Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 11-03-2024
Numero provvedimento: 117507
Tipo gazzetta: Nessuna

Definizione delle modalità attuative del decreto 5 settembre 2023, concernente interventi per la filiera agroalimentare.

(Decreto 11/03/2024, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)



Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL’IPPICA
EX DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108;

VISTO il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come modificato, da ultimo, dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, che ne estende l’applicazione fino al 31 dicembre 2026;

VISTO il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione del1’Amministrazione centrale;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge n. 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 24 aprile 1998, n. 128, avente ad oggetto disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997) e, in particolare, l’articolo 53 della predetta legge, così come modificato dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che disciplina le modalità di costituzione, nonché le funzioni, dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, relative ai prodotti agricoli e alimentari;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000, recante le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000, avente ad oggetto l’individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell’amministrazione digitale;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, l’articolo 21, comma 17, della medesima legge, ai sensi del quale, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione e nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 175 del 28 luglio 2017, concernente il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ed, in particolare, l’articolo 1, comma 128, della predetta legge, come modificato dall’art. 39, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che istituisce il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2021;

VISTO il successivo comma 129 del suddetto articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede che con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di cui al comma 128;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, gli articoli 68, comma 2-bis, e 68-quater, comma 1, del predetto decreto, che hanno rideterminato la dotazione del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, di cui all’articolo 1, comma 128, della legge n. 178 del 2020, in 295 milioni di euro per l’anno 2021;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che ha rifinanziato il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” per 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

VISTO l’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” che, al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, ha disposto l’incremento della dotazione del suddetto Fondo di 35 milioni di euro per l’anno 2022;

VISTO l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura” che ha disposto l’incremento della dotazione del suddetto fondo di 20 milioni di euro per l’anno 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l’articolo 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 5 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 261 dell’8 novembre 2023, avente ad oggetto interventi per la filiera agroalimentare ai sensi dell’articolo 1, comma 129, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, le cui premesse vengono integralmente richiamate dal presente decreto direttoriale, e, in particolare, l’articolo 6, commi 1 e 2, del predetto decreto ministeriale ai sensi del quale la puntuale definizione dei requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, dell’intensità massima del contributo in relazione alle differenti tipologie di spese ammissibili, nel rispetto della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, ed eventuali specificazioni sulle attività finanziabili, nonché su ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio sono demandati all’adozione di un apposito provvedimento da parte della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, con il quale viene disciplinata, altresì, la costituzione e la composizione di un’apposita Commissione ministeriale, incaricata di svolgere l’istruttoria relativa all’ammissibilità delle domande di contributo presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale e la valutazione delle stesse, sulla base dei criteri e dei punteggi previsti nella tabella allegata al predetto decreto ministeriale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO in particolare, l’articolo 8, comma 3, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, ai sensi del quale fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina.

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, così come modificato dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 febbraio 2023, n. 121197 e dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 13 settembre 2023, n. 477058, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata dalla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

VISTA la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall’U.C.B. il 28 febbraio 2024 al n. 129, con la quale sono stati assegnati, in coerenza con la sopra citata direttiva ministeriale 31 gennaio 2024, n. 45910, gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell’incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica;

VISTO il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato dalla Corte dei Conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2023, avente ad oggetto “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026”;

RITENUTO di dover dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 5 settembre 2023, sopra citato, e di dover, pertanto, definire puntualmente i requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, l’intensità massima del contributo in relazione alle differenti tipologie di spese ammissibili, nel rispetto della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, le specificazioni sulle attività finanziabili ed ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio, nonché la costituzione e la composizione di un’apposita Commissione ministeriale, incaricata di svolgere l’istruttoria relativa all’ammissibilità delle domande di contributo presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale e la valutazione delle stesse, sulla base dei criteri e dei punteggi previsti nella tabella allegata al predetto decreto ministeriale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:


 

DECRETA

 

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “Consorzi di tutela”: i Consorzi di tutela delle DOP e IGP, costituiti e riconosciuti ai sensi dell’articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificato dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

b) “Decreto ministeriale”: il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 5 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 261 dell’8 novembre 2023, avente ad oggetto interventi per la filiera agroalimentare;

c) “Direzione generale”: la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

d) “DOP”: denominazione di origine protetta ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

e) “Fondo”: il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito all’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) “IGP”: indicazione geografica protetta ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

g) “Legge sui Consorzi di tutela”: la legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificata dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

h) “Ministero”: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

i) “Prodotti agroalimentari”: i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012;

j) “Sistema di controllo e certificazione”: il Sistema di controllo e certificazione previsto dal Piano dei controlli di un prodotto designato da una DOP o IGP, redatto sulla base del relativo disciplinare di produzione dal competente Organismo di controllo autorizzato dal Ministero, ai sensi dell’articolo 53 della legge sui Consorzi di tutela;

 

Articolo 2

(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale, i requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, l’intensità massima del contributo in relazione alle differenti tipologie di spese ammissibili, nel rispetto della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, le specificazioni sulle attività finanziabili ed ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio, nonché le modalità di costituzione e la composizione di un’apposita commissione ministeriale, incaricata di svolgere l’istruttoria relativa all’ammissibilità delle domande di contributo presentate ai sensi del decreto ministeriale e la valutazione delle stesse, sulla base dei criteri e dei punteggi previsti nella tabella allegata al decreto ministeriale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni del decreto ministeriale.



Articolo 3

(Soggetti esclusi)

1. Non possono presentare domanda di contributo:

a) le grandi imprese, come definite dall’articolo 2, punto 34), del regolamento (UE) 2022/2472 e dall’articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) n. 651/2014;

b) le imprese in difficoltà, come definite dall’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2472 e dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014;

c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014.



Articolo 4

(Requisiti dei soggetti beneficiari)

1. Sono ammessi a presentare domanda di contributo i soggetti indicati nell’articolo 3 del decreto ministeriale, cui si fa espresso rinvio, alle condizioni ivi previste.

2. I soggetti beneficiari di cui al precedente comma 1 devono possedere capacità economica- finanziaria, capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte, da comprovare mediante:

a) indicazione dei dati relativi al totale di bilancio e al fatturato con riferimento agli esercizi finanziari 2022 e 2023, oppure al solo esercizio finanziario 2023 nel caso di Consorzi di tutela che sono stati riconosciuti ai sensi dell’articolo 53, comma 15, della legge sui Consorzi di tutela nel corso dell’anno 2023. Se, nel biennio 2022-2023, il valore medio del totale di bilancio e il valore medio del fatturato sono entrambi inferiori all’importo della quota di spesa non coperta da contributo, così come indicata nella domanda di contributo, il soggetto beneficiario deve allegare, altresì, un’idonea referenza bancaria rilasciata da un istituto bancario operante in uno degli Stati membri dell’Unione europea, mediante utilizzo dell’apposita modulistica pubblicata sul sito internet del Ministero;

b) rappresentazione della struttura organizzativa (organigramma) del soggetto beneficiario, che, oltre agli organi statutari, deve prevedere almeno la presenza di una figura professionale dotata di idonee competenze nei settori di attività previsti dalla presente misura, il cui curriculum vitae deve essere allegato alla domanda di contributo;

c) indicazione delle attività, analoghe a quelle previste dalla presente misura, svolte in collaborazione e/o con il contributo di pubbliche amministrazioni.

3. I soggetti beneficiari devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente e non avere un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

d) avere una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

e) essere in regola con gli adempimenti fiscali;

f) non avere contenziosi con la Pubblica Amministrazione;

g) avere restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Pubblica Amministrazione.

4. Sono, in ogni caso, esclusi dalla concessione di contributi di cui alla presente misura i soggetti:

a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, nonché coloro che convivono con tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, si trovino in una delle situazioni di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

5. I soggetti beneficiari, all’atto della presentazione della domanda di contributo, attestano il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché l’assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 3 del presente decreto e dal comma 4 del presente articolo, mediante un’apposita dichiarazione resa nelle forme previste dagli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Con le medesime modalità e forme previste dal precedente comma 5 i soggetti beneficiari attestano il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto ministeriale.

7. Nell’ipotesi in cui la domanda di contributo sia presentata da un’associazione temporanea di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale, le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 devono essere presentate per ogni soggetto componente della medesima associazione temporanea, ad eccezione delle dichiarazioni relative ai requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo, che devono essere posseduti e attestati da almeno uno dei soggetti componenti dell’associazione temporanea.

 

Articolo 5

(Attività finanziabili)

1. Le attività finanziabili sono quelle indicate nell’articolo 4 del decreto ministeriale, cui si fa espresso rinvio, alle condizioni ivi previste.

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto ministeriale:

a) per “nuovo mercato nazionale” si intende il territorio di una o più regioni amministrative italiane oppure un canale di distribuzione (Ho.Re.Ca.; grande distribuzione organizzata) in cui nel triennio 2019-2022 sia stata commercializzata, in media, una quota inferiore al 2 per cento del totale della produzione certificata, nel medesimo periodo, dal competente organismo di controllo autorizzato dal Ministero ai sensi dell’articolo 53 della legge sui Consorzi di tutela, con riferimento a ciascuno dei prodotti agroalimentari oggetto della domanda di contributo;

b) per “nuovo mercato internazionale” si intende il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, al di fuori dell’Italia, oppure il territorio di un Paese terzo o, per i Paesi terzi indicati nell’Allegato 1 al presente decreto, parte di esso, in cui nel triennio 2019-2022 sia stata commercializzata, in media, una quota inferiore al 2 per cento del totale della produzione certificata, nel medesimo periodo, dal competente organismo di controllo autorizzato dal Ministero ai sensi dell’articolo 53 della legge sui Consorzi di tutela, con riferimento a ciascuno dei prodotti agroalimentari oggetto della domanda di contributo.

3. I soggetti beneficiari, all’atto della presentazione della domanda di contributo, attestano il rispetto delle condizioni previste dal precedente comma 2, lettere a) o b) del presente articolo mediante un’apposita dichiarazione resa nelle forme previste dagli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale, nel caso di svolgimento delle attività previste nel precedente comma 1, lettere dalla a) alla d) del medesimo articolo 4 del decreto ministeriale, la concessione dei contributi previsti dalla presente misura è subordinata alla predisposizione e presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, di apposito piano economico giustificativo dell’utilità pluriennale dei costi ammissibili alle agevolazioni.

5. Ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale le attività finanziabili dalla presente misura non possono essere svolte prima della data di concessione del contributo e devono essere completate entro 15 mesi dalla medesima data, salvo concessione di proroga del termine di scadenza, per eccezionali e comprovate difficoltà operative verificatesi in corso di esecuzione, previa presentazione di motivata istanza alla Direzione generale all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., che illustri, altresì, lo stato di attuazione delle attività approvate. La proroga prevista nel periodo precedente può essere concessa una sola volta ed è inderogabile.

6. Le attività di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili alla domanda di contributo devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del contributo concesso dal Ministero e riportare l’indicazione del numero e della data di protocollo del decreto di concessione del contributo. A tal fine, i soggetti beneficiari richiedono l’autorizzazione all’utilizzo del logo del Ministero e la trasmissione dello stesso in formato vettoriale con relativo manuale d’uso all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Le diciture e il logo previsti dai precedenti periodi del presente comma sono posti in uno spazio ben visibile, nello stesso campo visivo della denominazione relativa al prodotto designato da DOP o IGP e nettamente distinti da ogni altra indicazione.

7. I materiali divulgativi devono essere trasmessi agli indirizzi di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata indicati nel decreto di concessione del contributo, al fine di garantire la compatibilità degli stessi agli standard soliti dei prodotti editoriali del Ministero, per la relativa approvazione.

8. I soggetti beneficiari comunicano all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., almeno 15 giorni prima della loro realizzazione, le date e i luoghi di svolgimento delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), c) e d) del decreto ministeriale previste nel progetto approvato.

9. La rendicontazione delle spese sostenute, secondo le modalità indicate nel decreto di concessione del contributo, deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 45 giorni dalla scadenza del termine delle attività stabilito dal precedente comma 4 del presente articolo. Il mancato rispetto del termine previsto dal periodo precedente comporta la revoca del contributo, salvo casi motivati di oggettiva impossibilità da comunicare entro la scadenza del predetto termine alla Direzione generale all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., ai fini della concessione della proroga del termine di presentazione della rendicontazione.

10. Alla liquidazione si provvede previo accertamento dell’ammissibilità dei costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario da parte di apposita commissione tecnico-amministrativa nominata dalla Direzione generale. Ai componenti della predetta commissione tecnico-amministrativa non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.

 

Articolo 6

(Spese ammissibili ed intensità del contributo)

1. Le spese ammissibili sono riportate nell’Allegato 2 al presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) 2022/2472 e dagli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.

2. I contributi di cui alla presente misura sono concessi esclusivamente sulla base del rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario.

3. L’importo massimo e l’importo minimo del contributo concedibile sono previsti dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale, cui si fa espresso rinvio.

4. L’intensità massima di contributo, salvo le ulteriori limitazioni previste nell’ Allegato 2 al presente decreto, è pari:

a) nel caso delle attività previste dall’articolo 4, comma 1, lettere dalla a) alla d) del decreto ministeriale:

- al 50% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai sensi degli articoli 19 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014;

- al 70% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) 2022/2472;

b) nel caso delle attività previste dall’articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale:

- al 70% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014;

- al 90% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2472.

5. Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale è consentita l’erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve garantire la restituzione dell’importo anticipato e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell’amministrazione.

 

Articolo 7

(Ulteriori condizioni di trasparenza per i progetti di sviluppo)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2472 e dall’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, nell’ipotesi in cui la domanda di contributo abbia ad oggetto progetti di sviluppo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale, prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su un sito web accessibile al pubblico:

a) l’effettiva attuazione del progetto;

b) gli obiettivi del progetto;

c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;

d) il sito web in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;

e) il fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel settore o nel comparto interessati.

2. I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su un sito web accessibile al pubblico dalla data di conclusione del progetto. I risultati restano a disposizione su internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.

3. Il mancato rispetto delle condizioni previste dai precedenti commi 1 e 2 comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme già erogate.

 

Articolo 8

(Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo)

1. Le domande di contributo ai sensi del presente decreto devono pervenire, a pena di esclusione, alla Direzione generale, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., entro e non oltre le ore 23:59 del 15 maggio 2024.

2. Ogni domanda di contributo deve contenere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni previste dall’articolo 4, commi 5 e 6, del presente decreto, mediante utilizzo dell’apposita modulistica pubblicata sul sito internet del Ministero, e la seguente ulteriore documentazione:

a) una relazione illustrativa che descriva almeno:

- l’organizzazione e la rappresentatività del Consorzio di tutela con riferimento ai produttori e operatori iscritti al sistema di controllo e certificazione del relativo prodotto designato da DOP o IGP;

- il contesto generale di attuazione delle attività finanziabili, la strategia generale del progetto e gli obiettivi di processo sottesi, che devono essere coerenti con le finalità previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale;

- le attività finanziabili, compresi i relativi luoghi di realizzazione e gli elementi che giustifichino l’adeguatezza e pertinenza delle relative spese;

- il cronoprogramma delle attività, che deve essere compatibile con i termini previsti dall’articolo 5, comma 4, del presente decreto;

- il sistema di controllo dell’esecuzione del progetto, corredato da indicatori di risultato;

b) il piano dei costi, contenente l’elenco di dettaglio delle spese ammissibili inerenti a ciascuna attività prevista e con l’indicazione del costo unitario e dei costi totali per singola voce;

c) i documenti a giustificazione delle spese indicate nella relazione illustrativa di cui al precedente punto a), come, ad esempio, dettagliati preventivi rilasciati dai fornitori di beni e/o prestatori di servizi prescelti oppure tariffari;

d) la delibera dell’organo sociale del Consorzio di tutela, che autorizza la presentazione della domanda di contributo ai seni del decreto ministeriale;

e) nell’ipotesi prevista dal secondo periodo dell’articolo 4, comma 2, lettera a) del presente decreto, un’idonea referenza bancaria rilasciata da un istituto bancario operante in uno degli Stati membri dell’Unione europea;

f) l’organigramma e il curriculum vitae previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera b) del presente decreto, nonché quelli degli ulteriori soggetti (a titolo esemplificativo: dipendenti, collaboratori, esperti, tecnici) coinvolti nelle attività progettuali;

g) nell’ipotesi prevista dall’articolo 5, comma 4, del presente decreto, il piano economico giustificativo dell’utilità pluriennale dei costi ammissibili alle agevolazioni;

h) in caso di svolgimento delle attività previste dall’articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale, le dichiarazioni previste dall’articolo 5, comma 3, del presente decreto in merito al rispetto delle condizioni previste per i “nuovi mercati nazionali” e i “nuovi mercati internazionali”.

3. Nel caso di associazioni temporanee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale, alla domanda di contributo va allegato un protocollo d’intesa da cui risultino gli accordi che regolano i rapporti interni tra gli associati.

4. È consentita la presentazione della domanda di contributo da parte di un’associazione temporanea di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale non ancora costituita, purché, in tal caso, il protocollo d’intesa di cui al precedente comma 3 del presente articolo contenga l’impegno a conferire, entro 20 giorni dalla notifica del decreto di concessione del contributo, a pena di revoca dello stesso, un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei componenti, previamente indicato in sede di presentazione della domanda di contributo e qualificato come mandatario, al quale erogare l’eventuale contributo.

5. Il ritiro di uno o più soggetti dell’associazione temporanea di cui ai precedenti commi 3 e 4, che rechi pregiudizio allo svolgimento del progetto stesso, comporta la revoca del contributo.


 

Articolo 9

(Commissione ministeriale)

1. Con successivo provvedimento della Direzione generale è istituita la commissione ministeriale incaricata di svolgere, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, l’istruttoria relativa all’ammissibilità delle domande di contributo presentate ai sensi della presente misura e la valutazione delle stesse, sulla base dei criteri e dei punteggi previsti nella tabella allegata al decreto ministeriale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale, ai componenti della suddetta commissione ministeriale non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.

3. La commissione ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo richiede la documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria. In caso di soccorso istruttorio, è assegnato un congruo termine, non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all’esclusione.

4. Sono ammessi a contributo i progetti che, con riferimento ai “criteri oggettivi” (50 punti), hanno ottenuto almeno 14 punti.

5. I soggetti beneficiari ammessi a contributo sono individuati con decreto di approvazione delle graduatorie della Direzione generale pubblicato sul sito internet del Ministero.

6. Con il medesimo provvedimento previsto dal precedente comma 4 del presente articolo è approvata, altresì, la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale. Se la somma dei contributi richiesti per le domande ammesse supera la disponibilità finanziaria prevista dal precedente periodo, le predette risorse sono ripartite in misura direttamente proporzionale rispetto al punteggio attribuito dalla Commissione.

7. La percentuale massima di contributo da erogare non supera l’intensità di aiuto, prevista per ciascuna tipologia di attività, nell’articolo 6, comma 4, del presente decreto.

 

Articolo 10

(Varianti)

1. Nella realizzazione delle attività ammesse a contributo, il soggetto beneficiario può apportare, previa autorizzazione da parte della Direzione generale, variazioni compensative superiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario approvato, nell’ambito della medesima tipologia di attività di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale e nei limiti delle intensità di aiuto previste dall’articolo 6, comma 4, del presente decreto.

2. È consentita, altresì, previa autorizzazione da parte della Direzione generale, la sostituzione di un’attività ammessa a finanziamento con un’attività non prevista nella domanda di contributo, nell’ambito della medesima tipologia di attività di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale e nei limiti delle intensità di aiuto previste dall’articolo 6, comma 4, del presente decreto, con possibilità di variare anche le restanti voci di spesa non oggetto di sostituzione, purché la nuova attività abbia gli stessi scopi di quella già approvata.

3. Le richieste di variante di cui ai precedenti commi 1 e 2, da parte del soggetto beneficiario, devono essere motivate e pervenire alla Direzione generale, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., prima dell’effettuazione delle stesse, a pena di revoca del contributo concesso. È necessario allegare un quadro di raffronto tra il piano finanziario approvato e la variante richiesta. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa.

4. I soggetti beneficiari sono tenuti, altresì, a comunicare all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., prima dell’effettuazione delle stesse, a pena di inammissibilità della spesa effettuata, le variazioni compensative pari o inferiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario approvato, nell’ambito della medesima tipologia di attività di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale e nei limiti delle intensità di aiuto previste dall’articolo 6, comma 4, del presente decreto. È necessario allegare un quadro di raffronto tra il piano finanziario approvato e la variante richiesta. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa.

 

Articolo 11

(Regime di aiuti)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale i contributi previsti dalla presente misura vengono concessi in esenzione, ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

 

Articolo 12

(Trasmissione alla Commissione europea)

1. Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2472 e dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 651/2014, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica entro venti giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

 

Articolo 13

(Pubblicazione e trasparenza)

1. Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2472 e dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014, il Ministero pubblicherà il regime di aiuto sul proprio sito internet www.politicheagricole.it, fornendo le informazioni previste secondo il formato di cui al rispettivo Allegato III dei medesimi regolamenti.

2. Le suddette informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione nella consultazione della trasparenza del Registro SIAN e del Registro RNA, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e del decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l’aiuto è stato concesso.

 

Articolo 14

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto ministeriale, alla copertura degli oneri previsti dalla presente misura si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 7098, p.g. 01, in termini di residui di stanziamento di provenienza 2022.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero.



IL DIRETTORE GENERALE Eleonora Iacovoni

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
 

Il Dirigente: R. Cafiero

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)


ALLEGATI