Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 15-03-2024
Numero provvedimento: 905
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 21-03-2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/905 della Commissione, del 15 marzo 2024, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome Rosalejo (DOP).

(Regolamento (UE) 15/03/2024, n. 2024/905, pubblicato in G.U.U.E. 22 marzo 2024, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 99, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Rosalejo» trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(2) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3) Ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Rosalejo» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il nome «Rosalejo» (DOP) è protetto.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2024


Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione