Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Manchuela].
(Comunicazione 02/04/2025, pubblicata in G.U.U.E. 2 aprile 2025, n. C)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Manchuela»
PDO-ES-A0046-AM04
Data della comunicazione: 17.1.2025
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. AGGIUNTA DI UN NUOVO TIPO DI VINO
Descrizione
Il tipo di vino arancione (« Orange Wine, Amber wine o Vino brisado ») è aggiunto al paragrafo 2.1.1.1. «Vino bianco, vino bianco fermentato in botte e vino arancione» (Orange Wine, Amber wine o Vino brisado).
La modifica interessa il punto 2.1 del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.
La modifica è ordinaria perché non si tratta di una nuova categoria di prodotti, ma di una nuova tipologia rientrante nella categoria 1 già contemplata dal disciplinare di produzione.
La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, che continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra i fattori naturali e umani.
Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.
Motivazione
L'inclusione dei «vini arancioni» nel disciplinare è motivata dalla necessità di diversificare l'offerta delle tipologie di vino, ripristinando in tal modo una produzione tradizionale della zona di cui il mercato sente attualmente l'esigenza. La modifica non incide sul legame di questi prodotti con la zona di produzione.
2. DESCRIZIONE ORGANOLETTICA DEL NUOVO TIPO DI VINO
Descrizione
Sono aggiunte le caratteristiche organolettiche del vino arancione.
La modifica interessa il punto 2.2 del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.
La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, che continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra i fattori naturali e umani.
Si ritiene pertanto che, non rientrando in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche, tale modifica debba ritenersi ordinaria.
Motivazione
L'aggiunta di un nuovo tipo di vino rende necessario definirne le caratteristiche organolettiche.
3. PRATICHE ENOLOGICHE RELATIVE AL NUOVO TIPO DI VINO
Descrizione
Si definiscono le pratiche enologiche specifiche del vino arancione.
La modifica interessa il punto 3 del disciplinare di produzione e il punto 5 del documento unico.
La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, che continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall'interazione tra i fattori naturali e umani.
Si ritiene pertanto che, non rientrando in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche, tale modifica debba ritenersi ordinaria.
Motivazione
L'aggiunta di un nuovo tipo di vino rende necessario definirne le pratiche enologiche.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
Manchuela
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
5. Vino spumante di qualità
3.1. Codice della nomenclatura combinata
— 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vino bianco, bianco fermentato in botte, vino arancione e vini rosati, secchi
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini bianchi sono di colore giallo (senza tuttavia raggiungere l'ambra), limpidi, brillanti e ricchi di aromi primari.
I vini fermentati in botte sono limpidi, con aromi primari di intensità media equilibrati da quelli conferiti dalla botte e un retrogusto che ricorda gli aromi primari e di botte.
I vini arancioni sono di colore variabile dal giallo all'arancione in tutte le varie tonalità, sprigionano aromi puliti, primari o secondari e sono moderatamente strutturati.
I vini rosati sono di colore rosa, in tutta la sua gamma, limpidi e trasparenti. Presentano aromi primari e sono equilibrati, con possibili punte di acidità e/o amarezza.
* Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla legislazione dell’UE pertinente.
* Il tenore massimo totale di anidride solforosa deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla legislazione dell’UE pertinente.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 10,5
— Acidità totale minima: 4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 10
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
2. Vino bianco, bianco fermentato in botte, vino arancione e vini rosati, semisecchi, semidolci e dolci
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Per quanto riguarda l'aspetto e il profumo, assomigliano ai vini secchi dello stesso tipo. Per quanto riguarda il sapore, sono equilibrati e possono presentare punte di acidità e/o amarezza (senza arrivare all'insufficienza o all'eccesso).
* Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.
* Il tenore massimo totale di anidride solforosa deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 9
— Acidità totale minima: 4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 10
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
3. Vini rossi: giovane, fermentato in botte, «Roble», macerazione carbonica e rosso, secchi
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini rossi hanno carattere e si presentano in una gamma di rossi con tonalità che vanno dal violaceo all'aranciato, fino al marrone o al granata. All'olfatto presentano aromi puliti primari e/o vegetali e un finale lungo; al gusto risultano persistenti e sapidi.
I vini fermentati in botte sono limpidi, con aromi primari (fruttati e/o floreali) di intensità media equilibrati da quelli conferiti dalla botte; sono inoltre armoniosi, con un retrogusto che ricorda gli aromi primari e di botte.
* Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.
* Il tenore massimo totale di anidride solforosa deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 12
— Acidità totale minima: 4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 13,3
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
4. Vini rossi «Crianza», «Reserva» e «Gran Reserva»
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini invecchiati sono limpidi e di colore rosso con eventuali leggeri riflessi marroni od ocra. Presentano aromi puliti, primari e terziari, con possibile presenza di aromi di confettura. Al palato risultano puliti ed equilibrati e sono caratterizzati da una tannicità da media ad alta e un retrogusto persistente e armonico.
* Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.
* Anidride solforosa massima: 160 mg/l se zuccheri ≥5 g/l
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 12
— Acidità totale minima: 4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 20
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 140
5. Vini spumanti di qualità bianchi e rosati
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Si tratta di vini bianchi o rosati, limpidi e brillanti, con una schiuma composta da bollicine piccole e persistenti. Presentano aromi primari e/o secondari con possibili note dovute alla permanenza in botte. Al palato risultano equilibrati, con persistenza media e un retrogusto di aromi primari e/o secondari.
* Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.
* Il tenore massimo totale di anidride solforosa deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 10,5
— Acidità totale minima: 4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 11,66
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
Pratica enologica specifica
Vini bianchi: lieve macerazione a freddo del mosto e schiumatura. La fermentazione avviene a temperatura controllata inferiore a 18 °C ed è realizzata completamente o in parte (almeno per il 75 %) in contenitori o in botti di rovere.
Vini arancioni: macerazione e fermentazione del mosto su vinacce e bucce per tutto il tempo necessario prima della pressatura, una volta completata la fermentazione.
Vini rosati: macerazione per un periodo di tempo compreso tra 4 e 12 ore a una temperatura inferiore a 24 °C. Schiumatura del mosto e fermentazione lenta per almeno cinque giorni a una temperatura controllata inferiore a 18 °C.
Vini rossi giovani: macerazione del mosto in presenza delle bucce per un periodo minimo di 48 ore a una temperatura controllata inferiore a 28 °C. Svinatura e pressatura; la fermentazione continua senza bucce a una temperatura controllata inferiore a 25 °C.
Vino di ghiaccio: la vendemmia dell'uva deve essere realizzata quando la vite ha una temperatura uguale o inferiore a -5 °C (congelata). L'uva viene pressata congelata senza essere sottoposta previamente a diraspatura.
L'invecchiamento avviene in botte.
5.2. Rese massime
1. Varietà bianche con allevamento ad alberello corto o lungo
7 860 chilogrammi di uve per ettaro
2. Varietà bianche con allevamento ad alberello corto o lungo
55 ettolitri per ettaro
3. Varietà rosse con allevamento ad alberello corto o lungo
6 430 chilogrammi di uve per ettaro
4. Varietà rosse con allevamento ad alberello corto o lungo
45 ettolitri per ettaro
5. Varietà bianche con allevamento a spalliera
11 430 chilogrammi di uve per ettaro
6. Varietà bianche con allevamento a spalliera
80 ettolitri per ettaro
7. Varietà rosse con allevamento a spalliera
10 000 chilogrammi di uve per ettaro
8. Varietà rosse con allevamento a spalliera
70 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Comprende il territorio situato tra i fiumi Júcar e Cabriel, a sud-est della provincia di Cuenca e a nord-ovest di quella di Albacete.
7. Varietà principale/i di uve da vino
ALBILLO REAL
BOBAL
CABERNET FRANC
CABERNET SAUVIGNON
CHARDONNAY
GARNACHA BLANCA
GARNACHA TINTA
GARNACHA TINTORERA
GRACIANO
MACABEO - VIURA
MALBEC
MAZUELA
MERLOT
MONASTRELL
MORAVIA AGRIA
MORAVIA DULCE - CRUDIJERA
MOSCATEL DE ALEJANDRÍA
MOSCATEL DE GRANO MENUDO
PARDILLO - MARISANCHO
PETIT VERDOT
PINOT NOIR
PLANTA NOVA - TARDANA
ROJAL TINTA
SAUVIGNON BLANC
SYRAH
TEMPRANILLO - CENCIBEL
TINTO VELASCO - FRASCO
TOURIGA NACIONAL
VERDEJO
VIOGNIER
8. Descrizione del legame/dei legami
La zona di produzione, situata tra due valli fluviali, è caratterizzata da terreni argillosi a base calcarea formati dai sedimenti di entrambi i fiumi, da temperature elevate, da una quasi totale assenza di piogge tra i mesi di maggio e settembre e da un elevato soleggiamento. Tali condizioni influiscono sulla varietà autoctona Bobal, da cui si ottengono vini dall'intensità aromatica buona, talvolta notevole, caratterizzati da note fruttate e floreali, eccellente acidità ed elevata intensità colorante, nonché da un colore intenso e duraturo che li distingue dagli altri vini grazie all'ottima carica di polifenoli e al basso pH (grande quantità di IPT senza lunga macerazione).
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro giuridico:
nella normativa nazionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Per l'etichettatura dei vini spumanti di qualità della denominazione di origine protetta «Manchuela» possono essere utilizzate le indicazioni «Premium» e «Reserva».
Per il vino prodotto secondo quanto specificato al punto 3.13 sarà possibile utilizzare la dicitura «Vino de Hielo», i cui parametri analitici saranno quelli specificati per le diverse categorie di vino, giacché il vino di ghiaccio può essere bianco, rosato o rosso nei relativi diversi tipi (giovani, «Roble», «Crianza», fermentati in botte, ecc.) di cui al disciplinare di produzione.
Link al disciplinare del prodotto
https://rec.castillalamancha.es/rec/public/documentacion/listadoDocs.faces#no-back-button