Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.
Il D.M. 8 febbraio 2005, pubblicato in G.U. 9 aprile 2005, n. 82, è stato abrogato dal Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.
Articolo 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite in applicazione della direttiva 11/02 del Consiglio del 14 febbraio 2002 che modifica la direttiva 193/68 e che abroga la direttiva 649/74.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione, sin dall’inizio del ciclo produttivo, all’esportazione verso Paesi terzi e la relativa produzione sia tenuta separata.
Articolo 2.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Vite»: le piante del genere Vitis (L.) destinate alla produzione di uve o all’utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante.
b) «Varietà»: un insieme di vegetali nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere:
1) definito mediante l’espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi; 2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l’espressione di almeno una delle suddette caratteristiche e 3) considerato come un’unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato.
c) «Clone»: una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario. d) «Materiali di moltiplicazione»:
1) Piante di vite:
1.1) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;
1.2) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata.
2) Parti di piante di vite:
2.1) sarmenti: tralci di un anno;
2.2) tralci erbacei: tralci non lignificati;
2.3) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;
2.4) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;
2.5) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate alla produzione di barbatelle franche.
e) «Vigneti di viti-madri»: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee di vivaio o di nesti.
f) «Vivai di viti»: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.
g) «Materiali di moltiplicazione iniziali»: i materiali di moltiplicazione:
1) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell’identità della varietà e, se del caso, del clone, nonchè a fini di prevenzione di malattie;
2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di base o di materiali di moltiplicazione certificati;
3) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base e
4) per i quali, all’atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
h) «Materiali di moltiplicazione di base»: i materiali di moltiplicazione:
1) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell’identità della varietà e, se del caso, del clone, nonchè a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione iniziali per via vegetativa;
2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati;
3) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base; e
4) per i quali, all’atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.i) «Materiali di moltiplicazione certificati»: i materiali di moltiplicazione:
1) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali; 2) destinati:
2.1) alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero 2.2) alla produzione di uve;
3) conformi alle condizioni degli allegati I e II per materiali di moltiplicazione certificati; e
4) per i quali, all’atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni sunmienzionate.l) «Materiali di moltiplicazione standard»: i materiali di moltiplicazione: 1) che presentano l’identità e la purezza della varietà; 2) destinati:
2.1) alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero 2.2) alla produzione di uve;
3) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione standard; e
4) per i quali, all’atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.m) «Disposizioni ufficiali»: le disposizioni adottate: 1) dal Servizio nazionale di certificazione della vite; 2) dal personale qualificato incaricato.
n) «Centro aziendale»: unità produttiva autonoma stabilmente costituita, presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti.
o) «Campo di produzione»: unità produttiva dipendente da un centro aziendale sito nella stessa o in altra regione.
p) «Commercializzazione»: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l’offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale. Non rientrano nella commercializzazione gli scambi di materiali di moltiplicazione che non mirano a uno sfruttamento commerciale della varietà, come le operazioni seguenti:
1) la fornitura di materiali di moltiplicazione a organismi ufficiali di sperimentazione e d’ispezione;
2) la fornitura di materiali di moltiplicazione a prestatori di servizi, in vista della trasformazione o del condizionamento, purchè il prestatore non acquisisca un titolo sul materiale di moltiplicazione fornito.
Articolo 3.
Istituzione del Servizio Nazionale di Certificazione della Vite (SNCV)
1. È istituto presso il ministero delle Politiche agricole e forestali, di seguito denominato ministero, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il Servizio nazionale di certificazione del materiale di moltiplicazione della vite (SNCV) che rappresenta l’organismo responsabile a livello nazionale del materiale di moltiplicazione della vite.
2. Il Servizio nazionale di certificazione della vite (SNCV) è costituito dall’Unità nazionale di coordinamento (UNC), di seguito denominata Unità di coordinamento, dalla Segreteria operativa (SO) dell’Unità di coordinamento, di seguito denominata Segreteria operativa, dalla competente struttura del ministero e dalle competenti strutture delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate Regioni.
Articolo 4.
Unità di coordinamento Segreteria operativa e compiti
1. Per l’assolvimento dei compiti previsti dal presente decreto sono istituite, presso il ministero l’Unità di coordinamento e la Segreteria operativa dell’Unità di coordinamento.
2. L’Unità di coordinamento è composta da:
a) un rappresentante del ministero con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante dell’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano (Treviso);
c) un rappresentante per Regione, nominato dalla rispettiva Regione;
d) due rappresentanti designati dalle Associazioni vivaistiche viticole di maggior rilievo;
e) un rappresentante designato dai costitutori viticoli;
f) un rappresentante del Servizio fitosanitario nazionale.
Per ciascun membro deve essere designato anche un sostituto.
3. La Segreteria operativa è costituita da:
a) un componente dell’Unità di coordinamento scelto tra i rappresentanti delle Regioni e individuato dall’Unità di coordinamento medesima,
b) un funzionario dell’Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano;
c) un funzionario del ministero.
4. La Segreteria operativa ha il compito di supportare l’attività dell’Unità di coordinamento.
5. L’Unità di coordinamento, a supporto dell’attività di certificazione del materiale di moltiplicazione della vite, provvede a:
a) esprimere pareri in merito alle problematiche nazionali e comunitarie di carattere tecnico e normativo relative alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;
b) fornire indicazioni sulle modalità di applicazione delle direttive e delle decisioni adottate a livello comunitario in merito alla materia disciplinata dal presente decreto;
c) predisporre protocolli operativi per l’esecuzione dei controlli di cui ai successivi artt. 11 e 12;
d) assicurare il collegamento con il Servizio fitosanitario nazionale;
e) proporre l’importo delle tariffe unitarie dovute dai vivaisti per le operazioni di controllo e certificazione e le relative modalità;
f) indicare le scadenze entro le quali le Regioni devono inviare i dati contenuti nelle denunce annualmente presentate dai vivaisti;
g) eseguire, su incarico del ministero, verifiche ispettive sulla corretta applicazione del presente decreto.
6. L’Unità di coordinamento adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento della propria attività.
Articolo 5.
Competenze del Ministero
1. Il ministero provvede:
a) a recepire con proprio decreto, acquisito il parere dell’Unità di coordinamento, le misure adottate in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui all’art. 17 della direttiva 193/68, così come modificata dalla direttiva 11/02;
b) ad assicurare il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione, sulla base delle indicazioni fornite dall’Unità di coordinamento;
c) ad organizzare incontri ed attività d’informazione, formazione e coordinamento a livello nazionale, sentita l’Unità di coordinamento;
d) a controllare e certificare i materiali di moltiplicazione di categoria iniziale e di base;
e) a conservare ed aggiornare il Registro nazionale delle varietà;
f) a raccogliere, elaborare e mettere a disposizione del personale incaricato della vigilanza, di cui ai successivi articoli
11, 12 e 13, i dati delle denunce di cui all’art. 7;
g) a produrre statistiche e studi sul settore vivaistico e viticolo.
2. Per le attività di cui alle lettere c), d), e), f), e g) il ministero si avvale dell’Istituto, il quale per l’attività di cui alla lettera d) può operare in collaborazione con le Regioni.
Articolo 6.
Competenze delle Regioni
1. Alle Regioni compete:
a) il controllo e la certificazione sulle colture e sul materiale di moltiplicazione della vite di categoria certificato ed il controllo ufficiale sulle colture e sul materiale di moltiplicazione di categoria standard;
b) l’applicazione del presente decreto sul territorio di propria competenza.
Articolo 7.
Denuncia di produzione di materialidi moltiplicazione
1. Possono produrre piante di vite o loro materiali di moltiplicazione solo le ditte registrate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536. A tal fine devono presentare domanda al servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale. Qualora la ditta abbia centri aziendali ubicati in più regioni deve inoltrare domanda anche ai servizi fitosanitari competenti per territorio ove hanno sede i vari centri aziendali. Nel caso che l’attività svolta non contempli un centro aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, è sufficiente inviare ai servizi fitosanitari competenti copia della domanda di autorizzazione nonchè del certificato di iscrizione al registro ufficiale dei produttori relativo al centro aziendale a cui fa capo il campo di produzione o il deposito.
2. Le ditte che intendono produrre piante di vite o loro materiali di moltiplicazione sono tenute a denunciare, nei modi e nei termini stabiliti nel presente decreto, le colture istituite per la produzione di detti materiali, la consistenza dei materiali ottenuti e la provenienza di quelli di cui hanno comunque acquisito la disponibilità, nonchè le relative variazioni.
3. Le ditte interessate sono tenute al pagamento delle tariffe fissate per il controllo ufficiale e la certificazione, conformemente a quanto stabilito dal presente decreto.
Articolo 8.
Condizioni di coltivazione
1. I materiali di moltiplicazione durante la fase di coltivazione, nonchè durante la raccolta, il condizionamento, l’immagazzinamento, il trasporto e la coltivazione devono essere tenuti in lotti separati e identificati secondo le varietà e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazione iniziali, i materiali di moltiplicazione di base ed i materiali di moltiplicazione certificati, secondo il clone.
Articolo 9.
Condizioni per l’immissione in commercio
1. I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati solo se certificati come «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base», «materiali di moltiplicazione certificati» o ufficialmente controllati nel caso dei «materiali di moltiplicazione standard» e se rispondono alle condizioni dell’allegato II. Non è consentita la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard delle varietà portinnesto.
2. I materiali di moltiplicazione commercializzati ai sensi del presente provvedimento possono essere sottoposti solamente alle restrizioni di commercializzazione previste dal presente decreto per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali, le disposizioni relative ai controlli, l’etichetta ed il sistema di chiusura.
3. I materiali di moltiplicazione delle varietà ed eventualmente dei doni che sono stati ammessi ufficialmente, in uno degli Stati membri, alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard ai sensi della Direttiva 11/02, non sono soggetti a restrizioni di commercializzazione per quanto concerne la varietà e, se del caso, il clone.
4. I materiali di moltiplicazione non possono essere commercializzati se non in lotti sufficientemente omogenei, confezionati in imballaggi o mazzi chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che ciascun mazzo o imballaggio non si possa aprire senza deteriorare il sistema di chiusura e la integrità della etichetta ufficiale assicurata allo stesso sistema di chiusura. È possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale delle strutture competenti. Il condizionamento dei predetti materiali va effettuato in conformità delle prescrizioni di cui all’allegato III.
5. Gli imballaggi ed i mazzi contenenti materiali di moltiplicazione devono essere muniti all’esterno, a cura della ditta responsabile dell’immissione in commercio, di una etichetta ufficiale contenente le indicazioni di cui all’allegato IV. Tale etichetta, da redigersi in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea, va fissata mediante il sistema di chiusura. Il colore dell’etichetta è bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali certificati, giallo scuro per quelli standard e marrone per i materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti. L’etichetta viene rilasciata dall’organismo di controllo, direttamente o sotto la sua responsabilità, per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione che rispondono alle norme del presente decreto.
6. Può essere autorizzata la commercializzazione di diversi imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o di barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnati da una sola etichetta conforme all’allegato IV. In tal caso, gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all’atto della separazione il legaccio sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L’etichetta è fissata mediante tale legaccio. Non è autorizzata una nuova chiusura.
7. L’etichetta ufficiale può includere altresì tutte le informazioni relative ai documenti di accompagnamento fitosanitari, di cui alla direttiva 105/92 della Commissione che stabilisce un’informazione dei passaporti delle piante. Detta etichetta deve essere conservata dal destinatario dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite per almeno un anno e deve essere tenuta a disposizione del servizio ufficiale di controllo.
8. Le ditte di cui all’art. 8 possono immettere in commercio i materiali di moltiplicazione prodotti da altre ditte autorizzate sia negli involucri e nelle confezioni originali, sia in proprie confezioni conformi a quelle prescritte dal presente decreto. La confezione, la riconfezione e l’etichettatura di essi sono soggetti alla vigilanza degli organi ufficiali incaricati del controllo.
9. A seguito dei controlli documentali e di campo viene rilasciata l’autorizzazione alla stampa delle etichette ufficiali o, nel caso di viti madri, l’autorizzazione al prelievo di materiali di moltiplicazione dagli impianti di viti madri. Dette autorizzazioni costituiscono l’atto formale di certificazione dei materiali di moltiplicazione dei materiali di categoria iniziale, base, certificato e di controllo ufficiale dei materiali di categoria standard.
10. La certificazione effettuata in conformità di quanto stalilito nei precedenti punti non esclude la responsabilità della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate.
11. I materiali di moltiplicazione prodotti nei Paesi membri e provenienti da materiali di moltiplicazione di base certificati in Italia possono essere a loro volta certificati in Italia, e quindi commercializzati, se sono stati assoggettati, sui campi di produzione dei Paesi membri, ad un esame ufficiale da parte del servizio di controllo, da cui risulta che la coltura soddisfa alle condizioni previste nell’allegato I del presente decreto e se è stata constatata, all’atto dell’esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste nell’allegato II del presente decreto.
Articolo 10.
Registro delle varietà
1. È istituito presso il ministero il Registro nazionale delle varietà di viti il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale ed alla certificazione. Tale catalogo può essere consultato da ognuno e determina le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varietà.
2. L’iscrizione è disposta a domanda o d’ufficio dal ministero quando, a seguito di esami ufficiali od ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura, risulti che la varietà è sufficientemente omogenea e stabile. L’iscrizione è revocata quando venga meno una delle condizioni richieste per l’iscrizione stessa. Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta nella Comunità. Una varietà si considera conosciuta nella Comunità se, al momento in cui la domanda di ammissione è debitamente presentata, è contenuta nel catalogo dello Stato membro in causa o di un altro Stato membro, o è oggetto di una domanda di ammissione nello Stato membro in causa o in un altro Stato membro, a meno che le condizioni precedentemente indicate non siano più soddisfatte in tutti gli Stati membri interessati prima della decisione in merito alla domanda di ammissione della varietà da valutare. Una varietà si considera stabile se l’espressione dei caratteri compresi nell’esame della distinzione nonchè di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni. Una varietà si considera omogenea se, fatte salve le variazioni che possono derivare dalle particolarità della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell’espressione dei caratteri compresi nell’esame della distinzione, nonchè di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà.
3. Il Catalogo riporta anche i cloni di varietà di viti selezionati in base alla normativa vigente.
4. Qualsiasi domanda o ritiro di domanda di ammissione di una varietà, qualsiasi iscrizione nel catalogo delle varietà e le relative modifiche di quest’ultimo vengono immediatamente notificati dal ministero agli altri Stati membri e alla Commissione.
5. Se è noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in un altro Stato sotto una denominazione diversa, quest’ultima deve figurare in Catalogo. Le varietà e i cloni provenienti da altri Stati membri sono soggetti, in particolare per quanto riguarda la procedura di ammissione al Catalogo, alle stesse condizioni applicate alle varietà e ai cloni nazionali.
6. Fatto salvo il reg. n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda le norme relative alla classificazione delle varietà di vite, le varietà che sono state ammesse nei cataloghi degli altri Stati membri sono ammesse alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard e sono ammessi alla certificazione i cloni che sono stati ammessi alla certificazione in un altro Stato membro.
7. Le varietà ammesse nel catalogo e i cloni ammessi sono mantenuti rispettivamente dal ministero e dal proponente l’omologazione del clone, secondo metodi di selezione conservatrice. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili del mantenimento della varietà o del clone. Possono essere richiesti campioni al responsabile del mantenimento della varietà o del clone. Se necessario, tali campioni possono essere prelevati ufficialmente.
8. Il ministero presta l’assistenza amministrativa allo Stato membro interessato per quanto concerne il controllo delle selezioni conservatrici effettuate in territorio nazionale di varietà o cloni ammessi in detto Stato membro.
Articolo 11.
Controlli sui materiali iniziali e di base
1. Le operazioni di controllo sono affidate a personale preventivamente autorizzato dal ministero.
2. Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la raccolta, manipolazione, commercializzazione e confezione dei materiali di moltiplicazione, nonchè mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.
3. Le spese per le attività previste dal presente articolo sono coperte dalle tariffe, di cui al precedente art. 7, comma 3, versate direttamente all’Istituto dai soggetti interessati.
Articolo 12.
Controllo dei materiali di moltiplicazione di categoria certificato e standard
1. Le operazioni di controllo e vigilanza devono essere affidate a personale qualificato, preventivamente autorizzato dalle Regioni ed i cui nominativi sono stati comunicati al ministero.
2. Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la raccolta, manipolazione, commercializzazione e confezione dei materiali di moltiplicazione, nonchè mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.
3. Le spese per le attività previste dal presente articolo sono coperte dalle tariffe, di cui al precedente art. 7, comma 3, versate direttamente alle Regioni dai soggetti interessati.
Articolo 13.
Vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione del presente decreto è affidata al Ministero ed alle Regioni secondo le rispettive competenze.
Articolo 14.
Norme transitorie
1. Le norme tecniche, attualmente vigenti, per la produzione di materiale di moltiplicazione di cui agli allegati restano in vigore fino al momento della revisione comunitaria che sarà attuata mediante appositi decreti ministeriali.
2. Per il controllo e la certificazione dei materiali di moltiplicazione restano in vigore le tariffe vigenti, fino al momento dell’adozione di quelle nuove da parte del ministero.
ALLEGATO I
Condizioni relative alla coltura
Sezione 1 - Identità, purezza e stato colturale.
1. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà e, se del caso, del clone.
2. Lo stato colturale e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire controlli sufficienti dell'identità e della purezza della varietà e, se del caso, del clone, nonchè dello stato sanitario.
Sezione 2 - Requisiti fitosanitari per i vigneti di viti-madri destinate alla produzione di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione e per i vivai di viti di tutte le categorie.
1. La presente sezione si applica ai vigneti di viti-madri destinate alla produzione di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione e ai vivai di viti di tutte queste categorie.
2. All'atto dell'ispezione visiva, i vigneti di viti-madri e i vivai di viti devono risultare esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) elencati nelle sezioni 6 e 7, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. I vigneti di viti-madri e i vivai di viti sono sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nella sezione 7, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. In caso di dubbi in merito alla presenza degli ORNQ elencati nelle sezioni 6 e 7, per quanto riguarda la categoria, il genere o la specie in questione, i vigneti di viti-madri e i vivai di viti sono sottoposti a campionamento e analisi.
3. L'ispezione visiva e, se del caso, il campionamento e l'analisi dei vigneti di viti-madri e dei vivai di viti interessati sono effettuati a norma della sezione 8.
4. Il campionamento e l'analisi di cui al punto 2 si svolgono nel periodo dell'anno più appropriato tenendo conto delle condizioni climatiche e delle condizioni vegetative della vite, nonchè della biologia degli ORNQ pertinenti per tale vite. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, gli Stati membri applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, si applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.
Sezione 3 - Requisiti relativi al terreno e condizioni di produzione per i vigneti di viti-madri destinate alla produzione di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione e per i vivai di viti di tutte le categorie di materiali di moltiplicazione.
1. Nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti, le viti possono essere piantate solo in un terreno o, se del caso, in vasi con substrato di coltivazione esenti da organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7. L'assenza di tali organismi nocivi è accertata mediante campionamento e analisi. Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.
2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando il servizio ufficiale di controllo giunge alla conclusione, sulla base di un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente da organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7. Il campionamento e l'analisi non sono inoltre effettuati nel caso in cui le viti non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e allorchè non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.
3. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.
Sezione 4 - Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona.
1. I vigneti di viti-madri e i vivai di viti sono costituiti in condizioni atte a evitare qualsiasi rischio di contaminazione da parte di organismi nocivi che possono ospitare i virus elencati nella sezione 7.
2. I vivai di viti non sono costituiti in un vigneto o in un vigneto di viti-madri. La distanza minima da un vigneto o da un vigneto di viti-madri è di tre metri.
3. Oltre a soddisfare i requisiti fitosanitari e relativi al terreno e le condizioni di produzione di cui alle sezioni 2 e 3, i materiali di moltiplicazione sono prodotti conformemente ai requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui alla sezione 8 allo scopo di limitare la presenza degli organismi nocivi elencati in tale sezione.
Sezione 5 - Ispezioni ufficiali.
1. La conformità ai requisiti di cui alle sezioni da 1 a 4 dei materiali di moltiplicazione prodotti nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti è accertata mediante ispezioni ufficiali annuali in campo. 2. Tali ispezioni ufficiali sono effettuate dal servizio ufficiale di controllo a norma della sezione 8. 3. Ulteriori ispezioni ufficiali in campo sono effettuate in caso di contestazioni relative a questioni risolvibili senza interferire con la qualità dei materiali di moltiplicazione.
Sezione 6 - Elenco degli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, in caso di dubbi, il campionamento e l'analisi conformemente alla sezione 2, punto 2.
| Genere o specie dei materiali di moltiplicazione della vite, escluse le sementi | ORNQ |
| Vitis vinifera L. non innestata | Insetti e acari |
| Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI] | |
| Vitis L., esclusa Vitis vinifera L. non innestata | Insetti e acari |
| Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI] | |
| Vitis L. | Batteri |
| Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM] | |
| Vitis L. | Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi |
| Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] |
Sezione 7 - Elenco degli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, in casi particolari, il campionamento e l'analisi conformemente alla sezione 2, punto 2, e alla sezione 8.
| Genere o specie | ORNQ |
| Materiali di moltiplicazione di Vitis L., escluse le sementi | Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi |
| Arabis mosaic virus [ARMV00] | |
| Grapevine fanleaf virus [GFLV00] | |
| Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1] | |
| Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3] | |
| Grapevine virus A [GVA] | |
| Portinnesti di Vitis spp. e relativi ibridi, esclusa Vitis vinifera L. | Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi |
| Arabis mosaic virus [ARMV00] | |
| Grapevine fanleaf virus [GFLV00] | |
| Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1] | |
| Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3] | |
| Grapevine fleck virus [GFKV00] | |
| Grapevine virus A [GVA] |
Sezione 8 - Requisiti relativi alle misure per i vigneti di viti-madri di Vitis L. e, se del caso, i vivai di viti per categoria, conformemente alla sezione 2, punto 2.
1. Materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di moltiplicazione di base e materiali di moltiplicazione certificati. Ispezioni visive. Il servizio ufficiale di controllo effettua ispezioni visive nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti almeno una volta per periodo vegetativo per quanto riguarda la presenza di tutti gli ORNQ elencati nelle sezioni 6 e 7.
2. Materiali di moltiplicazione iniziali. Campionamento e analisi. Tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali sono sottoposte a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1, grapevine leafroll-associated virus 3 e grapevine virus A (GVA). Detti campionamento e analisi sono successivamente ripetuti a intervalli di cinque anni. In aggiunta al campionamento e all'analisi dei virus di cui al primo capoverso, i vigneti di viti-madri destinate alla produzione di portinnesti sono sottoposti una volta a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di grapevine fleck virus. I risultati del campionamento e dell'analisi sono resi disponibili prima dell'accettazione delle viti-madri in questione.
3. Materiali di moltiplicazione di base. Campionamento e analisi. Tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione di base sono sottoposte a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1, grapevine leafroll-associated virus 3 e grapevine virus A (GVA). Il campionamento e l'analisi iniziano quando i vigneti di viti-madri hanno raggiunto i sei anni di età e sono successivamente ripetuti a intervalli di sei anni. I risultati del campionamento e dell'analisi sono resi disponibili prima dell'accettazione delle viti-madri in questione.
4. Materiali di moltiplicazione certificati. Campionamento e analisi. Una quota rappresentativa di viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati è sottoposta a campionamento e analisi per quanto riguarda la presenza di arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1 e grapevine leafroll-associated virus 3. Il campionamento e l'analisi iniziano quando i vigneti di viti-madri hanno raggiunto i dieci anni di età e sono successivamente ripetuti a intervalli di dieci anni. I risultati del campionamento e dell'analisi sono resi disponibili prima dell'accettazione delle viti-madri in questione.
5. Materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di moltiplicazione di base e materiali di moltiplicazione certificati. Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona e in funzione degli ORNQ in questione:
a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.:
i) le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., oppure
ii) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., oppure
iii) per quanto riguarda la presenza di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. sono soddisfatte le seguenti condizioni: tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e di materiali di moltiplicazione di base che presentano sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. sono state estirpate, e tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati che presentano sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. sono state come minimo escluse dalla moltiplicazione, e nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;
b) Xylophilus ampelinus Willems et al.;
i) le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da Xylophilus ampelinus Willems et al., oppure
ii) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al., oppure
iii) per quanto riguarda la presenza di Xylophilus ampelinus Willems et al. sono soddisfatte le seguenti condizioni: tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali, di materiali di moltiplicazione di base e di materiali di moltiplicazione certificati che presentano sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al. sono state estirpate e vengono adottate adeguate misure di igiene, e nel sito di produzione le viti che presentano sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al. sono trattate con un battericida dopo la potatura per garantire l'assenza di Xylophilus ampelinus Willems et al., e nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al., l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di Xylophilus ampelinus Willems et al.;
c) Arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1, grapevine leafroll-associated virus 3 e grapevine virus A:
i) per quanto riguarda la presenza di arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1, grapevine leafroll-associated virus 3 e grapevine virus A sono soddisfatte le seguenti condizioni: sulle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e di materiali di moltiplicazione di base non sono stati osservati sintomi di nessuno di questi virus, e sintomi di arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1, grapevine leafroll-associated virus 3 sono stati osservati su non più del 5% delle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati e tali viti sono state estirpate e distrutte, oppure
ii) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e i materiali di moltiplicazione di base sono tenuti in strutture a prova di insetto per garantire l'assenza di grapevine leafroll-associated virus 1, grapevine leafroll-associated virus 3 e grapevine virus A;
d) Viteus vitifoliae Fitch:
i) le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da Viteus vitifoliae Fitch, oppure
ii) le viti sono innestate su portinnesti resistenti a Viteus vitifoliae Fitch, oppure
iii) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione iniziali e tutti i materiali di moltiplicazione iniziali sono tenuti in strutture a prova di insetto e nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati su tali viti sintomi di Viteus vitifoliae Fitch, e nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di Viteus vitifoliae Fitch, l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a fumigazione, a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di Viteus vitifoliae Fitch.
6. Materiali di moltiplicazione standard. Ispezioni visive. Il servizio ufficiale di controllo effettua ispezioni visive nei vigneti di viti-madri e nei vivai di viti almeno una volta per periodo vegetativo per quanto riguarda la presenza di tutti gli ORNQ elencati nelle sezioni 6 e 7.
Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona e in funzione dell'ORNQ o degli ORNQ in questione:
a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;
i) le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., oppure
ii) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., oppure
iii) tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard che presentano sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. sono state come minimo escluse dalla moltiplicazione, e nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;
b) Xylophilus ampelinus Willems et al.:
i) le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da Xylophilus ampelinus Willems et al., oppure
ii) nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sulle viti sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al.,
oppure iii) per quanto riguarda la presenza di Xylophilus ampelinus Willems et al. sono soddisfatte le seguenti condizioni: tutte le viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard che presentano sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al. sono state estirpate e vengono adottate adeguate misure di igiene, e nel sito di produzione le viti che presentano sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al. sono trattate con un battericida dopo la potatura per garantire l'assenza di Xylophilus ampelinus Willems et al., e nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino sintomi di Xylophilus ampelinus Willems et al., l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di Xylophilus ampelinus Willems et al.;
c) Arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1 e grapevine leafrollassociated virus 3. Sintomi di tutti i virus (Arabis mosaic virus, grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1 e grapevine leafroll-associated virus 3 sono stati osservati su non più del 10% delle viti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard e tali viti sono state escluse dalla moltiplicazione;
d) Viteus vitifoliae Fitch:
i) le viti sono prodotte in zone notoriamente indenni da Viteus vitifoliae Fitch, oppure
ii) le viti sono innestate su portinnesti resistenti a Viteus vitifoliae Fitch, oppure
iii) nel caso in cui i materiali di moltiplicazione destinati a essere commercializzati presentino indizi o sintomi di Viteus vitifoliae Fitch, l'intero lotto di tali materiali è sottoposto a fumigazione, a trattamento con acqua calda o ad altro trattamento appropriato conformemente ai protocolli EPPO o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale per garantire l'assenza di Viteus vitifoliae Fitch.
ALLEGATO II
Condizioni relarative ai materiali di moltiplicazioni
I. Condizioni generali. 1.
I materiali di moltiplicazione devono possedere l'identità e la purezza della varietà e, se del caso, del clone; è ammessa una tolleranza dell'1% all'atto della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione standard.
2. I materiali di moltiplicazione devono possedere una purezza tecnica minima del 96%. Si considerano impurezze tecniche: a) i materiali di moltiplicazione che risultano disseccati totalmente o in parte, anche quando sono stati immersi nell'acqua dopo il loro disseccamento; b) i materiali di moltiplicazione avariati, contorti o con lesioni, in particolare danneggiati dalla grandine o dal gelo, schiacciati o rotti; c) i materiali che non corrispondono ai requisiti di cui al seguente punto III.
3. I sarmenti devono essere giunti ad un adeguato stato di maturità del legno.
4. Il materiale di moltiplicazione è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione. I materiali di moltiplicazione soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonchè le misure adottate a norma dell'art. 30, paragrafo 1, di tale regolamento.
II Condizioni speciali.
1. Barbatelle innestate. Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione della stessa categoria sono classificate in detta categoria. Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione di categorie diverse sono classificati nella categoria inferiore.
2. Deroga temporanea. Fino al 31 luglio 2010 le barbatelle innestate costituite da materiale di moltiplicazione iniziale innestato su materiale di moltiplicazione di base sono classificate come materiale di moltiplicazione iniziale.
III Calibrazione.
1. Talee di portinnesto, talee da vivaio e nesti.
Diametro. Si tratta del diametro maggiore della sezione. Questa norma non si applica alle talee erbacee.
a) Talee di portinnesto e nesti: aa) diametro all'estremità più piccola: da 6,5 a 12 mm; ab) diametro massimo all'estremità più grossa, 15 mm, salvo che si tratti di marze (nesti) per innesto sul luogo.
b) Talee da vivaio: diametro minimo all'estremità più piccola: 3,5 mm.
2. Barbatelle franche.
A. Diametro.
Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo l'asse più lungo, è almeno uguale a 5 mm. Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.
B. Lunghezza.
La lunghezza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore è per lo meno uguale a: a) 30 cm per le barbatelle franche destinate ad essere innestate; tuttavia, per le barbatelle franche destinate alla Sicilia, la lunghezza è pari a 20 cm; b) 20 cm per le altre barbatelle franche. Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.
C. Radici. Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate, purchè esse siano opposte.
D. Base. Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.
3. Barbatelle innestate.
A. Lunghezza. Il fusto deve avere almeno 20 cm di lunghezza. Questa norma non si applica alle barbatelle innestate ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.
B. Radici. Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate, purchè esse siano opposte.
C. Saldatura. Ogni pianta deve presentare una saldatura adeguata, regolare e solida.
D. Base. Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.
ALLEGATO III
Imballaggio
Composizione degli imballaggi o mazzi
| 1. Tipo | 2. Numero di pezzi | 3. Quantità massima |
| 1. Barbatelle innestate | 25, 50, 100 o multipli di 100 | 500 |
| 2. Barbatelle franche | 50, 100 o multipli di 100 | 500 |
| 3. Nesti con almeno5 gemme | 100 o 200 | 200 |
| utilizzabili con una gemma utilizzabile | 500 o un suo multiplo | 5.000 |
| 4. Talee di portinnesto | 100 o un suo multiplo | 1.000 |
| 5. Talee da vivaio | 100 o un suo multiplo | 200 |
Condizioni particolari.
I. Piccole quantità.
Ove necessario, la quantità (numero di pezzi) degli imballaggi e mazzi di tutti i tipi e le categorie dei materiali di moltiplicazione di cui alla colonna 1, della tabella di cui sopra, possono essere inferiori alle quantità minime indicate alla colonna 2.
II. Piante di vite con radici, piantate in qualunque substrato, in vasi, casse e cartoni.
Non si applicano i criteri del numero di pezzi e della quantità massima.
ALLEGATO IV
Indicazioni esterne
A. Etichetta.
I. Informazioni richieste:
1. Norme CE;
2. Paese di produzione;
3. Servizio di certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo (sigla);
4. Nome e indirizzo della persona responsabile della chiusura o suo numero di identificazione;
5. Specie;
6. Tipo di materiale;
7. Categoria;
8. Varietà e se del caso del clone. Nel caso delle barbatelle innestate questa indicazione si applica al portinnesto e al nesto;
9. Numero di riferimento del lotto;
10. Quantità;
11. Lunghezza - Solo per le talee di portinnesto: si tratta della lunghezza minima delle talee del lotto interessato;
12. Anno di coltura.
II. Condizioni minime.
L’etichetta deve avere le seguenti caratteristiche:
1. Essere stampata in modo indelebile e chiaramente leggibile;
2. Essere apposta ben in vista in modo da risultare facilmente visibile;
3. Le informazioni di cui al punto A.I non possono in alcun modo essere nascoste, coperte o interrotte da altre scritte o immagini;
4. Le informazioni di cui al punto A.I devono figurare nello stesso campo visivo.
III. Deroga per piccole quantità destinate al consumatore finale.
1. Più di un’unità.
Le informazioni richieste per l’etichetta di cui al punto I.10 sono l’indicazione esatta del numero di unità per imballaggio o mazzo.
2. Una sola unità.
Le seguenti informazioni di cui al punto A.I non sono richieste:
tipo di materiale; categoria; numero di riferimento del lotto; quantità; lunghezza delle talee di portinnesto; anno di coltura.