Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 28-03-2025
Numero provvedimento: 432
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Installazione di vigneti da parte di un'azienda vinicola su un appezzamento di terreno soggetto a vincoli paesaggistici, idrogeologici e ambientali - Avviate le procedure per ottenere le autorizzazioni necessarie alla piantumazione di un vigneto - Avviata la realizzazione del vigneto da parte dell'azienda senza attendere il nulla osta forestale, sanando successivamente l’irregolarità con una sanzione - Rilevata da parte dell'amministrazione la mancanza di autorizzazione paesaggistica - Avvio del procedimento sanzionatorio - Rilevato che l'acccertamento di compatibilità paesaggistica non è necessario nel caso di specie in quanto non sono stati modificati i profili dei terreni - Inammissibilità del ricorso alla luce della natura endoprocedimentale degli atti impugnati.



SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Scalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


per l'annullamento:

1.dell'atto prot. n. -OMISSIS- del 28.07.2021, comunicato a mezzo pec alla ricorrente in pari data, reso nell'ambito del procedimento sanzionatorio n.-OMISSIS- anno 2021 dal Comune di Verona – Ufficio Controllo Edilizio, a firma del Dirigente Direzione Attività Edilizia SUAP – SUEP , con il quale il Comune di Verona riscontrava le memorie n. -OMISSIS- P.G. del 26.03.2021 e n. -OMISSIS- P.G. del 26.06.2021, dimesse dalla ricorrente nell''ambito del medesimo procedimento sanzionatorio, confermava la necessità dell'accertamento di compatibilità ambientale ai sensi dell''art. 167 d. lgs. n. 42/2004 e invitava la ditta ricorrente a presentare celermente e comunque entro il termine di 30 giorni la domanda di accertamento di compatibilità ambientale per l''intervento realizzato, informando che in caso contrario sarebbe stato emesso provvedimento per il ripristino dello stato dei luoghi;

2.di tutti gli atti, comunque denominati, adottati dal Comune di Verona e/o comunque acquisiti nell'ambito del medesimo procedimento sanzionatorio di cui al punto che precede, ivi compresa la relazione di sopralluogo del 10.12.2020, la comunicazione di avvio del procedimento del 19.01.2021, le richieste di integrazione del 06.03.2021 e del -OMISSIS-.05.2021, ed ivi compresa la nota della Regione Veneto – Area Tutela Sicurezza del Territorio – Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Forestale di Verona prot. n. -OMISSIS- del 18.05.2021;

3.di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresa, quale atto presupposto, la DGR del Veneto n. 1300 del 10.09.2018 ed il relativo allegato A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona e della Regione del Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

 

1. La ditta ricorrente detiene l’appezzamento di terreno sito in Verona, località Monte Mezzano, censito catastalmente, per quanto qui ci interessa, al foglio n. -OMISSIS-, mappale n. -OMISSIS-.

Si tratta di un’area distinta in due parti, l’una (posta in prossimità della via pubblica) originariamente destinata a prato e l’altra (situata più a valle) tuttora destinata a bosco.

L'area in questione è soggetta ai seguenti vincoli:

a) vincolo paesaggistico - ambientale ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, istituito con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione 7 marzo 1966 (pubblicato in G.U. 30 aprile 1966 n. 104), cosiddetto "Il vincolo collina ampliamento ad ovest";

b) Vincolo idrogeologico-forestale.

L’appezzamento ricade inoltre all’interno della c.d. Rete Natura 2000, ossia di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione Europea, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

2. Intendendo installare dei vigneti su entrambe le suddette porzioni (quella a prato e quella a bosco), la ricorrente avviava alla fine del 2018 i procedimenti necessari ad ottenere le relative autorizzazioni.

Tralasciando la porzione destinata a bosco (che non forma oggetto del presente giudizio), relativamente alla porzione destinata a prato (che qui ci interessa, in quanto forma oggetto del procedimento sanzionatorio di cui è causa) venivano presentate:

a) in data 05.02.2019 tramite SUAP la documentazione per la procedura di Vinca di competenza del Comune di Verona;

b) in data 11.12.2018 alla Regione Veneto – Ufficio Forestale di Verona domanda di nulla – osta forestale per la lavorazione agronomica; tale ultima procedura, peraltro, veniva prontamente sospesa in attesa della definizione della procedura di Vinca da parte del Comune.

3. Nell’ambito della procedura di Vinca il Comune di Verona adottava la determina n. -OMISSIS- del 07.02.2020 a mezzo della quale è stata approvata “l’istruttoria effettuata in data 04.02.2020 con esito favorevole allo Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale (screening) per l’intervento di lavorazione agronomica di un vigneto in località M.te Mezzano redatto dal dott. For. -OMISSIS-” e delle prescrizioni a mezzo della stessa individuate (“di prescrivere quanto individuato nell’istruttoria sopra richiamata: - vengano adottate tutte le misure precauzionali/accorgimenti progettuali individuate nello studio;- vengano adottate le indicazioni contenute nelle “Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette - DECRETO 10 marzo 2015, previste dal Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)”, che indicano le misure cui attenersi per minimizzare gli effetti dei trattamenti fitosanitari sui siti natura 2000; - che l’inerbimento venga effettuato con essenze foraggere autoctone;- che vengano realizzate siepi perimetrali a coronamento dell’intervento al fine di salvaguardare le aree di rispetto della flora e gli habitat naturali della fauna presente nel territorio e di garantire il collegamento tra le aree a maggiore naturalità che viene interrotto con la realizzazione della nuova attività; - annualmente venga presentato al Comune di Verona Direzione Ambiente un report annuale a testimonianza degli interventi suddetti e del loro mantenimento temporale (sviluppo dei corridoi, condizioni e diversità del manto erboso, presenza di elementi faunistici naturali, livello di biodiversità) 1) di prescrivere inoltre che il report annuale sopra prescritto venga presentato entro il 31 luglio di ogni anno alla Direzione Ambiente del Comune di Verona 2)di trasmettere la presente determinazione all’autorità regionale per la valutazione di incidenza unitamente a tutti gli elaborati/allegati/istruttoria ad essa riferita”). Nella medesima determina n. -OMISSIS- del 07.02.2020, il Comune di Verona dava atto che “al SUAP – SUEP del Comune di Verona pervengono pratiche come la realizzazione di vigneti o la movimentazione di terra pertinenti all’esercizio di attività agricola che rientrano nell’attività edilizia libera e per la cui esecuzione non è richiesto alcun titolo abilitativo”.

4. Nel mese di luglio del 2020, la società ricorrente dava seguito alla realizzazione dell’impianto del vigneto nella sola area a prato senza tuttavia attendere l’arrivo del nulla – osta da parte dell’Ufficio Forestale (che, come detto, era stato richiesto, ma sospeso in attesa della definizione della procedura di Vinca); questo in ragione dell’imminente scadenza dei diritti di impianto, che non consentiva di attendere oltre.

5. L’irregolarità veniva in ogni caso sanata dalla ricorrente mediante pagamento della relativa sanzione pecuniaria.

6. Il successivo 14.10.2020, l’Ufficio Controllo Edilizio del Comune di Verona eseguiva un sopralluogo presso la proprietà della ricorrente, all’esito del quale veniva contestata alla medesima la realizzazione di opere di miglioramento fondiario (consistenti, per l’appunto, nell’impianto del vigneto) in assenza di autorizzazione paesaggistica – ambientale ai sensi dell’art. 146 del d. lgs. n. 42/2004 e dell’allegato A, punto 3 della DGR n. 1300 del 10.09.2018.

7. Con comunicazione ex art. 7 della L. 241/90 (P.G. 22140 del 19.01.2021), il Comune di Verona informava la ditta dell'avvio di un procedimento sanzionatorio paesaggistico - ambientale, avente per oggetto l'intervento realizzato in località Costagrande - Monte Mezzano in assenza di autorizzazione paesaggistico - ambientale ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 (fascicolo n.-OMISSIS-/2021).

8. Con riferimento a tale comunicazione, la ditta ricorrente presentava una memoria difensiva in data 11.02.2021 (P.G. -OMISSIS- del 13.02.2021), nella quale esponeva che:

a) sono stati eseguiti lavori di mera aratura e fresatura del terreno ed è stato mantenuto inalterato l'andamento originario del terreno;

b) i lavori per l'impianto del vigneto sono stati eseguiti in assenza di nulla osta-forestale, sospeso dall'Ufficio Regionale in attesa dell'esito della procedura di Vinca, perché erano in scadenza i diritti di impianto del vigneto;

c) prima di eseguire gli interventi, alcuni tecnici comunali avrebbero informato la ditta che non era necessaria l'autorizzazione paesaggistica, trattandosi di attività libera di tipo agronomico che non modificava il profilo del versante e l'assetto idrogeologico del territorio;

d) l'intervento di miglioramento fondiario contestato (impianto di vigneto tramite lavorazione superficiale del terreno senza modifica dell'assetto idrogeologico del territorio) è un intervento contemplato tra quelli esentati da autorizzazione paesaggistica in quanto definiti di edilizia libera e non soggetti ad alcun titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 149 D.Lgs. 42/2004;

e) con nota del 15.04.2015, in tema di autorizzazione paesaggistica per l'impianto di vigneti, il Comune di Verona informava che intendeva allinearsi ad una recente sentenza del Consiglio di Stato (sez. VI sent. n. 718/2015), "ritenendo che i lavori di miglioria fondiaria finalizzati all'impianto di un nuovo vigneto rientrino a buon diritto nell'ipotesi di esenzione contemplata dall'art. 149, comma 1, lettera b) e non richiedano, dunque, l'autorizzazione paesaggistica (art. 146) del D.Lgs. 42/2004";

f) l'intervento in questione non rientra nell'ambito di applicazione della D.G.R.V. n. 1300 e dell'allegato A, in quanto non è stato eseguito alcun tipo di intervento finalizzato alla sistemazione idraulico-agraria del fondo rustico né asporto di materiale inerte per una sua utilizzazione industriale.

9. La memoria difensiva veniva riscontrata con nota comunale P.G. -OMISSIS- del 04.03.2021 con la quale veniva richiesta la presentazione di una "relazione tecnica corredata da elaborato grafico con l'orografia dei luoghi pre e post intervento, evidenziando altresì l'idrografia dell'area in questione e specificando gli interventi di regimazione attuati, al fine di evitare fenomeni di ruscellamento ed erosione superficiale".

10. In data 23.03.2021, la ditta presentava la relazione tecnica richiesta con allegati elaborati grafici (P.G. -OMISSIS- del 26.03.2021) sostenendo che:

a) le operazioni di aratura e fresatura eseguite sono classificate dalla normativa come "interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale";

b) sono stati redatti elaborati grafici a firma del dott. geom. -OMISSIS-, completi di rilievo Gps plano altimetrico, che contengono il piano quotato e le sezioni interessate nello stato originario e in quello attuale ad avvenuta aratura del fondo e impianto di nuovo vigneto;

c) la regimentazione delle acque meteoriche prima e dopo l'intervento di aratura e nuova piantumazione del vigneto è rimasto inalterato;

d) la differenza di quota tra lo stato originario e lo stato di fatto sono dovute ad operazioni di aratura e fresatura del terreno originariamente compatto, che una volta movimentato aumenta di volume per le caratteristiche e le proprietà fisiche del materiale.

11. In data 18.05.2021, perveniva al Comune di Verona una nota da parte della Regione Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Difesa del Suolo Unità Organizzativa Forestale - di "presa d'atto con prescrizioni" con riferimento alla "sistemazione agronomica per impianto vigneto su incolto eseguita in assenza di Nulla Osta forestale" indicando delle prescrizioni da osservare. Detta nota regionale menzionava la determina della Direzione Ambiente n. -OMISSIS- del 07.02.2020 di approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale e la relativa nota di validazione, precisando che "la Determina comunale sopraccitata, come evidenziato dall'Ufficio "Biodiversità della Direziona Turismo della Regione del Veneto, non è da considerarsi quale autorizzazione ma come semplice parere e dunque non idonea per poter procedere né con l'esecuzione dell'intervento in area S.I.C. né con la variazione della cartografia regionale degli habitat da parte della Regione stessa".

12. Con nota P.G. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.05.2021, il Comune di Verona invitava la ditta ad ottemperare le prescrizioni indicate nella sopra citata nota regionale e la invitava altresì alla presentazione dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica precisando che "in caso di mancata presentazione, il procedimento sanzionatorio proseguirà l'iter finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni riportate al punto 2) della nota della Regione Veneto - Unità Organizzativa Forestale, di cui si allega copia".

13. Con riferimento alla nota comunale del -OMISSIS-.05.2021 ed alle prescrizioni indicate nella nota regionale del 18.05.2021, in data 24.06.2021, la ditta ricorrente presentava nuova memoria difensiva (P.G. n. -OMISSIS- del 26.06.2021), nella quale esponeva quanto segue:

a) gli interventi eseguiti non hanno modificato i profili morfologici del versante né hanno creato problemi di carattere idrogeologico;

b) gli interventi eseguiti sia per le modalità esecutive (interventi superficiali con mantenimento dello stato dei luoghi e dei profili del versante senza sbancamenti di sterro e riporto e livellazione dei terreni), sia per le finalità agronomiche degli stessi, non rientrano nella normativa regionale per la quale si è dato inizio al procedimento sanzionatorio edilizio;

c) l'accertamento di compatibilità paesaggistica non è necessario nel caso di specie, in quanto non sono stati modificati i profili dei terreni. Inoltre, l'intervento in questione non si pone in contrasto con gli elementi paesaggistici tutelati dal vincolo, ma risulta coerente con le caratteristiche del paesaggio e con le motivazioni poste a fondamento della sua tutela.

14. Con nota P.G. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.07.2021, il Comune di Verona riscontrava le memorie P.G. -OMISSIS- del 26.03.2021 e P.G. -OMISSIS- del 26.06.2021, confermando la necessità dell'accertamento di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/04 per l'intervento realizzato, dando termine di 30 giorni per la presentazione dell'istanza precisandosi che:

a) sulla base delle Tavola 1 allegata alla relazione tecnica del 26.03.2021, dal confronto tra stato originario ed attuale del rilievo plano altimetrico si evidenzia che vi sono stati, seppur modesti, movimenti di terreno. Pertanto, trova piena applicazione la DGR n. 1300/2018 e la conseguente necessità, per gli interventi in zona sottoposta a tutela dal D.Lgs. 42/2004, della preventiva autorizzazione paesaggistica;

b) risulta indispensabile la presentazione della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica come previsto dall'art. 167 comma 5 del D.Lgs. 42/04, che soddisfi le prescrizioni della nota regionale del 18.05.2021;

c) in mancanza, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite al punto 2 della medesima nota regionale, relative al ripristino dello stato dei luoghi.

15. In data 18.08.2021, la ditta ricorrente faceva pervenire al Comune di Verona una ulteriore memoria difensiva nella quale si ribadiva la non necessità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica.

16. Ad oggi non sono intervenuti atti ulteriori relativi al procedimento de quo.

17. La ricorrente, ritenendo il provvedimento in epigrafe indicato lesivo del proprio interesse, nella misura in cui le impone un adempimento non dovuto (per l’appunto, la presentazione dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica), proponeva ricorso facendo valere le censure per come di seguito distinte.

1)Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 146, 149 e 167 d.lgs. n. 42/2004; eccesso di potere per travisamento, sviamento, carenza di istruttoria e di motivazione, in ordine all’errata rappresentazione dello stato dei luoghi, alla scorretta valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l’imposizione dell’accertamento di compatibilità ambientale ed all’omessa applicazione al caso di specie della disciplina derogatoria prevista dal d.lgs. n. 42/2004 per gli interventi inerenti all’esercizio dell’attività agricola.

Precisamente, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 149 del d.lgs. n. 42/2004, il quale dispone che “non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159”, in tutta una serie di fattispecie, tra le quali figurano altresì “gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro- silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio”; per la ricorrente la mera aratura e fresatura del terreno funzionale al successivo impianto di un vigneto, era (ed è) senz’altro di entità tale da poter beneficiare del regime di esenzione espressamente previsto dall’art. 149 d. lgs. n. 42/2004.

Con il medesimo motivo di ricorso la ricorrente evidenzia che “La nota della Regione non può quindi in nessun caso essere considerata quale presupposto giustificativo per l’imposizione dell’accertamento di compatibilità ambientale, né tanto meno quale elemento probatorio circa la sua debenza. Diversamente opinando (ovvero, volendo considerare la nota in questione a tutti gli effetti quale atto presupposto del provvedimento del 28.07.2021 qui impugnato, come sembra voler fare il Comune di Verona) se ne dovrebbe eccepire (così come in effetti se ne eccepisce, in via di subordine rispetto a quanto fin qui dedotto) a sua volta l’illegittimità, tanto sotto il profilo dell’incompetenza (spettando al Comune di Verona – e non alla Regione Veneto – i poteri sanzionatori per le violazioni delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 42/2004), quanto sotto quello dell’errata applicazione delle norme del d. lgs. n. 42/2004 e dei relativi principi di ordine giurisprudenziale che si sono poc’anzi richiamati, quanto, infine, sotto il profilo dell’eccesso di potere per travisamento ed erronea ricostruzione della situazione di fatto, nei termini che pure si sono esposti in precedenza”.

2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 146, dell’art. 149 e dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 sotto altro profilo; eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità ed irragionevolezza in relazione all’imposizione nei confronti della ricorrente di un onere (istanza di accertamento di compatibilità ambientale) espressamente escluso da precedenti atti ufficiali adottati dal Comune di Verona, nonché in relazione alla violazione dell’affidamento ingeneratosi nella ricorrente per effetto dei medesimi atti ufficiali.

Precisamente, la ricorrente, con tale motivo di ricorso, lamenta il vizio di contraddittorietà intrinseca nonché la violazione del legittimo affidamento in quanto gli atti impugnati “si pongono in palese contraddizione con i principi e gli orientamenti espressi dalla medesima Amministrazione Comunale, la quale in epoca antecedente alla realizzazione dell’intervento di cui è causa aveva adottato documenti ufficiali con i quali espressamente affermava la non necessità dell’accertamento di compatibilità ambientale per opere di movimento terra eseguite nell’ambito di attività agricole per finalità di cambi colturali, del tutto analoghe a quelle di cui è causa”, richiamando a tal fine una comunicazione informativa in tema di autorizzazione paesaggistica datata 15.04.2015 ed inviata alle associazioni di categoria.

3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L.R. del Veneto n. 13/2018 e dell’allegato A alla DGR del Veneto n. 1300/2018; eccesso di potere per travisamento, sviamento, carenza di istruttoria e di motivazione, in ordine all’errata rappresentazione dello stato dei luoghi, alla scorretta valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l’imposizione dell’accertamento di compatibilità ambientale ed all’omessa applicazione al caso di specie della disciplina derogatoria prevista dal d.lgs. n. 42/2004 per gli interventi inerenti all’esercizio dell’attività agricola.

Precisamente, la ricorrente lamenta la violazione della DGR n. 1300/2018, in quanto applicabile esclusivamente ai “miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, escludendo in ogni caso interventi che interessino la falda freatica”, e dell’art. 3, comma 2 della L.R. del Veneto n. 13/2018, “che impone la previsione (da attuarsi, per l’appunto, con deliberazione della Giunta Regionale, ed in effetti attuata con l’approvazione della DGR n. 1300/2018 in questione) di uno specifico regime autorizzatorio, che però deve interessare esclusivamente tale ultima tipologia di miglioramenti fondiari (ovvero, che non consistano in mere movimentazioni di terreno, e che comportino la produzione di materiali di risulta industrialmente utilizzabile in misura inferiore ai 5.000 metri cubi per ettaro)”.

4) Illegittimità della DGR del Veneto n. 1300/2018, limitatamente alle disposizioni contenute nella Sezione 3, punto 1, dell’allegato A, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 146, 149 e 167 del d. lgs. n. 42/2004, nonché dell’art. 3, comma 2 della L.R. del Veneto n. 13/2018, nonché per eccesso di potere per sviamento, travisamento e carenza dei presupposti in ordine all’indebito utilizzo da parte della Regione Veneto dei poteri amministrativi connessi all’emanazione delle linee guida previste dalla legislazione regionale ai fini dell’introduzione di adempimenti ulteriori (accertamento di compatibilità paesaggistica ed ambientale nei casi di mere movimentazioni di terreno conseguenti alla realizzazione di interventi agricoli funzionali alla coltivazione del fondo) non previsti dalla legge ed in contrasto con la legislazione nazionale e regionale. Illegittimità in via derivata di tutti gli atti del presente procedimento sanzionatorio.

Precisamente, la ricorrente, con tale motivo di ricorso, lamenta l’invalidità, in parte qua, delle previsioni contenute nella DGR n. 1300/2018 e nel relativo allegato A, ponendosi le stesse “in palese violazione:

a) sia dell’art. 3, comma 2 della L.R. del Veneto n. 13/2018, che, come detto, espressamente circoscrive il potere della DGR all’ individuazione di un nuovo regime autorizzatorio da destinarsi ai soli “miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, escludendo in ogni caso interventi che interessino la falda freatica” (di modo che la previsione de qua sarebbe illegittima nella misura in cui estende detto regime autorizzatorio anche da ipotesi non contemplate dalla legge, ovvero a movimenti di terreno che, come nel caso di specie, non abbiano comportato l’eccedenza di materiale di risulta industrialmente utilizzabile);

b) sia degli artt. 146, 149 e 167 del d. lgs. n. 42/2004, che, come detto, espressamente esentano dall’accertamento di compatibilità paesaggistica ed ambientale gli interventi inerenti alla coltivazione del fondo (con clausola di esenzione che, in assenza di una specifica norma di legge attributiva del potere derogatorio – norma che difetta nel caso di specie – non poteva (e non può) essere derogata da un atto amministrativo di natura regolamentare o generale, quale è, per l’appunto, la DGR n. 1300/2018.

18. Si costituiva sia la Regione del Veneto che il Comune di Verona eccependo in rito la inammissibilità del ricorso alla luce della natura endoprocedimentale degli atti impugnati.

19. La causa, infine, è stata chiamata alla pubblica udienza del 6.03.2025 ed ivi trattenuta in decisione.

20. Il Collegio ritiene che l’eccezione sollevata in via pregiudiziale dalla difesa comunale sia fondata e che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Con la nota impugnata da parte ricorrente, il Comune si è limitato ad invitare la ricorrente a presentare l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, come già precedentemente fatto a mezzo della nota P.G. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.05.2021.

In quest’ultima peraltro veniva precisato che "in caso di mancata presentazione, il procedimento sanzionatorio proseguirà l'iter finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni riportate al punto 2) della nota della Regione Veneto - Unità Organizzativa Forestale, di cui si allega copia".

Tale precisazione veniva ribadita nella nota impugnata evidenziandosi che “in caso contrario sarà emesso dalla scrivente Direzione provvedimento per il ripristino dello stato dei luoghi”, così meglio chiarendo che la nota impugnata non presenta carattere provvedimentale.

Va aggiunto che nella parte in cui la nota sollecita alla presentazione dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, l’atto presenta carattere informativo in un’ottica di collaborazione con l’istante.

Quest’ultimo, pertanto, non riveste carattere provvedimentale e non è, in quanto tale, suscettibile di ledere la sfera giuridica del ricorrente.

Va aggiunto, per completezza, che quanto detto non determina il venir meno del dovere di concludere il procedimento in capo all’Amministrazione la quale, al riguardo dovrà tener conto della Sentenza -OMISSIS-/2024 del Tribunale Penale di Verona che ha escluso, in capo alla ricorrente, la ricorrenza del reato “di cui agli artt. 181 Dlg. 42/2004 e 20 lett. c) L. 47/1985 e successive modificazioni (art. 44 lett. c) DPR 380/2001”.

21.Alla luce delle suesposte motivazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

22. Tenuto conto della definizione in rito della controversia e della peculiarità della stessa, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del -OMISSIS- aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.



Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente

Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore

Francesco Avino, Referendario


L'ESTENSORE

Massimo Zampicinini
 

IL PRESIDENTE

Ida Raiola