Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 24-03-2025
Numero provvedimento: 5901
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Ricorso presentato contro il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea) al fine di ottenere l'annullamento di alcuni atti amministrativi che hanno escluso la società ricorrente dal programma di filiera vitivinicola "Filiera vitivinicola hi-tech per la sostenibilità", anche se inizialmente inserita in graduatoria - Atti impugnati includenti comunicazioni del Ministero e di Ismea, prive di motivazione, che hanno determinato l'esclusione della società dalla lista dei beneficiari - Presunto mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto - Disposta in autotutela la riammissione della società ricorrente al programma.



SENTENZA


 

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2136 del 2025, proposto da Cescon Italo Storia e Vini S.r.l., Consorzio Eden, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Rachele Barbati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – Ismea, Ente Pubblico Economico Nazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

nei confronti

Real Beef S.r.l., Le Macine Società Agricola Semplice, O.P. Altamura S.A. C. A R.L., Società Cooperativa Agricola Olearia Vinicola Orsogna, Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Molino di San Giovanni S.p.A., Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano, Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, non costituiti in giudizio;

 

per l'annullamento

previa sospensione e concessione delle opportune misure cautelari:

- della nota prot. I/0042576 dell’11 novembre 2024 con la quale il Ministero ha trasmesso ad ISMEA la lista dei Soggetti beneficiari esclusi mai trasmessa alla ricorrente;

- della nota Ismea prot. 0042824 del giorno 11 dicembre 2024, con la quale è stata comunicata senza alcuna motivazione l’esclusione della Cescon Italo storia e vini S.r.l. dal programma di filiera (All. 1);

- degli esiti dell’istruttoria espletata dal Ministero mai conosciuti dalla ricorrente;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; e dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – Ismea, Ente Pubblico Economico Nazionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, i quali hanno dato atto dell’avvenuto esercizio dei poteri di autotutela in favore della parte ricorrente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla completezza e regolarità del contraddittorio e dell’istruttoria;;

Rilevato che, nell’odierno giudizio, parte ricorrente allega di aver presentato una propria iniziativa progettuale aderendo all’Avviso n. 182458 volta a beneficiare dei fondi stanziati per i contratti di filiera V bando, secondo le modalità del D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021, risultandone esclusa – dopo essersi utilmente collocata in graduatoria, giusta Decreto n. 0633056 del 15 novembre 2023 – con gli atti impugnati, con i quali l’Amministrazione aveva rilevato il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto;

Rilevato che, nelle more della presente fase cautelare, ISMEA con nota del 27 febbraio 2025 prot. 8321, ha disposto in autotutela la riammissione del Beneficiario “Cescon Italo storia e vini s.r.l.”, all’interno del programma di filiera “FILIERA VITIVINICOLA HI-TECH PER LA SOSTENIBILITA’” ed il Ministero resistente ha dato atto di quanto sopra, chiedendo un differimento della decisione della domanda cautelare al fine di dare compimento all’autotutela;

Rilevato che le parti del giudizio, tutte presenti alla odierna camera di consiglio, hanno concordemente confermato che l’autotutela si è compiuta con la riammissione della parte ricorrente, in particolare confermando parte ricorrente la cessazione della materia del contendere ed insistendo sulla sola refusione del contributo unificato;

Ritenuto di dover dare atto, conseguentemente, della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, salva la sola refusione del contributo unificato che viene posta a carico delle resistenti in solido tra loro;



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese, salva la sola refusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente, che viene posta a carico delle resistenti in solido tra loro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:


Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Marco Martone, Referendario