Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Pratiche enologiche, Registri
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 28-07-1983
Numero provvedimento: 102987
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Registro degli aumenti della gradazione alcolometrica dei vini.

Al fine di realizzare una uniformità nella tenuta del registro degli aumenti della gradazione alcolometrica dei vini ai sensi del regolamento n. 1594/70 del 5 agosto 1970 e, nel contempo, di agevolare le operazioni di controllo da parte dei servizi di repressione delle frodi e, nel caso di richiesta dell’aiuto, dell’Aima, si trasmette uno schema del predetto registro, corredato di una nota esplicativa delle singole voci.

Ciò premesso, si raccomanda che gli operatori vinicoli, che intendono avvalersi dell’aiuto previsto dalla Ce per l’arricchimento, si attengano scrupolosamente al predetto schema, che costituisce condizione indispensabile per una celere istruttoria e definizione dell’intera pratica.

Colonne del registro

1) n. progressivo dell’operazione di registrazione.

2) Data in cui avviene l’operazione.

3) Numero della dichiarazione preventiva.

4) Data in cui la dichiarazione è pervenuta al Servizio repressione frodi. Se inviata per posta tale data sarà richiesta al Servizio repressione frodi.

5) N. dei recipienti segnati sulla dichiarazione preventiva.

6) N. progressivo del registro di carico e scarico (vinificazione), in cui viene iscritta l’operazione di scarico concentrato e prodotto da arricchire e carico del totale degli stessi su una nuova colonna: «prodotto arricchito».

7) Natura del prodotto: «uve fresche», «mosto di uve», «mosto di uve parzialmente fermentato», «vino nuovo ancora in fermentazione».

8) Gradazione alcolometrica totale del prodotto base.

9) Ettolitri di vino da tavola da aumentare di gradazione.

11) Ettolitri di v.q.p.r.d. da aumentare di gradazione.

10 e 12) Montegradi del vino da aumentare di gradazione, ottenuto moltiplicando gli ettolitri di vino base per la gradazione totale dello stesso.

13) Gradazione rifrattometrica del concentrato o del rettificato da aggiungere.

14) Zuccheri del concentrato o del rettificato da aggiungere.

15) Alcol potenziale del concentrato o del rettificato.

16) Ettolitri di mosto concentrato C. 2 utilizzato.

17) Montegradi del mosto concentrato C. 2 Dato da 15 x 16.

18) Ettolitri di mosto concentrato C. 3 utilizzato.

19) Montegradi mosto concentrato C. 3. Dato da 15 x 18. 20) Ettolitri di mosto concentrato retificato C. 2. utilizzato.

21) Montegradi mosto rettificato C. 2. Dato da 15 x 20.

22) Ettolitri di mosto concentrato rettificato C. 3. (o zona assimilata ai sensi del regolamento 337/79 articolo 14) utilizzato.

23) Montegradi mosto rettificato C. 3. o zona assimilata. Dato da 15 x 22.

24) Ettolitri vino da tavola di prodotto arricchito, dati dal vino da tavola da arricchire più il mosto concentrato o il rettificato utilizzati.

25) Montegradi del vino da tavola arricchito, dato dal montegradi del vino da tavola da arricchire più il montegradi del mosto concentrato o del rettificato utilizzato.

26) Ettolitri v.q.p.r.d. arricchito dati dal v.q.p.r.d. da arricchire più il mosto concentrato o il rettificato utilizzato.

27) Montegradi di v.q.p.r.d. dato dal montegradi del v.q.p.r.d. da arricchire più il montegradi del concentrato o del rettificato utilizzato.

28) Gradazione alcolometrica totale è data dal montegradi del prodotto arricchito diviso gli ettolitri (25:24 oppure 27:26).

Recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

L’aumento di gradazione non può superare i 13° nella zona C. 2; i 13,5° nella zona C. 3 e i 12,5° nella zona C1b. 29) Aumento in volume dovuto all’arricchimento, è dato da ettolitri di concentrato usato diviso gli ettolitri di prodotto da arricchire.

L’aumento non deve essere superiore al 6,5%.

30) Aumento gradazione alcolica dovuta all’arricchimento, è dato da gradazione alcolometrica totale del prodotto arricchito meno la gradazione alcolometrica totale del prodotto di base cioè 28 - 8. L’aumento di gradazione alcolometrica non deve essere superiore a 2 gradi.

 

Modelli

(omissis)