Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 18-03-2024
Numero provvedimento: 393
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Impugnazione di una nota inviata dall'Ufficio Vitivinicolo del Ministero con cui è stata respinta la richiesta di proroga per l'effettuazione delle operazioni di distillazione dei sottoprodotti della vinificazione - Eccepita l’incompetenza di AGEA per l’eventuale concessione di proroghe dei termini - Contestato il mancato riconoscimento da parte del Ministero della proroga per causa di forza maggiore - Nozione di "forza maggiore" - Mancanza di prova adeguata sulla sussistenza della forza maggiore - Disciplina sugli aiuti di Stato secondo cui, nell’ambito di un rapporto regolamentato dal provvedimento di concessione del beneficio, la proroga o la deroga al rispetto dei termini ivi prescritti rappresenta un’eccezione (rigorosa) al necessario rispetto delle condizioni e delle tempistiche stabilite per l’esecuzione di quanto concordato e per l’incentivazione delle attività economiche.



SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 770 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Distilleria De Luca S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Vantaggiato e Nicola Chicco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, 7;



contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;

nei confronti

per l’annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della nota trasmessa con e-mail 09.06.2020 dell'Ufficio Vitivinicolo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, con cui è stata respinta la richiesta di proroga della data del 20.06.2020 quale termine ultimo per l’effettuazione delle operazioni di distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce) per la produzione di alcool uso industriale;

nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla DISTILLERIA DE LUCA S.R.L. il 10.12.2020:

del provvedimento, prot. n.73565 del 6.11.2020, con il quale AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha disposto di non procedere alla liquidazione della domanda di aiuto comunitario n.95115003204, avanzata dalla ricorrente, in quanto la produzione di alcool effettuata dopo il 20.06.2020 era da ritenersi tardiva, poiché successiva alla data di scadenza prevista dalla normativa di riferimento;

nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo e di AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2024 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv. A. Vantaggiato per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato G. Marzo per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

 

1. - Con ricorso notificato il 19/06/2020 e depositato il 13/07/2020, la Società ricorrente ha impugnato la nota trasmessa con e-mail 09.06.2020 dell'Ufficio Vitivinicolo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, con cui è stata respinta la richiesta di proroga della data del 20.06.2020 quale termine ultimo per l’effettuazione delle operazioni di distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce) per la produzione di alcool uso industriale, nonché ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto.

1.1. - A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA’ E ADEGUATEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 88/C259/07 PUBBLICATA SULLA G.U.C.E.

II. PERPLESSITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO MOTIVAZIONALE - SVIAMENTO DI POTERE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.3.2 ISTRUZIONI OPERATIVE AG.E.A E ARTT. 3 e 13 D.M. 27/11/2008.

1.2. - Il 14 agosto 2020 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali del Turismo e l’AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, la quale, con successiva memoria depositata il 21 settembre 2020, ha eccepito l’incompetenza di AG.E.A. per l’eventuale concessione di proroghe dei termini sulla scadenza delle operazioni di distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce) per la produzione di alcool uso industriale come prescritti dal Decreto Ministeriale emanato dal competente Ministero per le Politiche Agricole Alimentari Forestali del Turismo (unico titolare di tale prerogativa) chiedendone l’estromissione dal giudizio.

1.3. - Con motivi aggiunti notificati il 10 dicembre 2020 e depositati il 17 dicembre 2020, la Società ricorrente ha, poi, impugnato il successivo provvedimento, prot. n.73565 del 6.11.2020, con il quale AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha disposto di non procedere alla liquidazione della domanda di aiuto comunitario n.95115003204, avanzata dalla predetta ricorrente, in quanto la produzione di alcool effettuata dopo il 20.06.2020 era da ritenersi tardiva, poiché successiva alla data di scadenza prevista dalla normativa di riferimento;

A sostegno dei motivi aggiunti, proposti in corso di causa, la Società ricorrente ha dedotto la illegittimità derivata del provvedimento impugnato.

1.4. - Successivamente le parti, con rispettive memorie, hanno insistito e ribadito le proprie posizioni.

Alla pubblica udienza del 5 marzo 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. - Il ricorso e i motivi aggiunti proposti in corso di causa, sono infondati nel merito e devono essere respinti; può, pertanto, prescindersi (per evidenti ragioni di economia processuale) dall’esaminare le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalla difesa erariale.

2.1. L’art. 3 del D.M. n. 5396 del 27 novembre 2008 (di attuazione dei Regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008) dispone che “1. La consegna ai distillatori o il ritiro sotto controllo, di cui all'art. 5 del presente decreto, è effettuata: per le vinacce, entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle regioni e province autonome; per le fecce, entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31 luglio di ciascuna campagna. In applicazione dell'art. 17 del regolamento CE 884/2001, nel registro tenuto in conformità al medesimo regolamento ed al decreto ministeriale n. 768/1994, le fecce e le vinacce sono prese in carico il giorno stesso della loro separazione dai mosti e dai vini. 2. La consegna del vino, a completamento dell'obbligo, ai distillatori o agli acetifici è effettuata entro il 31 agosto. I prodotti ottenuti dalla distillazione del vino non beneficiano di aiuti comunitari. 3. Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcool grezzo deve avvenire entro il 20 giugno per tutte le vinacce e per le fecce consegnate entro il 30 maggio. Le fecce consegnate dopo il 30 maggio sono distillate entro il 31 luglio”.

Il successivo art. 13 del medesimo D.M. n. 5396/2008 aggiunge, altresì, quanto segue: “1. Per beneficiare dell'aiuto, il distillatore presenta all'Agea-organismo pagatore entro il 20 giugno di ciascuna campagna, una domanda di aiuto contenente i quantitativi per i quali l'aiuto è richiesto, specificando se sarà presentata un'ulteriore domanda relativamente alle fecce introdotte dopo il 31 maggio. In ogni caso, la domanda non può riguardare un quantitativo inferiore all'80% del totale”.

2.2. Osserva, il Collegio che l’insieme delle (soprariportate) norme di riferimento esclude chiaramente, nel caso di cui trattasi, il superamento dei termini ivi indicati e, del resto, la perentorietà dei termini in materia di aiuti di Stato sussiste non solo laddove ciò sia espressamente previsto in termini di decadenza, ma anche quando la perentorietà del termine si evinca - come nel caso di specie - dal tenore letterale e dalla finalità della disciplina che pone un termine entro il quale debba compiersi l’adempimento previsto.

Da tale corollario discende, stante la natura cogente ed inderogabile dei termini soprariportati fissati per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la produzione di alcool uso industriale e per gli adempimenti di cui al citato art. 3 del D.M. n. 5396/2008, la legittimità dei provvedimenti gravati, di natura chiaramente vincolata, anche avuto riguardo alla natura concorsuale della procedura de qua.

Infatti, gli artt. 3 comma 3 e 13 del D.M. n. 5396 del 27.11.2008 prevedono, espressamente, ai fini della concessione degli aiuti comunitari di che trattasi, che sia la distillazione dei sottoprodotti (vinacce) per ottenere alcool grezzo, sia la presentazione della domanda di aiuto da parte del Distillatore debbano avvenire entro il 20 giugno di ciascuna campagna, contemplando un termine di carattere perentorio, ricavabile vuoi dalla previsione normativa della preclusione della concessione degli aiuti, vuoi avuto riguardo alla funzione che il predetto termine assolve in quel procedimento (riguardante tutti i Distillatori), nel mentre non si è (nella specie) in presenza di una ragione ostativa di forza maggiore (né quale principio europeo, né prevista specificamente dalla normativa de qua) perché l’emergenza COVID-19 non ha bloccato l’attività distillatoria e non ha impedito agli altri Distillatori di rispettare il predetto termine del 20 giugno (che, peraltro, a ben vedere, anche la Società odierna ricorrente ritiene perentorio, vista l’istanza di proroga presentata alla P.A.)

2.3. Del pari infondato è l’assunto della ricorrente secondo cui gli artt. 3 e 13 del citato D.M. n. 5396/2008 consentirebbero di derogare alla data del 20 giugno, sia per effettuare la distillazione, sia per la presentazione della domanda di aiuto.

Osserva in proposito il Tribunale che la richiesta di proroga avanzata dalla Distilleria ricorrente con nota del 20 aprile 2020 riguardava espressamente “la distillazione della vinaccia acquistata nella campagna vitivinicola 2019/2020” e, pertanto, non rientra nelle ipotesi di deroga che gli articoli 3 e 13 suindicati riservano invece alla distillazione delle fecce.

2.4. In ogni caso, quanto al contestato mancato riconoscimento da parte del Ministero resistente della proroga per causa di forza maggiore, quest’ultima non risulta adeguatamente dimostrata nel caso in questione, essendosi la ricorrente limitata in data 20 aprile 2020 a giustificare la richiesta di proroga evidenziando che “la Distilleria De Luca srl ha provveduto all'acquisto di un nuovo generatore di vapore, acquisto resosi necessario ed indispensabile per la lavorazione della suddetta vinaccia; che, la società D'Alessandro Termomeccanica, con la quale è stato stipulato un contratto di acquisto del nuovo generatore di vapore, ad oggi non ha ancora provveduto alla consegna del bene acquistato nei tempi contrattualmente previsti, a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19; che il ritardo nella consegna del generatore di vapore non consente ad oggi la lavorazione della vinaccia e quindi la produzione dell'alcool”.

In materia di aiuti di Stato, osserva il Tribunale che, nell’ambito di un rapporto regolamentato dal provvedimento di concessione del beneficio, la proroga o la deroga al rispetto dei termini ivi prescritti, rappresenta un’eccezione (rigorosa) al necessario rispetto delle condizioni e delle tempistiche stabilite per l’esecuzione di quanto concordato e per l’incentivazione delle attività economiche.

Inoltre, come dalla stessa ricorrente riconosciuto, la Comunicazione 88/C259/07 della Commissione Europea disciplinante la «Forza maggiore» nel diritto agrario europeo precisa che “la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di:

- un elemento oggettivo costituito da circostanze anormali, indipendenti dell'operatore (catastrofe naturale, atto dell'autorità pubblica, sciopero senza preavviso, ecc.) ma che tuttavia non sono indipendenti dall'operatore (precisando che non vi rientrano, ad esempio gli atti, anche dolosi, commessi dagli altri contraenti in quanto spetta all'operatore scegliere con cura i partner commerciali e imporre loro, nel contratto, il rispetto delle clausole contrattuali in modo sufficientemente vincolante, come se del caso occorre prevedere delle penali per inadempimento degli obblighi contrattuali);

- un elemento soggettivo, il quale comporta l'obbligo di premunirsi contro le conseguenze delle circostanze avverse prendendo - con la dovuta diligenza - ogni misura opportuna (ad eccezione degli oneri eccessivi), vigilando accuratamente sullo svolgimento dell'operazione e reagendo immediatamente quando si constati una anomalia (se necessario, rifornendosi altrove o trovando un'altra destinazione per la merce).

Nella fattispecie concreta in esame, invece, ribadisce il Collegio, che non risulta adeguatamente dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi della c.d. forza maggiore impeditiva del rispetto dei termini stabiliti del citato D.M. n. 5396/2008, in quanto non si è in presenza di una ragione ostativa di forza maggiore (né quale principio europeo, né prevista specificamente dalla normativa de qua) perché l’emergenza COVID-19 non ha bloccato l’attività distillatoria e non ha impedito agli altri Distillatori di rispettare il predetto termine del 20 giugno.

3. In definitiva, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso principale e nei motivi aggiunti, i quali devono pertanto essere respinti.

Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità e l’assoluta novità delle questioni oggetto della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 5 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Marco Martone, Referendario