Modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in viticoltura ed enologia.
Articolo unico.
All’elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in viticoltura ed enologia.
La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di agraria può rilasciare l’anzidetto diploma universitario in viticoltura ed enologia.
Dopo la tabella XXXI)-quater, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXXI-quinquies relativa al diploma universitario in viticoltura ed enologia.
L’anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Tabella XXXI-Quinquies
(omissis)