Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Pratiche enologiche
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 10-10-1977
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 14-10-1977
Numero gazzetta: 281
Data aggiornamento: 01-01-1970

Impiego dei lieviti selezionati in enologia.

Articolo 1.

Nella produzione dei vini è consentito l’uso di lieviti selezionati per vinificazione al fine di favorire il processo fermentativo. I lieviti selezionati devono corrispondere ai seguenti requisiti: a) essere di specie alcoligene idonee e vive;

b) non risultare inquinati da germi patogeni e loro tossine, da germi coliformi, da streptococchi fecali, da clostridi solfito riduttori in g 0,1;

c) essere capaci di provocare, nelle condizioni che saranno indicate con i metodi ufficiali di analisi dei mosti, vini e aceti, il processo fermentativo;

d) essere posti in commercio allo stato di coltura liquida o solida o comunque in qualsiasi forma che ne conservi la vitalità e le proprietà enologiche.

Il substrato nel quale possono essere diluiti i lieviti deve essere tale da non modificare le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche del mosto e del vino.

I materiali di imballaggio utilizzati per il trasporto e la conservazione dei lieviti devono corrispondere ai requisiti di cui all’articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e non devono comunque alterare le qualità microbiologiche dei lieviti stessi.

 

Articolo 2.

I lieviti selezionati devono essere posti in commercio e conservati in recipienti chiusi portanti anche a mezzo etichetta, in caratteri ben leggibili e in lingua italiana, le seguenti indicazioni:

a) prodotto per uso enologico - lieviti selezionati per vinificazione;

b) l’indicazione del genere e della specie del lievito;

c) la data di produzione e il periodo di utilizzazione che non deve comunque essere superiore ai 90 giorni, a partire dalla data di preparazione, per i lieviti non presentati allo stato secco;

d) per i lieviti diluiti in substrato, la natura e la composizione di quest’ultimo, nonché il numero presuntivo di cellule viventi presenti in g o ml 1 di prodotto;

e) il contenuto delle confezioni espresso in grammi. Per i lieviti presentati allo stato liquido il contenuto non può essere superiore a g mille;

f) le dosi di impiego e le indicazioni necessarie per una razionale utilizzazione del prodotto;

g) il nome e la sede della ditta confezionatrice nonché la sede dello stabilimento.

 

Articolo 3.

Il D.m. 8 giugno 1966 è abrogato.

 

Articolo 4.

È consentita, per un periodo transitorio di dodici mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, la commerciaiizzazione di lieviti selezionati per vinificazione preparati in conformità del D.m. 8 giugno 1966.