Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 05-02-2025
Numero provvedimento: 184
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Azienda dedita alla produzione di uve DOP Primitivo di Manduria - Verifica ispettiva - Dichiarazione vitivinicola relativa alla campagna 2022/2023 - Intimazione di declassamento per la rilevata insufficienza della superficie totale del vigneto aziendale a coprire la produzione di uve rivendicate per la DOP Primitivo di Manduria, in quanto a seguito dell’eliminazione di superfici, avvenuta con la rettifica della dichiarazione vitivinicola, che ha riportato la densità di impianto a quanto prescritto dal disciplinare di produzione della DOP Primitivo di Manduria, è confermato un evidente supero di resa - Accertata la non conformità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di produzione del vino dichiarato nella campagna vitivinicola - Azienda tenuta al declassamento di tutta la produzione rivendicata come DO - Modifiche allo schedario viticolo effettuate d’ufficio dalla Pubblica Amministrazione aventi effetto per la campagna vitivinicola successiva.


SENTENZA


 

sul ricorso numero di registro generale 251 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona dell’omonimo titolare e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Carone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

-OMISSIS- (oggi -OMISSIS-.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabiola Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;



nei confronti

Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria DOC, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;



per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot. n. -OMISSIS- del 7 dicembre 2023 di -OMISSIS-, Consulta dei ricorsi, avente ad oggetto “Esito ricorso certificazione DO Primitivo di Manduria”, recante comunicazione del rigetto del ricorso amministrativo presentato -OMISSIS- avverso la grave non conformità, riscontrata in sede di verifica ispettiva del 27 settembre 2023 e comunicata alla -OMISSIS- Agricola (destinataria delle uve conferite dalla ricorrente con la dichiarazione vitivinicola relativa alla campagna 2022/2023) con nota del 12 ottobre 2023, recante intimazione di declassamento delle stesse “per la rilevata insufficienza della superficie totale del vigneto aziendale a coprire la produzione di uve rivendicate per la DOP Primitivo di Manduria, in quanto a seguito dell’eliminazione di superfici, avvenuta con la rettifica della dichiarazione vitivinicola, che ha riportato la densità di impianto a quanto prescritto dal disciplinare di produzione della DOP Primitivo di Manduria, è confermato un evidente supero di resa, pertanto l’azienda è tenuta al declassamento di tutta la produzione rivendicata come DO”;

del verbale di verifica ispettiva di -OMISSIS- - Viticoltore n. -OMISSIS- del 27 settembre 2023, che ha accertato la non conformità predetta rispetto alla densità di impianto prescritta;



nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

e per la condanna

di -OMISSIS- al risarcimento del danno.



 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di -OMISSIS- (oggi -OMISSIS-.);

Vista il decreto cautelare presidenziale n. -OMISSIS-0 del 7 marzo 2024 di respingimento dell’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Mariachiara Basurto e uditi per le parti i difensori Avv. P. Carone per la parte ricorrente, Avv. F. Tomaselli per -OMISSIS- S.p.A., Avvocato dello Stato G. Marzo per l'Amministrazione statale resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



 

FATTO e DIRITTO
 

1.Con ricorso notificato alle controparti il 5 febbraio 2024 e depositato in giudizio il 5 marzo 2024, la ricorrente, Azienda Agricola individuale condotta dal Sig. -OMISSIS-, dedita alla produzione di UVE DOP Primitivo di Manduria, ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.

2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.

2.1. Espone che, in data 27 settembre 2023, in seguito a visita ispettiva nei vigneti dell’Azienda effettuata dall’ispettore di -OMISSIS- (oggi -OMISSIS-.), è emerso che la “superficie vitata presente sull’appezzamento di terreno in agro di Oria Foglio -OMISSIS- particelle -OMISSIS- era inferiore a quella dichiarata a seguito dell’estirpazione di alcuni filari da parte dello stesso”, ma l’esito della verifica sarebbe stato classificato come positivo, ovvero “assenza di non conformità”, come da verbale di verifica ispettiva viticoltore n.-OMISSIS- del 27 settembre 2023.

2.2. Il 12 ottobre 2023 -OMISSIS- ha notificato alla -OMISSIS- (P.IVA/C.F. -OMISSIS-), a cui il Sig. -OMISSIS- ha conferito le UVE DOP in qualità di viticoltore, il Modello di comunicazione di non conformità riferito al verbale n.-OMISSIS- del 27 settembre 2023 con cui il Comitato di Certificazione, nella seduta dell’11 ottobre 2023, ha riscontrato delle non conformità di livello “Lieve”, intimando tuttavia che l’uva conferita dalla ricorrente alla -OMISSIS- S.r.l. e oggetto di dichiarazione vitivinicola 2022/2023 n. -OMISSIS- pari a 15.000 Kg. dovesse essere riclassificata, in quanto non poteva essere rivendicata come DOP Primitivo di Manduria.

2.3. Il 3 novembre 2023 il sig. -OMISSIS- ha trasmesso ricorso in autotutela volto alla soluzione della controversia, ma la -OMISSIS- (oggi -OMISSIS-.), Consulta dei ricorsi, ha comunicato l’obbligo di declassamento di tutta la produzione rivendicata come DOP in data 7 dicembre 2023.

2.4. In ossequio alla normativa sovranazionale di cui al Regolamento (U.E.) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione, secondo cui le procedure di opposizione in materia di controlli sul vino devono essere improntate a criteri di risoluzione amichevole delle controversie volta a raggiungere un accordo, in data 19 dicembre 2023 è stata inviata dalla parte ricorrente una ulteriore contestazione del verbale di verifica ispettiva (non avendo ricevuto il sig. -OMISSIS- altro provvedimento alcuno) con allegata una relazione tecnica a firma dell’agronomo Dott. Frioli al fine di evincere - i presunti - errori relativi alla verifica ispettiva contestata.

2.5. In data 9 gennaio 2023, però, -OMISSIS- (oggi -OMISSIS-.) ha comunicato alla Azienda Agricola ricorrente, per il tramite del proprio legale, il seguente esito: “In riferimento alla Sua comunicazione a mezzo PEC del 19\12\2023 si conferma che in data 27\11\2023, l’organo collegiale indipendente (Consulta dei ricorsi) ha deliberato il rigetto del ricorso presentato. Sul punto si evidenzia che il provvedimento assunto dalla Consulta non può essere oggetto di rettifica da parte della scrivente e ha pertanto carattere definitivo”.

2.6. La ricorrente ha inviato formale richiesta di accesso agli atti in data 11 gennaio 2024 (anche a seguito di interlocuzione per le vie brevi con la società di controllo), con riferimento alla quale -OMISSIS- (oggi -OMISSIS-.) sarebbe rimasta inerte.

3. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

I) Violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 10, comma 7, del D.M. 2 agosto 2018 n. 7552, avente ad oggetto il “Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n.238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”. Violazione del principio del giusto procedimento.

II) Violazione delle norme per la viticoltura previste dal disciplinare di produzione della DOC Primitivo di Manduria di cui all’art. 35 del T.U. della Vite e del Vino (l. 238/2016). Violazione della DGR n.1859 del 30/11/2016 (D.D.S. Regione Puglia del 15 dicembre 2016, n. 202) disciplinante la “Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg.(UE) n. 1308/2013 e s.m.i.: approvazione linee guida”. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere.

III) Violazione dell’art. 1, comma1, Legge n. 2-OMISSIS- del 1990 e ss.mm. secondo cui l’attività amministrativa è retta dai principi dell’ordinamento comunitario: violazione del legittimo affidamento del privato e del principio di trasparenza e pubblicità.

IV) Carenza di motivazione, difetto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere.

4. Con decreto cautelare presidenziale n. -OMISSIS-0 del 7 marzo 2024 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio con la seguente motivazione: “Considerato che, prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sul fumus boni juris (che, nel particolare caso di specie, appare opportuno riservare al Collegio all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), tenuto conto che la parte ricorrente lamenta dei danni di carattere essenzialmente patrimoniale, proponendo peraltro anche domanda risarcitoria nei confronti di -OMISSIS-, e nemmeno allega la presenza di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione (del 19 Marzo 2024), non si ravvisa la presenza nel caso di specie dei presupposti di legge (contemplati dall’art. 56 c.p.a.) per la concessione della invocata tutela cautelare monocratica urgente.”.

5. In data 7 marzo 2023 si è costituito in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, chiedendo il rigetto del ricorso.

6. In data 11 marzo 2024 si è costituita in giudizio -OMISSIS- (oggi -OMISSIS-.) chiedendo il rigetto del ricorso.

7. Con memoria difensiva depositata il 15 marzo 2024 -OMISSIS- (oggi -OMISSIS-.) ha insistito per il rigetto del ricorso.

8. Con memoria difensiva depositata in giudizio il 19 dicembre 2024 la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

9. Il 26 dicembre 2024 ed l’8 gennaio 2025 -OMISSIS- S.P.A. (oggi -OMISSIS-.) ha depositato in giudizio memorie di replica insistendo per il rigetto del ricorso.

10. L’8 gennaio 2025 la parte ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva insistendo per l’accoglimento del ricorso.

11. Nella pubblica udienza del 29 gennaio 2025, dopo ampia discussione orale, la causa è stata posta in decisione.

12. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto, per le ragioni di seguito indicate.

12.1. È infondato, innanzitutto, il primo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente censura l’illegittimità dei provvedimenti impugnati poiché adottati in dedotta violazione dell’art.10 comma 7 del D.M. 2 agosto 2018 n.7552, in quanto -OMISSIS- (oggi -OMISSIS-.) non avrebbe comunicato il provvedimento di (grave) non conformità adottato dal Comitato di Certificazione dopo la verifica ispettiva che sarebbe stato, invece, notificato, a mezzo p.e.c., esclusivamente, alla -OMISSIS- Società Cooperativa Agricola in data 12 ottobre 2023.

Osserva, in proposito, il Collegio che risulta documentato che la Società resistente, in data 11 ottobre 2023, ha ritualmente provveduto a notificare all’Azienda Agricola -OMISSIS- il provvedimento di grave non conformità, con apposita raccomandata a.r., come dimostrato attraverso l’esibizione dell’avviso postale di ricevimento del 23 ottobre 2023 firmato dallo stesso Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- e depositato in giudizio. Peraltro, il predetto provvedimento di non conformità grave notificato (come detto) a mezzo raccomandata a.r. alla parte ricorrente, in quanto predisposto su un modello standard fornito dal Ministero dell’Agricoltura, risulta indicare anche il nominativo del Responsabile del procedimento (Dott. Francesco Manzo), nonché le modalità di impugnazione dello stesso provvedimento.

12.1.1. È parimenti infondata l’ulteriore (suggestiva) censura proposta dalla parte ricorrente con il primo motivo di ricorso, riferita alla dedotta violazione dell’art. 10 comma 7 del D.M. n. 7552 del 2018 nella parte in cui prevede: “Le comunicazioni di non conformità effettuate entro il 31 luglio di ogni anno hanno effetto per la compagna in corso, quelle effettuate dopo il 31 luglio di ogni anno hanno effetto per la campagna successiva, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge”. Sostiene parte ricorrente che il combinato disposto dell’art. 10 comma 7 D.M. n. 7552 del 2018 e dell’art. 8 comma 8 della Legge n. 238 del 2016 consente di affermare che le comunicazioni di non conformità effettuate dopo il 31 luglio di ogni anno (come nella specie) hanno effetto per la campagna vitivinicola successiva.

Pertanto, conclude parte ricorrente, siccome la visita ispettiva relativa alla Campagna vitivinicola 2022/2023 è iniziata in data 1 settembre 2023, il relativo verbale è stato notificato in data 27 settembre 2023 e il modello di comunicazione di non conformità è stato inviato con p.e.c. successiva alla seduta del Comitato di Certificazione dell’11 ottobre 2023, ogni eventuale azione correttiva dovrebbe avere effetto a partire dalla Campagna vitivinicola 2023/2024.

Invece, rileva il Collegio che le richiamate disposizioni normative, correttamente e logicamente intese (alla stregua dei consueti ortodossi canoni ermeneutici), tenuto conto anche delle modifiche apportate dal successivo D.M. n. 102728 del 3 marzo 2022, si riferiscono - a ben vedere - alle superfici vitate rivendicate nell’annata precedente e alle modifiche allo schedario vitivinicolo operate d’ufficio dalla P.A. (AG.E.A.).

Infatti l’articolo 8, comma 8 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, stabilisce che “L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori regionali, d'intesa con le regioni, adeguano le procedure di gestione e controllo, nonché quelle di periodico aggiornamento degli usi del suolo nell'ambito del GIS, affinché i dati relativi alle superfici vitate non siano compromessi. Eventuali modifiche allo schedario viticolo effettuate dall'amministrazione e non espressamente richieste dal produttore, pur senza effetto su pagamenti o sanzioni, devono essere a questo notificate entro il 31 luglio di ogni anno con effetto per la campagna vitivinicola successiva, anche al fine del corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT”.

È, dunque, evidente che la normativa soprariportata prevede che le sole modifiche allo schedario viticolo effettuate d’ufficio dalla Pubblica Amministrazione hanno effetto per la campagna vitivinicola successiva.

D’altronde, il D.M. n. 102728 del 3 marzo 2022 recante le “Modifiche degli allegati al D.M. 2 Agosto 2018 n. 7552” all’art. 2, nel disciplinare l’attività di controllo relativa ai Viticoltori, prevede espressamente la “Verifica di conformità delle superfici vitate in conduzione, rivendicate nell’annata precedente rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione e ai dati riportati nello schedario viticolo nazionale”.

Tale soluzione oltre ad essere conforme al dato letterale delle disposizioni richiamate risulta essere anche logica, poiché diversamente opinando si rischierebbe di immettere in commercio un prodotto non conforme allo specifico disciplinare di produzione.

Appare, infatti, logico ed evidente (anche in base alla ratio legis) che, accertata la non conformità (rispetto alle prescrizioni del disciplinare di produzione) del vino dichiarato nella campagna vitivinicola, sia necessario disporre il declassamento (immediato) di quel prodotto, riferito a quello specifico anno dichiarato e non invece, disporre il declassamento per la successiva campagna vitivinicola, relativamente ad un prodotto non ancora controllato.

12.2. È infondato anche il secondo motivo di gravame, con cui parte ricorrente lamenta che -OMISSIS- S.p.A. (oggi -OMISSIS-.), nella visita ispettiva del 27 settembre 2023, non abbia rispettato le linee guida previste per la misurazione della superficie vitata, incorrendo in un presunto errore di valutazione di cui alla Circolare AGEA ACIU.2011.-OMISSIS-3 del 17 febbraio 2011 inerente la misurazione dei vigneti.

Afferma, inoltre, parte ricorrente che la superficie vitata, pari a mq. -OMISSIS-.712 avrebbe tutti i requisiti previsti dal Disciplinare della DOP Primitivo di Manduria (compreso quello di avere minimo n. 3.500 ceppi ad ettaro).

Osserva, in proposito, il Collegio che emerge dalla stessa dichiarazione vitivinicola n. domanda -OMISSIS- (oltre ad essere stato accertato dalla verifica ispettiva in occasione del sopralluogo) che il sesto d'impianto risultava non in grado di rispettare la densità di almeno 3.500 ceppi ad ettaro come riportato all'art 4 del disciplinare di produzione. Pertanto correttamente è stata rilevata l’irregolarità classificabile come grave, in quanto le particelle site nel comune di Oria (BR) foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS- di 507 mq; foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS- di 457 mq; foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS- di 2556 mq; foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS- di 103 mq erano state oggetto di dichiarazione vitivinicola 2022/2023 n. -OMISSIS- come DO Primitivo di Manduria, pur non rispettando il massimo rivendicabile dal relativo disciplinare di produzione.

È quindi evidente che l’azienda stessa ha ammesso che nelle particelle -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS- e -OMISSIS- del foglio -OMISSIS- del Comune di Oria (BR) sono presenti soltanto sei filari singoli di viti, intervallati da file di oliveti e che la superficie vitata totale per tali particelle è inferiore alla superficie dichiarata sulla scheda superfici vitate del 25 agosto 2023.

Nel caso de quo, le superfici conteggiate nella dichiarazione e accertate sono state quelle delle intere superfici, comprensive cioè anche delle parti olivetate e delle parti su cui il vigneto è risultato espiantato, ossia particella -OMISSIS- di 507 mq; -OMISSIS- di 457 mq; particella -OMISSIS- di 2556 mq; particella -OMISSIS- di 103 mq.

La corretta superficie per tali particelle, considerando soltanto le superfici a coltura specializzata, ovvero esclusivamente vitata, è risultata rispettivamente di 227 mq, di 176 mq, di 1087 mq e di 46 mq, come risulta dalla scheda delle superfici vitate del 12 settembre 2023.

Solo con la dichiarazione di ravvedimento operoso del 20 febbraio 2024 la odierna ricorrente ha riportato la densità di impianto a quanto prescritto dal disciplinare di produzione (densità di3.500 ceppi ad ettaro), mentre in precedenza, essendosi ridotta la superficie utile alla produzione, è emerso un evidente supero di resa per la DO primitivo di Manduria.

12.3. Va disatteso anche il terzo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta la violazione del principio del legittimo affidamento sul presupposto che, se il viticoltore avesse saputo di non poter rivendicare le uve come DOP di Primitivo di Manduria, avrebbe compiuto scelte imprenditoriali diverse.

Il Collegio rileva, infatti, che il legittimo affidamento presuppone il configurarsi di una situazione di vantaggio per il privato in conseguenza di un atto o comportamento della Pubblica Amministrazione che ingeneri nel privato un interesse alla stabilità del rapporto giuridico amministrativo. Nel caso de quo -OMISSIS- S.p.A. (oggi -OMISSIS-.) non ha adottato alcun tipo di provvedimento di segno opposto a quello impugnato né ha realizzato comportamenti in grado di ingenerare una situazione di vantaggio (in seguito eliminata) per la parte ricorrente (e non emerge comunque la buona fede di quest’ultima).

Inoltre, il provvedimento impugnato è diretta conseguenza della violazione da parte della ricorrente delle norme contenute nel disciplinare di produzione che regolano la produzione vitivinicola internamente alle denominazioni di origine cui si riferiscono. Il Collegio rileva che la violazione di disposizioni normative non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al privato.

12.4. È infondato anche il quarto motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta la carenza di motivazione, il difetto di motivazione e di istruttoria nel procedimento amministrativo in questione, perchè -OMISSIS- S.p.A. (oggi -OMISSIS-.) non avrebbe notificato il provvedimento di non conformità alla ricorrente, non avrebbe instaurato il contraddittorio con il viticoltore non consentendogli alcuna controdeduzione e che non sarebbe stata messa a disposizione della ricorrente la documentazione alla base del provvedimento finale né tutti gli atti del procedimento accertativo.

Osserva il Collegio che, come sopra specificato, la comunicazione diretta alla ricorrente della accertata non conformità dopo la verifica ispettiva risulta essere stata comunicata con raccomandata a.r. ricevuta il 23 ottobre 2023.

Inoltre, in seguito alla comunicazione del provvedimento di non conformità grave, la ricorrente ha presentato ricorso amministrativo sottoposto allo scrutinio della Consulta dei ricorsi di -OMISSIS- S.p.A., che, dopo aver valutato le osservazioni e le contestazioni avanzate dalla parte ricorrente, ha deciso che non fossero idonee a superare le evidenti (gravi) irregolarità riscontrate in sede ispettiva.

Infine dopo la comunicazione dell’esito del ricorso amministativo del 7 dicembre 2023 prot n. -OMISSIS-, la ricorrente ha inviato un’ulteriore istanza di annullamento e/o rettifica che è stata riscontrata da -OMISSIS- (oggi -OMISSIS-.) con comunicazione del 9 gennaio 2024.

Inoltre -OMISSIS- S.p.A. (oggi -OMISSIS-.) ha riscontrato nei termini di legge la richiesta di accesso agli atti formulata dalla ricorrente trasmettendo gli atti del procedimento. È dunque evidente che è stato assicurato pienamente in sede amministrativa l’esercizio del contraddittorio alla parte ricorrente.

13. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere respinto.

-OMISSIS-. Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge, anche in relazione alla complessità e alla assoluta novità della controversia, per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra tutte le parti costituite.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese processuali compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.



Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Mariachiara Basurto, Referendario, Estensore

Carlo Iacobellis, Referendario