Regolamento di esecuzione (UE) 2025/787 della Commissione, del 24 aprile 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1,4-dimetilnaftalene, amidosulfuron, bentazone, bixafen, clomazone, fenoxaprop-P, fludioxonil, fluoxastrobin, flutolanil, fluxapyroxad, acido gibberellico, gibberelline, halauxifen-methyl, mecoprop-P, olio di paraffina, penthiopyrad, pirimifosmetile, propamocarb, propizamide, prothioconazole, rimsulfuron, sedaxane e sulfoxaflor.
(Regolamento (UE) 24/04/2025, n. 2025/787, pubblicato in G.U.U.E. 25 aprile 2025, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 192/2014 della Commissione ha approvato la sostanza attiva 1,4-dimetilnaftalene fino al 30 giugno 2024.
(2) La direttiva 2008/40/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva amidosulfuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4) fino al 31 dicembre 2018.
(3) La direttiva 2000/68/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva bentazone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 luglio 2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/660 della Commissione ha rinnovato l’approvazione di tale sostanza attiva fino al 31 maggio 2025.
(4) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2013 della Commissione ha approvato la sostanza attiva bixafen fino al 30 settembre 2023.
(5) La direttiva 2007/76/CE della Commissione ha iscritto le sostanze attive clomazone e fludioxonil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 ottobre 2018.
(6) La direttiva 2008/66/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva fenoxaprop-P nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 dicembre 2018.
(7) La direttiva 2008/44/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva fluoxastrobin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 luglio 2018.
(8) La direttiva 2008/108/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva flutolanil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 28 febbraio 2019.
(9) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 192/2014 della Commissione ha approvato la sostanza attiva 1,4-dimetilnaftalene fino al 30 giugno 2024.
(10) La direttiva 2008/127/CE della Commissione ha iscritto le sostanze attive acido gibberellico e gibberelline nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 agosto 2019.
(11) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2012 della Commissione ha approvato la sostanza attiva fluxapyroxad fino al 31 dicembre 2022.
(12) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1165 della Commissione ha approvato la sostanza attiva halauxifen-methyl fino al 5 agosto 2025.
(13) La direttiva 2003/70/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva mecoprop-P nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 maggio 2014.
(14) La direttiva 2009/117/CE del Consiglio ha iscritto la sostanza attiva olio di paraffina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 dicembre 2019.
(15) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1187/2013 della Commissione ha approvato la sostanza attiva penthiopyrad fino al 30 aprile 2024.
(16) La direttiva 2007/52/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva pirimifosmetile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 settembre 2017.
(17) La direttiva 2007/25/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva propamocarb nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 settembre 2017.
(18) La direttiva 2003/39/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva propizamide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 marzo 2014 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/755 della Commissione ha rinnovato l’approvazione di tale sostanza attiva fino al 30 giugno 2025.
(19) La direttiva 2008/44/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva prothioconazole nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 luglio 2018.
(20) La direttiva 2006/39/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva rimsulfuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 gennaio 2017.
(21) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 826/2013 della Commissione ha approvato la sostanza attiva sedaxane fino al 31 gennaio 2024.
(22) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 della Commissione ha approvato la sostanza attiva sulfoxaflor fino al 18 agosto 2025.
(23) Conformemente all’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive figuranti nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(24) Le sostanze attive amidosulfuron, clomazone, fenoxaprop-P, fludioxonil, fluoxastrobin, flutolanil, acido gibberellico, gibberelline, mecoprop-P, olio di paraffina, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e rimsulfuron sono state iscritte nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. Le sostanze attive 1,4-dimetilnaftalene, bentazone, bixafen, fluxapyroxad, halauxifen-methyl, penthiopyrad, sedaxane e sulfoxaflor sono state iscritte nell’allegato, parte B, e la sostanza attiva propizamide è stata iscritta nell’allegato, parte E di tale regolamento.
(25) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva 1,4-dimetilnaftalene fino al 30 giugno 2025 e i periodi di approvazione delle sostanze attive bixafen, fluxapyroxad, penthiopyrad e sedaxane fino al 31 maggio 2025.
(26) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2592 della Commissione ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, fenoxaprop-P e olio di paraffina fino al 15 agosto 2025.
(27) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1757 della Commissione ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive clomazone e fludioxonil fino al 15 giugno 2025.
(28) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/918 della Commissione ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive fluoxastrobin, pirimifosmetile e propamocarb fino al 15 giugno 2025 e il periodo di approvazione della sostanza attiva prothioconazole fino al 15 agosto 2025.
(29) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/324 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva flutolanil fino al 15 giugno 2025 e il periodo di approvazione della sostanza attiva mecoprop-P fino al 15 maggio 2025.
(30) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446 della Commissione ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive acido gibberellico e gibberelline fino al 15 luglio 2025.
(31) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/689 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva rimsulfuron fino al 15 agosto 2025.
(32) Le domande e i fascicoli supplementari per il rispettivo rinnovo delle approvazioni di ciascuna di tali sostanze attive sono stati presentati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione tre anni prima della data di scadenza prorogata delle sostanze attive.
(33) Rispettivamente in data 13 settembre 2016, 1° luglio 2016, 21 luglio 2016, 22 marzo 2016, 27 agosto 2015, 1° dicembre 2016, 6 ottobre 2016, 2 settembre 2014, 1° febbraio 2017, 23 marzo 2016, 28 aprile 2016, 15 settembre 2015 e 1° dicembre 2015 gli Stati membri relatori per le sostanze attive amidosulfuron, clomazone, fenoxaprop-P, fludioxonil, fluoxastrobin, flutolanil, acido gibberellico, gibberelline, mecoprop-P, olio di paraffina, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e rimsulfuron hanno informato gli Stati membri correlatori, la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di aver valutato l’ammissibilità, e in particolare la completezza e la puntualità, delle domande di rinnovo dell’approvazione di ciascuna di tali sostanze attive e di aver concluso che erano ammissibili.
(34) I fascicoli supplementari per il rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive 1,4-dimetilnaftalene, halauxifen-methyl, propizamide e sulfoxaflor sono stati presentati attraverso il sistema di presentazione centrale rispettivamente in data 24 giugno 2022, 28 luglio 2022, 27 giugno 2022 e 11 agosto 2022, e gli Stati membri relatori stanno ancora valutando l’ammissibilità delle domande di rinnovo dell’approvazione di ciascuna di tali sostanze attive. Le domande di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive bentazone, bixafen, fluxapyroxad e sedaxane sono state rese pubbliche dall’Autorità a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. Di conseguenza la valutazione dei rischi a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 non è ancora stata completata dai rispettivi Stati membri relatori per alcuna di tali sostanze attive e occorre un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi di ciascuna procedura di rinnovo.
(35) Per la sostanza attiva mecoprop-P, l’Autorità ha comunicato le proprie conclusioni al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione. A fini di efficienza la Commissione sta tuttavia aspettando l’esito della valutazione dell’Autorità relativa alla domanda parallela concernente la stessa sostanza presentata a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per valutare la variante mecoprop-p-2-etilesil estere, prima di presentare un rapporto sul rinnovo e un progetto di regolamento sul rinnovo dell’approvazione di tale sostanza attiva al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
(36) Per la sostanza attiva penthiopyrad, la domanda di rinnovo dell’approvazione è stata resa pubblica dall’Autorità. A norma dell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo ricevuto dallo Stato membro relatore è all’esame dell’Autorità, che valuterà se contiene tutte le informazioni pertinenti nel formato concordato, prima di trasmetterlo al richiedente e agli altri Stati membri. L’Autorità ha pertanto bisogno di più tempo per concludere la valutazione dei rischi, compresa l’organizzazione di una consultazione pubblica e, se opportuno, una consultazione di esperti. Alla Commissione occorre inoltre un periodo di tempo supplementare per adottare le conseguenti decisioni di gestione dei rischi.
(37) Per le sostanze attive fluoxastrobin, pirimifosmetile, propamocarb e prothioconazole, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, l’Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che sono state presentate dai richiedenti entro il termine indicato. Occorre tuttavia un periodo di tempo supplementare affinché l’Autorità effettui la valutazione di tali informazioni, i valutatori dei rischi formulino le relative conclusioni e la Commissione adotti le conseguenti decisioni di gestione dei rischi.
(38) Per la sostanza attiva rimsulfuron l’Autorità, in consultazione con gli Stati membri e in conformità all’articolo 14, paragrafo 1 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione. Il termine per la presentazione delle informazioni supplementari è stato fissato al 31 marzo 2026. Occorre pertanto un periodo di tempo supplementare affinché l’Autorità effettui la valutazione, i valutatori dei rischi formulino le relative conclusioni e la Commissione adotti la conseguente decisione di gestione dei rischi.
(39) Per le sostanze attive amidosulfuron, clomazone, fenoxaprop-P, fludioxonil, flutolanil, acido gibberellico, gibberelline e olio di paraffina, l’Autorità ha comunicato le proprie conclusioni al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi un rapporto sul rinnovo e un progetto di regolamento sul rinnovo dell’approvazione di tali sostanze attive. Occorre un periodo di tempo supplementare affinché il comitato fornisca il suo parere e la Commissione adotti le conseguenti decisioni di gestione dei rischi.
(40) È quindi probabile che per nessuna delle sostanze attive possa essere presa una decisione in merito al rinnovo delle approvazioni prima della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione, tra il 15 maggio e il 18 agosto 2025. I motivi dei ritardi nelle procedure di rinnovo non sono inoltre imputabili ai rispettivi richiedenti. I periodi di approvazione di tali sostanze attive dovrebbero pertanto essere prorogati al fine di consentire il completamento delle valutazioni necessarie e di concludere le rispettive procedure di rinnovo dell’approvazione.
(41) Per le sostanze attive 1,4-dimetilnaftalene, bentazone, bixafen, fluxapyroxad, halauxifen-methyl, mecoprop-P, penthiopyrad, propizamide, sedaxane e sulfoxaflor, poiché la valutazione dei rischi non è ancora stata completata dai rispettivi Stati membri relatori e alla luce delle restanti fasi da completare in ciascuna procedura di rinnovo, la durata della proroga dei periodi di approvazione dovrebbe essere fissata a 29 mesi.
(42) Per le sostanze attive fluoxastrobin, pirimifosmetile, propamocarb e prothioconazole, poiché l’Autorità ha bisogno di un periodo di tempo supplementare per formulare una conclusione sul rischio e, alla luce delle restanti fasi da completare in ciascuna procedura di rinnovo, la proroga del periodo di approvazione per ciascuna di tali sostanze attive dovrebbe essere fissata a 19 mesi e 2 settimane.
(43) Per la sostanza attiva rimsulfuron, poiché l’Autorità ha bisogno di un periodo di tempo supplementare per formulare una conclusione sulla valutazione dei rischi perché la presentazione da parte del richiedente delle informazioni supplementari richieste e la valutazione da parte del rispettivo Stato membro relatore non sono ancora state completate e, alla luce delle restanti fasi da completare nella procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione di tale sostanza attiva dovrebbe essere fissata a 36 mesi.
(44) Per le sostanze attive amidosulfuron, clomazone, fenoxaprop-P, fludioxonil, flutolanil, acido gibberellico, gibberelline e olio di paraffina, il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha ancora formulato un parere. Alla luce delle restanti fasi da completare in tali procedure di rinnovo, la durata della proroga dei periodi di approvazione dovrebbe essere fissata a 12 mesi per la sostanza attiva flutolanil e a 15 mesi e 2 settimane per le sostanze attive amidosulfuron, clomazone, fenoxaprop-P, fludioxonil, acido gibberellico, gibberelline e olio di paraffina.
(45) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(46) Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca che l’approvazione di una sostanza attiva di cui all’allegato del presente regolamento non è rinnovata, la Commissione fissa la data di scadenza alla data di entrata in vigore di tale regolamento oppure alla stessa data prevista prima dell’adozione del presente regolamento, se posteriore. Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva di cui all’allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di applicazione più prossima possibile, opportunamente in base alle circostanze.
(47) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
1. L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
a) alla riga 57 (Mecoprop-P), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 ottobre 2027»;
b) alla riga 125 (Rimsulfuron), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 agosto 2028»;
c) alla riga 154 (Propamocarb), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2027»;
d) alla riga 156 (Pirimifosmetile), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2027»;
e) alla riga 161 (Fludioxonil), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 settembre 2026»;
f) (6) alla riga 162 (Clomazone), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 settembre 2026»;
g) alla riga 166 (Fluoxastrobin), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2027»;
h) alla riga 168 (Prothioconazole), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 marzo 2027»;
i) (9) alla riga 169 (Amidosulfuron), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2026»;
j) 10) alla riga 182 (Fenoxaprop-P), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2026»;
k) 11) alla riga 187 (Flutolanil), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 giugno 2026»;
l) 12) alla riga 232 (Acido gibberellico), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2026»;
m) 13) alla riga 233 (Gibberelline), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2026»;
n) 14) alla riga 295 (Olio di paraffina), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2026».
2. L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
a) alla riga 24 (Fluxapyroxad), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2027»;
b) alla riga 43 (Bixafen), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2027»;
c) alla riga 48 (Sedaxane), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2027»;
d) alla riga 57 (Penthiopyrad), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2027»;
e) alla riga 68 (1,4-dimetilnaftalene), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2027»;
f) alla riga 86 (Halauxifen-methyl), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «5 gennaio 2028»;
g) alla riga 88 (Sulfoxaflor), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «18 gennaio 2028»;
h) alla riga 120 (Bentazone), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2027».
3. Nell’allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 9 (Propizamide), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2027».