Viticoltura - Manuale dei controlli AGEA - Ricorso proposto da diverse società vinicole contro AGEA e MASAF per la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR per il Lazio - Richiesta la sospensione dell’efficacia di una parte "Manuale dei controlli ex art. 14, comma 2, del decreto n. 331843 del 26 giugno 2023 (Sostegno all’informazione e alla promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi, campagna 2024/2025)" predisposto da AGEA - Bilanciamento degli interessi contrapposti - Conoscenza preventiva delle regole che disciplinano l’attività di controllo.
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9747 del 2024, proposto da
Santa Margherita e Kettmeir e Cantine Torresella S.p.A., Nosio S.p.A., Gruppo Italiano Vini S.p.A., Casa Vinicola Zonin S.p.A., Tenuta Cà Bolani S.a.r.l., Cà del Bosco S.r.l. Società Agricola, Cà Maiol S.r.l. Società Agricola, Castello del Poggio S.a.r.l., Castello di Albola S.a.r.l., Masseria Altemura S.a.r.l., Paladin Vp S.p.A. – Bdm – Borghi Vini – Poggio Petroso, Tenute Piccini S.p.A., Spumanti Valdo S.r.l., S.M. Tenimenti Pile e Lamole e Vistarenni e San Disdagio S.r.l. Società Agricola, Azienda Agricola Uccelliera di Cortonesi Andrea, Fantini Group Vini S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluca Scalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agecontrol S.p.A. - Agenzia Pubblica per i Controlli in Agricoltura, Istituto del Vino Italiano di Qualità Grandi Marchi S.c.a.r.l., Confederazione Italiana Agricoltori Toscana, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 4760/2024, resa tra le parti, avente ad oggetto:
- in via principale, sospensione dell’efficacia- esclusivamente in parte qua e nei limiti di cui all’esposizione, dell’atto denominato “Manuale dei controlli ex art. 14, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 331843 del 26 giugno 2023 - Sostegno all’informazione e alla promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi, campagna 2024/2025”, predisposto da Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e pubblicato sul sito istituzionale della medesima in data 07.06.2024 con numero di protocollo 0045956, nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi;
- in subordine, concessione della tutela cautelare di cui all’art. 55, comma X c.p.a. mediante sollecita fissazione dell’udienza di trattazione nel merito del ricorso di primo grado.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti gli avvocati Gianluca Scalco, Massimo Di Benedetto e Ignazio Fresu;
Ritenuto che l’appello non possa trovare accoglimento, al di là del possibile interesse a ricorrere, avuto riguardo all’apprezzamento del periculum in mora, atteso che il gravato manuale dei controlli contiene delle prescrizioni che disciplinano un’attività di controllo non ancora espletata, e quindi va confermata la statuizione di prime cure sul difetto di un interesse concreto ed attuale dei ricorrenti (il pregiudizio grave ed irreparabile asserito risulta invece meramente astratto e futuro, concretizzandosi eventualmente solo al momento che l’attività di controllo sarà perfezionata);
Ritenuto inoltre che nel caso di questo bando riguardante la campagna OCM vino 2024/2025 risulta che i partecipanti hanno avuto conosciuto le regole del manuale prima della scadenza del termine per presentare le istanze di ammissione al contributo e hanno quindi avuto conoscenza preventiva delle regole che disciplinano l’attività di controllo, pertanto è stata la loro decisione se partecipare o meno e di indirizzare i loro progetti verso paesi rispetto a cui fossero esigibili gli obblighi documentali come da manuale;
Né le regole dei controlli sembrano affetti di irragionevolezza, alla luce della previsione di meccanismi in caso dell’impossibilità di produrre la documentazione richiesta (art. 20, co. 3 e art. 13, co. 6 del Manuale);
Valutato che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, risulta essere prioritario mantenere la res adhuc integra e con essa il complessivo e delicato sistema di rendicontazione e controllo, anche alla luce delle prerogative di antifrode dell’Unione Europea vigenti nel settore, e salva ogni ulteriore valutazione da demandare alla successiva fase di merito dinanzi al TAR;
Ritenuto che le spese di lite della presente fase cautelare possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (Ricorso numero: 9747/2024). Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Thomas MathàGiancarlo Montedoro