Settore vinicolo - Intervento a sostegno nel settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione vigneti Piano strategico PAC 2023/2027 - Domanda di aiuto relativa al bando sulla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2024/2025 - Inammissibilità della domanda - Rilevate difformità nella forma di allevamento delle superfici vitate rispetto a quanto dichiarato nello schedario viticolo - Istanza cautelare - Difformità risultate evidenti - Assenza di un pregiudizio grave e irreparabile - Possibilità di presentare una nuova domanda di contributo per la campagna successiva 2025/2026.
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2025, proposto da
Romano Visani, rappresentato e difeso dall'avvocato Romina Magnani, con domicilio eletto presso il suo studio in Cesena, piazza Almerici 4;
contro
Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizia Senofonte, Silvia Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agricola San Clemente Società Agricola, Poggiolina Società Agricola, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- Del Bando “Regolamento UE 2021/2115, DGR 604/2024 Intervento a sostegno nel settore vitivinicolo: rityrutturazione e riconversione vigneti Piano strategico PAC 2023/2027 Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna 2024/2025 in Emilia Romagna- Note applicative art. 9 attività non ammesse lett.e; -Del provvedimento emesso su “ Regolamento UE 2021/2115, DGR 604/2024 Misura di Ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2024/2025: 2 provvedimento di inammissibilità della domanda di aiuto n. 5791479 emesso da Regione Emilia Romagna notificato a mezzo PEC in data 29/11/2024 con oggetto “Regolamento UE 2021/2115, DGR 604/2024 Misura di Ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2024/2025 - Domanda di aiuto n. 5791479. Notifica della determina n. 25911 del 28/11/2024 - Visani Romano con la quale veniva notificato il provvedimento di inammissibilità della domanda di sostegno”;- doc. 1 impugnato della comunicazione Reg. UE 1308/2013, Reg. UE 2115/2021 OCM VITIVINICOLO AVVISO PUBBLICO approvato con DGR 604/2024 e s.m.i. CAMPAGNA 2024/2025 VISANI ROMANO CUAA VSNRMN63C16C065B rigetto domanda di aiuto n. 5791479 rigetto domanda e notifica verbali di controllo cui seguirà determina di rigetto notificata via pec prot. .1291336.U; della deliberazione Regione Emilia Romagna di approvazione della graduatoria regionale – elenco domande ammesse e finanziate ed elenco domande dichiarate inammissibili pubblicata sul BURERT n. 8 del 10/01/2025 - di qualunque atto ad esso connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia-Romagna;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussiste la probabilità di un esito favorevole della causa in quanto, come risulta dal verbale di accertamento e dalla copiosa documentazione fotografica prodotta in atti sono state rilevate difformità in ordine alla forma di allevamento delle superfici vitate rispetto a quanto indicato nello schedario viticolo ( vedi verbale del 25/7/2024; in particolare, la superficie vitata ricadente nel Comune di Castel Bolognese, catastalmente identificata al foglio 13 particella 280 unar 1,2,3,5,6,7 e 8, presentava una forma di allevamento a GUYOT bilaterale anziché a Casarsa e Cordone speronato come dichiarato nello schedario viti);
Considerato che non sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile, soltanto genericamente indicato dal ricorrente, e che, come precisato dalla difesa regionale, il ricorrente potrebbe tuttora, presentare nuova domanda di contributo, aderendo al nuovo regime di aiuti nel settore viticolo per la campagna 2025/2026, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese della fase cautelare anche attesa la novità della questione dedotta in fatto ed in diritto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) Respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere