Uso di un contrassegno recante la dicitura «Impresa con sistema di qualità certificato ISO 9002».
Con lettera del 17 luglio è stata richiesta ai servizi della Commissione l’interpretazione in oggetto, già formulata in sede di comitato di gestione del vino in data 9 luglio 1997.
Ai sensi degli articoli 3 e 12 del regolamento n. 2392/89, le indicazioni previste all’articolo 2 per i vini da tavola e all’articolo 11 per i v.q.p.r.d. sono le uniche ammesse per la designazione di tali prodotti.
Tuttavia, l’articolo 38 del succitato regolamento precisa che non fanno parte dell’etichettatura le indicazioni, i contrassegni e gli altri marchi enumerati al paragrafo 1 di detto articolo, tra l’altro quelli citati al sesto trattino, ossia quelli previsti dalle disposizioni degli Stati membri relative al controllo quantitativo e qualitativo dei prodotti sottoposti ad un esame sistematico e ufficiale.
Di conseguenza, atteso quanto precede, si può arguire che la dicitura relativa alla certificazione ISO 9002 può essere apposta su un’etichetta dall’impresa vitivinicola detentrice di questo contrassegno qualitativo.