Rilevazione dei prezzi del vino, ai sensi del regolamento n. 1282/01
Articolo 1.
Ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1282/01, l’Ismea provvede alla rilevazione dei prezzi dei vini da tavola bianchi e rossi e la stima dei relativi volumi commercializzati secondo le modalità indicate nel presente decreto.
La rilevazione dei prezzi è effettuata ogni quattordici giorni e riguarda il prodotto sfuso franco azienda del produttore, IVA esclusa.
Articolo 2.
Punti di rilevazione
La rilevazione riguarda le seguenti piazze, i cui prezzi si riferiscono ai poli produttivi di fianco indicati:
| Vini bianchi | Vini rossi |
| Verona | Verona |
| Ravenna | Vicenza |
| Lugo | |
| Forlì | |
| Rimini | |
| Pescara | Pescara |
| Chieti | |
| Bari | Bari |
| Foggia | |
| Taranto | |
| Trapani | Trapani |
Articolo 3.
Comunicazioni
L’Ismea provvede a comunicare al ministero delle Politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio vitivinicolo, via XX Settembre n. 20 - 00197 Roma, i prezzi e la stima dei rispettivi volumi commercializzati di cui al precedente articolo 1, ogni due lunedì del mese secondo il calendario di cui all’allegato 1.
Qualora il giorno previsto per la comunicazione è un giorno festivo, la stessa sarà effettuata il primo giorno utile successivo a quello stabilito nell’all. 1.
Il ministero delle Politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio vitivinicolo, provvede ad effettuare le comunicazioni, previste all’articolo 16 del regolamento n. 1282/01, alla Commissione Ue secondo il calendario da questa predisposto (allegato 2). (allegati 1 e 2 omissis)