Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Consiglio di Stato
Data provvedimento: 05-07-2024
Numero provvedimento: 5975
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Domanda di sostegno per chiedere l’ammissione all’aiuto per investimenti - Annullamento della determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Sottomisura 4.2 “Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli” - Contestazione sulla graduatoria approvata - Assegnazione di punteggi in base a criteri che, secondo la società ricorrente, erano stati modificati dopo la presentazione delle domande - Violazione dei principi di trasparenza e predeterminazione dei criteri di valutazione - Addebitato alla società ricorrente di aver utilizzato il criterio di imputazione dei costi c.d. indiretto - Sostenuto dalla difesa regionale che, pur essendo pienamente legittima l’imputazione dei costi secondo entrambi i criteri (diretto o indiretto), tuttavia, per maggior cautela, la ricorrente avrebbe dovuto scegliere il criterio c.d. “diretto”.



SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 9584 del 2021, proposto da
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio eletto presso la Delegazione Regione Puglia in Roma, via Barberini n. 36;


contro

 

Torrevento s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F.S. Abbrescia, n. 83/B;


nei confronti

Società Agricola Colle Petrito a r.l., Vin Nova s.r.l., Cantina Sociale di San Donaci Cooperativa Sociale, non costituite in giudizio;


per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 751/2021, resa tra le parti.


 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Torrevento s.r.l;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 il Cons. Giovanni Pascuzzi. Nessuno è comparso per le parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



 

FATTO
 

1. La Regione Puglia propone appello avverso la sentenza n. 751/2021 con la quale il Tar per la Puglia ha accolto il ricorso proposto in primo grado dalla società Torrevento per ottenere l’annullamento:

a) della determinazione n. 86 del 24.2.2020 (pubblicata sul BURP n. 25 del 27.2.2020), con la quale l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Sottomisura 4.2 “Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli” ha approvato la graduatoria unica regionale;

b) della nota prot. AOO_030/PROT. 11/02/2020 – 0002503 – 360 a firma del Responsabile della Sottomisura 4.2 e dell’accluso verbale di verifica del 28.01.2020;

c) della nota prot. n. 001/PSR/2456-552 del 9.8.2019 dell’AdG e dell’allegata verifica istruttoria del 7 agosto 2019;

d) della determinazione dell’AdG n. 149 del 30.5.2019, che ha stabilito i criteri di verifica;

e) della nota prot. n. AOO_001/PSR/0002751 del 23.9.2019 con la quale l’AdG ha nominato i componenti della Commissione incaricata di esaminare anche le controdeduzioni relative al Principio 2;

f) di tutti gli atti, connessi, presupposti e conseguenti, compreso – occorrendo – l’Avviso Pubblico approvato con determinazione n. 102/2017 dell’Autorità di Gestione (così come modificato delle successive determinazioni n. 140, 172 e 224 del 2017).

2. Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:

- con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 102 del 19/6/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico per la partecipazione agli incentivi previsti dal PSR PUGLIA 2014/2020 – Misura 4.2 “Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli”;

- la società Torrevento s.r.l. presentava la domanda di sostegno chiedendo l’ammissione all’aiuto per investimenti pari ad € 1.149.000,00;

- l’Avviso, al paragrafo 17, testualmente riportava i “Criteri di selezione”, articolati in tre macrocriteri (i. Ambiti territoriali; ii. Tipologia delle operazioni attivate; iii. Beneficiari), nonché in ulteriori sub-criteri, cui corrispondevano i relativi sub-punteggi, per un totale massimo di 100 punti attribuibile a ciascuna domanda;

- il secondo macrocriterio (Tipologia delle operazioni attivate) faceva riferimento al «Principio 2 -Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto»;

- sulla base di tale Principio erano assegnabili fino a 30 punti (sui 100 totali) per «Incremento performance economiche (IPE)». L’avviso chiariva che «La performance economica è valutata come rapporto della differenza tra Margine di Contribuzione (MdC) post e ante rispetto al costo totale dell’investimento richiesto. Il valore di tale indicatore sarà, a sua volta, rapportato al valore di performance economica medio di comparto così come derivato dai progetti presentati nell’ambito del Bando»;

- essendosi verificato un nutrito contenzioso in relazione ad altre Sottomisure PSR Puglia 2014-2020 proprio in relazione al citato Principio 2, l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha adottato la Determinazione n. 1 del 7/1/2019 disponendo che la formazione della graduatoria, per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio relativo al Principio 2, avvenisse solo all’esito delle verifiche di attendibilità e conformità dei dati aziendali indicati nei Business Plan (BP) candidati;

- al fine di uniformare la complessa e corposa attività istruttoria dei dati dichiarati nel Business Plan da tutte le 548 ditte partecipanti, con la Determinazione n. 149 del 30/5/2019 l’Autorità di Gestione ha fornito le indicazioni istruttorie per le verifiche del criterio di selezione di cui al predetto Principio 2;

- con nota prot. 001/PSR/2456-552 del 9.8.2019, l'AdG comunicava, alla società Torrevento il verbale istruttorio con il quale venivano individuate alcune incoerenze dei dati dichiarati rispetto ai criteri enucleati – nello specifico VER 3.2., VER 3.4, VER 3.6 – con conseguente incongruità del criterio VER 3.5. - assegnando termine di 10 giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni;

- con comunicazione a mezzo PEC del 19/8/2019 la società Torrevento ha trasmesso le proprie controdeduzioni in relazione a ciascuna verifica avente esito negativo;

- con nota AOO_001/PSR/0002751 del 23/9/2019 l’Autorità di Gestione ha nominato una Commissione incaricata di esaminare gli apporti partecipativi forniti sul Principio 2 dalle imprese richiedenti;

- con la nota A00_030/prot.11/02/2020-0002503-360 dell'11.2.2020, il Responsabile della Sottomisura comunicava il verbale istruttorio nel quale la Commissione di cui si è detto accettava le controdeduzioni fornite per il criterio di verifica VER3.2., mentre non accettava quelle per i criteri VER3.4 e VER 3.6. In conseguenza di ciò, veniva assegnato il punteggio 0 al Principio 2;

- con determinazione n. 86 del 24.2.2020, l’AdG ha approvato la graduatoria e la società Torrevento è stata collocata alla 449° posizione, con attribuzione di soli 40 punti.

3. Avverso gli atti prima richiamati, la società proponeva ricorso al Tar per i seguenti motivi.

I. Violazione e falsa applicazione di legge (Avviso Pubblico emanato per la Sottomisura 4.2; principi generali in tema di procedure comparativo/concorsuali; principi generali in tema di predeterminazione dei criteri di valutazione). Violazione dell’art. 97 della Costituzione e degli art. 1 della l. 7.8.1990 n. 241.

Si sosteneva che:

- il progetto proposto per il finanziamento era stato valutato in base a criteri elaborati dall’Autorità di gestione dopo la presentazione delle domande di sostegno, con indebita modifica della lex specialis, realizzatasi con l’approvazione della determinazione n. 149 del 30 maggio 2019;

- l’Amministrazione aveva posto in essere, per tale via, una violazione non solo della regolamentazione della procedura, ma anche della specifica norma di cui all’art. 12 della legge 241 del 1990, in tema di predeterminazione dei criteri di attribuzione di sussidi economici;

- il giudizio definitivo di non coerenza dell’investimento progettato dalla ricorrente era stato espresso da una Commissione nominata in corso di gara e addirittura dopo la presentazione delle controdeduzioni da parte delle aziende interessate;

- non erano stati chiariti, del pari, i criteri in base ai quali la carenza e la non coerenza di alcuni dati conduceva all’azzeramento del punteggio in base alla determina n. 149 del 30maggio 2019;

- per altri criteri si aveva un mero ricalcolo del punteggio;

- la distinzione tra non corretta compilazione del Business Plan e non conformità del Business Plan non era stata illustrata a sufficienza.

II. Violazione di legge (Avviso Pubblico approvato con delibera AdG n. 102/2017 e successive modifiche e principi generali in tema di procedure comparative e di finanziamenti pubblici). Eccesso di potere per istruttoria carente e per travisamento.

Si stigmatizzava il travisamento posto in essere dall’Autorità resistente in sede di verifica di coerenza dei dati dichiarati nel Business Plan, specie per quel che concerne la corretta individuazione dell’incremento della produzione che, una volta argomentata a mezzo di controdeduzioni appropriate, avrebbe dovuto condurre ad una diversa attribuzione di punteggio; tanto si sarebbe verificato in relazione alla cosiddetta Verifica 3.4, rispetto alla quale il soggetto istruttore, a fronte di un corretto appostamento di componenti positive e negative di reddito, aveva ritenuto di ravvisare un indebito rigonfiamento del margine di contribuzione; anche la verifica 3.6 risultava condotta secondo principi non condivisibili sotto il profilo della corretta valorizzazione delle scorte finali e iniziali di magazzino, cui il soggetto istruttore conferiva un significato che non teneva conto del settore specifico di produzione.

4. Nel giudizio di primo grado si costituiva la Regione Puglia chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Con la citata sentenza n. 751/2021 il Tar per la Puglia ha accolto il ricorso.

5.1 Il Tar ha respinto il primo motivo di ricorso ritenendo che:

-la censura di introduzione, a gara avviata, di nuove regole di disciplina della procedura selettiva in violazione del parametro normativo di cui all’art. 12 della legge 241 del 1990 era infondata, atteso che l’Autorità di Gestione aveva inteso semplicemente anticipare la fase della verifica di attendibilità dei dati dichiarati dalle aziende in contraddittorio con le stesse, per scongiurare una alterazione dell’importante indicatore di performance economica media, in base al quale si sarebbe proceduto poi ad attribuire punteggi alle singole ditte;

-siffatto modo di procedere sarebbe legittimo in quanto coerente con il contenuto conformativo di innumerevoli pronunce cautelari rese dal Tar per la Puglia in relazione al contenzioso sorto sulla corretta applicazione del Principio 2, comune ad una serie di operazioni di finanziamento;

- sarebbe condivisibile l’assunto per cui “non si tratta evidentemente di nuovi criteri, in quanto, attraverso gli stessi è valutata l’attendibilità e coerenza dell’incremento di performance economica del progetto di investimento, unico criterio di valutazione che è stato considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio in contestazione.

5.2 Il Tar ha accolto, invece, il secondo motivo di ricorso afferente all’esito negativo della valutazione istruttoria compiuta dalla Commissione in merito alla coerenza di alcuni dati dichiarati dalla ricorrente rispetto al progetto di investimento che la stessa ha proposto di finanziare, al fine di dare prova di un rilevante miglioramento della performance economica. Il particolare il primo giudice ha ritenuto che:

- quanto alla verifica 3.4, non può ritenersi corretta la conclusione secondo la quale l’incremento della produzione indicato dalla ricorrente deriva, contrariamente a quanto prescritto, da altri ricavi derivanti dalle produzioni principali (con la conseguenza di non essere causalmente imputabile al solo investimento) per il sol fatto che la ricorrente abbia appostato nel conto economico – cosiddetto conto profitti e perdite - il contributo conto impianti tra i ricavi, e il valore del relativo ammortamento maturato pro rata temporis tra i costi;

- si tratta, infatti, di un corretto modo di procedere secondo i criteri civilistici di prudenza e di verità, da osservare nella redazione del bilancio, in base agli artt. 2423 e segg. c.c.;

- sotto il profilo del risultato di esercizio, l’operazione appare del tutto neutra pervenendosi ad un ovvio pareggio tra le voci; né può dirsi che la scelta del metodo diretto di imputazione delle poste del conto economico – prescelto dalla ricorrente - provochi un indebito rigonfiamento del valore della produzione, dato, quest’ultimo, che può essere controbilanciato dalla quota parte del fondo di ammortamento;

-anche l’esito della verifica 3.6 deve ritenersi opinabile atteso che il valore delle rimanenze iniziali e finali delle scorte di magazzino va incontro a notevole incremento a causa del particolare ciclo di produzione del vino commercializzato dalla ricorrente, destinato ad esaurirsi non nell’arco di un solo esercizio, trattandosi di vino assoggettato a procedimento di invecchiamento, così come ben illustrato dalla difesa della società ricorrente;

-il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica può assumere la fisionomia di un penetrante controllo sulle decisioni dell’Amministrazione quando l’impiego di criteri desunti da cognizioni tecniche di settore – ricavati dalla scienza ragioneristica - conduce a risultati illogici, come nella specie.

6. La Regione Puglia ha proposto appello avverso la sentenza n. 751/2021 del Tar per la Puglia per i motivi che saranno più avanti esaminati.

7. La società Torrevento si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità dell’appello (perché si limiterebbe a riproporre le argomentazioni formulate in primo grado) e sostenendo, in ogni caso, l’infondatezza dello stesso.

8. All’udienza del 27 giugno 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.




DIRITTO


 

1. La Regione Puglia chiede che la sentenza gravata venga confermata nella parte in cui respinge per infondatezza il primo motivo di ricorso, e venga invece riformata, nella parte in cui accoglie il secondo, recante critiche rivolte alle operazioni regionali di istruttoria tecnico-amministrativa svolte sulla domanda di sostegno della Società Torrevento.

La Regione Puglia lamenta: «Violazione e falsa applicazione di leggi e norme di diritto. Violazione e falsa applicazione di: lex specialis di cui alla Determinazione AdG PSR Puglia n. 102/2017; Determinazioni AdG n. 1/2019 e n. 149/2019; l. n. 241/1990 e smi. Violazione dei principi generali di legalità, buon andamento, imparzialità, par condicio competitorum e giusto procedimento – Difetto di motivazione e di istruttoria – Travisamento e falsa ed erronea presupposizione in fatto e in diritto – Contraddittorietà – Sconfinamento nel merito delle scelte discrezionali e nelle valutazioni tecnico-discrezionali spettanti alla Pubblica Amministrazione».

1.2 La Regione Puglia chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che: «né può dirsi che la scelta del metodo diretto di imputazione delle poste del conto economico – prescelto dalla ricorrente – provochi un indebito rigonfiamento del valore della produzione, dato, quest’ultimo, che può essere controbilanciato dalla quota parte del fondo di ammortamento».

In particolare si sostiene che:

- siffatta affermazione non sarebbe coerente con le prescrizioni della lex specialis, nonché con i più elementari principi di contabilità aziendale;

- il Tar avrebbe errato nell’affermare che la società avrebbe scelto il metodo diretto essendo vero l’esatto contrario;

- il Tar avrebbe errato nel prendere in considerazione il dato “valore della produzione”, poiché ciò che è stato posto in evidenza nell’istruttoria è l’alterazione del dato MdC, dirimente per l’attribuzione del punteggio in questione (detto margine deriva, secondo la scheda 8 del Business Plan, dalla differenza tra il margine lordo industriale -somma tra le rimanenze iniziali e finali, tutti i ricavi, ed il consumo merci- ed i costi variabili);

- il Modello 3, scheda n. 8 del BP, nella parte relativa al MdC, indirizzava il richiedente verso l’utilizzo del metodo diretto, proprio al fine di evitare ingiustificati rigonfiamenti del detto Margine;

- nonostante ciò, la società Torrevento ha strumentalmente optato per l’utilizzo del metodo indiretto e tanto le è stato contestato dalla Commissione istruttoria;

- nella redazione del suo BP, la società ha erroneamente utilizzato il metodo indiretto, in quanto indubbiamente più vantaggioso nella competizione amministrativa, poiché le ha permesso di indicare, nell’anno NR, il contributo in conto impianti in questione tra le componenti positive di reddito, e precisamente tra le voci “Altri ricavi”;

- l’utilizzo del metodo indiretto per la redazione del Business Plan determina un incremento della produzione, che è valorizzato nel margine lordo di contribuzione, ma che, al contempo, non viene neutralizzato dagli ammortamenti, in quanto questi costi fissi sono ininfluenti rispetto al calcolo del suddetto MdC;

- tale è l’errore in cui è incorso il giudice di prime cure nel ritenere che «…sotto il profilo del risultato di esercizio, l’operazione appare del tutto neutra pervenendosi ad un ovvio pareggio tra le voci»;

- l’asserzione del Tar è del tutto ininfluente ai fini dell’attribuzione del punteggio contestato, poiché ciò che rileva - e che è stato correttamente valorizzato dall’Amministrazione nella determinazione di rigetto – non è il “risultato di esercizio”, bensì il MdC, e che il criterio contabile indiretto fornisce tale ultimo dato in maniera alterata, proprio perché l’incremento della produzione determinato dall’iscrizione del contributo economico in conto impianti non viene neutralizzato dall’ammortamento, in quanto quest’ultimo è annoverato tra i costi fissi, che non rilevano ai fini del calcolo del Margine di Contribuzione;

- il criterio diretto, invece, prevedendo l’imputazione di tali contributi mediante la riduzione dell’ammortamento del cespite con l’indicazione di minori quote, non influisce sul MdC e, conseguentemente, offre una rappresentazione più veritiera della redditività dell’investimento programmato;

- la contestazione sollevata dall’Amministrazione regionale attiene, pertanto, alla scelta di un criterio contabile di certo legittimo per la redazione del bilancio di esercizio, ma sicuramente contrario allo spirito ed alle indicazioni della lex specialis per la redazione del Business Plan e per la quantificazione del MdC;

- è l’irrilevante l’asserzione per cui «si tratta, … di corretto modo di procedere secondo i criteri civilistici di prudenza e di verità, da osservare nella redazione del bilancio, in base agli artt. 2423 e segg. c.c.» (pag. 9 della sentenza appellata), poiché ciò che l’Amministrazione ha contestato non è la legittimità civilistica del criterio indiretto, bensì la sua efficacia rispetto al calcolo veritiero ed attendibile del MdC, rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al Principio 2.

1.3 La Regione Puglia chiede la riforma della sentenza impugnata anche nella parte in cui accoglie le doglianze del ricorrente in primo grado avverso l’esito negativo della sottoverifica 3.6.

In particolare si sostiene che:

- il Tar si è appiattito sulla tesi sostenuta dall’allora ricorrente, in quanto non tiene conto delle difese regionali, nonché dell’operato degli uffici, che hanno valorizzato il dato della variazione delle giacenze di magazzino, e non il mero aumento delle stesse nell’anno a regime;

- l’odierna appellata è una società a responsabilità limitata, costituita in data 21/03/1989 ed iscritta alla Camera di Commercio in data 19/02/1996, operante nel comparto viti-vinicolo, che svolge prevalentemente l’attività di industria vinicola ed agroalimentare in genere, la commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio, in tutte le forme di vendita, e l’esportazione e l’importazione dei prodotti vinicoli e agroalimentari in genere;

- l’investimento, secondo quanto riportato dal Business Plan, prevede l’acquisto e l’installazione di impianti e attrezzature innovativi per la trasformazione e il confezionamento, sempre nel settore vitivinicolo;

- poiché oggetto di valutazione non è il dato delle rimanenze finali in senso assoluto, bensì la sua variazione tra le due annualità, si presuppone che in un regime aziendale ordinario vi sia un continuo ricambio nel magazzino tra quanto venduto con quanto prodotto, tenuto conto del volume dei ricavi dichiarato e quindi delle vendite dei prodotti;

- ciò comporta che, a fronte di un incremento di produzione, vi sia altresì un incremento delle vendite e, dunque, una lieve e minima variazione delle giacenze di magazzino;

- al contrario, avere variazioni delle scorte positive nell’anno stazionario significherebbe che, nel tempo (replicandosi in anni successivi il dato), le rimanenze finali (ovvero il magazzino) crescano in maniera indefinita nel tempo.

1.4 La Regione Puglia, infine, ripropone le difese già spiegate nel giudizio di primo grado per contestare il primo motivo di ricorso, sollevato dalla ditta appellata, con cui quest’ultima: (i) ha asserito che la Regione Puglia, con la delibera AdG n. 149/2019, avrebbe introdotto, a gara avviata, nuove regole di disciplina della procedura selettiva non previste dal Bando; e (ii) ha sollevato l’eccezione di illegittimità della nomina della Commissione incaricata di condurre l’istruttoria sulle controdeduzioni.

2. La società Torrevento si è costituita in appello chiedendo che l’appello venga dichiarato inammissibile e comunque infondato

2.1 Si sostiene l’inammissibilità dell’appello perché la Regione Puglia si sarebbe limitata alla mera riproposizione delle argomentazioni formulate in primo grado.

2.2 Nel merito la società appellata, con riferimento al criterio VER 3.4, sostiene che:

- la società ha dimostrato la piena coerenza della imputazione della specifica posta con i principi sia civilistici sia tributari (art. 2425 cod. civ. ed artt. 85 e 88 del TUIR) nonché l’assenza di un’incidenza indebita sui ricavi;

- nel conto economico presentato con la domanda di contributo sono stati inserite, come componenti positivi, le quote annue dei contributi in conto impianti, così come sono state inserite correttamente, tra i componenti negativi, le relative quote di ammortamento;

- contrariamente a quanto ritenuto dal soggetto istruttore, attraverso l’inserimento, come previsto dai principi contabili, dei contributi in conto impianti di competenza dell’anno (componente positivo), da una parte, e delle correlate quote di ammortamento (componente negativo), dall’altra, si determina un risultato espresso nel Margine di Contribuzione (MdC) dell’esercizio NR peggiore, poiché “appesantito” complessivamente per un importo pari a € 41.400,00 (differenza tra quote di contributi e quote d’ammortamento relative all’esercizio NR);

- alla società viene addebitato l’utilizzato del criterio di imputazione dei costi c.d. indiretto;

- la difesa regionale sul punto assume che, pur essendo pienamente legittima l’imputazione dei costi secondo entrambi i criteri (diretto o indiretto), tuttavia, per maggior cautela, la ricorrente avrebbe dovuto scegliere il criterio c.d. “diretto”;

- i principi contabili (OIC 16) non individuano un criterio preferenziale per alcuna delle due modalità di contabilizzazione, ma prevedono l’obbligo di indicazione in nota integrativa al bilancio del metodo prescelto;

- la circostanza assume un carattere assai singolare in quanto è la stessa Regione Puglia che, sebbene faccia riferimento alle indicazioni contenute nel ridetto OIC 16, giunge alla indimostrata conclusione in virtù della quale l’applicazione del metodo indiretto comporterebbe un rigonfiamento ingiustificato del MdC “poiché le quote annuali dei contributi relativi all’investimento non vengono bilanciate da altrettante quote di ammortamento”;

- così non è: l’impatto sul conto economico è il medesimo con entrambe le metodologie (nella prassi, però, il metodo c.d. indiretto resta quello maggiormente utilizzato e consigliato, in quanto garantisce una migliore rappresentazione in bilancio dell'operazione);

- proprio nella predisposizione del Business Plan la corretta contabilizzazione dei contributi in conto capitale può avvenire con due modalità assolutamente alternative: (i) il contributo viene considerato un ricavo pluriennale da riscontare (come avviene nel metodo indiretto); (ii) il contributo è portato a rettifica diretta del costo del bene (come avviene nel metodo diretto);

- la scelta della società del metodo indiretto, pertanto, non può essere attribuita alla volontà di giungere ad un ingiustificato “rigonfiamento” con conseguente violazione del principio di “contrapposizione costi–ricavi”.

2.2.1 Con riferimento al criterio VER 3.6, la società sostiene che:

- il soggetto istruttore afferma che l’incremento delle rimanenze in valore positivo sia superiore ai limiti di ragionevolezza, individuando, nel criterio nella mera “coerenza” e “credibilità” dei dati, il parametro per l’assegnazione del relativo punteggio;

- siffatta valutazione risulta del tutto sganciata da criteri di valutazione oggettivi parametrabili a dati certi ed inequivocabili;

- dall’analisi dati riportati nel Business Plan emerge che il valore delle rimanenze finali riportate nell’anno NR risulta proporzionale all’aumento dei ricavi, come emerge dalla scheda 7 del Business plan;

- a) nell’esercizio N-1, le rimanenze sono pari a € 9.862.340,00, mentre nell’esercizio NR sono pari a € 15.385.250,00; b) l’incremento in valore assoluto è pari a € 5.522.910,00 che in termini percentuali è pari a +55,99%; c) i ricavi aumentano nell’esercizio NR rispetto all’esercizio N-1 del 51% circa;

- è assolutamente plausibile che, a fronte di un incremento di ricavi così importante, vi sia un incremento di rimanenze altrettanto rilevante;

- nella determinazione delle rimanenze finali si devono necessariamente considerare i tempi di produzione, che ovviamente incidono sulla determinazione delle scorte di magazzino;

- ogni anno di produzione del vitigno viene immagazzinata per la lavorazione e per l’affinamento per 4/5 anni e, pertanto, le rimanenze inevitabilmente si accumulano;

- la variazione delle rimanenze non può che essere allineata alla variazione dei volumi e dei ricavi correlati;

- per verificare la ragionevolezza del relativo valore occorre rapportarlo ai volumi di fatturato e ai volumi del costo del venduto mediante la formula utilizzata per il calcolo dell'indice di rotazione del magazzino;

- errata è anche l’affermazione dell’organo istruttore che secondo la prospettazione dell’azienda ricorrente le scorte sarebbero destinate a crescere in maniera indefinita nel tempo;

- il Business Plan prende a riferimento un periodo di tempo limitato intercorrente tra l’anno N-1 e l’anno N-R; le relative previsioni sono state, pertanto, esplicitate con riferimento a tale lasso temporale, che però non corrisponde ai tempi di affinamento del vino o almeno di tutte le qualità di vino prodotte: nel lungo periodo le scorte sono destinate a scendere.

3. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla società Torrevento. L’atto di appello rivolge specifiche censure alle statuizioni contenute nella sentenza appellata e non è meramente riproduttiva di difese allegate in primo grado.

4. L’appello è fondato.

4.1 Conviene preliminarmente fissare gli elementi che danno vita al problema dibattuto in questa sede.

4.1.1 L’Avviso pubblico per la partecipazione agli incentivi previsti dal PSR PUGLIA 2014/2020 – Misura 4.2 “Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli”, al paragrafo 17, riportava i “Criteri di selezione”, articolati in tre macrocriteri (i. Ambiti territoriali; ii. Tipologia delle operazioni attivate; iii. Beneficiari), nonché in ulteriori sub-criteri, cui corrispondono i relativi sub-punteggi, per un totale massimo di 100 punti attribuibile a ciascuna domanda.

Il secondo macrocriterio (Tipologia delle operazioni attivate) faceva riferimento al «Principio 2 -Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto».

Sulla base di tale Principio erano assegnabili fino a 30 punti (sui 100 totali) per «Incremento performance economiche (IPE)».

L’avviso chiariva che «La performance economica è valutata come rapporto della differenza tra Margine di Contribuzione (MdC) post e ante rispetto al costo totale dell’investimento richiesto. Il valore di tale indicatore sarà, a sua volta, rapportato al valore di performance economica medio di comparto così come derivato dai progetti presentati nell’ambito del Bando».

La società Torrevento ha conseguito un punteggio pari a 0 sul Principio 2 perché la Commissione istruttoria ha ritenuto negative le sottoverifiche n. 3.4 e 3.6.

4.1.2 Nella delibera 149/2019 (che ha declinato i contenuti del Principio 2) la sottoverifica 3.4 così era formulata: «L’incremento del valore della “Produzione” tra l’anno NR e l’anno N-1 non può essere determinato anche da un incremento della voce “Altri ricavi non derivanti dalle produzioni principali”, essendo quest’ultima voce non coerente con l’investimento proposto. In caso di verifica negativa, si determina una non conformità del “Business Plan”, da trattare secondo quanto previsto dalla verifica VER5».

Sempre nella citata delibera 149/2019 la sottoverifica 3.6 così era formulata: «L’incremento della differenza tra le rimanenze finali e iniziali dei “prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti” tra l’anno NR e N-1 deve essere coerente e credibile. Si ritiene ragionevole applicare in sede di verifica della correttezza del “Business Plan” il principio secondo il quale tale differenza aumenti al massimo in maniera proporzionale all’aumento dei “Ricavi prodotti principali, al fine di scongiurare il rischio che la “Performance Economica” sia influenzata da una non corretta computazione di una componente positiva di reddito non giustificata all’interno del formulario e, quindi, di difficile controllo. In caso di verifica negativa, si determina una non conformità del “Business Plan” da trattare secondo quanto previsto dalla verifica VER5».

4.1.3 Nel verbale istruttorio che reca le risultanze delle verifiche condotte (in relazione alla domanda presentata da parte appellata) sull’osservanza del Principio 2 si legge:

a. con riferimento all’esito negativo della sottoverifica 3.4: «Note: All’incremento del “Valore della produzione” contribuisce un incremento della voce “Altri ricavi non derivanti dalle produzioni principali” di cui alla scheda n. 6 del BP per un valore di 41.400,00 Euro. Detta negatività determina una non conformità del BP e quindi si rimanda alla VER5 per il definitivo ricalcolo della Performance Economica»;

b. con riferimento all’esito negativo della sottoverifica 3.6: «Note: All’incremento del “Valore della produzione” contribuisce un incremento della voce “Rimanenze finali e iniziali dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti”di cui alla scheda n. 7 del BP per un valore di 1015 %, che risulta più che proporzionale rispetto all’aumento dei “Ricavi dei prodotti principali”. Detta negatività determina una non conformità del BP e quindi si rimanda alla VER5 per il definitivo ricalcolo della Performance Economica».

4.2 Ricostruito il contesto, sono da accogliere le argomentazioni svolte dalla Regione (con riferimento alla sottoverifica 3.4) che riposano sulla distinzione tra il criterio contabile per la redazione del bilancio di esercizio (in linea di principio legittimo) e il criterio richiesto dal Bando per la redazione del Business Plan e la quantificazione del margine di contribuzione.

Nella redazione del bilancio aziendale, è prevista la possibilità di adottare alternativamente uno dei seguenti metodi: a. metodo diretto: il contributo viene portato a diretta riduzione del costo storico dell’immobilizzazione, partecipando al risultato degli esercizi di competenza sotto forma di minori quote di ammortamento; b. metodo indiretto: in questo caso i contributi sono imputati, per l’intero ammontare, al conto economico in corrispondenza della voce A5 (“altri ricavi e proventi”). La quota di competenza dell'esercizio va calcolata sul costo storico del bene al lordo del contributo. La parte di contributo di competenza degli esercizi successivi è rinviata iscrivendo il relativo importo alla voce “Risconti passivi (secondo tale metodo, a conto economico saranno imputati, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali e, dall’altro, gli “altri ricavi e proventi” per la quota di contributo di competenza dell’esercizio). L’iscrizione del contributo in un’apposita voce tra i risconti passivi (da ridursi ogni periodo con accredito al conto economico) lascia inalterato il costo dell’immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull’utile dell’esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo.

Per la redazione del bilancio i due criteri sono entrambi astrattamente legittimi.

Ma l’adozione dell’uno o dell’altro non è indifferente rispetto al diverso contesto costituito dalla redazione del Business Plan: se si applica il metodo indiretto si ottiene un rigonfiamento ingiustificato del Margine di Contribuzione, perché le quote annuali dei contributi relativi all’investimento non vengono bilanciate da altrettante quote di ammortamento come nel metodo diretto.

Il modello del BP chiedeva che venisse utilizzato il metodo diretto, mentre la società appellata ha usato il metodo indiretto: di qui la contestazione. Nonostante quanto disposto dal Bando, l’azienda Torrevento ha optato per l’utilizzo del metodo indiretto e tanto le è stato contestato: il metodo indiretto era escluso dal Bando per la necessità di tener conto degli ammortamenti al fine di evitare di concentrare i ricavi in una sola annualità (circostanza utile a valorizzare la richiesta di sovvenzionamento ).

Il metodo indiretto permette di indicare, nell’anno a regime (NR), il contributo in conto impianti riferito al Bando in questione tra le componenti positive di reddito, e precisamente tra le voci “Altri ricavi”.

Nella redazione del bilancio di esercizio, l’incremento delle voci positive di reddito prodotto dall’indicazione del contributo nella voce “Altri ricavi” viene neutralizzato dalla contabilizzazione, tra i costi fissi, dell’ammortamento dei beni cui i contributi si riferiscono.

Come si è detto, cosa diversa è la redazione del Business Plan.

Secondo il Modello previsto nel Bando, il margine lordo di contribuzione è costituito dal margine lordo industriale (produzione meno consumo merci) meno costi variabili totali. Gli ammortamenti, invece, sono annoverati tra i costi fissi e, pertanto, non concorrono a determinare il margine lordo di contribuzione.

L’utilizzo del metodo indiretto nel Business Plan determina il suddetto incremento della produzione, che valorizza il margine lordo di contribuzione, ma che, al contempo, non viene neutralizzato dagli ammortamenti, in quanto questi costi fissi sono ininfluenti rispetto al calcolo del suddetto dato.

Il criterio diretto, invece, prevedendo l’imputazione di tali contributi mediante l’immediata riduzione dell’ammortamento del cespite con l’indicazione di minori quote, non influisce sul margine lordo di contribuzione e, conseguentemente, offre una rappresentazione più veritiera della redditività dell’investimento programmato.

Le considerazioni appena svolte trovano conforto nella sentenza n. 4842/2021 che così si è espressa:

«L’interpretazione sostenuta dalla Regione si ricava da tre elementi: a) il fatto che il Modello 3 della scheda 8 del Business Plan, nel calcolare il margine lordo di contribuzione (quale differenza tra margine lordo industriale e costi variabili totali) non annoveri gli ammortamenti tra i costi fissi e quali componenti concorrenti nella determinazione del margine lordo di contribuzione; b) l’esigenza di offrire la rappresentazione più veritiera possibile della redditività dell’investimento programmato, in linea con le finalità del parametro valutativo in questione, come desumibili dai documenti originari della lex specialis; c) l’ulteriore circostanza che il criterio “diretto”, prevedendo l’imputazione di tali contributi mediante la riduzione dell’ammortamento del cespite con l’indicazione di minori quote, non influisce sul margine lordo di contribuzione e, conseguentemente, riproduce in modo fedele la redditività dell’investimento programmato. Se queste sono le plausibili e convincenti ragioni fatte valere dalla AdG, non rileva in senso ad esse contrario il fatto che le quote di ammortamento siano state effettivamente inserite nel Business Plan della ricorrente, poiché la loro inclusione tra i costi fissi in ogni caso osta, per quanto sin qui esposto, a che esse concorrano alla determinazione del margine di contribuzione».

4.3 Sono da accogliere anche le argomentazioni svolte dalla Regione con riferimento alla sottoverifica 3.6.

Nel corso dell’istruttoria sul Principio 2, le rimanenze sono state oggetto di attenta valutazione poiché la differenza algebrica fra l’ammontare delle rimanenze finali e l’importo delle rimanenze iniziali rappresenta un aggregato del conto economico che concorre alla quantificazione del Margine lordo di Contribuzione, rilevante ai fini della credibile attribuzione del punteggio di cui si discute. Esse, infatti, rappresentano ciò che è stato prodotto da un’impresa ma rimasto invenduto alla fine dell’anno. Si tratta di ricavi potenziali e, pertanto figurano sia tra le attività dello Stato Patrimoniale, sia tra i componenti positivi del Conto Economico.

Secondo la parte appellata (come riaffermato nelle memorie dianzi sintetizzate) rispetto all’anno N-1, nell’anno NR le rimanenze aumenterebbero del 1015%. Questo perché, a suo avviso, nel confrontare il dato delle rimanenze finali nell’anno a regime e in quello ante investimento, si deve valutare l’incremento in valore assoluto e rapportarlo all’aumento stimato dei ricavi nel medesimo periodo, in tal modo la variazione delle rimanenze sarebbe, a suo dire, pari al 55.99% e quindi pienamente in linea con l’incremento dei ricavi, pari circa al 51%.

Ma l’Amministrazione non ha valutato il dato secco relativo alle rimanenze di magazzino nell’N-1 e nell’anno NR, ma la variazione negli anni delle stesse rimanenze partendo da un dato noto, certo, quello dell’anno N-1, ricavabile dal bilancio aziendale, e per giungere ad una dato stimato, ottenuto a seguito della realizzazione dell’intervento, nell’anno NR. Tale variazione è risultata spropositata rispetto all’investimento proposto ed a tutti gli altri dati contabili inseriti nel Business Plan.

5. Restano assorbite le difese che la Regione Puglia ha prodotto nella parte finale dell’appello per contestare quanto affermato dalla società in primo grado a sostegno del primo motivo di ricorso. Tale motivo era stato respinto dal Tar (dando ragione, quindi, alle tesi della Regione) e avverso questa statuizione non è stato proposto appello incidentale dalla società Torrevento.

6. Per le ragioni esposte l’appello merita di essere accolto e, per l’effetto, viene respinto in toto il ricorso proposto in primo grado.

Data la peculiarità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.



PER QUESTI MOTIVI

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore