Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 21-06-2024
Numero provvedimento: 1363
Tipo gazzetta: Nessuna

 

Viticoltura - Società ricorrente titolare di vasta area agricola ricompresa in zona “aree agricole di tutela ambientale” PUC e soggetta a vincolo paesaggistico - Istanza di autorizzazione paesaggistica - Distruzione del bosco da parte di terzi e successiva piantumazione di cerri ai fini dell'impianto di un vigneto pregiato tipico del territorio (DOP Taurasi) - Disposizioni del PUC secondo cui la modifica delle colture è ammessa a favore di coltivazioni DOP caratterizzanti il paesaggio locale oppure di coltivazioni biologiche o biodinamiche, a forte compatibilità ambientale - Aree boscate espressamente ricomprese all’interno delle “Aree di Tutela Agricola Ambientale” - Prescrizione della deroga generalizzata estesa anche ai boschi per gli interventi di modifica colturale per coltivazioni DOP - Assenza di specifico divieto di taglio del bosco in favore di colture pregiate (DOP) - Autorizzazione dal parte della Comunità Montana all’intervento diretto alla trasformazione del bosco per la realizzazione di un vigneto.

 



SENTENZA


 

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 904 del 2024, proposto dalla Masseria Giovanni Bellarosa s.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e da Giuseppe Giovanni Bellarosa, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Montemiletto, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Donato Cicenia, Vittorio Manganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro, non costituita in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;


per l'annullamento, previa sospensione

a – del provvedimento del Comune di Montemiletto prot. n. 4273 del 25.03.2024 di diniego di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del D.P.R. 31/2017, per un vitigno in Frazione Montaperto, Contrada Toppe, in catasto fl. 7 p.lle. 215, 217, 223, 224, 230, 232 e 1042;

b – del provvedimento del Comune di Montemiletto prot. n. 854 del 16.01.2024, di comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990;

c – ove e per quanto occorra, del parere richiamato del Prof. Arch. Pasquale Miano in data 05.07.2023;

d – ove e per quanto occorra della nota del Comune di Montemiletto prot. n. 1063 del 18.01.2024, di trasmissione del parere del Prof. Arch. Pasquale Miano;

e – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montemiletto, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


 

1. La del società ricorrente, titolare di vasta area agricola nel Comune di Montemiletto, ricompresa in zona “aree agricole di tutela ambientale” PUC e soggetta a vincolo paesaggistico (“Vincolo ex lege 1479/39 - D.M. 21/12/99 - Centro storico di Montaperto e zone limitrofe”, secondo l’Amministrazione, nonché ex D.M. 625/2000 - tutela dei vigneti e degli oliveti ed ex art. 142, comma 1, lett. c) e g), del d.lgs. n. 42/2004 – bosco, secondo i ricorrenti), ha presentato istanza di autorizzazione paesaggistica, in regime semplificato, ai sensi del d.P.R. n. 31/2017 (allegato B.32), a seguito della distruzione del bosco già presente da parte di terzi, della successiva e recente piantumazione di cerri e ai fini dell’impianto di un vigneto pregiato tipico del territorio (DOP Taurasi).

La Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro, con provvedimento n. 2147 del 21 aprile 2024 ha autorizzato la trasformazione ai sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 11/1996 e dell’art. 143 del regolamento regionale n. 3/2017.

Il Comune ha invece negato l’autorizzazione paesaggistica con provvedimento n. 4273 del 25 marzo 2024.

L’Amministrazione ha rilevato che la descrizione dell’area contenuta nella relazione tecnica (che evidenzia la presenza di vegetazione erbacea e, in alcuni punti, di una vegetazione arbustiva, con un unico nucleo di bosco di circa 1000 m quadri costituito da pioppi) è in contrasto con quanto riportato nella tavola B2.3 (del PUC) e con la CILA del 14 gennaio 2023 con cui è stato rappresentato il ripristino dell’area boschiva; di conseguenza, gli interventi di taglio e di abbattimento degli alberi con estirpazione delle ceppaie e di impianto del nuovo vigneto sono in contrasto con quanto previsto dall’art. 62 delle NTA del PUC, configurandosi come intervento di taglio del bosco e non come semplice cambio di coltura.

2. Con ricorso notificato il 17 maggio 2024 e depositato il 4 giugno 2024, la ricorrente deduce:

- il difetto di competenza in quanto l’autorizzazione alla modifica dell’area boschiva è riservata dalla legge regionale n. 11/1996 e dall’art. 143 del regolamento regionale n. 3/2017 alla Comunità Montana, a cui spetta la tutela del taglio delle aree boschive, considerato altresì che la Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro ha espressamente autorizzato la modifica, ritenendola compatibile con le esigenze di tutela. Si evidenzia inoltre che il taglio riguarderebbe un bosco di piante prive di particolare pregio naturalistico, di recente piantumazione a seguito della distruzione del bosco originario, recessivo rispetto a una coltura selezionata di vitigni DOP;

- l’irrilevanza dell’asserito contrasto con il PUC, in quanto il provvedimento non ha finalità di tutela urbanistica e l’area ricade nella zona “aree agricole di tutela ambientale”, individuata dalla tavola B.2.3, per la quale l’articolo 62 delle NTA consente il cambio di coltura. “ll PUC individua come aree di tutela ambientale le parti del sistema dei grandi spazi aperti caratterizzate da boschi… la modifica delle colture è ammessa a favore di coltivazioni DOP caratterizzanti il paesaggio locale oppure di coltivazioni biologiche o biodinamiche, a forte compatibilità ambientale… Il tenore letterale di tale disposizione del PUC è nel senso: - che le aree boscate sono espressamente ricomprese all’interno delle “Aree di Tutela Agricola Ambientale”; - che nella Zona Omogenea la modifica dell’assetto vegetazionale non è vietata, ma all’opposto è prescritta deroga generalizzata estesa anche ai boschi per gli interventi di modifica colturale per coltivazioni DOP; - che non sussiste alcuno specifico divieto, di converso, di taglio del bosco in favore di colture pregiate (DOP)”. La stessa Comunità Montana ha espressamente autorizzato l’intervento diretto alla trasformazione del bosco per la realizzazione di un in vigneto. Occorre poi considerare che non sussiste alcuna alterazione morfologica del territorio perché l’area ricade nel paesaggio tipico delle colline irpine a vocazione agricola con colture ordinarie di ulivi e viti;

- la violazione dell’art. 11, comma 6, del d.P.R. n. 31/2017 in quanto non sono state suggerite le modifiche necessarie a consentire l’accoglimento dell’istanza, considerato anche che l’opzione zero è espressamente esclusa in considerazione del carattere marginale degli interventi assoggettati a regime semplificato di autorizzazione, avendo il legislatore valutato a monte l’astratta compatibilità di interventi di carattere minore, inidonei a incidere negativamente sul paesaggio, anche considerato che il D.M. di imposizione del vincolo si prefigge la tutela dei vitigni tipici del luogo.

3. Si è costituito, con memoria di forma il Ministero della Cultura.

4. Si è costituita l’Amministrazione comunale chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Alla camera di consiglio del 19 giugno 2024, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza breve, previo avviso alle parti.

6. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Il provvedimento impugnato, nel respingere l’istanza presentata, pone quale unica motivazione il contrasto con le previsioni di cui all’art. 62 del NTA del PUC; tale disposizione consente il solo cambio di coltura, a cui non può essere ricondotto il taglio del bosco.

La giurisprudenza ha tuttavia affermato che l’Amministrazione, nell’adozione dell’autorizzazione paesaggistica, deve procedere alla valutazione dei soli profili paesaggistici e non di quelli urbanistici ed edilizi.

Afferma infatti Consiglio di Stato, sez. IV, 24 marzo 2023, n. 3006 che “il nuovo "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" (d.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31) … all'art. 8 - Semplificazione documentale - prescrive che nella relazione paesaggistica semplificata debbano essere indicati soltanto <<i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area,... lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, ... la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ...la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e ... le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste>>;

b) il precedente "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell'art. 146 comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42" (d.P.R. 9 luglio 2010 n. 139) che, all'art. 2, sempre in tema di "Semplificazione documentale", richiedeva che nella medesima relazione il tecnico abilitato attestasse <<altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia>>.

Da tale modifica normativa deriva la necessità, come detto, per l'autorità procedente (titolare della cura degli interessi paesaggistici, in questo caso il Comune), di valutare specificamente in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica l'incidenza dell'intervento progettato dal richiedente sul paesaggio in senso lato, e non gli aspetti attinenti alla regolarità urbanistica ed edilizia dell'opera, stante l'autonomia strutturale e funzionale del titolo paesaggistico rispetto a quelli implicanti l'accertamento della legittimità urbanistico-edilizia del medesimo progetto (cfr. fra le tante Cons. Stato, sez. IV, 13 aprile 2016 n. 1436; 21 agosto 2013 n. 4234; 27 novembre 2010 n. 8260 e sez. VI, 3 maggio 2022 n. 3446). La medesima autonomia dei profili paesaggistici dagli aspetti urbanistico-edilizi si riscontra nel "diritto vivente" della giurisprudenza costituzionale e penale (della Cassazione), secondo il quale i reati in materia edilizia e paesaggistica si riferiscono alla tutela di interessi pubblici e beni giuridici distinti, con tutte le conseguenze in tema di concorso dei reati, cause di estinzione dei reati, e via discorrendo (cfr. Corte cost. n. 439 del 2007, n. 378 del 2007, n. 144 del 2007, Cass. pen., sez. III, 22 marzo 2013, n. 13783; sez. un., 28 novembre 2001, Salvini, sez. V, 7 settembre 1999, Savia; sez. III, 4 aprile 1995, Marano).

14.1.6. Una interpretazione contraria, che ammetta una commistione tra i diversi profili e una "confusione" dei poteri, <<si pone in contrasto con il principio di legalità che innerva l'azione amministrativa, perché amplia praeter legem (o contra legem) quello che è l'ambito di competenza dell'amministrazione procedente, in quanto la obbligherebbe a considerare e a pronunciarsi su profili non rimessi, dal legislatore, alla sua cura e al suo apprezzamento>> , frustrando <<anche ulteriori principi dell'attività amministrativa, quali quelli di non aggravamento del procedimento e di certezza dell'azione amministrativa>> (Cons. Stato sez. IV n. 3170 del 2020 cit.).

Di conseguenza il parametro di riferimento per la valutazione del profilo paesaggistico dell’intervento non coincide con la disciplina urbanistico-edilizia ma con la specifica disciplina dettata in relazione al vincolo paesaggistico (cfr. TAR Campania – Napoli, sez. VIII, 5 giugno 2023, n. 3458).

Anche questo TAR ha affermato che “il parere delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo [paesaggistico] ha natura e funzioni identiche all’autorizzazione paesaggistica, integrando entrambi gli atti il presupposto legittimante la trasformazione urbanistico-edilizia della zona protetta, ed attenendo entrambi, sotto un angolo visuale contenutistico, a profili diversi da quelli urbanistico-edilizi, ossia, specificamente, alla valutazione di compatibilità dell’opera con le finalità perseguite dal vincolo (v. sul punto, Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2013, n. 5376; Cons. Stato, 2 ottobre 2008, n. 4764; Cons. St., Sez. VI, n. 150 dell’11.01.2018)” (cfr. TAR Campania – Salerno, Sez. II, 1° marzo 2024, n. 559).

È pur vero tuttavia che le disposizioni delle NTA del PUC indicate dall’Amministrazione costituiscono indice di una determinata conformazione e destinazione del territorio e dell’obiettivo di conservazione dello stesso, ma è anche vero che il mero richiamo alle predette disposizioni non permette di evidenziare una compiuta valutazione dei profili paesaggistici della trasformazione rappresentata.

7. In conclusione, per le assorbenti ragioni sopra indicate, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatta salva l’ulteriore attività dell’Amministrazione.

I profili di peculiarità della vicenda, connessi alla complessità dei vincoli ricadenti sull’area e delle prescrizioni relative alla stessa, consente di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Fabio Di Lorenzo, Referendario

Raffaele Esposito, Referendario, Estensore