Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Misure di sostegno
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 22-07-2010
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 10-08-2010
Numero gazzetta: 185
Data aggiornamento: 01-01-1970

OCM Vino – Modalità attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi» – Campagne 2010-2011 e seguenti.

Modificato dal D.m. 27 ottobre 2011.

Articolo 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Organismo pagatore: AGEA - Organismo pagatore; Regioni: Regioni e Province autonome; regolamento: il regolamento n. 1234/07 e successive modifiche; regolamento attuativo: il regolamento n. 555/08;

Programma nazionale di sostegno: l’insieme delle misure attivate dall’Italia comunicate a Bruxelles, ai sensi dell’art.

103-duodecies del regolamento n. 1234/07; autorità competenti: il Ministero e le Regioni e Province autonome; beneficiario: il soggetto che presenta il progetto e sottoscrive il relativo contratto; attuatore: il soggetto delegato a realizzare il progetto; soggetto pubblico: organismo pubblico avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico), con esclusione delle Amministrazioni rappresentative dello Stato Membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: Regioni, Province e Comuni); produttore di vino: l’impresa, singola o associata, che trasforma uno o più prodotti a monte del vino e/o commercializza vino di propria produzione o di imprese ad essa associate o da essa controllate; fondi quota nazionale: la quota di finanziamento gestita direttamente dal Ministero, pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura; fondi quota regionale: la quota di finanziamento, pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura, gestita direttamente dalle Regioni.

Invito alla presentazione dei progetti: decreto dipartimentale che definisce, annualmente, le modalità operative e procedurali attuative del presente decreto.

Aiuto integrativo: quota integrativa di aiuti pubblici non comunitari.

Paesi Terzi: Paesi singoli o Aree come riportati nella tabella allegata all’invito alla presentazione dei progetti.

 

Articolo 2.

Norme generali

1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni applicative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi», prevista all’art. 103-septdecies del regolamento.

2. Sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota nazionale i progetti che riguardano la filiera vitivinicola di almeno 3 Regioni.

3. I requisiti di rappresentatività delle produzioni sono determinati dalla media delle produzioni dichiarate dai soggetti obbligati nel triennio precedente ai sensi delle disposizioni applicative adottate in conformità dell’art. 103-septdecies del regolamento.

4. I riferimenti alle produzioni dei soggetti beneficiari riguardano la media del totale delle dichiarazioni di produzione vini presentate, nel triennio precedente, in conformità alla normativa vigente.

5. I progetti presentati ai sensi del presente decreto sono finanziati con la quota nazionale dei fondi assegnati alla misura nell’ambito del quadro finanziario relativo alle campagne 2010/2011 e seguenti.

6. Le modalità operative e procedurali di attuazione del presente decreto sono emanate con l’invito alla presentazione dei progetti definito, in accordo con le Regioni ed AGEA, dal Ministero con proprio provvedimento emanato dal Dipartimento competente, tenuto conto dei termini e modalità fissati dalle disposizioni comunitarie.

7. Per i progetti a valere sui fondi quota regionale, le Regioni adottano proprie disposizioni per emanare bandi in conformità a quanto previsto nel presente decreto e nell’invito alla presentazione dei progetti e li comunicano al Ministero e all’Organismo Pagatore AGEA.

8. Eventuali criteri selettivi diversi sono individuati dalle Regioni e Province autonome in base a parametri oggettivi e non discriminatori, e riguardano uno o più tra i seguenti aspetti: categoria di vino da promuovere; beneficiari eleggibili per la presentazione dei programmi; paesi di destinazione; soggetti attuatori; azioni ammissibili e durata dei programmi (annuale, biennale, triennale), nonché la griglia dei punteggi per la valutazione.

9. Le Regioni che non adottano le modalità attuative della misura con propri provvedimenti, si avvalgono delle disposizioni contenute nel presente decreto e nell’invito alla presentazione dei progetti.

 

Articolo 3.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono accedere ai fondi recati dalla misura i seguenti soggetti:

a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;

b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi del regolamento n. 1234/07, articoli 123, paragrafo 3,

125-sexdecies, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, secondo comma;

c) i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e loro associazioni e federazioni;

d) le organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 102/05;

e) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati all’art. 5, dalla trasformazione dei pro-dotti a monte del vino, propri o acquistati;

f) soggetto pubblico con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli.

g) le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti;

2. Un beneficiario con comprovata esperienza in materia di promozione dei prodotti agroalimentari può attuare direttamente le azioni previste al successivo art. 7, qualora dimostri di possedere le necessarie capacità tecniche.

3. I progetti sono presentati per una durata massima di tre anni. Durante la realizzazione di tali progetti, il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purché riguardino Paesi terzi diversi. Un beneficiario che abbia già ottenuto l’approvazione di un progetto nelle precedenti campagne 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 può presentare un nuovo progetto, anche se riferito al medesimo Paese, purché la durata complessiva dello stesso non superi i 5 anni

4. I beneficiari di cui alle lettere a), b) e c) nonché i produttori di vino di cui alla lettera e), purché aggregati in forma associativa o in società consortile, del precedente comma 1 possono presentare più progetti per la stessa annualità ma in Paesi diversi, purché le aziende compartecipanti siano diverse.

5. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) che presentano progetti a valere sui fondi di quota nazionale devono rappresentare almeno il 5% della produzione nazionale di vino calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi 3 anni.

6. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) che presentano progetti a valere sui fondi di quota regionale devono rappresentare almeno il 3% della produzione regionale.

7. I soggetti di cui alle lettere d), e), e g) possono presentare progetti se procedono al confezionamento di una percentuale pari ad almeno il 25% della loro produzione o all’imbottigliamento di almeno 600.000 bottiglie ed abbiano, altresì, esportato almeno il 15% del totale prodotto. Le Regioni, se del caso, stabiliscono nei propri provvedimenti parametri diversi per l’imbottigliamento e/o per la quota di export che, comunque non può essere inferiore al 5%.

8. Il soggetto pubblico promuove la partecipazione dei beneficiari ai progetti nell’ambito delle Associazioni di cui alla lettera g), partecipa alla loro redazione ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non può essere il solo beneficiario sia per i progetti a valere sui fondi quota nazionale che regionale.

 

Articolo 4.

Soggetti attuatori

1.  Il beneficiario che non realizza direttamente tutte o parte delle azioni inserite nel progetto, designa un soggetto attuatore, con comprovata esperienza in materia di promozione sui mercati dei Paesi terzi nel settore agroalimentare, scelto tra i seguenti soggetti:

a) organizzazioni interprofessionali di cui all’art. 3, lett. b);

b) consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente;c) soggetti privati;

d) soggetti pubblici.

 

Articolo 5.

Prodotti

1. La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all’allegato XI-ter del regolamento nonché i vini spumante di qualità, i vini spumante aromatico di qualità, i vini senza indicazione geografica e con l’indicazione della varietà, secondo le disposizioni attuative dell’art. 118-septvicies del regolamento. I progetti relativi ai vini senza indicazione geografica ed i vini con indicazione varietale non formano oggetto esclusivo di promozione.

2. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente alla data di presentazione del progetto.

3. I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.

4. Nelle azioni di promozione e di informazione per i vini igt doc docg è indicata l’origine dei vini.

 

Articolo 6.

Progetti multiregionali

1. Il Ministero «riserva» un terzo dei fondi della quota nazionale al finanziamento dei progetti che coinvolgano finanziariamente almeno 2 Regioni, dando priorità a quelli presentati da un maggior numero di Regioni e, subordinatamente, a quelli presentati dalle Regioni che abbiano un maggiore grado di rappresentatività con riferimento alla propria produzione rispetto a quella nazionale. Tale quota di accesso alla riserva è modificata dal Ministero, previa consultazione delle Regioni, senza adire la Conferenza Stato-Regioni.

2. I progetti multiregionali accedono alla riserva di cui al comma precedente nella misura massima pari al 50% del totale dei contributi regionali.

3. La domanda di accesso alla riserva è formulata al Ministero dalla Regione capofila, scelta dalle Regioni medesime, che raccoglie le valutazioni ed i pareri espressi in merito ai progetti presentati, in conformità a quanto stabilito al successivo art. 10.

 

Articolo 7.

Azioni ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare, anche singolarmente, in uno o più Paesi terzi:

a) la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell’ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione;

b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d’origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita, la grande distribuzione, la ristorazione dei Paesi terzi;

d) altri strumenti di comunicazione (ad es.: siti internet, opuscoli, pieghevoli, degustazioni guidate, incontri con ope-ratori e/o giornalisti dei Paesi coinvolti da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti).

2. Nell’invito alla presentazione dei progetti sono dettagliate le singole sub azioni rientranti nelle lettere di cui al precedente comma nonché le modalità di esecuzione delle stesse.

3. Le azioni di cui al comma 1 riguardano anche i marchi commerciali. In tal caso, qualora si tratti di Associazioni temporanee di impresa di cui al precedente art. 3 comma g), le azioni possono anche essere svolte dalle singole aziende dell’Ati, nel quadro di una coerente strategia complessiva, purché realizzate in uno stesso Paese terzo. Qualora si tratti di azioni programmate in un’unica città del Paese terzo, le stesse sono svolte in modo coordinato da tutte le aziende partecipanti al progetto.

4. Qualora i beneficiari decidano di svolgere una sola delle azioni di cui al precedente comma 1, motivano la scelta sulla base di valutazioni connesse alle strategie commerciali e investimenti promozionali complessivamente attuati dal beneficiario.

5. Le Regioni che adottano propri bandi individuano, tra quelle indicate all’articolo 103-septdecies del Regolamento 491/09, le azioni ammissibili specificando anche i Paesi terzi ove le stesse sono realizzate.

6. Le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell’anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta di saldo in pari data qualora i soggetti non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l’anticipazione in forma parziale (30% del contributo). La procedura e la tempistica di richiesta dell’anticipo, di rendicontazione e di erogazione del contributo, è la medesima prevista dal reg. n. 501/08. Limitatamente alla campagna 2010/2011 le azioni sono effettuate entro il 30 agosto 2011.

7. Qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%, le attività sono effettuate entro il 15 ottobre dell’anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto La relazione e la documentazione giustificativa sulle attività svolte è presentata all’Organismo Pagatore Agea entro il 15 dicembre.

8. Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi ai quali è destinato.

 

Articolo 8.

Contenuto del progetto

1. Il progetto contiene le seguenti informazioni:

a) il/i Paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e dei vini senza indicazione geografica e con l’indicazione della varietà;

b) le attività che si intendono realizzare con descrizione dettagliata in relazione ai prodotti e ai Paesi terzi destinata-ri;

c) la durata del progetto che, comunque, non può essere superiore a tre anni per beneficiario e per Paese terzo, salvo quanto disposto al precedente art. 3, comma 3;

d) un calendario dettagliato delle singole azioni e la/le località in cui si realizzeranno; in caso di azioni realizzate tramite media, indicare la testata, l’emittente e il sito; in caso di azioni relative ad incontri con operatori e/o giornalisti presso le Aziende, indicare i soggetti coinvolti ed il calendario degli incontri, specificando come tale azione si inquadri nel piano strategico del progetto presentato e fornendo, altresì, elementi oggettivi che permetta di misurare l’efficacia di tale azione.

e) il costo delle singole azioni con le quali vengono realizzate le attività scelte, e descrizione dettagliata delle attività e servizi in relazione alla congruità del costo proposto, nonché la dichiarazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi di mercato;

f) i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, e le motivazioni specifiche adottate per l’individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di adeguate e coerenti analisi di mercato;

g) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l’impatto previsto della realizzazione delle azioni medesime in termine di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto e l’incremento delle loro vendite nei mercati obiettivo;

h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi di cui alla precedente lettera g), prevedendo – per i progetti plu-riennali – valutazioni intermedie annuali.

2. Il beneficiario dichiara i requisiti soggettivi, la rappresentatività in termini di produzione di vino, la percentuale di contributo richiesta. Il beneficiario dichiara, altresì, che non ha in corso di realizzazione altri progetti, riferiti al medesimo Paese.

3. Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati con il logo e la dicitura di cui all’Allegato IV dell’invito alla presentazione dei progetti. Nell’invito alla presentazione dei progetti, a decorrere dalla campagna 2011/2012, potrà essere individuato un logo/ messaggio comune identificativo dei progetti presentati in attuazione della misura, fornendo altresì le modalità procedurali per l’utilizzo dello stesso.

4. Le autorità competenti verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel Regolamento, nel Regolamento attuativo, nel presente decreto e quelli individuati nell’invito alla presentazione dei progetti e, ai sensi dell’art. 4, ultimo paragrafo del regolamento attuativo, ammettono modifiche al progetto approvato ed effettuano comunicazione al Ministero e ad Agea.

5. Le modifiche apportate devono, ai sensi dell’art. 4, ultimo paragrafo del regolamento attuativo, essere migliorative del progetto e non possono in nessun caso riguardare azioni di cui all’art. 103-septdecies del regolamento e/o Paesi non previsti nel progetto approvato.

6. Il beneficiario che intende apportare modifiche al progetto approvato motiva le stesse presentando apposita relazione compilando il modello allegato 10 all’invito alla presentazione dei progetti.

7. Qualora le modifiche richieste riguardino l’inserimento di azioni o Paesi non previsti nel progetto approvato, lo stesso dovrà essere nuovamente sottoposto alla valutazione del Comitato di cui al successivo art. 9.

 

Articolo 9.

Comitati di valutazione

1. Sono istituiti, presso il Ministero e presso le Regioni e Province autonome, appositi Comitati di valutazione dei progetti presentati, per procedere alla selezione di apposita graduatoria con particolare riferimento a: possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari; ammissibilità delle azioni; spesa ammissibile tenuto conto anche degli obiettivi posti.

2. Ai fini della corretta valutazione può essere richiesta documentazione integrativa anche a dimostrazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi di mercato.

3. Qualora i Comitati, nelle loro valutazioni, ritengano non ammissibili azioni di un progetto fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l’attuazione della strategia nel suo complesso, lo stesso è escluso dal contributo comunitario.

4. Qualora sulla base delle valutazioni effettuate dai Comitati si attui una decurtazione di azioni non strategiche ovvero una decurtazione di quota parte della spesa stimata delle azioni inserite nel progetto, che non ne pregiudichi la validità strategica complessiva, i beneficiari possono richiedere una rimodulazione dello stesso in modo da renderlo strategicamente coerente con gli obiettivi prefissati e con la previsione della normativa comunitaria.

5. La rimodulazione di cui al precedente comma può riguardare esclusivamente una eventuale diversa ripartizione della spesa ammessa a contributo all’interno delle stesse voci di spesa dichiarate ammissibili, al fine di rendere più efficace la spesa complessiva.

6. Le determinazioni dei Comitati di valutazione sono comunicate ai beneficiari.

7. I progetti rimodulati di cui ai precedenti commi 4 e 5, sono presentati alle autorità competenti entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 6 ai fini del loro esame secondo la procedura di cui al presente articolo. Successivamente, gli stessi sono trasmessi dalle autorità competenti ad Agea.

8. Il Ministero e le Regioni con propri provvedimenti dichiarano ammissibili i progetti sulla base della graduatoria di merito e delle risorse finanziarie disponibili.

9. Nel caso di progetti multiregionali, la valutazione del progetto è affidato al Comitato istituito presso la Regione capofila.

 

Articolo 10.

Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura

1. È istituito il Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura, composto da 4 rappresentanti del Ministero, di cui uno in veste di presidente, 6 rappresentanti delle Regioni e Province autonome, 4 rappresentanti della filiera vitivinicola, 1 rappresentante di Buonitalia Spa e 1 rappresentante di AGEA, con le seguenti finalità:

valuta la coerenza dei progetti ammessi a beneficio con le campagne nazionali di promozione e con quelli presentati in conformità al regolamento n. 3/08; garantisce il monitoraggio dell’applicazione della misura, in conformità alla normativa comunitaria ed al del programma di sostegno nonché definisce gli indicatori necessari alla valutazione dell’efficacia della misura rispetto agli obiettivi; redige, in base alle elaborazioni fornite da Agea sulla banca dati dei progetti, prospetti indicativi dei costi standard per attività e servizi omogenei, al fine di supportare i comitati di valutazione, nazionale e regionali, in termini di congruità dei costi; valuta i fabbisogni prioritari di promozione della filiera vitivinicola in relazione ai mercati dei Paesi terzi, anche promuovendo specifici studi di mercato; propone l’adozione di indicazioni comuni per la realizzazione delle azioni ammissibili (es. logo, messaggi di comunicazione); propone la revisione dei criteri di priorità da applicare alla selezione dei progetti.

2. Il Comitato di cui al comma 1 opera in due sottogruppi: Monitoraggio e coordinamento della misura e Strategia di promozione pluriennale.

3. Le funzioni di segreteria per il Comitato e per i sottocomitati sono assicurate dal personale della Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità.

 

Articolo 11.

Entità del sostegno

1. L’importo dell’aiuto a valere sui fondi comunitari è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate; la residua percentuale è a carico del soggetto proponente.

2. La percentuale di intervento pubblico, in caso di integrazione del contributo comunitario con fondi nazionali e/o regionali, può essere elevata fino al massimo del 70% qualora i progetti presentati riguardino i prodotti di cui al precedente art. 5.

3. Qualora il programma presentato contenga anche una sola azione rivolta in modo inequivocabile e diretto alla promozione ed alla pubblicità di uno o più marchi commerciali, l’integrazione di cui al precedente comma 2 non può essere erogata.

4. Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici anche ai fini della percentuale massima di intervento di cui al comma 2.

5. Sono ammissibili, a valere sia sui fondi quota nazionale che regionale, progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese terzo non inferiore a 100.000 euro per anno.

 

Articolo 12.

Modalità di presentazione

1.  I progetti per l’accesso ai fondi di competenza nazionale sono presentati in originale all’Agea - Organismo pagatore ed in copia al Ministero. I progetti per l’accesso ai fondi di competenza regionale, sono presentati in duplice originale di cui uno alla Regione territorialmente competente, in relazione alla sede legale del richiedente, ed uno all’Organismo Pagatore Agea ed in copia al Ministero.

 

Articolo 13.

Dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie assegnate alla misura sono di seguito riportate con l’indicazione dell’anno di riferimento:

campagna 2010-2011: euro 48.444.440,00; campagna 2011-2012: euro 82.380.817,00; campagna 2012-2013: euro 102.164.449,00.

2. La ripartizione dei fondi di cui al comma 1 tra le Regioni e Province autonome è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

40% sulla base della superficie vitata regionale;

40% sulla base della superficie rivendicata DO/IGT regionale risultante dalla dichiarazione di raccolta presentata nell’anno 2008;

10% sulla base del volume di export di vino riferito agli ultimi 3 anni (2005 - 2006 - 2007 fonte Commercio estero – elaborazione INEA);

10% sulla base del valore prodotto vino (valore prezzi correnti riferiti agli ultimi 5 anni – fonte ISTAT).

3. Il piano di riparto è effettuato con provvedimento del Direttore generale delle Politiche comunitarie e internazionali di mercato sulla base dei criteri di cui al comma 2, ovvero, di nuovi parametri, comunicati alla Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, stabiliti Regioni.

 

Articolo 14.

Disposizioni finali

1. Le Regioni comunicano al Ministero ed all’Agea Coordinamento, entro il 15 febbraio o il 15 giugno di ciascun anno, gli spostamenti di fondi tra le misure ai fini della modifica del programma nazionale di sostegno.

2. Entro 30 giorni dalla stipula dei contratti Agea comunica al Ministero ed alle Regioni il numero dei contratti stipulati e l’importo di ciascuno, in modo da consentire l’eventuale ridistribuzione ad altre misure delle risorse non utilizzate. Inoltre comunica gli importi complessivamente erogati per il finanziamento dei progetti sia nazionali che regionali, in tempo utile per le richieste comunicazioni alla Commissione UE.

3. Nell’avviso alla presentazione dei progetti saranno definite le modalità ed i termini per lo scambio delle informazioni tra il Ministero, le Regioni e l’Agea in merito sia alla fase che precede la stipula dei contratti sia a quella successiva.

4. Le spese relative ai progetti presentati ai sensi del presente decreto sono effettuate a decorrere dal 16 ottobre dell’anno di inizio della campagna di riferimento, anche nel caso di approvazione anticipata rispetto a detto termine.

5. Al fine di assicurare maggiore efficacia della spesa, il calendario di cui all’art. 8 comma 1 lett. d) sarà reso pubblico secondo disposizioni impartite con l’invito alla presentazione dei progetti.

 

Articolo 15.

Abrogazione e proroga temporanea dell’efficacia

1.  Il decreto ministeriale 8 maggio 2009 è abrogato con effetto dal 16 ottobre 2010. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai progetti presentati ed approvati a valere sui fondi di pertinenza delle campagne 2008/2009 e 2009/2010.