Settore aceti - Concorrenza sleale - Tutela dei nomi registrati (denominazioni d'origine e indicazioni geografiche protette) contro una evocazione - Azione promossa dal Consorzio di tutela per l'Aceto Balsamico di Modena nei confronti di un acetificio al fine di sentire accertare la concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., posta in essere dalla convenuta a causa della commercializzazione di un condimento prodotto non conforme al disciplinare della IGP "Aceto Balsamico di Modena" nella cui etichettatura erano contenuti richiami visivi e testuali alla denominazione tutelata tali da determinare l'evocazione della stessa ai sensi dell'art. 13, par. 1, lett. b, del Reg. (UE) n. 1151/2012 - Accertato che il prodotto commercializzato oggetto di controversia si presentava privo di elementi evocativi dell'IGP "Aceto Balsamico di Modena", nella denominazione e alla luce dell'esame complessivo delle caratteristiche esterne dello stesso prodotto.
ORDINANZA
(Presidente: dott. Umberto L.C.G. Scotti - Relatore: dott.ssa Giulia Iofrida)
sul ricorso iscritto al n. 10874/2023 R.G. proposto da:
CONSORZIO TUTELA ACETO BALSAMICO DI MODENA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 133, presso lo studio dell'avvocato GIUSSANI ANDREA (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIAZZA MASSIMO (OMISSIS), GALIMBERTI GIOVANNI (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
ACETAIA DEL BALSAMICO TRENTINO DI B.G. & C. SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO, 107, presso lo studio dell'avvocato PRINCIPE ALESSANDRA (OMISSIS) rappresentata e difesa dall'avvocato CASINI MARCO (OMISSIS);
- controricorrente -
avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 131/2023 depositata il 18/01/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 131/2023, pubblicata il 18/1/2023, ha respinto l'appello avverso sentenza del Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di Impresa del 2021, che, in controversia promossa dal Consorzio Tutela dell'Aceto Balsamico di Modena nei confronti dell'Acetaia del Balsamico di Trento nonché della s.p.a. Be. al fine di ottenere inibitoria all'uso del nome «Aceto Balsamico» per contrassegnare un prodotto comparabile all'IGP e non conforme al disciplinare relativo, previo accertamento dell'illiceità della condotta perché in violazione dell'art. 13, par. 1, lett. b), del Reg. UE n. 1151/2012 e dell'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c., aveva respinto le domande attoree.
Il Tribunale (essendo stato il giudizio sospeso sino alla definizione di un giudizio pendente dinanzi alla Corte di Giustizia tra il Consorzio e una società tedesca (causa C-432/18), giudizio definito con sentenza della Corte di giustizia del 4/12/2018), ha evidenziato come i prodotti della convenuta sono presentati al pubblico con una denominazione che non evoca il nome geografico della zona dell'IGP tutelata dal Consorzio.
In particolare, i giudici di appello, esaminata la giurisprudenza eurounitaria (anche richiamata dal Consorzio appellante), hanno anzitutto ricordato che la IGP protetta con il Regolamento n. 583/2009 riguardava la «denominazione composta» e non i singoli termini non geografici, ricordando che il Regolamento aveva ciò specificato a seguito delle contestazioni sollevate da alcuni Stati (Germania e Grecia) che si dolevano dalla genericità dei termini «aceto», «balsamico» e «aceto balsamico». Quindi la Corte d'appello ha osservato che la sentenza della Corte di Giustizia, del dicembre 2019, anche se chiamata a pronunciarsi in merito aduna contestazione differente da quella oggetto del presente giudizio, aveva ribadito l’esatto oggetto della tutela della IGP coperta dal regolamento 583/09, statuendo che questa non si estende all'utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa ed affermando che il termine balsamico non ha alcuna connotazione geografica mentre, per quanto attiene all'aceto, la combinazione dei termini è comunemente usato per designare un aceto che si caratterizza per un gusto agrodolce. Ad avviso della Corte territoriale, pur dovendo condividersi la giurisprudenza unionale, circa la possibilità di individuare la sussistenza di una evocazione, ai sensi dell'artl3, par. 1, lett. b), del Reg. UE n. 1151/2012, anche nell'ipotesi di utilizzo di una sola parte della denominazione oggetto di protezione o sulla base di diversi elementi, quali l'incorporazione parziale della denominazione protetta, l'affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni, la somiglianza che ne deriva, occorre sempre che il «nesso tra il prodotto contestato e quello protetto dalla IGP», che il consumatore medio possa cogliere, sia «diretto ed univoco», tale da fargli venire in mente, alla vista del bene non protetto, quello oggetto di protezione, essendo tale nesso stato ravvisato «tutte, e le sole, volte in cui la denominazione del prodotto conteneva in sé, vuoi per riferimento diretto, vuoi attraverso altri mezzi (figurativi; sonori; di assonanza fonetica) un rimando al luogo di origine della IGP e della DOC»; invero, proprio in considerazione della ratio della protezione della IGP e della necessaria correlazione tra il bene e una regione geografica è necessario che l'associazione mentale operata dal consumatore lo porti a reputare di trovarsi avanti ad un prodotto proveniente da quello specifico luogo.
La Corte d'appello rilevava quindi che, nel caso in esame, nel nome del prodotto contestato non compare l'indicazione geografica (Modena) tutelata dal Consorzio ma, anzi, all'opposto, vi è una precisa indicazione di una ben distinta provenienza e sono presenti ulteriori elementi, figurativi o simili, idonei a creare una associazione con la città di Modena. Né alcuna protezione meritavano i termini «aceto» o «aceto balsamico», termini del tutto comuni e non individualizzanti, né l'appellante aveva offerto prova (anche alla luce dei dati del sondaggio fatto eseguire dal Consorzio) circa l'essere i suddetti termini «espressioni tradizionali
profondamente legate alla tradizione territoriale» modenese: seppure l'aceto balsamico di Modena è l'aceto maggiormente noto al consumatore medio ciò non significa che non vi possano essere sul mercato aceti balsamici provenienti e prodotti in altre regioni e anche le modalità con le quali il prodotto della casa di Trento si presenta sul mercato potevano certamente essere ritenute evocative della IGP del Consorzio appellante (il colore scuro essendo dovuto alla materia prima utilizzata ed alle modalità di produzione, la bottiglia di vetro di 250 ml essendo un recipiente molto diffuso per qualsiasi tipo di aceto, l'affinatura in botti di rovere essendo una tecnica necessitata dall'impiego del mosto d'uva).
Avverso la suddetta pronuncia il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena propone ricorso per cassazione, notificato il 4/5/2023, affidato a quattro motivi, nei confronti di Acetaia del Balsamico Trentino di B.G. & C. s.s. Agricola (che resiste con controricorso).
La ricorrente ha formulato istanza di riunione con il ricorso n. 4602/2023, vertente su simili questioni in diritto.
Il Procuratore generale ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta:
a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art. 13, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1151/2012 e della costante interpretazione che di esso ha fornito la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per avere la sentenza impugnata «erroneamente ritenuto che per accertare la sussistenza dell'illecito evocativo è necessario che la denominazione contestata o un altro suo elemento (ad esempio, un elemento figurativo) contenga un rimando al luogo di origine del prodotto tutelato»;
b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art. 13, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1151/2012, per avere la sentenza impugnata «erroneamente ritenuto che la presenza della precisa indicazione di provenienza del prodotto contestato possa escludere l'evocazione»;
c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 13, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1151/2012, errata interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia, nella causa C-432/18, la quale non riguarda l'evocazione bensì l'impiego diretto od indiretto del nome registrato ai sensi dell'art. 13, par. 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1151/2012, falsa applicazione alla fattispecie del Considerando (10) del Reg. (CE) n. 583/2009 che, in realtà, si riferisce non già all'evocazione bensì all’impiego diretto od indiretto della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» IGP di cui all'art. 13, par. 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1151/2012; d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 12 lett. b) c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., le risultanze di causa dimostrano la sussistenza dell'associazione mentale del prodotto, sicché l'informazione probatoria, utilizzata nella sentenza sarebbe contraddetta da uno specifico atto processuale con conseguente travisamento della prova e diniego della tutela conferita dalla legge, ex art. 360 n. 5 c.p.c..
Nella memoria depositata il Consorzio formula richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art.13, par. 1 lett. b), Reg. UE n. 1151/2012 e del Considerando 10 del Reg. n. 583/2009 (tutela IGP) e della sua applicabili alla fattispecie dell'evocazione di cui alla citata lett. b) dell'art. 13 e alla protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» IGP, nel senso di conoscere: a) se l'evocazione di una denominazione registrata postuli «che il prodotto registrato richiami, alla mente del consumator, il luogo di origine » della stessa e non sia invece sufficiente «il richiamo all'immagine del prodotto tutelato» ovvero se l'evocazione di una denominazione registrata consenta «che l'elemento controverso del segno che suscita nel consumatore medio europeo l'associazione mentale possa essere costituito anche da un termine non geografico»; b) se, nel caso in cui si ritenga che il Considerando 10 del Reg. CE 583/2009 si applichi anche alla protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena IGP» contro l'evocazione di cui all'art. 13, par. 1, lett. b), del Reg. UE n. 1151/2012, esso vada interpretato «nel senso che nel caso dell' "Aceto Balsamico di Modena" IGP l'evocazione non possa mai ed in nessun caso essere realizzata attraverso l'uso disgiunto o congiunto dei termini non geografici "A e "Balsamico"».
La ricorrente deduce che, con sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 12/77/2023, nella causa T-34/22, si sarebbe «accertato che la Corte di Giustizia, nella sentenza del 4 dicembre 2019 resa nella causa C-432/18, non si è pronunciata sull'applicabilità del Considerando (10) del Reg. (CE) n. 583/2009 alla fattispecie dell'evocazione». Dal che si dovrebbe evincere la fondatezza di quanto dedotto nel secondo motivo di ricorso, in punto di errata interpretazione della suddetta sentenza della Corte di Giustizia.
2. Va anzitutto respinta l'istanza di riunione con la causa n. 4602/2023, non ricorrendo una ipotesi di connessione soggettiva o oggettiva, ma solo una parziale comunanza delle questioni di diritto sottese ai due giudizi di cassazione, che sono stati comunque opportunamente chiamati alla stessa adunanza camerale.
3. Il Procuratore Generale, in relazione al primo motivo di ricorso, rileva come «la protezione accordata dalla disposizione in parole non può estendersi sino all'utilizzo esclusivo di singoli termini non geografici, generici e comuni - come nel caso delle parole "aceto", "balsamico", "aceto balsamico" - che avrebbe l'effetto di istituire un monopolio del soggetto registrante proprio su detti termini».
4. Le prime due censure sono infondate.
4.1. Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) 1151/2012, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che la condotta evocativa possa essere integrata solo se la denominazione contestata o un altro suo elemento (ad esempio, un elemento figurativo) contenga un rimando al luogo di origine del prodotto tutelato.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della medesima summenzionata norma, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la presenza della precisa indicazione di provenienza del prodotto contestato possa escludere l'evocazione.
4.2. Il quadro normativo.
Nell'obiettivo di una progressiva e costante armonizzazione in una normativa unitaria delle diverse discipline, nazionali ed internazionali, nel settore agro-alimentare, si segnala il Regolamento CE n. 1151 del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, in vigore attualmente.
Detto Regolamento (nel quale sono state fatte confluire, in un unico quadro unitario, vari regolamenti, tra cui le disposizioni, rivedute ed aggiornate, del Regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari) assicura una protezione specifica alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche, al fine di garantire agli agricoltori e ai produttori «un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione e di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all'origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli» (Considerando 18).
L'art. 5 definisce:
I) la «denominazione di origine» (DOP) un nome «che identifica un prodotto:
a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturati e umani;
e
c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata»;
II) la «indicazione geografica» (IGP) un nome «che identifica un prodotto:
a) originario di un determinato luogo, regione o paese;
b) alia cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche;
e
c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata».
Per la IGP dunque, a differenza della DOP, è sufficiente anche che una sola qualità sia influenzata dal territorio ovvero che l'ambiente geografico influenzi soltanto la reputazione del prodotto e occorre che anche una sola delle fasi di produzione avvenga sul territorio. Il regime di protezione e di registrazione prevede controlli rigidi all'ingresso, dovendo essere allegato alla domanda un disciplinare nel quale sono contenuti gli elementi caratterizzanti il c.d. milieu (ambiente, termine di derivazione francese) ovvero gli standard della produzione.
Le «indicazioni geografiche» svolgono quindi nel sistema europeo una funzione di certificazione di standard qualitativi del prodotto, raggiunta attraverso una normativa vincolante che richiede il simultaneo sussistere di tre elementi: il nesso eziologico tra prodotto e territorio, un sistema di certificazione e controllo ad opera di un organo pubblico e il rispetto di un rigoroso disciplinare di produzione.
Quanto alla protezione, l'art. 13 dispone espressamente che il nome registrato venga tutelato di fronte a:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o «evocazione», anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
Ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, paragrafo 1, «Se una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l'uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b)».
Una volta ottenuta la protezione le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano mai generiche.
Nel nostro ordinamento le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sono disciplinate dagli artt. 29 e 30 c.p.i., D.Lgs. 30/2005, come modificato dal D.Lgs. 131/2010. Gli artt. 29 e disciplinano la tutela delle indicazioni 30 del nostro c.p.i geografiche e delle denominazioni di origine: essi sono infatti segni distintivi della provenienza e consistono nell'accostamento del nome geografico al nome del prodotto, garantendo la provenienza del prodotto da una zona geograficamente determinata cui i consumatori tradizionalmente associano una qualità costante, derivante da fattori territoriali ed umani.
4.3. La giurisprudenza della Corte UE.
Un precedente, richiamato dal Consorzio ricorrente, è la sentenza della Corte di Giustizia del 7/6/2018, nella causa C-44/17 (relativo alla indicazione geografica registrata come "Scotch Whisky" - Whisky prodotto in Germania e commercializzato con la denominazione "Glen Buchenbach") che concerneva l'interpretazione dell'art. 16, lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (non applicandosi a dette bevande il Reg.CE n. 510/2006).
La lett. b) dell'art.16 comunque sempre contemplava la protezione delle indicazioni geografiche registrate da «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l'indicazione geografica è usata in forma tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", (...) "stile", "marca", "gusto" o altri termini simili».
La Corte, dopo avere chiarito che per accertare l'esistenza di un «impiego commerciale indiretto» di un'indicazione geografica registrata, ai sensi della lett. a) dell'art.16, occorre che l'elemento controverso sia utilizzato in una forma che sia identica a tale indicazione, oppure simile dal punto di vista fonetico e/o visivo, ha affermato, con riguardo alla lettera b) ed alla tutela c.d. «evocativa» dell'indicazione geografica registrata, che:
a) il giudice nazionale deve verificare se il consumatore, in presenza del nome del prodotto interessato, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione geografica protetta (punto 46);
b) ai fini della determinazione della nozione di «evocazione» ai sensi dell'articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008, il criterio determinante è dunque «quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione geografica protetta, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare tenendo conto, se del caso, dell'incorporazione parziale di una indicazione geografica protetta nella denominazione
controversa, di una similarità fonetica e/o visiva di tale denominazione con tale indicazione, o ancora di una somiglianza concettuale tra detta denominazione e detta indicazione» (punti 51 e 56);
c) in risposta alla seconda parte della seconda questione, l'articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008 deve essere interpretato «nel senso che, per accertare l'esistenza di un'«evocazione» di un'indicazione geografica registrata, non occorre tener conto del contesto in cui si inserisce l'elemento controverso e, in particolare, del fatto che quest'ultimo sia corredato da una precisazione circa la vera origine del prodotto in questione».
La sentenza qui impugnata ha invece espressamente richiamato quanto statuito dalla Corte di Giustizia, nell'ambito di una causa riguardante proprio l'odierna ricorrente (C-432/18, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena - Ba. GmbH).
In quell'occasione la controversia originava da una lettera di diffida inviata dal Consorzio all'azienda tedesca Ba., produttrice di vini a base di aceto, che aveva commercializzato detti prodotti apponendo etichette sulle quali figuravano i termini «Balsamico» e «Deutscher balsamico», che, secondo il Consorzio di Modena, recavano pregiudizio all IGP «Aceto Balsamico di Modena». La società Ba., in risposta, esercitava dinanzi ai giudici tedeschi un'azione di accertamento negativo del suo obbligo di astensione dall'utilizzazione di tale termine; l'azione veniva accolta in appello e la decisione impugnata dal Consorzio il quale proponeva ricorso in cassazione. Il Bundesgerichtshof (la Corte federale di giustizia tedesca) ritenne di sospendere il procedimento sottoponendo alla Corte di Giustizia dell'UE una necessaria questione pregiudiziale: se l'uso del termine «Balsamico» o del sintagma «Deutscher balsamico» violasse l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a) o b), del regolamento n. 1151/2012, il che implicava che si dovesse determinare innanzitutto se la protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena», accordata dall'articolo 1 del regolamento n. 583/2009 - adottato sulla base del regolamento n. 510/2006, che aveva abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 2081/92 e che a sua volta è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012, - vertesse unicamente su tale denominazione globale o si estendesse all'utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa.
La Corte di Giustizia, premesso che alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena» IGP è conferita protezione dal regolamento n. 583/2009, ha ribadito che, nel sistema di protezione istituito mediante il regolamento n. 2081/92, ormai previsto dal regolamento n. 1151/2012, «le questioni relative alla protezione da accordare ai diversi elementi di una denominazione registrata rientrano nell'ambito di una valutazione che spetta ai giudice nazionale effettuare in base a un'analisi dettagliata del contesto fattuale dinanzi ad esso ricostruito dagli interessati (v. in tal senso, sentenze del 9 giugno 1998, Chiciak e Fol, C-129/97 e C-130/97, EU:C: 1998:274, punto 38, nonché del 26 febbraio 2008, Commissione/Germania, C-132/05, EU:C:2008:117, punto 30)» (par.25).
Ha tuttavia precisato che, nel caso di una denominazione «composta», il fatto «che per quest'ultima non esistano indicazioni sotto forma di note a piè di pagina, le quali precisino che la registrazione non è stata richiesta per una delle parti di questa denominazione, non implica a contrario che ogni sua singola parte sia protetta» (par.26). La Corte ha puntualizzato infatti che, anche se dall'articolo 13 del regolamento n. 2081/92 discende che, ove manchino specifiche circostanze in senso contrario, la protezione conferita da questa disposizione «si estende non solo alla denominazione composta in quanto tale, ma anche ad ogni sua componente, ciò avviene solo se tale componente non è né un termine generico né un termine comune (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 1998, Chiciak e Fol, C-129/97 e C-130/97, EU:C:1998:274, punti 37 e 39)». Poiché le disposizioni dell'articolo 13 del primo regolamento (CEE) n. 2081/92 sono state riprese, anch'esse senza modifiche sostanziali, all'articolo 13 di ciascuno di tali regolamenti successivi (in particolare, il Reg.CE 1151/2012), se ne ricava che tale giurisprudenza rimane pertinente e si applica quindi anche alle denominazioni composte, come l'IGP in questione, protette dal regolamento n. 1151/2012.
La Corte ha quindi affermato che «dalle specifiche circostanze della registrazione, mediante il regolamento n. 583/2009, della denominazione «Aceto Balsamico di Modena», risulta che la protezione conferita a tale denominazione non può estendersi ai singoli termini non geografici della stessa», rilevando che le opposizioni formulate dal Consorzio di Modena contro la registrazione della suddetta denominazione da parte della Repubblica federale di Germania e della Repubblica ellenica, non avevano tenuto in debito conto che, al considerando 10 del regolamento n. 583/2009 (di protezione della IGP), si tutelava solo «la denominazione nel suo complesso - o composta -, ovvero «Aceto Balsamico di Modena», non alcuni suoi elementi, ossia i termini «aceto», «balsamico» e «aceto balsamico» o le rispettive traduzioni», mentre che singoli termini «non geografici» delle denominazione composta, vale a dire «aceto» e «balsamico», anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio dell'Unione nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell’ordinamento giuridico dell'Unione (par. 31). Ha osservato inoltre la Corte di Giustizia (par. 34) che, poiché risulta indubbio che il termine «aceto» sia un termine comune (v. sentenza del 9 dicembre 1981, Commissione/Italia, 193/80, EU:C: 1981:298, punti 25 e 26) e che il termine balsamico sia la traduzione, in lingua italiana, dell'aggettivo «balsamique», che non ha alcuna connotazione geografica e che, per quanto riguarda l'aceto, è comunemente usato per designare un aceto che si caratterizza per un gusto agrodolce, detti termini non possono beneficiare della protezione assicurata dal regolamento n. 1151/2012 all'IGP «Aceto Balsamico di Modena».
Alla luce di quanto esposto, la Corte di Giustizia ha dunque fornito risposta alla questione pregiudiziale sottopostale, affermando che l'articolo 1 del regolamento n. 583/2009 deve essere interpretato nel senso che la protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» non si estende all'utilizzo dei termini individuali non geografici della stessa.
La Corte di Giustizia, con successiva sentenza del 17 dicembre 2020 (Causa C-490/2019, su pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, in una controversia insorta in merito a un'asserita violazione della denominazione d'origine protetta (DOP) «Morbier», per un formaggio francese), ha affermato che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006 e l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 devono essere interpretati nel senso che essi «non vietano solo l'uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata», in quanto le lettere da b) a d) degli artt. 13 di tali regolamenti vietano anche altri comportamenti contro i quali le denominazioni registrate sono tutelate e che non utilizzino né direttamente né indirettamente le denominazioni stesse. Con riguardo specifico alla nozione di «evocazione», presente nella lett. b), la Corte ha ricordato che «il criterio determinante è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce protetta dalla DOP, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare tenendo conto, se del caso, dell'incorporazione parziale di una DOP nella denominazione controversa, di una similarità fonetica e/o visiva di tale denominazione con tale DOP, o ancora di una somiglianza concettuale tra detta denominazione e detta DOP (v., per analogia, sentenza del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, 044/17, EU:C:2018:415, punto 51)» e che, come chiarito nella sentenza del 2 maggio 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (C-614/17), «l'evocazione di una denominazione registrata può derivare dall'uso di segni figurativi...in grado di richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, i prodotti che beneficiano di una denominazione registrata, a motivo della loro vicinanza concettuale con siffatta denominazioni». Con riguardo all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 510/2006 e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1151/2012, si è affermato che essi «devono essere interpretati nel senso che essi vietano la riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, qualora questa riproduzione possa indurre il consumatore a credere che il prodotto di cui trattasi sia oggetto di tale denominazione registrata».
Nella sentenza del 9 settembre 2021, Causa C-783/19, in controversia concernente il conflitto tra la DOP «Champagne» e la denominazione commerciale «Champanillo», la Corte UE ha affermato che «L'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l’«evocazione» di cui a tale disposizione, da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno contestato siano identici o simili e, dall'altro, si configura quando l'uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP. L'esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare, dall'incorporazione parziale della denominazione protetta, dall'affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva, e anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la denominazione di cui trattasi o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione». Si è ribadito che il criterio determinante è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce protetta dalla DOP, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare.
Nella sentenza del 14/7/2022 (Causa C-159/20, relativa all'uso da parte di produttori lattiero-caseari della denominazione «Feta» per designare formaggio non conforme al disciplinare pubblicato nel regolamento (CE) n. 1829/2002 della Commissione, del 14 ottobre 2002), la Corte di Giustizia ha ribadito che «Le DOP e le IGP sono quindi protette dal regolamento n. 1151/2012, e in particolare dall'articolo 13 di quest'ultimo, in quanto diritto di proprietà intellettuale, come confermato dall'articolo 4, lettera b), di tale regolamento, secondo il quale è istituito un sistema di DOP e di IGP al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell'Unione».
Nel caso «Queso Manchego» (sentenza del 2 maggio 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, C-614/17), la Corte di Giustizia ha ritenuto che si fosse in presenza di evocazione anche nel caso in cui, per un prodotto generico, vengano utilizzati, in etichetta, segni figurativi che richiamino il luogo di produzione della DOP. L'aspetto determinante per stabilire se un elemento evochi la denominazione registrata è quindi quello di accertare se esso possa richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di tale denominazione protetta.
4.4. La percezione di un consumatore europeo medio «normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto» è un parametro che, nel corso degli anni, è divenuto ricorrente nella giurisprudenza europea, utile sia a valutare la sussistenza di evocazione in caso di prodotti di qualità che, in generale, a determinare la legittimità delle pratiche commerciali delle imprese operanti sul mercato.
Tale criterio è risultato decisivo, ai fini della sussistenza dell'evocazione, nel caso, già citato, «Scotch Whisky Association» (Corte giust., 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17), più volte richiamato dal ricorrente. In questo contesto, riguardante un whisky commercializzato on line sulla cui etichetta apparivano elementi potenzialmente evocativi della indicazione geografica registrata «Scotch Whisky», la Corte UE ha conferito importanza primaria, fra i criteri atti a stabilire la sussistenza di evocazione, alla valutazione del giudice nazionale relativa alla percezione del consumatore che, in presenza del nome del prodotto interessato, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione geografica. A questa valutazione risultano subordinati gli altri criteri individuati dalla giurisprudenza precedente, fra cui la parziale incorporazione di un'indicazione geografica protetta nel segno controverso, la similarità fonetica e/o visiva con questa, la somiglianza concettuale fra i termini e il contesto in cui è inserito l'elemento controverso del segno. Nel caso Whiskey Association del 2018, tale concetto viene esteso all'ipotesi in cui il segno utilizzato per designare un prodotto incorpori «una parte di una indicazione geografica protetta o di una DOP», di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto di cui trattasi, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce di detta indicazione o denominazione, nonché nel caso in cui, trattandosi di prodotti di apparenza analoga, vi sia un'affinità fonetica e visiva tra l'indicazione geografica protetta o la DOP e il segno contestato.
Peraltro, tali presupposti non devono necessariamente sussistere perché vi sia evocazione: è infatti sufficiente la semplice «vicinanza concettuale» tra la denominazione protetta e il segno di cui trattasi.
4.5. Avuto riguardo alla sentenza (impugnata, con causa allo stato pendente dinanzi alla Corte di Giustizia) del Tribunale UE del luglio 2023, Causa T-34/22, richiamata nella memoria dal Consorzio ricorrente, occorre rilevare che era stata impugnata la decisione di esecuzione (UE) 2021/1879 della Commissione, del 26 ottobre 2021, che ha respinto tre domande di protezione «di un nome come indicazione geografica - IGP - a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 dei Parlamento europeo e del Consiglio «Jambon sec de i'ile de Beauté» (IGP), «Lonzo de I Ile de Beante» (IGP) e «Coppa de Ile de Beauìe» (IGP) ». I nomi «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse - Prisuttu», «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse - Lonzu» e «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse - Coppa di Corsica» erano già stati oggetto di un'iscrizione come denominazioni di origine protette (DOP) del 2014. La Commissione aveva ritenuto sussistente un rischio di evocazione tra, da una parte, le denominazioni, oggetto di richiesta di registrazione come IGP, «Jambon sec de l'ile de Beauté », « Lonzo de l'ile de Beauté » e « Coppa de l'ìle de Beauté » e, dall'altra parte, le denominazioni DOP « Jambon sec de Corse »/« Jambon sec de Corse - Prisuttu », « Lonzo de Corse »/« Lonzo de Corse - Lonzu » e « Coppa de Corse »/« Coppa de Corse - Coppa di Corsica», avendo ritenuto, tra l'altro, che fosse di dominio pubblico che il nome «Ile de Beauté» costituisce un'espressione corrente che, per i consumatori francesi, designa univocamente la Corsica.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, rilevando, in particolare, che la Commissione non aveva ecceduto le sue competenze. La Commissione invero deve verificare che l'utilizzo del nome di cui si chiede la protezione «nel commercio o nel linguaggio comune» non violi la protezione contro l'evocazione prevista all'articolo 1 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012. Infatti, «ammettere la registrazione di un'IGP benché la stessa sia evocativa di una DOP già registrata priverebbe di effetto utile la protezione prevista dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012, poiché, una volta registrato tale nome come IGP, la denominazione precedentemente registrata come DOP non potrebbe più beneficiare, nei suoi confronti, della protezione prevista all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012». Correttamente pertanto la Commissione aveva rifiutato la registrazione.
Nel testo integrale della decisione, disponibile in lingua francese, ai par. da 90 a 92, il Tribunale UE, nell'esaminare quanto sostenuto dai ricorrenti secondo cui la protezione delle DOP contro un'eventuale evocazione non si potesse estendere ai termini individuali non geografici e che dovesse essere limitata al termine geografico «Corsica», con specifico riferimento alla sentenza del 4 dicembre 2019, nella causa 432/18, riguardante il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena - già sopra citata - ed all'affermazione che la protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» non si estendeva all'utilizzo dei termini non geografici di quella, ha ritenuto il richiamo non era pertinente: l'arresto della Corte UE - «rendu sur renvoi préjudiciel, portait sur la question de savoir si le terme «Balsamico» pouvait être utilisé sur les étiquettes de produits à base de vinaigre qui ne répondaient pas au cahier des charges de l'IGP « ceto Balsamico di Modena» - non verteva infatti sulla questione della evocazione tra due denominazioni e non se ne potrebbe quindi dedurre che, per apprezzarla - l'eventuale evocazione -, non sarebbe necessario prendere in esame il nome nella sua interezza, inclusi i termini individuali non geografici {«ne portait donc pas sur la question de l'éventuelle évocation entre deux appellations et il ne saurait en être déduit que, pour l'apprécier, il n'y aurait pas lieu de prendre en compte la dénomination dans son entièreté, y compris les termes individuels non géographiques»).
Nella fattispecie in esame, l'analisi dell'evocazione eventuale della DOP «Jambon sec de Corse» da parte della IGP «Jambon sec de i'ile de Beauté» doveva essere condotta avuto riguardo agli interi nomi e non ai soli nomi geografici «ile de Beauté » et «Corse». Questo e soltanto il senso della pronuncia del Tribunale UE.
4.6. Nella specie, «aceto balsamico di Modena» è un'indicazione Geografica Protetta, che ha ottenuto il riconoscimento comunitario con il Regolamento CE n. 3/7/2009.
Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 583/2009, in combinato disposto con il considerando 11 e l'allegato I, la denominazione «Aceto Balsamico di Modena (IGP)» è registrata e quindi è iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e tutelato nella sua formulazione complessa.
Dal considerando 8 del regolamento n. 583/2009 risulta che la denominazione «Aceto Balsamico di Modena» «gode di fama indiscussa sia sui mercato nazionale che su quelli esteri e che, quindi, tale denominazione composta, in quanto tale, soddisfa aita condizione inerente ad una reputazione specifica del prodotto corrispondente a quest'ultima» (Corte Giustizia, causa C-432/18, cit.).
Nel considerando (10) del Regolamento 583/2009, riconoscendo l'IGP Aceto Balsamico di Modena, si precisa che «la protezione è conferita alla denominazione composta «Aceto Balsamico di Modena». I singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell'ordinamento giuridico comunitario».
4.7. Alla luce di tali complessive considerazioni, si deve affermare che correttamente la Corte d'appello ha respinto il gravame, precisando che la condotta «evocativa» vietata dalla predetta norma deve avere ad oggetto una caratteristica che comunque richiami l'origine geografica del prodotto, che rappresenta specificamente il bene tutelato dall'art. 13 del Regolamento e che la protezione accordata dalla disposizione in parola non può estendersi sino all'utilizzo esclusivo di singoli termini non geografici, generici e comuni - come nel caso delle parole «aceto», «balsamico», «aceto balsamico» - in quanto ciò avrebbe l’effetto di istituire un monopolio del soggetto registrante proprio su detti termini.
In sostanza, la Corte di merito ha mostrato, attraverso il proprio iter logico argomentativo, senza alcun equivoco circa l'oggetto della tutela accordata dal Reg. (UE) 1151/2012 (per avere, erroneamente secondo il ricorrente, affermato che la tutela concerne non tanto il prodotto nel suo complesso, quanto il solo termine geografico della denominazione registrata, nel caso di specie il toponimo «Modena»), di avere ben presente la portata della tutela garantita dall'art. 13 par. 1 lett. b) del Regolamento 1151/2012, rilevando come il prodotto commercializzato dall'appellata si presentasse privo di elementi evocativi dell'IGP dell'Aceto Balsamico di Modena, nella denominazione e alla luce dell'esame complessivo delle caratteristiche esterne dello stesso prodotto, in alcun modo idonee a creare un'associazione con la città di Modena.
Risulta infondato anche il secondo motivo di ricorso, considerato che la Corte d'appello ha escluso la fattispecie evocativa non soltanto per la precisa indicazione di un differente luogo di provenienza del prodotto, quanto sulla base dell'esame di tutti gli elementi e le caratteristiche, anche figurative, del prodotto che non ha permesso di ravvisare alcuna associazione con l'origine geografica del bene.
Nessun richiamo evocativo per il consumatore medio della denominazione geografica protetta si poteva verificare.
5. Anche il terzo motivo è infondato.
Con tale doglianza, il Consorzio lamenta la violazione e falsa applicazione della sopra indicata norma per avere la Corte territoriale interpretato in modo errato la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-432/18, che non riguarderebbe la fattispecie della «evocazione», bensì quella del diretto o indiretto impiego del nome registrato ai sensi dell’art. 13, par. 1, lett. a, del Reg. 1151/2012.
Si assume nel ricorso che vi sarebbe stata un'errata interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea relativa alla causa C-432/18 e un'errata applicazione alla fattispecie del Considerando 10 del Reg. (CE) n. 583/2009 in quanto, secondo la ricorrente, entrambi aventi ad oggetto la fattispecie di impiego diretto o indiretto dell'IGP anziché
la fattispecie dell'evocazione.
La sentenza della Corte UE del 2018 è stata, al contrario, puntualmente richiamata dalla Corte d'appello.
Nel caso in esame, a nulla vale il fatto che la causa C-432/18 abbia preso le mosse da una differente contestazione (impiego diretto o indiretto dell'IGP) o che il Considerando (10) del Reg. (CE) n. 583/2009 faccia riferimento alla condotta dell'«utilizzo» e non a quella evocativa dei termini di cui alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena».
Ciò che rileva è, invece, l'individuazione e la puntualizzazione operata dalla Corte di Giustizia in sentenza dell'ambito di tutela della IGP offerto dal Regolamento n. 1151/2012, con riferimento anche alla lett. b) dell'art. 13, che dispiega i suoi effetti tanto nell'ipotesi in cui sia integrata una fattispecie di impiego diretto quanto di «evocazione» dell'origine del prodotto e in riferimento alle quali trovano applicazione i medesimi presupposti e principi.
Tanto che la domanda di pronuncia pregiudiziale effettuata dal giudice nazionale alla Corte di Giustizia europea verteva sull'ipotesi che l'uso del termine «Balsamico» o del sintagma «Deutscher balsamico» violasse l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a (riguardante «qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione») o b (concernente specificamente la condotta evocativa), del Regolamento n. 1151/2012.
La lettura restrittiva del Considerando 10 del Rea. del 2009 proposta dal Consorzio ricorrente, secondo cui la Commissione europea non avrebbe voluto così escludere che i termini «Aceto» e «Balsamico» (anche nella loro combinazione «Aceto Balsamico») fossero idonei ad evocare la IGP «Aceto Balsamico di Modena» (ai sensi dell'art. 13, par. 1, lett. b, Reg. UE 1151/2012), bensì avrebbe voluto solamente precisare che l'uso di tali espressioni, singolarmente o in combinazione tra di loro, «non può essere considerato "impiego commerciale diretto o indiretto" della denominazione registrata nel suo complesso e che, pertanto, tali espressioni non possono godere della medesima tutela accordata dall'art. 13, par. 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1151/2012 alla denominazione nella sua interezza», rientra nel tentativo di estendere oltremodo la tutela evocativa della IGP.
6. Infondato è pure il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, lett. b) c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e/o 5 c.p.c., per avere le risultanze di causa dimostrato la sussistenza dell'associazione mentale con il prodotto, sicché l'informazione probatoria, utilizzata nella sentenza impugnata, risulterebbe contraddetta da uno specifico atto processuale, con conseguente travisamento della prova e diniego della tutela conferita dalla legge.
La Corte d'appello ha ritenuto che la documentazione relativa al sondaggio, prodotto dal Consorzio, al fine di dimostrare l'associazione con il prodotto tutelato, fosse inidonea per valutare il sentire comune dei consumatori, in quanto «le risposte a disposizione della platea degli intervistati non comprendevano mai la dicitura "balsamica" (presente nell'etichetta del prodotto contestato) se non nella voce "aceto balsamico di Modena"».
Si sostiene come la sentenza impugnata avrebbe travisato un elemento probatorio, tale sondaggio fatto eseguire dal Consorzio, che attesterebbe, invece, come più dell’80% dei soggetti intervistati abbia riferito che, alla vista dell'etichetta del prodotto contestato, veniva immediatamente richiamato alla propria mente l'aceto balsamico di Modena.
Orbene, ai sensi dell'art. 116, comma 1, c.p.c., «il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti».
Il riferimento al «prudente apprezzamento» implica che il giudice è tenuto a valutare l'attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione, potendo conservare un margine di discrezionalità relativamente al conferimento di un'efficacia probatoria a fini decisori. Ciò non vale per le prove legali, quali le prove documentali (atto pubblico e scrittura privata autenticata o riconosciuta) o quelle assunte nel processo come la confessione, il giuramento e la testimonianza, la cui efficacia è invece predeterminata per legge, escludendo la sussistenza di qualsivoglia margine di discrezionalità del giudice in ordine alla valutazione sul loro contenuto.
In tal caso, escluso che si trattasse di prova legale, il giudice d'appello ha valutato la prova fornita dal ricorrente come inidonea a dimostrare gli elementi costitutivi della domanda, esercitando proprio quel potere discrezionale insito nell'esercizio delle sue funzioni istruttorie, che certamente non può essere in tale sede oggetto di censura.
Quanto poi al travisamento della prova, le Sezioni Unite (Cass. 5792/2024) hanno di recente statuito che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - H vizio va fatto valere deducendo il vizio dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale».
In motivazione, si è chiarito che il travisamento della prova in senso proprio, è «un travisamento bifronte, al quale possono ricondursi sia il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività, sia il momento dell'individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio, considerato nella sua oggettività, possono per inferenza logica desumersi», cosicché il momento propriamente percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione («sempre che, ovviamente, tra la svista concernente il fatto e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa» e il fatto, supposto esistente o inesistente, non abbia costituito un punto controverso sul quale il revocando provvedimento si è pronunciato), mentre il momento, valutativo, di individuazione delle informazioni probatorie che posson desumersi dalla prova è «affare del giudice di merito, ed è per questo sottratto al giudizio di legittimità, a condizione, beninteso, non dissimilmente dal passato, che il giudice di merito si sia in proposito speso in una motivazione eccedente la soglia del «minimo costituzionale». L'eventualità che la Corte di cassazione sia di opinione diversa dal giudice di merito «intorno alla giustizia o alla perfetta legalità della decisione» è «un'eventualità che al diritto vigente non interessa»: ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio, non potendosi ricorrere al rimedio del vizio revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale, come omesso esame.
Giova richiamare anche il principio di diritto affermato in Cass. 9507/2023: «Il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula:
a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre;
b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio;
c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito;
d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza».
Orbene nella specie, si denuncia anche l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., ma in realtà si contesta che l'esame del dato probatorio (le risultanze del sondaggio) sia stato in qualche modo «falsato» dall'errore di diritto sottostante, vale a dire «la considerazione che la denominazione «Aceto Balsamico» possa essere liberamente usata da qualsiasi produttore che indichi una zona di provenienza diversa da Modena, salvo solo il rischio di vera e propria confusione » e l'erronea premessa «che l'esplicito riferimento alla zona di provenienza dei prodotto costituisca elemento indefettibile dell'evocazione illecita», e che «per questo la mancata indicazione, fra le possibili risposte, dell'Aceto Balsamico senza riferimento alla zona ha ridotto indebitamente il ventaglio delle possibili associazioni mentali alternative».
Si è dunque al di fuori del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., all'esito della riforma del 2012, nella complessiva lettura datane dalle Sez. Un. nella sentenza 7 aprile 2014, n. 8053.
7. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, a favore della controricorrente, liquidate in complessivi Euro 10.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 aprile 2024.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2024