Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 13-12-2011
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 29-02-2012
Numero gazzetta: 50

Linee guida per l’esecuzione di analisi fitosanitarie sui campi di piante madri dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ai sensi del decreto 7 luglio 2006, allegato I.

(Decreto 13/12/2011, pubblicato in G.U. 29 febbraio 2012, n. 50)

Il Decreto 13 dicembre 2011 è stato abrogato dal Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.


Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione

vegetativa della vite e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970 recante norme per l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica

24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, relativo all’attuazione delle direttive 71/140/CEE, 74/648/CEE, 74/649/CEE, 77/629/CEE, 78/55/CEE e 78/692/CEE relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Vista la legge 19 dicembre 1984, n. 865, relativa all’attuazione della direttiva 82/331/CEE della Commissione del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva 68/193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968 relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, istitutivo del regolamento recante l’indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1997 recante norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, che emana il regolamento recante modificazioni al decreto del residente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 che stabilisce il protocollo tecnico per la micropropagazione dei materiali di moltiplicazione di varietà di portinnesto della vite;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2001 che modifica il decreto ministeriale 24 giugno 1997 relativo alle norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto;

Vista la direttiva 2002/11/CE del Consiglio del 14 febbraio 2002 che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005 «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite» ed in particolare gli articoli 4 e 5;

Vista la direttiva 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005 che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2006 recante recepimento della direttiva 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005 che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Ritenuto di dover indicare linee guida per l’esecuzione dei controlli previsti dalla normativa di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Sentita l’Unità di coordinamento di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005, ed acquisito il suo parere favorevole nel corso della riunione del 3 novembre 2011;

 

TITOLO I - CRITERI GENERALI

Articolo 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto riguarda le procedure di controllo virologico previste dal decreto ministeriale 7 luglio 2006, allegato I, punto 5 e si applica agli impianti di piante madri per marze e portainnesto.

Articolo 2.

Definizioni

1. Ai fi ni del presente decreto si intende per:

a) «Certificazione»: l’autorizzazione al prelievo di talee o marze dagli impianti di piante madri;

b) «Impianto di piante madri»: l’impianto corrispondente ad un rigo della denuncia di produzione (domanda di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite);

c) «Servizio di controllo»: il Centro di ricerca per la viticoltura - CRA-VIT di Conegliano per i materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e di «Base», i competenti uffici regionali per i materiali della categoria «Certificato» e «Standard»;

d) «Campione pool»: campione multiplo costituito da materiali prelevati da non più di cinque piante, se non diversamente specificato;

e) «Responsabile del campo»: il titolare o il rappresentante della ditta vivaistica che presenta la denuncia di produzione;

f) «Costitutore» o «Proponente»: si intendono, ai fini del presente decreto, i responsabili dell’identità varietale e clonale nonché dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» delle varietà e cloni da loro ostituiti.

Articolo 3.

Metodi di campionamento e di analisi

1. Le attività di campionamento e di analisi svolte ai fini dei controlli ufficiali oggetto del presente decreto sono conformi a quanto di seguito specificato.

2. Le analisi di laboratorio finalizzate ai controlli ufficiali per la ricerca dei virus indicati all’allegato I del decreto ministeriale 7 luglio 2006, devono seguire il protocollo di analisi riportato all’allegato 1 del presente decreto.

3. Eventuali modifiche o integrazioni agli allegati tecnici al presente decreto sono adottate mediante nota tecnica del responsabile del Servizio fitosanitario centrale, sentita l’Unità nazionale di coordinamento.

Articolo 4.

Sospensione dell’utilizzo degli impianti di piante madri

1. Gli impianti di piante madri per poter essere certificati devono essere sottoposti a campionamento ed analisi ufficiali nel rispetto dei tempi e delle scadenze previste all’allegato I del decreto ministeriale 7 luglio 2006.

2. Qualora un impianto di cui al comma precedente, giunto alle scadenze previste all’allegato I del decreto ministeriale 7 luglio 2006, non è oggetto di utilizzazione, può usufruire di una proroga dei termini per una sola annualità.

3. Il responsabile del campo di piante madri deve comunque inserire l’impianto nella denuncia annuale e deve altresì segnalare, prima del periodo dei controlli, che non sono state effettuate le analisi previste in quanto non intende utilizzare l’impianto medesimo.

4. Per la campagna in questione l’impianto non viene autorizzato per il prelievo di materiale di moltiplicazione e resta quindi «sospeso».

5. L’impianto di piante madri tenuto «sospeso» secondo le procedure di cui ai commi precedenti, può essere riammesso al controllo ed alla certificazione solo a seguito della effettuazione delle analisi fitosanitarie previste e nel rispetto del biennio di controllo indicato dalle norme sugli organismi nocivi di quarantena di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

TITOLO II - MATERIALI DI CATEGORIA «INIZIALE» E «BASE»

Articolo 5.

Certificati di analisi e documenti accessori

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le modalità indicate all’allegato 2 al presente decreto, il responsabile del campo di piante madri presenta al servizio di controllo,

il certificato di analisi, recante la firma del responsabile dell’analisi e la data del rilascio, integrato con le seguenti informazioni, riportate sul certificato medesimo o in un documento allegato:

il riferimento al campo di piante madri sottoposto a test;

la data del prelievo;

il nome di chi ha effettuato il prelievo;

il numero di piante sottoposte a prelievo;

il numero di piante per campione, nel caso di campione pool;

il codice del campione;

informazioni che consentano il collegamento tra campione e pianta o le piante del campione pool da cui è stato prelevato;

il laboratorio che ha effettuato l’analisi con test ELISA;

il protocollo di analisi seguito con specifica degli antisieri utilizzati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle analisi delle piante madri effettuate precedentemente all’adozione del presente decreto; in tal caso, l’intervallo di cinque o sei anni, rispettivamente per gli impianti di categoria «Iniziale» e «Base», decorrono dalla data di rilascio del certificato di analisi e la comunicazione al servizio di controllo può essere priva dei seguenti elementi:

codice del campione;

nome di chi ha effettuato il prelievo;

la data del prelievo, fermo restando l’obbligo di citare almeno l’anno e il mese del campionamento.

Articolo 6.

Criteri operativi

1. Tutte le piante del campo di piante madri di categoria «Iniziale» e «Base», sia per marze, sia per portinnesto devono essere sottoposte ai test per la verifica dello stato virologico, secondo quanto indicato all’allegato 2 al presente decreto.

2. Il costitutore del clone o suo delegato effettua il campionamento secondo le modalità indicate all’allegato 2 al presente decreto e provvede altresì ad effettuare le analisi o a farle effettuare presso un laboratorio di propria fiducia, in conformità a quanto stabilito all’art. 3 del presente decreto.

3. Il costitutore può delegare al responsabile del campo le proprie attribuzioni previste dal presente decreto. 4. Nel caso di campi di piante madri realizzati in Italia con cloni costituiti in altri Paesi dell’Unione europea, i campioni raccolti possono essere analizzati anche presso un laboratorio operante in un altro Paese membro, purché il protocollo di analisi, in particolare per quanto riguarda gli antisieri utilizzati, sia equivalente a quello riportato all’allegato 1.

Articolo 7.

Autorizzazione al prelievo di materiale di moltiplicazione «Iniziale» e «Base» e verifiche del servizio di controllo 1. Il servizio di controllo, sulla base dei certificati di analisi presentati dal costitutore o da suo delegato, autorizza, se del caso, il prelievo di materiale dagli impianti di piante madri, secondo le procedure indicate all’allegato 2 al presente decreto.

2. Il servizio di controllo effettua annualmente test di verifica mediante l’analisi di almeno cento campionamenti dei campi di piante madri già verificati dal costitutore l’anno precedente ed autorizzati al prelievo di materiale.

3. Detti test di verifica, costituiti da campioni singoli o multipli (campioni «pool») riguardano i virus previsti all’allegato I del decreto ministeriale 7 luglio 2006.

Articolo 8.

Prima denuncia di impianti di piante madri di categoria «Iniziale»

1. Il responsabile del campo di piante madri di categoria «Iniziale» che inserisce per la prima volta l’impianto nella denuncia di produzione deve accompagnare tale denuncia di produzione con il certificato delle analisi, effettuate secondo le modalità descritte dal presente decreto, attestante l’assenza dei virus previsti dall’allegato I del decreto ministeriale 7 luglio 2006, compreso il virus della maculatura infettiva della vite (GFkV Fleck) per i portinnesti.

2. La certificazione d’analisi include le informazioni specificate all’art. 5 del presente decreto.

3. Il certificato di analisi deve riferirsi ad un prelievo effettuato entro il quarto anno solare precedente a quello in cui è presentata la denuncia di produzione.

Articolo 9.

Prima denuncia di impianti di piante madri di categoria «Iniziale» per la produzione di materiale di categoria «Base»

1. Per i cloni di nuova iscrizione al Registro nazionale delle varietà di viti è consentito realizzare un impianto di piante madri per la produzione di materiale di moltiplicazione della categoria «Base» contestualmente alla prima denuncia del primo impianto di piante madri per la produzione di materiale di moltiplicazione di categoria «Iniziale», utilizzando piante della stessa categoria «Iniziale».

2. A detti impianti per la produzione di materiale di categoria «Base» si applicano le medesime condizioni indicate all’art. 8 per i nuovi impianti di piante madri di categoria «Iniziale».

Allegati

(omissis)