Organo: Governo
Categoria: OCM normativa italiana
Tipo documento: Decreto legge
Data provvedimento: 07-08-1986
Numero provvedimento: 462
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 20-08-1986
Numero gazzetta: 192
Data aggiornamento: 01-01-1970

Misure urgenti in materia di prevezione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

Errata corrige G.u. n. 144/86; legge n. 462 del 7 agosto 1986; D.lgs. n. 266 del 30 giugno 1993; legge n. 146 del 22 febbraio 1994; legge n. 516 del 29 novembre 1995; D.l. n. 157 del 24 giugno 2004

Articolo 1.

(omissis)

 

Articolo 2.

1. Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, così come previsto dal decreto legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché dal decreto legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

2. Con decreto del ministro delle Finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell’impiego dei prodotti di cui al comma 1.

2-bis. Sono escluse dalla normativa di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1986, pubblicato nella G.u. n. 180 del 5 agosto 1986, le aziende che utilizzano l’alcool metilico per i soli processi di saldatura.

2-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, previo parere del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono stabiliti le categorie di aziende che beneficiano dell’esenzione di cui al comma 2-bis e i quantitativi, comunque non superiori a 60 litri annui, acquistabili dalle stesse per le normali attività produttive.

3. Comma abrogato dalla l. 22 Febbraio 1994, n. 146.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del trasporto dei prodotti indicati nel comma 3 senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

 

Articolo 3.

1. La dotazione organica complessiva del personale dell’amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette è aumentata di 150 unità, ripartite come segue:

a) personale tecnico degli uffci tecnici delle imposte di fabbricazione – 7a qualifica funzionale – ingegneri: n. 20;

b) personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette – 7a qualifica funzionale – chimici: n. 30;

c) personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione – 4a qualifica funzionale – ufficiali: n. 50;

d) personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette – 4a qualifica funzionale – preparatori chimici: n. 50.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento si applicano le disposizioni dell’articolo 1 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

3. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo è valutato in lire 2.500 milioni in ragione d’anno. La quota relativa all’anno 1986 è valutata in lire 1.250 milioni.

 

Articolo 4.

1. Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino la pericolosità per la salute pubblica di alimenti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenti cautelari necessari per la tutela della salute pubblica. A tal fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della produzione o del commercio degli alimenti o bevande risultati pericolosi e può anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di stabilimenti con produzioni diversificate o di esercizi commerciali con reparti autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea può essere limitato alle linee di produzione o ai reparti di vendita di alimenti e bevande.

2. L’ordinanza cautelare è adottata entro 24 ore dalla ricezione del referto dal responsabile del laboratorio che ha effettuato le analisi, con effetto fino all’esito delle analisi di revisione dei campioni prelevati e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l’interessato non chieda la revisione delle analisi, questa può essere richiesta dal sindaco. La richiesta di analisi può essere rivolta dal sindaco direttamente al responsabile di un laboratorio abilitato per legge ad effettuare analisi di revisione.

3. Se le analisi di revisione escludono la pericolosità degli alimenti o bevande, l’ordinanza cautelare deve essere revocata entro cinque giorni dal ricevimento del referto analitico.

4. Qualora in base alle analisi di revisione risulti l’esistenza di un pericolo per la salute pubblica, tale da giustificare la cessazione dell’attività produttiva o commerciale della ditta in questione, il sindaco ordina nel termine di giorni dieci la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio o dei reparti di produzione o di vendita degli stessi.

5. Ove il sindaco non provveda, i provvedimenti previsti dai precedenti commi sono adottati, in via sostitutiva, dal prefetto. A tal fine gli organi che hanno rilevato l’infrazione ne danno comunicazione anche al prefetto e i laboratori trasmettono allo stesso l’esito delle analisi di prima istanza e di revisione.

6. Dei provvedimenti adottati il sindaco dà notizia al pubblico, nonché all’autorità di Governo e alla Regione per ogni ulteriore misura a tutela della salute pubblica.

7. Resta fermo il potere delle autorità, che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni, di sospendere o revocare le medesime nei casi previsti dalla legislazione vigente.

8. Anche nel caso contemplato dal comma 7, ove il sindaco non provveda, il prefetto esercita il suo potere sostitutivo.

 

Articolo 5.

1. Quando, a seguito del procedimento previsto dall’articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, l’autorità che esercita la vigilanza sanitaria trasmette la denuncia per fatti nei quali siano ravvisabili estremi di reato dai quali derivi pericolo per la salute pubblica, l’autorità giudiziaria procede con rito direttissimo a norma dell’articolo 502 e seguenti del codice di procedura penale.

 

Articolo 6.

1. I ministri della Sanità e dell’Agricoltura e delle Foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono un programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

2. Essi si avvalgono di un comitato di coordinamento al fine di:

a) realizzare una costante collaborazione tra le varie amministrazioni incaricate della prevenzione e della repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari;

b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi e le sofisticazioni alimentari in base ad uniformi indirizzi;

c) proporre eventuali modifiche delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza.

3. Il programma indicato al comma 1 viene aggiornato annualmente con le stesse modalità ivi indicate, tenendo conto dei dati raccolti dal Servizio informativo sanitario di cui all’articolo 8.

4. Per i fini indicati nei precedenti commi i predetti ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, impartiscono le direttive necessarie ai competenti servizi centrali e periferici di vigilanza e di repressione. Per il servizio sanitario nazionale si applica l’articolo 16, comma 5.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono comitati di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari.

6. I ministri della Sanità e dell’Agricoltura e delle Foreste riuniscono i presidenti dei comitati di cui al comma 5 per la determinazione degli indirizzi ed il raccordo tra l’attività a livello regionale ed il programma indicato nel comma 1.

7. L’Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell’Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l’Arma dei carabinieri.

8. In situazioni di emergenza, al coordinamento operativo dell’Ispettorato, dei nuclei e dei Corpi anzidetti, del Servizio ispettivo centrale del ministero della Sanità e delle altre amministrazioni interessate e degli organi del Servizio sanitario nazionale sovrintende, in campo nazionale, un organo designato dal presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste e del ministro della Sanità, di intesa con gli altri ministri interessati.

9. In sede locale, il coordinamento operativo di cui al comma 8 è assunto, in situazioni di emergenza, dal prefetto.

 

Articolo 7.

1. È istituita l’anagrafe vitivinicola su base regionale destinata a raccogliere per ciascuna delle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermut, vini aromatizzati e prodotti derivati di cui al Dpr 12 febbraio 1965, n. 162, i dati relativi alle rispettive attività.

2. È istituito presso il ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, nell’ambito del proprio sistema informativo, un centro di raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati dell’anagrafe vitivinicola di cui al comma 1. Tale centro sarà raccordato con il catasto viticolo realizzato dal ministero dell’Agricoltura e delle Foreste in conformità con la normativa comunitaria.

3. Con decreto del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste sono disciplinate le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell’anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 e del centro di cui al comma 2.

4. Con decreto del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall’articolo 35 del Dpr 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilità del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino.

 

Articolo 8.

1. Per una compiuta e articolata conoscenza dell’andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, è istituito presso il Servizio informativo sanitario (Sis) del ministero della Sanità un centro di raccolta informatizzata dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori dell’Ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori del Servizio sanitario nazionale, da quelli degli istituti zooprofilattici sperimentali, dai laboratori chimici merceologici delle camere di commercio e dai laboratori di seconda istanza per la revisione delle analisi. Il centro raccoglie anche le informazioni sulle risultanze delle indagini di settore effettuate dagli organi della Polizia di Stato, dai nuclei antisofisticazione dell’Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dal Corpo della guardia di finanza e dagli organi dell’Amministrazione finanziaria operanti nei posti di confine e di dogana interna. I dati elaborati dal Servizio informativo sanitario sono immediatamente comunicati alle Regioni.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per la trasmissione periodica dei dati indicati al comma 1 da parte delle Regioni e delle unità sanitarie locali. Il trattamento e la gestione dei dati sono fissati ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. L’Ispettorato centrale repressione frodi e gli altri organi competenti hanno titolo a ottenere dal centro i dati di cui al comma 1.

4. Presso il ministero della Sanità è istituito l’elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode e di sofisticazione alimentare. Il ministro della Sanità ne cura annualmente la pubblicazione, con riferimento alle condanne intervenute nell’anno precedente, nella Gazzetta ufficiale e in almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

5. I dati di cui al comma 1 vengono trasmessi annualmente al Parlamento.

 

Articolo 8 bis.

(omissis)

 

Articolo 8 ter.

1. Per il vino diverso da quelli a DOC e DOCG è fatto obbligo di indicare sul recipiente, con etichetta, il nome delle uve usate per la vinificazione e la zona di produzione delle uve stesse.

2. Il ministro dell’Agricoltura e delle Foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme relative alle indicazioni di cui al comma 1.

 

Articolo 9.

(omissis)

 

Articolo 9 bis.

1. La preparazione dei vini che hanno bisogno di stabilizzazione in relazione al loro contenuto in zuccheri fermentescibili è consentita alle ditte o cantine a ciò autorizzate dal ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.

2. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 le cantine o ditte devono essere fornite di impianti di stabilizzazione con potenzialità adeguata alle loro necessità di lavorazione.

3. Con decreto del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste vengono identificati i prodotti la cui preparazione è sottoposta all’autorizzazione di cui al comma 1.

4. L’obbligo dell’autorizzazione decorre dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Articolo 9 ter.

(omissis)

 

Articolo 10.

1. Presso il ministero dell’Agricoltura e delle Foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l’esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere e, in genere, al controllo nei settori di competenza del ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi.

2. L’lspettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello interregionale, regionale ed interprovinciale, con laboratori di analisi.

3. Con decreto del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, di concerto con il ministro del Tesoro, nei limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui alla allegata tabella A, è determinato il numero degli addetti all’lspettorato centrale e agli uffici interregionali, regionali e interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici.

4. Per l’esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, il personale di cui ai prospetti A, B e C dell’allegata tabella A è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie. Con decreto del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, da emanarsi di concerto con il ministro dell’Interno, saranno stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.

5. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale di cui al comma 4 è applicata la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000.

 

Articolo 11.

1. Per le analisi di sua competenza l’lspettorato centrale repressione frodi si avvale anche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal Dpr 23 novembre 1967, n. 1318, nonché della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di altri istituti pubblici qualificati, con i quali si stipulano apposite convenzioni di durata triennale.

2. Per l’effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l’Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi.

3. Con decreto del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, di concerto con il ministro del Tesoro, nei limiti della dotazione organica complessiva delle singole carriere di cui alla allegata tabella B, è determinato, e all’occorrenza variato, il numero degli addetti ai singoli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali.

4. Gli organici delle carriere del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono modificati secondo le allegate tabelle A e B.

5. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo è valutato in lire 17.500 milioni in ragione di anno. La quota relativa all’anno 1986 è valutata in lire 9.240 milioni.

 

Articolo 12.

(omissis)

 

Articolo 13.

(omissis)

 

Articolo 14.

1. È autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per una campagna straordinaria di educazione alimentare e di informazione dei consumatori promossa dal ministero della Sanità e gestita tramite le strutture del Servizio sanitario nazionale, coinvolgendo anche le associazioni di produttori e consumatori presenti sul territorio nazionale.

2. È autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per una campagna straordinaria di informazione alimentare in materia di consumo del vino per finanziare progetti finalizzati di penetrazione sul mercato interno ed all’estero promossa dal ministero dell’Agricoltura e delle Foreste ed attuata mediante convenzioni con l’lstituto nazionale per il commercio estero (Ice) e con gli organismi nazionali di settore.

 

Articolo 15.

1. Il ministero del Tesoro, su richiesta del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, rimborsa, agli Stati di appartenenza degli importatori di vino risultato alle analisi adulterato con alcole metilico, il costo del ritiro dal mercato di tale prodotto per la sua distillazione obbligatoria, detratto il prezzo dell’alcole ricavato dalla distillazione.

2. Degli oneri sostenuti per effetto del comma 1 lo Stato italiano si rivale sui responsabili.

3. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato nel limite di lire 5 miliardi, fa carico alle disponibilità del conto corrente istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, per il finanziamento dei regolamenti comunitari in relazione all’articolo 189 del trattato di Roma.

 

Articolo 16.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori dei servizi di igiene pubblica e dei servizi di veterinaria delle unità sanitarie locali, nonché dei laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali, in relazione alla popolazione, alla esistenza e consistenza di imprese di produzione e lavorazione di alimenti e bevande, alla rete di distribuzione e somministrazione degli stessi prodotti e all’entità dei fattori di inquinamento ambientale.

2. I campioni prelevati dai competenti servizi delle unità sanitarie locali sono inviati direttamente ai laboratori individuati ai sensi del comma 1, secondo le indicazioni e le modalità tecniche da questi ultimi fissate.

3. L’lstituto superiore di sanità indica ai laboratori di cui al comma 1 i criteri e le metodiche di analisi, ne coordina le attività tecniche ed esercita sugli stessi la vigilanza tecnica limitatamente ai compiti di sanità pubblica.

4. Con decreto del ministro della Sanità, su proposta dell’lstituto superiore di sanità, sono fissati i requisiti di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, anche in funzione dei parametri di cui al comma 1.

5. Il ministro della Sanità si avvale del Servizio ispettivo centrale e può richiedere ai laboratori già di igiene e profilassi, agli istituti zooprofilattici sperimentali e ai servizi di igiene pubblica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, indagini, prelievi e analisi di speciale interesse. I laboratori forniscono altresì ogni notizia in ordine a situazioni di particolare rilievo sanitario. Delle richieste ai laboratori e servizi viene data comunicazione, per conoscenza, al presidente dell’unità sanitaria locale competente. Il maggiore onere derivante dalle esigenze di funzionamento del servizio ispettivo centrale è valutato in lire 150 milioni per l’anno 1986 e in lire 300 milioni a decorrere dal 1987.

6. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale prevista dal presente articolo è autorizzata, per l’anno 1986, la spesa di lire 40 miliardi. Al relativo onere si fa fronte, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l’anno finanziario 1986, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento «Ristrutturazione dell’Amministrazione finanziaria» e, quanto a lire 30 miliardi, all’uopo destinando quota parte dell’autorizzazione di spesa, per il medesimo anno 1986, di cui all’articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 

Articoli 17 - 18.

(omissis)

 

Articolo 19.

1. Il contingente dei nuclei antisofisticazioni dell’Arma dei carabinieri operanti alle dipendenze funzionali del ministero della Sanità è determinato in 800 unità. Per l’anno 1986 il contingente è determinato in 400 unità. Conseguentemente è autorizzato un incremento dell’organico dell’Arma dei carabinieri di 400 sottufficiali e la tabella n. 3 allegata alla legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla tabella E allegata al presente decreto.

2. La lettera a) dell’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla seguente: «a) sottufficiali n. 25.000 di cui 900 marescialli maggiori cariche speciali».

3. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento dei nuclei indicati al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, lire 3 miliardi e lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del ministero della Sanità degli anni, rispettivamente, 1986, 1987 e 1988.

4. La dotazione di automezzi ai nuclei è effettuata in deroga alla limitazione di cui all’articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

5. Per la dotazione di automezzi e di carburanti al reparto carabinieri operante alle dipendenze funzionali del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste per l’anno 1986.

6. La dotazione di automezzi al reparto di cui al comma 5 è effettuata in deroga alle limitazioni di cui all’articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

 

Articoli 20. - 24.

(omissis)

 

Tabelle A - E

(omissis)