Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza T.A.R.
Data provvedimento: 06-09-2024
Numero provvedimento: 461
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Misure agevolative - Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 50 - PSN Vino - Graduatoria Regionale definitiva delle domande ammesse ai finanziamenti previsti dalla misura “Investimenti campagna 2023/2024 - Elenco dei progetti esclusi - Procedimento cautelare - Ricorso non sorretto da sufficiente fumus boni iuris - Insussistenza dei requisiti per l’accesso ai contributi in quanto la ricorrente fino alla data di presentazione della domanda di accesso all'aiuto non ha mai lavorato proprie uve aziendali (cioè da essa prodotte), ma le ha sempre acquistate da fornitori esterni e immediatamente cedute ad uno stabilimento vinificatore terzista per la successiva trasformazione in vino - Rigetto della domanda cautelare.



ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 790 del 2024, proposto da

Società Agricola Tenute Terre del Vento S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Debora Ciaramitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di esclusione trasmesso con nota prot. n. 72290 del 02.04.2024 dall’elenco degli ammessi dalla graduatoria provvisoria di cui all’Allegato n° 2 al D.R.S. 731 del 22/02/2024 REG. UE n. 1308/2012 art. 50 (PSN Vino - Graduatoria Regionale Provvisoria delle domande ammesse ai finanziamenti previsti dalla misura “INVESTIMENTI CAMPAGNA 2023/2024 - Progetti da euro 50.001,00 a euro 1.500.000.00) ed Allegato 3 contenente l’elenco delle domande escluse;

- dell’allegato n° 2 al D.R.S. 1571 del 29.03.2024 REG. UE n. 1308/2013 art. 50 – PSN Vino. Graduatoria Regionale definitiva delle domande ammesse ai finanziamenti previsti dalla misura “INVESTIMENTI CAMPAGNA 2023/2024 - Progetti da euro 50.001,00 a euro 1.500.000.00” - dell’allegato n° 3 al al D.R.S. 1571 del 29.03.2024 REG. UE n. 1308/2013 art. 50 – PSN Vino misura “INVESTIMENTI”. Elenco delle domande ESCLUSE - CAMPAGNA 2023/2024;

- della nota prot.llo n. 72290 del 02.04.2024 resa dall’ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA SERVIZIO 2 - INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA - UO 52.03 - Viticoltura ed Enologi ad oggetto Reg. UE 1308/2013 art. 50 - misura “investimenti” - Bando Regionale Campagna 2023/2024 - avente ad oggetto “Riscontro ad istanza di riesame”, notificata in data 03.04.2024;

- nonché avverso tutti gli atti ed i provvedimenti presupposti, successivi, connessi e collegati ancorché non conosciuti perché non notificati alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, impregiudicata ogni valutazione in rito sull’eccezione di inammissibilità già prospettata alle parti e articolata altresì dall’Avvocatura erariale, allo stato il ricorso non appare sorretto da sufficiente fumus boni iuris tenuto contro di quanto evidenziato dall’Amministrazione sulla insussistenza dei requisiti per l’accesso ai contributi in quanto “…la ricorrente fino alla data di presentazione della domanda di accesso all'aiuto non ha mai lavorato proprie uve aziendali (cioè da essa prodotte), ma le ha sempre acquistate da fornitori esterni e immediatamente cedute ad uno stabilimento vinificatore terzista (TERRE DI GIAFAR SOC. COOP. AGRICOLA) per la successiva trasformazione in vino…”;

Considerato altresì quanto dedotto dalla P.A. in sede di riesame, in cui la conferma dell’esclusione è stata motivata “poiché trattandosi di realizzazione di nuova cantina, la ditta non dimostra la trasformazione di “prorie uve aziendali” e cioè prodotte dalla ditta richiedente, così come specificatamente richiesto nelle Istruzioni Operative di AGEA n° 27 del 28/03/2023, paragrafo 5 “BENEFICIARI”, lettera d), quale attività obbligatoria per l’accesso all’aiuto";

Considerato infine che non risulta apprezzabile il dedotto danno grave ed irreparabile, siccome la stessa parte ricorrente, nella memoria del giorno 8 luglio 2024, deduce che in caso di ammissibilità della domanda il punteggio atteso la vedrebbe collocata in graduatoria in posizione non finanziabile (id est: prima delle non finanziabili);

Ritenuto che non sussistono dunque i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare e che la relativa domanda va quindi rigettata;

Ritenuto che le spese della odierna fase processuale possono essere compensate tra le parti;



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), impregiudicata ogni decisione in rito, rigetta la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Giulia La Malfa, Referendario