Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Pratiche enologiche
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 21-04-1997
Numero provvedimento: 17420
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Arricchimento tramite concentrazione parziale a bassa temperatura di mosti di uve (evaporazione di acqua a 25°C, sotto vuoto spinto).

 

Codesto Ufficio ha chiesto chiarimenti circa gli adempimenti connessi con l’operazione di arricchimento in oggetto, a seguito di analoghi quesiti formulati dalla ditta Banfi srl, con sede in Montalcino (SI).

Al riguardo, è stato acquisito il parere della Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali e della Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, che hanno rispettivamente rappresentato quanto segue: 1) «... l’articolo 19 del regolamento n. 822/87, nello stabilire quali sono le pratiche enologiche ammesse ai fini dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia nonché le relative modalità, per quanto concerne il mosto d’uve, prevede, tra le altre pratiche, anche la concentrazione parziale senza, per altro, specificare una particolare metodologia.

È da tener presente, inoltre, che l’operazione di concentrazione non può avere l’effetto di ridurre di oltre il 20% il volume iniziale del mosto, nonché di aumentare di oltre il 2% il titolo alcolometrico volumico naturale dello stesso e, in ogni caso, non è possibile ricorrere a nessuna delle altre pratiche di arricchimento ammesse, in quanto le stesse si escludono a vicenda.

È altresì evidente che anche nello specifico caso dovrà essere rispettato il limite del titolo alcolometrico totale previsto per la relativa zona viticola».

2) Con particolare riferimento ai mosti destinati a dare vini a denominazione d’origine, la pratica in questione, rientrando tra quelle disciplinate dalla normativa comunitaria (articolo 19, lettera b), del regolamento n. 822/87), può essere utilizzata anche per la concentrazione del mosto atto a produrre il vino a Docg «Brunello di Montalcino», in quanto il relativo disciplinare non la esclude, come non esclude altre pratiche enologiche «leali» ammesse dalla normativa comunitaria.

Ciò premesso, si fa presente quanto segue.

Preliminarmente, va evidenziato che l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, tra l’altro, del mosto di uve è, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 822/87 e dell’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 823/87, subordinato all’autorizzazione di questo ministero ai sensi del D.m. 8 giugno 1995.

In ordine agli adempimenti concernenti la dichiarazione preventiva di arricchimento e la tenuta dei registri, si osservano le norme comunitarie attualmente vigenti in materia.

Per quanto concerne, in particolare, la tenuta dei registri, considerato anche che per le operazioni di arricchimento in parola non sussiste la possibilità di beneficiare di aiuti comunitari e che è pertanto opportuno mantenere la separazione fra le registrazioni che si riferiscono a operazioni di aggiunta di mosto concentrato ovvero di mosto concentrato rettificato da quelle che si riferiscono alla concentrazione parziale, si ravvisa l’opportunità che:

– le operazioni in parola vengano annotate su specifici registri, diversi da quelli ove vengono annotate le altre operazioni di arricchimento tramite aggiunta di mosto concentrato ovvero di mosto concentrato rettificato;

– venga tenuta, sui registri di carico e scarico, un’apposita colonna riservata al prodotto arricchito tramite concentrazione parziale.

Ai sensi della circolare n. 5 dl 22 ottobre 1996 e compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale, sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di codesti Uffici per l’autorizzazione alla tenuta dei registri presso le sedi principali o presso le imprese specializzate.