comprese tra 40 °C e -17 °C. Le ore di soleggiamento variano tra 2 300 e 2 800.

Queste condizioni pedoclimatiche hanno influenzato i fattori antropici per quanto riguarda il trattamento specifico delle viti, allevate tradizionalmente ad alberello senza irrigazione, con una bassa densità d'impianto e un numero limitato di trattamenti fitosanitari. I fattori naturali hanno influito anche sulle varietà impiantate: in particolare la Malvar, autoctona di Arganda, Navalcarnero e El Molar e l'Albillo Real, tradizionale di San Martín de Valdeiglesias. Per quanto riguarda le varietà rosse, la Tinto Fino coltivata in Arganda e la Garnacha Tinta coltivata a Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias e El Molar sono considerate principali per le diverse sottozone, poiché coltivate tradizionalmente e storicamente in tali zone fin dall'antichità e per il loro impatto prevalente e decisivo sull'aroma e sul gusto dei vini prodotti.

Lo stesso dicasi per le varietà locali: la Malvar, autoctona di Arganda, Navalcarnero e El Molar, e l'Albillo Real, tradizionale di San Martín de Valdeiglesias. Per le varietà rosse, la varietà Tinto Fino è locale dell'Arganda e la Garnacha Tinta di Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias e El Molar.

Per quanto riguarda le pratiche enologiche tradizionali, il tratto di maggior rilievo sono i vini «Sobremadre», imbottigliati senza attendere un periodo di decantazione dopo che il mosto è stato lasciato a contatto con le fecce (uve pressate e diraspate).

I vini ottenuti dalle varietà Albillo Real e Malvar sono complessi dal punto di vista aromatico, con note predominanti di frutta bianca, mela e pera. A livello gustativo ricordano la frutta matura. I vini rossi e rosati prodotti a partire da uve Garnacha e Tempranillo sono caratterizzati da sentori di bacche rosse e da un sapore di frutta matura.

Le condizioni climatiche, pedologiche e varietali e i fattori umani descritti si combinano per conferire ai vini di questa denominazione di origine determinate caratteristiche uniche: rese generalmente scarse (produzione media per ettaro di circa 3 000 kg di uve), vini dal titolo alcolometrico medio elevato (14o per i vini rossi e 12,5o per i bianchi), acidità medio-bassa, colorazione intensa nei vini rossi, aromi di frutta matura o stramatura, in molti casi simile alla confettura, nei vini bianchi, solitamente accompagnati da sentori di pera e mela, e nei vini rosati e rossi da note di frutti rossi e neri, un gusto minerale con note aromatiche di boscaglia e frutta matura sia nel gusto che nell'aroma.

I vini spumanti di qualità sono prodotti a partire da vini di base bianchi e rosati, unicamente delle varietà Malvar, Albillo Real, Torrontés, Viura, Parellada, Garnacha Tinta e Tinto Fino; presentano le stesse caratteristiche distintive della zona (fattori pedoclimatici tipici), così come gli stessi fattori culturali e antropici (dimensioni, densità d'impianto, varietà, pratiche colturali, acidità totale minima di 5 g/l), che conferiscono loro le caratteristiche specifiche visive, olfattive — che ne ricordano le fecce — e gustative (morbidi e cremosi). Il procedimento tradizionale con il quale sono prodotti questi vini spumanti naturali, comprendente una fase di maturazione in bottiglia e una seconda fermentazione, conferisce loro bollicine fini e persistenti, un aroma fruttato e microbiologico e un sapore fresco e deciso.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

prima dell'immissione in commercio, le etichette commerciali, proprie di ciascuna cantina registrata, devono essere comunicate al Consejo Regulador per quanto riguarda i requisiti elencati nel presente disciplinare ai fini della loro iscrizione nel registro delle etichette.

Su di esse deve figurare obbligatoriamente la dicitura: «Vinos de Madrid Denominación de Origen» e «Vinos de Madrid Denominación de Origen Protegida» oppure «Vinos de Madrid DO» o «Vinos de Madrid DOP» in aggiunta ai dati generalmente previsti dalla normativa applicabile. I vini destinati al consumo devono recare un sigillo di garanzia nonché etichette o controetichette numerate rilasciate dal Consejo Regulador. Queste devono essere apposte nella stessa azienda vinicola e in conformità agli standard stabiliti da tale organismo, sempre in modo da non consentire un secondo e successivo utilizzo.

È regolamentato l'uso di indicazioni che si riferiscono al metodo di produzione («Barrica», «Criado en Barrica», «Envejecido en Barrica», «Fermentado en barrica», «Roble», «Criado en Roble», «Envejecido en roble», «Clarete», «Sobre lías») o alle condizioni specifiche del vigneto («Vino de altitud o Vino de Altura», «Vino de Cepas Viejas» o «Vino de Viñedos Viejos», «Viñedos Centenarios» e «Vino de parcela»).

Sono inoltre riconosciuti diversi tipi di unità geografiche minori e, se del caso, l'indicazione che deve accompagnare ciascuna di esse.

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Condizionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

I vini che rientrano nella denominazione di origine «Vinos de Madrid» devono essere imballati e spediti solo da imprese di imbottigliamento registrate e autorizzate dal Consejo Regulador e con sede nella zona in cui sono prodotti, in modo da preservare le loro speciali caratteristiche fisicochimiche e/o organolettiche e proteggendo così la qualità e la reputazione della denominazione basate sull'esperienza e sui saperi tradizionali degli operatori all'interno della zona protetta (conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche acquisita nel tempo).

L'obiettivo è garantire l'origine e la qualità particolare di questi vini, evitando di esporli a condizioni ambientali inadatte in grado di influenzarne le caratteristiche sensoriali (fenomeni di ossidoriduzione, variazioni di temperatura ecc.) e, di conseguenza, modificare gli aspetti caratteristici della DOP.

Tutti i vini protetti commercializzati ai fini dell'immissione al consumo devono essere imbottigliati prima di poter essere spediti. I vini protetti dalla DOP possono essere messi in circolazione e spediti dalle cantine in bottiglie che non ne compromettano la qualità o il prestigio. L'imbottigliamento, che è una delle fasi critiche per la tutela delle caratteristiche acquisite nel corso del processo di produzione e, se del caso, di invecchiamento, deve per questo essere effettuato esclusivamente dai proprietari delle aziende vinicole presso i loro impianti di imbottigliamento situati nella zona geografica delimitata.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/img/alimentacion/pliego_de_condiciones_vinos_de_madrid_sin_control_de_cambios_rev.15.03.2023.pdf