Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Norme nazionali (altre)
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 29-12-1986
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 17-01-1987
Numero gazzetta: 13
Data aggiornamento: 01-01-1970

Caratteristiche e limiti di alcune sostanze contenute nei vini.

Il decreto è stato abrogato dal D.m. 10 agosto 2017. Fino al 12 gennaio 2018 sono ancora applicabili i limiti previsti in questo decreto.

Articolo 1.

1. I vini destinati al diretto consumo non devono contenere più di:

– 5 milligrammi di zinco per litro;

– 1 milligrammo di rame per litro;

– 0,2 milligrammi di piombo per litro (modificato dal reg. 466/01);

– 1 milligrammo di bromo inorganico per litro;

– 60 milligrammi di acido borico per litro;

– 70 milligrammi di sorbitolo per litro.

 

Articolo 2.

1. I vini di cui al precedente articolo devono avere:

a) estratto secco, detratti gli zuccheri, non inferiore a:

– 14 grammi per litro per i vini bianchi;

– 15 grammi per litro per i vini rosati;

– 18 grammi per litro per i vini rossi; b) ceneri non inferiori a:

– 1 grammo per litro per i vini bianchi;

– 1,2 grammi per litro per i vini rosati;

– 1,5 grammi per litro per i vini rossi.

2. Il limite in estratto secco detratti gli zuccheri indicato dal precedente comma, lettera a), per i vini bianchi, non si applica ai vini bianchi dell’Oltrepò Pavese provenienti dal vitigno Pinot per i quali tale limite è di grammi 13 per litro.

 

Articolo 3.

1. I limiti previsti dagli articoli 1 e 2, calcolati in relazione alla quantità di vino base impiegata, si applicano anche ai vini speciali, a eccezione dei limiti in estratto secco detratti gli zuccheri e in ceneri dei vini spumanti e dei vini aromatizzati per i quali valgono invece i seguenti valori:

a) estratto secco, detratti gli zuccheri, non inferiore a:

– 13 grammi per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;

– 17 grammi per litro per i vini spumanti rossi;

– 10,5 grammi per litro per i vini aromatizzati; b) ceneri non inferiori a:

– 1 grammo per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;

– 1,2 grammi per litro per i vini bianchi e rosati di tipo aromatico ad eccezione dei vini spumanti bianchi di qualità Prosecco, dei vini spumanti bianchi a denominazione di origine controllata Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene e superiore Cartizze per i quali il valore è di 1 grammo per litro;

– 1,4 grammi per litro per i vini spumanti rossi;

– 0,8 grammi per litro per i vini aromatizzati.

 

Articolo 4.

1. Il decreto ministeriale 2 luglio 1984 di cui alle premesse è abrogato.