Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 11-07-2024
Numero provvedimento: 1898
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 12-07-2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1898 della Commissione, dell’11 luglio 2024, che approva la modifica di una menzione tradizionale a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Amontillado).

(Regolamento (UE) 11/07/2024, n. 2024/1898, pubblicato in G.U.U.E. 12 luglio 2024, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 115, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 28, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, la domanda di modifica della menzione tradizionale «Amontillado» trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(2) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione.

(3) A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 la modifica della menzione tradizionale «Amontillado» dovrebbe pertanto essere approvata e iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

È approvata la modifica della menzione tradizionale «Amontillado» pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 luglio 2024


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN