Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 03-04-2025
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 03-04-2025

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Irouléguy].

(Comunicazione 03/04/2025, pubblicata in G.U.U.E. 3 aprile 2025, n. C)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.


COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Irouléguy»

PDO-FR-A0708-AM03

Data della comunicazione: 8.1.2025

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

Disposizioni agroambientali

La domanda intende modificare il capitolo I, sezione VI, punto 2 («Conduzione del vigneto»), del disciplinare di produzione introducendovi le disposizioni agroambientali seguenti:

— l'obbligo di garantire l'inerbimento permanente del perimetro delle parcelle (capezzagne e spazi tra le parcelle non piantumate o non coltivate); tale obbligo non si applica in caso di ripristino delle capezzagne, in particolare a seguito di fenomeni erosivi o di eventi climatici eccezionali;

— il divieto di diserbo chimico totale delle parcelle;

— l'obbligo di trattamento con acqua calda delle piantine.

Tali modifiche mirano a recepire in maniera più adeguata la domanda sociale di un minor utilizzo di prodotti fitosanitari e di una maggior sensibilità ambientale.

Il documento unico è modificato alla voce «Pratiche enologiche specifiche».

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome

Irouléguy

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

3.1.   Codice della nomenclatura combinata

— 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini bianchi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini bianchi, che si distinguono per la loro potenza aromatica, riescono ad acquisire complessità aromatica ed equilibrio grazie all'assemblaggio di almeno due varietà; al naso ricordano spesso profumi di frutta esotica, mentre al palato l'untuosità è ben bilanciata dall'acidità.

Questi vini presentano:

1. un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11 %;

2. un titolo alcolometrico pari o superiore a 13,5 % dopo l’arricchimento.

Tutte le partite pronte per essere commercializzate sfuse o confezionate presentano:

1. un tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 5 g/l;

2. un tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 4 g/l per i vini con titolo alcolometrico volumico naturale > 14 %.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11

— Acidità totale minima (in milliequivalenti per litro):

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

2.   Vini rosati

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini rosati, prodotti prevalentemente con le varietà Cabernet franc N e Tannat N che conferiscono loro colore e aromi fruttati, sviluppano un buon equilibrio untuosità-acidità grazie all'utilizzo di parcelle selezionate che favoriscono una buona maturazione e un buono stato di salute delle uve.

Questi vini presentano:

1. un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11 %;

2. un titolo alcolometrico pari o superiore a 13,5 % dopo l’arricchimento.

Tutte le partite pronte per essere commercializzate sfuse o confezionate presentano un tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 4 g/l.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11

— Acidità totale minima (in milliequivalenti per litro):

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

3.   Vini rossi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini rossi sono prodotti prevalentemente con le varietà Cabernet franc N e Tannat N che conferiscono loro colore, aromi fruttati e una notevole quantità di tannini. La loro espressione aromatica è incentrata sulla frutta, ma evolve verso aromi complessi di frutta candita e di spezie. I tannini sono dominanti soprattutto nei vini giovani e si ammorbidiscono dopo l'affinamento dando luogo a vini dalla struttura equilibrata.

Questi vini presentano:

1. un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11 %;

2. un titolo alcolometrico pari o superiore a 13,5 % dopo l’arricchimento.

Tutte le partite pronte per essere commercializzate sfuse o confezionate presentano:

1. un tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 3 g/l per i vini con titolo alcolometrico volumico naturale ≤ 14 %;

2. un tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 4 g/l per i vini con titolo alcolometrico volumico naturale > 14 %;

3. un tenore di acido malico ≤ 0,3 g/l.

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11

— Acidità totale minima (in milliequivalenti per litro):

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Restrizioni

Restrizioni applicabili alla vinificazione

È vietato l'uso di torchi continui.

Per l'elaborazione dei vini rosati è vietato l'impiego di carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.

2.   Densità d’impianto - Distanza

Pratica colturale

La densità minima d'impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro.

La distanza tra i filari è pari o inferiore a 2,50 m.

La distanza tra i ceppi dello stesso filare è pari o superiore a 0,90 m.

Queste disposizioni non si applicano ai vigneti coltivati a terrazza, per i quali la distanza tra i ceppi dello stesso filare è pari o superiore a 0,80 m.

3.   Potatura

Pratica colturale

Le viti sono potate a Guyot semplice, a Guyot doppio o corte (cordone di Royat).

Il numero di gemme franche per ceppo non è superiore a:

— 16 per le varietà Cabernet franc N, Cabernet-Sauvignon N, Courbu B, Petit Courbu B, Petit Manseng B;

— 12 per le varietà Tannat N e Gros Manseng B.

4.   Altre pratiche colturali

Pratica colturale

a) Al fine di preservare le caratteristiche dell’ambiente fisico e biologico, che costituisce un elemento fondamentale del «terroir», è obbligatorio garantire l’inerbimento permanente del perimetro delle parcelle (capezzagne e spazi tra le parcelle non piantumate o non coltivate); tale obbligo non si applica in caso di ripristino delle capezzagne, in particolare a seguito di fenomeni erosivi o di eventi climatici eccezionali;

b) è vietato il diserbo chimico totale delle parcelle;

c) il trattamento con acqua calda delle piantine è obbligatorio.

5.   Irrigazione

Pratica colturale

L'irrigazione può essere autorizzata conformemente alle disposizioni dell'articolo D.645-5 del Code Rural et de la Pêche Maritime (codice rurale e della pesca marittima).

6.   Disposizioni particolari relative alla raccolta

Pratica colturale

Le uve sono raccolte a mano.

5.2.   Rese massime

1. 60 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei comuni seguenti del dipartimento Pyrénées-Atlantiques: Aincille, Anhaux, Ascarat, Bidarray, Bussunarits-Sarrasquette, Bustince-Iriberry, Irouléguy, Ispoure, Jaxu, Lasse, Lecumberry, Ossès, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-le-Vieux e Saint-Martin-d'Arrossa.

7.   Varietà di uve da vino

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Gros Manseng B

Petit Courbu B

Petit Manseng B

Tannat N

8.   Descrizione del legame/dei legami

La viticoltura si è sviluppata a partire dal XIII secolo nei monasteri situati lungo il cammino di Santiago di Compostela, che attraversa la zona. I vigneti sono situati ai piedi delle montagne basche, su versanti scoscesi, ben esposti e soleggiati. I suoli drenanti e la pendenza del terreno fanno defluire l'acqua in eccesso dovuta alle forti precipitazioni. Aumentando le temperature e il soleggiamento, il vento autunnale che spira da sud permette una buona maturazione delle uve. Le varietà locali, particolarmente adatte al clima, producono vini rossi tannici ed equilibrati e vini rosati fruttati grazie alla buona maturazione delle uve in vigneti soleggiati e vini bianchi vivaci e aromatici in un clima che non provoca alcuno stress idrico.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Unità geografica più ampia

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

l'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Irouléguy» può precisare l'unità geografica più ampia «Sud-Ouest». Le dimensioni dei caratteri dell'unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-90b99013-a98c-483b-8dd1-07c72e57536b