Settore vinicolo - Vincolo culturale su compendi complessi - Necessità di valutazione analitica e motivazione specifica - Dichiarazione di annullamento del decreto con cui la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari ha dichiarato l’interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 42/2004 dei beni mobili contenuti all’interno del complesso denominato "Cantina sociale popolare sito in Conversano" - Rappresentazione di un’ordinaria attività produttiva di vinificazione del tutto comune alle numerose ex Cantine sociali proliferate nel periodo compreso tra gli anni ‘70 e ‘80 in quasi tutti i Comuni del sud barese - In caso di imposizione di vincolo culturale su compendi complessi caratterizzati da beni eterogenei, obbligo per l'amministrazione di valutare in maniera approfondita ed analitica le singole componenti, non potendo estendere indiscriminatamente la tutela sulla base di una generica inerenza al complesso.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3425 del 2022, proposto da
Tenuta Longo Società Agricola a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Sgobba, Domenico Damato e Michele Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giacomo Sgobba in Conversano, via Vito Macchia n. 20;
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Norbalabor S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ingroia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1505/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Norbalabor S.r.l. e del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Emilio Reboli in sostituzione dell'avv. Domenico Damato e Graziella D'Agostino in sostituzione dell'avv. Antonio Ingroia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Tenuta Longo società agricola a r. l. (in seguito anche solo, per brevità, “Tenuta Longo”) è proprietaria del complesso denominato Cantina sociale popolare sito in Conversano, via Golgota n. 18, dichiarato di interesse particolarmente importante dal punto di vista architettonico con D.M. del 17 febbraio 1996 ed acquistato dalla stessa ad esito di asta pubblica con decreto di trasferimento del Tribunale di Bari del 26 luglio 2016.
1.1 Con nota prot. n. 2432 del 9 marzo 2017 la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari ha comunicato alla Tenuta Longo l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo di interesse culturale su tutti i beni mobili presenti all’interno del suddetto opificio.
Ad esito del relativo procedimento con decreto prot. n. 6380 del 26 giugno 2017 la predetta Soprintendenza ha dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d) del d.lgs. n. 42/2004 i beni mobili contenuti all’interno della ex Cantina Sociale Popolare.
2. Con ricorso notificato il 29 settembre 2017 e depositato il 27 ottobre 2017 Tenuta Longo ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Puglia – sede di Bari, domandandone l’annullamento, il prefato decreto prot. n. 6380 del 26 giugno 2017 nonché gli atti ad esso presupposti e connessi.
A sostegno del ricorso introduttivo ha dedotto i motivi così rubricati:
1) in via generale, violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 12, 13 e- 14 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di pubblico interesse, illogicità ed ingiustizia manifesta; in via più specifica:
1.a) in limine litis, apposizione del vincolo tout court è illegittima perché il Mi.b.a.c.t. non avrebbe svolto adeguata istruttoria nell’individuazione dei beni meritevoli di tutela;
1.b) eccesso di potere per difetto d’istruttoria con specifico riferimento all’imposizione del vincolo;
1.c) eccesso di potere per incongruità di motivazione, perplessità e contraddittorietà;
1.d) eccesso di potere per omessa comparazione d’interessi ed estrema genericità del provvedimento impugnato;
2) istanza istruttoria sullo stato dei beni sottoposti a vincolo attraverso la nomina di un C.T.U. esperto in materia, al fine di verificare - in contraddittorio tra le parti - quali sono i beni mobili e immobili che possono essere effettivamente sottoposti al vincolo storico-culturale da parte della Soprintendenza.
2.1 Successivamente con atto di motivi aggiunti notificato l’8 maggio 2018 e depositato il 4 giugno 2018 Tenuta Longo ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Puglia – sede di Bari, domandandone l’annullamento, anche la nota prot. n. 2795 del 7 marzo 2018, pervenuta alla società in data 10 aprile 2018, con la quale la Soprintendenza ha dichiarato la nullità della procedura esecutiva civile instaurata dalla Banca di Credito cooperativo di Conversano relativa al pignoramento dell’immobile oggetto della presente controversia nei confronti della Norbalabor S.r.l. (già proprietaria dello stesso e dante causa della Tenuta Longo), nonché gli atti ad essa presupposti o connessi.
A sostegno di tali motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
1) illegittimità derivata del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 61 del D.Lgs. n. 42/2004, violazione e falsa applicazione dell’art. 55 del D.Lgs. n. 490/1999, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 1089/1939, eccesso di potere per sviamento, difetto di legittimazione del funzionario procedente, difetto d’istruttoria e difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di pubblico interesse, illogicità e ingiustizia manifesta;
2) le medesime doglianze già svolte con il ricorso introduttivo.
2.2 Con ulteriore atto di motivi aggiunti notificato il 19 febbraio maggio 2021 e depositato l’1 marzo 2021 Tenuta Longo ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Puglia – sede di Bari, domandandone l’annullamento, anche:
- il decreto prot. n. 184 dell’11 novembre 2020 e l’allegata relazione, entrambi recapitati in data 23 dicembre 2020, con i quali il Segretario regionale ad interim del Ministero per i beni e le attività culturali per la Regione Puglia ha comunicato, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 42/2004, le prescrizioni di utilizzo delle p.lle 2032/p - 4225 - 2034 - 3094 relative ai beni immobili ubicati all’interno della ex-Cantina sociale popolare sita in via Golgota n. 18 in Conversano (Ba);
- la nota prot. n. 5886 del 23 luglio 2020 della competente Soprintendenza di Bari con la quale è stata proposta l’adozione del provvedimento di tutela vincolistica ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 42/2004 dei predetti immobili;
- la nota prot. n. 5882 del 23 luglio 2020 con la quale la Soprintendenza di Bari ha dato comunicazione agli interessati dell’avvio del relativo procedimento;
- il parere positivo reso dalla Commissione Regionale del Patrimonio Culturale della Puglia riunitasi il giorno 6 novembre 2020;
- ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
A sostegno di tali motivi aggiunti sono state formulate le censure che seguono:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di pubblico interesse, illogicità e ingiustizia manifesta;
2) le medesime doglianze già svolte con i primi motivi aggiunti.
3. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha:
- respinto, in quanto infondati, il ricorso introduttivo ed i secondi motivi aggiunti;
- dichiarato improcedibili i primi motivi aggiunti.
4. Con ricorso notificato il 15 aprile 2022 e depositato il 23 aprile 2022 Tenuta Longo ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma nella parte in cui ha respinto il ricorso introduttivo ed i secondi motivi aggiunti proposti in primo grado.
4.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) Sul ricorso principale. error in judicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 del d.lgs. 22/01/2004, n° 42 - violazione dell’art. 3 della legge n° 241/90 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto dei presupposti - travisamento dei fatti, difetto di pubblico interesse, illogicità ed ingiustizia manifesta;
2) Sul secondo atto di motivi aggiunti. error in judicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 del d.lgs. 22/01/2004, n° 42 - 11 violazione dell’art. 3 della legge n° 241/90 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto dei presupposti - travisamento dei fatti, difetto di pubblico interesse - violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità - illogicità ed ingiustizia manifesta.
5. Il 4 novembre 2024 parte appellante ha depositato memorie difensive ex art.73 c.p.a..
6. Il 22 novembre 2024 si è costituita in giudizio Norbalabor S.r.l..
7. Ad esito dell’udienza pubblica del 5 dicembre 2024 questa Sezione, ritenendo la causa non ancora matura per la decisione ha disposto, con ordinanza collegiale n. 9996 dell11 dicembre 2024, incombenti istruttori ordinando alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari di esibire una dettagliata relazione di chiarimenti sui fatti di causa che specificasse:
- se, come dedotto da parte appellante, tra i macchinari ed utensili oggetto del decreto di apposizione del vincolo di interesse culturale gravato in prime cure ve ne siano anche di fattura recente (anni ’70 e ’80 del secolo scorso) e, in caso positivo, se ed in che termini gli stessi, singolarmente e congiuntamente considerati insieme con gli altri beni mobili del compendio, possano considerarsi testimonianza di una produzione artigianale “preindustriale” propria del territorio di Conversano;
- le caratteristiche (dimensionali, costruttive, architettoniche) degli immobili sottoposti a vincolo indiretto a mezzo del decreto gravato in prime cure nonché in quale relazione gli stessi si pongano con il compendio immobiliare della Cantina Sociale e, segnatamente, anche con la sua destinazione produttiva; tanto depositando rilievi fotografici e documentazione di interesse.
8. In data 14 gennaio 2025 il Ministero della cultura ha depositato la richiesta relazione.
9. Il 10 febbraio 2025 parte appellante ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a. insistendo per l’accoglimento dell’appello.
10. All’udienza del 13 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato nei sensi e termini appresso precisati.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso introduttivo di primo grado statuendo che il decreto di apposizione del vincolo di interesse culturale su tutti i beni mobili presenti all’interno dell’edificio risulta “esaustivamente motivato con l’illustrazione delle ragioni (testimonianza della cultura industriale e delle tecniche lavorative, nonché della produzione artigianale degli inizi del XX secolo) poste a base della dichiarazione di interesse”.
In particolare, secondo parte appellante, il T.A.R. avrebbe acriticamente aderito alla posizione espressa dalla P.A. osservando che:
- “una volta intervenuta la dichiarazione di interesse culturale […] in virtù del loro valore testimoniale e identitario, i beni […] sono da considerarsi beni culturali e di conseguenza meritevoli di tutela, a prescindere dalla data di realizzazione”;
- “È plausibile che i macchinari e le attrezzature in argomento acquisiscano particolare rilevanza all’interno del contesto in cui sono ubicati […] che costituisce esempio interessante di archeologia industriale dei primi anni del XX secolo”;
- “Gli esempi riportati nella relazione storico-artistica di realtà analoghe a quella di che trattasi sussistono e non sono affatto estranei al territorio pugliese, in quanto presenti a Lecce, a San Cesario e ad Andria”.
Dette statuizioni non sarebbero condivisibili atteso che dagli elementi indicati in motivazione dall’amministrazione non sarebbe possibile desumere:
- il particolare legame e/o rapporto storico-identitario della ex Cantina con la specifica comunità locale di Conversano, emergendo, piuttosto, la rappresentazione di un’ordinaria attività produttiva di vinificazione del tutto comune alle numerose ex Cantine sociali proliferate nel periodo compreso tra gli anni ‘70 e ‘80 in quasi tutti i Comuni del sud barese molte delle quali, peraltro tuttora in attività con ampia e migliore conservazione di quegli stessi macchinari e attrezzature;
- una specifica particolarità, eccellenza, unicità della produzione enologica della ex Cantina di Conversano, tale da far emergere la dichiarata “peculiare testimonianza di produzione artigianale” anche in ragione, da un lato, della scarsa rinomanza in ambito locale del vino ivi prodotto con etichetta “vino bianco della Badessa” (su cui, per vero, anche l’Amministrazione mostra di non indugiare) e, dall’altro, della circostanza che la produzione di “conserve e confetture” ivi pure praticata, non era a marchio proprio, ma per altre ditte ben più note in ambito nazionale (Fabbri di Bologna e Sapori di Siena).
Si aggiunge che sarebbe provato agli atti del giudizio di primo grado che i macchinari e le attrezzature sono datati nel periodo compreso tra gli anni ‘70 e ‘80, in quanto posti in esercizio successivamente alla licenza edilizia n° 1231 del 23 settembre 1965 e del certificato di collaudo del 13 aprile 1970 sicchè sarebbe documentalmente smentito che si tratti di “antichi macchinari e utensili”.
Inoltre si deduce che:
- nell’elenco indifferenziato e compilativo di macchinari e attrezzature utilizzate per l’attività di vinificazione in cui figurano, accanto ad utensileria varia di produzione industriale, finanche vasche in cemento armato destinate alla fermentazione del mosto;
- si tratterebbe in ogni caso di macchinari e attrezzature del tutto comuni (e, in alcuni casi, tuttora presenti in ottimo stato di conservazione) nella generalità delle Cantine sociali proliferate nel decennio ’70 - ’80 in tutti i comuni della Provincia di Bari.
2.1 Parte appellante aggiunge, poi, che la sentenza impugnata avrebbe errato nel condividere quanto affermato nella relazione storico-artistica in ordine alla equiparabilità di quella per cui è causa ad altre storiche realtà testimoniali del territorio regionale come la ex Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, le Officine Cantelmo di Lecce ed il Museo del Confetto Giovanni Mucci di Andria in quanto questi ultimi rappresenterebbero esempi di eccellenza e unicità del cotesto produttivo storico pugliese.
2.2 Sotto un ulteriore profilo la sentenza impugnata sarebbe illogica laddove afferma che siccome sulla Cantina Sociale di proprietà della Tenuta Longo grava un vincolo di tutela risalente al D.M. 17/02/1996 allo stesso modo tutti i beni mobili che si trovano all’interno dovrebbero essere assoggettati a tale vincolo.
Ciò in particolare se si considera che il T.A.R. ha anche riconosciuto che il vincolo gravante sull’immobile ha avuto propriamente a oggetto il riconosciuto valore “architettonico” dell’opificio (che infatti viene convenzionalmente attribuito alla scuola dell’illustre Architetto Sante Simone a quel tempo operante nel sud barese), non già, dunque, la sua specifica destinazione all’attività artigianale/industriale di vinificazione.
In proposito si osserva che mentre la struttura dell’opificio risale ai primi anni del novecento, i macchinari e le attrezzature sarebbero invece riconducibili al decennio tra gli anni settanta e ottanta dello scorso secolo, il che di per sé esclude che possa inferirsi una qualche relazione tra il primo e il secondo provvedimento di vincolo.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il secondo atto di motivi aggiunti proposto avverso il provvedimento recante prescrizioni di tutela indiretta del compendio immobiliare sul rilievo per cui “la ragione del vincolo in questione è propriamente quella di tutelare il bene principale, già sottoposto a vincolo diretto architettonico con il già citato D.M. 17/02/1996”.
In particolare, secondo parte appellante, il T.A.R. avrebbe errato nell’affermare che:
- “le valutazioni circa il valore culturale tengono certamente conto dell’aspetto costruttivo ma si connettono strettamente con assunti che si incentrano sul valore delle ragioni identitarie della comunità, non necessariamente circoscritti al valore artistico del manufatto in questione”;
- “la valutazione e qualificazione come beni di interesse culturale dei manufatti e attrezzature è coerente con il riconoscimento degli stessi nell’ambito di un ciclo produttivo che ha radici nella comunità locale e ne definisce gli aspetti identitari”.
Nel dettaglio dette statuizioni sarebbero assolutamente inconferenti rispetto al provvedimento di tutela indiretta ex art. 45 del d.lgs. n. 42/2004 in quanto meramente riproduttive del supposto valore storico-identitario messo a base del precedente provvedimento di vincolo di tutti beni mobili presenti nell’opificio.
Inoltre il T.A.R. avrebbe omesso di condurre un esame dell’idoneità delle prescrizioni poste al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla citata disposizione codicistica la quale, com’è noto, consente di prescrive vincoli volti ad “evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce ne siano alterate le condizioni di ambiente decoro”.
Si osserva ancora che la relazione tecnico-scientifica allegata al decreto n. 184/2020:
- sarebbe, nelle sue premesse, identica alla relazione storico-artistica allegata al precedente decreto n. 6368/2017 sicché sarebbe affetta dai medesimi difetti istruttori già denunciati a mezzo del secondo motivo di appello;
- nel prosieguo ravviserebbe apoditticamente la “necessità dell’applicazione dell’istituto del vincolo indiretto” accennando alla necessità di tutela della “funzione industriale dell’immobile” anche nell’ottica di una “eventuale musealizzazione del sito”;
- presenterebbe a suo corredo fotografie che non si riferirebbero neanche agli immobili sottoposti alle prescrizioni in contestazione, ma riguarderebbero unicamente l’esterno e le parti interne della Cantina Sociale, già indicate nel primo provvedimento di apposizione del vincolo;
Deduce, poi, parte appellante che:
- gli immobili sottoposti a vincolo indiretto non sarebbero altro che ruderi fatiscenti in calcestruzzo che nulla avrebbero a che vedere con il compendio immobiliare della Cantina Sociale e, soprattutto, non avrebbero alcun interesse storico meritevole di tutela;
- non vi sarebbe alcuna esigenza di conservazione di manufatti di nessun valore storico-artistico estranei al corpo centrale dell’opificio e presenti solo all’interno del perimetro murario del compendio, che la stessa relazione definisce “aggiunte successive” realizzate in “cemento armato” in quanto frutto di recenti superfetazioni/stratificazioni, peraltro di carattere abusivo e in stato di totale abbandono e fatiscenza;
- il rapporto di complementarietà e di funzionalità ipoteticamente intercorrente tra la dichiarata esigenza di conservazione dei ridetti manufatti e gli obiettivi tutelati dalla norma codicistica di salvaguardia della luce, della prospettiva e dell’integrità dell’immobile principale dovrebbero al contrario indurre all’eliminazione di fabbricati secondari e posticci al fine della piena fruibilità e godibilità del corpo principale e dell’intero compendio immobiliare.
3.1 In ultimo, parte appellante osserva che il vincolo in questione renderebbe in pratica impossibile una destinazione d’uso diversa da quella prefigurata dalla Soprintendenza (che ha parlato in proposito di un “sedime favorevole per una eventuale musealizzazione del sito”) traducendosi in un vincolo di destinazione d’uso (figura che non sarebbe ammessa dalla giurisprudenza amministrativa).
4. I suddetti motivi, anche alla luce delle emergenze del supplemento istruttorio disposto da questa Sezione con ordinanza collegiale n. 9996 dell’11 dicembre 2024, sono fondati e vanno accolti nei sensi appresso precisati.
Meritano, in particolare, apprezzamento le doglianze originariamente svolte a mezzo del ricorso introduttivo e dei secondi motivi aggiunti proposti in primo grado (e qui riproposte) con cui si è denunciata l’illegittimità dei decreti prot. n. 6380 del 26 giugno 2017 e prot. n. 184 dell’11 novembre 2020 per difetto di motivazione ed eccesso di potere.
La scelta dell’amministrazione di sottoporre a vincolo diretto la totalità dei beni mobili presenti all’interno dell’opificio nonché di sottoporre a tutela indiretta tutti i beni immobili siti all’interno del recinto del medesimo complesso appare, infatti, il frutto di una valutazione non sufficientemente approfondita e, in ogni caso, non sorretta da adeguata giustificazione.
4.1 In generale, preme osservare che “Il giudizio per l'imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico particolarmente importante (c.d. vincolo diretto), ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a), 13 e 14, del d. lgs. n. 42/2004, è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell'arte e dell'architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità. Ne consegue che l'accertamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela è sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto” (ex multis Cons. Stato, sez. VI, 03/03/2022, n. 1510).
Tuttavia, è stata la stessa giurisprudenza amministrativa a chiarire che l’amministrazione “è comunque tenuta a valutazioni sull'adeguatezza e ragionevolezza del vincolo e ad un proporzionale bilanciamento degli interessi coinvolti”, dovendosi escludere, nel caso di dichiarazione di interesse su un complesso eterogeno di beni (mobili e immobili), la legittimità dell’imposizione di un vincolo “sul tutto” sulla scorta del mero richiamo ad una precedente relazione di massima non accompagnata dall’individuazione e separata valutazione delle cose ricadenti nel vincolo (Cons. Stato, sez. VI, 19/10/2018, n.5986).
In maniera analoga si è pure osservato che “L'imposizione del vincolo indiretto è espressione della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale in caso di istruttoria insufficiente, motivazione inadeguata o incongruenze anche per la mancanza di proporzionalità tra l'estensione del vincolo e le effettive esigenze di protezione del bene di interesse storico-artistico” (Cons. Stato, sez. VI, 08/01/2024, n. 276).
La necessità di una valutazione approfondita ed analitica da parte dell’amministrazione si impone in particolar modo in caso di compendi complessi (cioè caratterizzati da un significativo numero di cespiti anche di tipologia, epoca e fattura differente). In relazione a questi, infatti, il rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza richiede di prendere in considerazione pregio e valore delle singole res anche alla luce delle caratteristiche peculiari di ciascuna, dandone contezza in seno alla motivazione del provvedimento.
Se è infatti vero che in siffatti contesti i beni non vanno considerati atomisticamente ma come universitas nel rapporto reciproco in cui si pongono rispetto al valore culturale oggetto di tutela, non è, tuttavia, consentito all’amministrazione estendere indiscriminatamente la portata del vincolo in ragione di una generica ed indimostrata inerenza al compendio.
4.1 Ebbene, nel caso di specie, come messo in evidenza da parte appellante, alcune delle res sottoposte a vincolo (diretto ed indiretto) presentano caratteristiche (materiali impiegati, epoca di realizzazione, fattezze esteriori) che non paiono coerenti con la ragione ultima che ha spinto l’amministrazione ad intervenire in chiave tutoria (e cioè garantire la conservazione di cose che rappresentino testimonianza della “produzione preindustriale del territorio conversanese” – così pag. 2 della relazione storico artistica allegata al decreto prot. n. 6380 del 26 giugno 2017).
La Soprintendenza non ha invero fornito, neppure in sede di chiarimenti al Collegio, alcuna valida giustificazione rispetto all’inserimento di tali cespiti all’interno del perimetro della tutela diretta ed indiretta limitandosi, per converso, a sostenere, in maniera apodittica, che essi costituirebbero un “unicum” inscindibile.
In particolare, per quanto riguarda i beni mobili sottoposti a tutela diretta, preme rilevare che tra questi rientrano anche cespiti risalenti agli anni ’70 e ‘80 del secolo scorso espressione, per ammissione della stessa amministrazione (pag. 2 della relazione di chiarimenti depositata del 9 gennaio 2025), di “integrazioni funzionali all’attività” ascrivibili ad un “periodo più recente” e non riconducibili a processi produttivi tradizionali. Sono tali, più segnatamente, le grandi vasche di fermentazione in cemento e i serbatoi in ghisa della cd. “linea a freddo” i quali hanno avuto la precipua finalità di sostituire in parte gli “antichi macchinari ed utensili” (come li ha definiti la relazione al decreto prot. n. 6380 del 26 giugno 2017) propri della produzione artigianale “preindustriale”.
Per ciò che attiene, invece, ai beni sottoposti a tutela indiretta, tra di essi figurano alcuni manufatti edilizi che, pur ricompresi entro le mura esterne dell’opificio, costituiscono addizioni più recenti (anch’esse risalenti agli anni ‘70 e ’80) al complesso originario dal quale si distinguono sul piano tecnico-costruttivo e della destinazione funzionale (così, in particolare, la pensilina/ tettoia in cemento armato, con funzione di proteggere le vasche di deposito e raccolta delle uve conferite alla cantina – vasche che nella linea produttiva originaria erano a cielo aperto e non prevedevano la conservazione a lungo termine del raccolto o la sua macerazione all’aperto; ma anche i manufatti contrassegnati alle lett. D), E) e F) della consulenza tecnica depositata da parte appellante il 10 febbraio 2025). In relazione a questi l’amministrazione ha, peraltro, mancato del tutto di indicare le ragioni per le quali l’apposizione del vincolo sia necessaria alla salvaguardia dell’integrità dell’immobile oggetto di tutela diretta nonché delle “sue condizioni di prospettiva, luce visibilità, cornice ambientale e decoro” (come genericamente affermato a pag. 1 della relazione storico storico-artistica al decreto prot. n. 184 dell’11 novembre 2020).
4.2 In conclusione, in accoglimento del ricorso introduttivo e del secondo atto di motivi aggiunti proposti in primo grado, va disposto l’annullamento:
- del decreto prot. n. 6380 del 26 giugno 2017 con cui la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari ha dichiarato l’interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d) del d.lgs. n. 42/2004 dei beni mobili contenuti all’interno della ex Cantina Sociale Popolare;
- del decreto prot. n. 184 dell’11 novembre 2020 e l’allegata relazione con i quali il Segretario regionale ad interim del Ministero per i beni e le attività culturali per la Regione Puglia ha comunicato, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 42/2004, le prescrizioni di utilizzo delle p.lle 2032/p - 4225 - 2034 - 3094 relative ai beni immobili ubicati all’interno della ex-Cantina sociale popolare sita in via Golgota n. 18 in Conversano (Ba).
Resta, peraltro, salvo il potere dell’amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti di tutela sia diretta che indiretta in relazione al compendio di che trattasi.
In sede di riedizione del potere la stessa dovrà, tuttavia, calibrare la portata dei vincoli eventualmente apposti selezionando analiticamente i relativi cespiti in ragione delle concrete caratteristiche di ciascuno (epoca di realizzazione, tecnologia impiegata) e, di riflesso, della loro idoneità a costituire testimonianza della “produzione preindustriale del territorio conversanese” (e, quindi, dei processi produttivi tradizionali tipici dell’area) ovvero della loro specifica attitudine a salvaguardare l’integrità dell’immobile oggetto di tutela diretta; e tanto fornendo adeguata e congrua motivazione che non si risolva nella riproposizione di formule apodittiche e generiche riferibili “in blocco” al compendio.
5. Per le ragioni sopra esposte l’appello è fondato e va accolto nei sensi e termini sopra precisati.
Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, vanno accolti il ricorso introduttivo ed il secondo atto di motivi aggiunti e va, quindi, disposto l’annullamento degli atti con essi impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione intenderà adottare.
6. Sussistono nondimeno, anche alla luce della peculiarità e complessità della vicenda in esame, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie nei medesimi sensi il ricorso introduttivo ed il secondo atto di motivi aggiunti proposti in primo grado e annulla gli atti con essi impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione intenderà adottare.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere