Estratto secco netto nei vini.
Sono pervenute a questa Direzione Generale richieste di chiarimenti in merito alla interpretazione da dare «all’estratto secco netto» riportato tra le caratteristiche dei vini di qualità, ai cui limiti indicati nei relativi disciplinari di produzione devono rispondere i citati prodotti.
In merito alla questione di che trattasi, sentito il parere del Comitato nazionale tutela vini, si comunica che, non trovando riscontro la dizione «estratto secco netto», nella normativa comunitaria vigente, reg. 2676/90, che definisce i metodi di analisi nel settore vitivinicolo, è necessario doversi procedere alla sostituzione di tale denominazione, riportata tra le caratteristiche al consumo dei v.q.p.r.d., con la denominazione «estratto non riduttore».
Pertanto, a partire dal corrente anno, sia nei disciplinari di produzione che verranno proposti, che per quelli già vigenti e per i quali vengono presentate richieste di modifica, verrà riportata la denominazione «estratto non riduttore».
Per la determinazione del parametro citato, codesti enti ed organizzazioni dovranno, quindi, tener conto di quanto riportato nel regolamento comunitario, calcolando il valore dell’estratto come segue:
estratto non riduttore g/l = estratto secco totale – zuccheri totale g/l
Per quanto riguarda il valore dell’estratto secco netto, riportato a tutt’oggi nei disciplinari di produzione, continuerà a essere espresso come estratto secco dal quale sono stati detratti gli zuccheri totali eccedenti 1 g/l.
Quanto sopra in attesa che venga chiarito, nelle sedi opportune, il significato e il limite dell’«estratto secco detratti gli zuccheri» di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 29 dicembre 1986 nonché il valore dell’estratto secco minimo presente nei disciplinari di produzione attualmente vigenti.