Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Distillazione, sottoprodotti e alcoli
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 14-02-1987
Numero provvedimento: 1947
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Modalità di applicazione delle prestazioni viniche per la campagna 1986-1987.

Si fa riferimento e seguito alla lettera espresso, di codesta associazione, n. 64 del 28 febbraio 1987, intesa a conoscere il volume di prodotto vinicolo su cui calcolare l’obbligo derivante dall’applicazione dell’articolo 39 del regolamento n. 337/79 (prestazioni viniche) (ora reg. 1493/99).

Occorre precisare al riguardo che il citato articolo 39 stabilisce che il quantitativo di alcol contenuto nei prodotti consegnati alla distillazione, in assolvimento dell’obbligo in causa, deve corrispondere, almeno, ad una percentuale dell’alcol contenuto nel vino prodotto.

È fuor di dubbio che il vino prodotto deve intendersi quello avente le caratteristiche idonee per il consumo e non già quelle di un vino in fase di elaborazione come si può intendere il vino feccioso.

Il fatto che da qualche anno a questa parte sia richiesto al produttore di esprimere la propria produzione – sia essa in uva, in mosti o in vini – in ettolitri di vino feccioso, non vuol dire che il volume di alcol su cui calcolare l’obbligo delle prestazioni viniche debba essere fatto sul volume del vino feccioso. Un’interpretazione della norma in tal senso si tradurrebbe in un maggior onere a carico del produttore, non giustificata dalla logica secondo cui un prodotto destinato alla distillazione obbligatoria – quale è la feccia contenuta nel vino feccioso – non può formare oggetto di un obbligo aggiuntivo.

Occorre rilevare, d’altra parte, che una dichiarazione diversa da quella data porterebbe a concludere che l’obbligo delle prestazioni viniche assolto da quando vige l’obbligo di esprimere, nella dichiarazione di produzione, i prodotti ottenuti in vino feccioso, sarebbe maggiore rispetto a prima mentre, sul piano normativo, l’entità dell’obbligo non ha subito modificazioni di sorta.