Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 febbraio 2024, che approva, a nome dell'Unione europea, la modifica dell'allegato IV a) dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose.
(Decisione (UE) 28/02/2024, pubblicata in G.U.U.E. 1° marzo 2024, n. C)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2004/91/CE del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose, in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) L’accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose («accordo») è stato modificato dall’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, che si applica in via provvisoria dal 21 settembre 2017.
(2) Il comitato misto istituito dall’articolo 27, paragrafo 1, dell’accordo («comitato misto») è incaricato di mantenere i contatti tra le parti su tutte le questioni relative all’attuazione e al funzionamento dell’accordo.
(3) L’allegato IV a) dell’accordo elenca le indicazioni geografiche delle bevande spiritose originarie dell’Unione che possono essere registrate in Canada come indicazioni geografiche protette di bevande spiritose. L’Unione ha chiesto l’aggiunta di un’indicazione geografica a tale allegato. Il Canada ha completato l’esame di tale indicazione geografica.
(4) A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, dell’accordo modificato dal CETA, al comitato misto è conferita la facoltà di adottare modifiche degli allegati dell’accordo.
(5) È pertanto opportuno stabilire la posizione che l’Unione deve adottare in sede di comitato misto.
(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,
DECIDE:
Articolo 1
La modifica dell’allegato IV a) dell’accordo di cui al progetto di decisione del comitato misto è approvata a nome dell’Unione europea.
Il testo dell’accordo di modifica, in forma di progetto di decisione del comitato misto, è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il rappresentante dell’Unione europea in seno al comitato misto è autorizzato ad approvare l’adozione della decisione del comitato misto a nome dell’Unione europea.
Articolo 3
La decisione del comitato misto è pubblicata, dopo la sua adozione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2024
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
ALLEGATO
Progetto di decisione n. .../2024 del COMITATO MISTO istituito dall'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose
del … 2024
che modifica gli allegati I, III a), III b), IV a) e VI dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose, fatto a Niagara-on the-Lake il 16 settembre 2003 («accordo»), modificato dall'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016 (applicato in via provvisoria dal 21 settembre 2017), in particolare l'articolo 27, paragrafo 3, dell'accordo,
considerando quanto segue:
(1) L'allegato I dell'accordo elenca le pratiche enologiche autorizzate per i vini originari rispettivamente del Canada e dell'Unione. L'Unione europea ha notificato 17 nuove pratiche enologiche autorizzate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo. A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo tali pratiche dovrebbero essere aggiunte all'allegato I.
(2) Conformemente all'articolo 13 dell'accordo l'Unione europea ha presentato al Canada una domanda di aggiunta di indicazioni geografiche all'allegato III a) dell'accordo. Il Canada ha esaminato 22 nomi presentati dall'Unione europea che dovrebbero essere aggiunti all'allegato III a) dell'accordo.
(3) Conformemente all'articolo 13 dell'accordo il Canada ha presentato all'Unione una domanda di aggiunta di indicazioni geografiche all'allegato III b) dell'accordo. L'Unione europea ha completato l'esame di 15 nomi presentati dal Canada che dovrebbero essere aggiunti all'allegato III b) dell'accordo.
(4) Conformemente all'articolo 16 dell'accordo l'Unione europea ha presentato al Canada una domanda di aggiunta di indicazioni geografiche all'allegato IV a) dell'accordo. Il Canada ha esaminato un nome presentato dall'Unione europea che dovrebbe essere aggiunto all'allegato IV a) dell'accordo.
(5) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, dell'accordo il Canada ha presentato all'Unione europea una domanda di aggiornamento dell'elenco di organismi competenti all'allegato VI dell'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. all'allegato I, parte B, sono aggiunte le voci seguenti:
«38. carbossimetilcellulosa sodica, con un tenore massimo dello 0,01 %,
39. dimetildicarbonato (DMDC), con un tenore massimo di 200 ppm,
40. acido lattico,
41. scaglie di legno di rovere,
42. poligalatturonasi (“pectinasi”) da Trichoderma reesei RF6197,
43. carbonato di potassio,
44. poliaspartato di potassio, con un tenore massimo dello 0,01 %,
45. mannoproteine di lieviti, con un tenore massimo dello 0,04 %.
46. In Canada non vi sono requisiti normativi di autorizzazione preventiva per coadiuvanti tecnologici o processi fisici applicati ai vini o per ingredienti che sono usati nella produzione del vino, quali:
a) arieggiamento o ossigenazione,
b) scambiatori di cationi per l'acidificazione,
c) scambiatori di cationi per la stabilizzazione tartarica,
d) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici,
e) resine scambiatrici di ioni,
f) gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana,
g) accoppiamento tra membrane,
h) trattamento mediante processi ad alta pressione continui,
i) trattamento mediante processi ad alta pressione discontinui.
Tuttavia, in tutti i casi, il vino importato in Canada deve soddisfare i requisiti fissati dalla norma canadese per il vino di cui al Food and Drug Regulation, sezione B.02.100.»;
2. all'allegato III a) è aggiunta la sezione seguente:
« NELL'UNIONE EUROPEA
La tabella seguente elenca le indicazioni geografiche di vini originari dell'Unione europea e protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 (1) recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli:
|
Origine |
Indicazione geografica |
|
Spagna |
Campo de Cartagena |
|
Spagna |
Catalunya |
|
Spagna |
Jerez |
|
Spagna |
Penedès |
|
Spagna |
PRIORAT |
|
Spagna |
Sherry |
|
Spagna |
Xérès |
|
Francia |
Bourgogne Passe-tout-grains |
|
Italia |
Colli Altotiberini |
|
Italia |
Colli Asolani |
|
Italia |
Conegliano Valdobbiadene |
|
Italia |
Corti Benedettine del Padovano |
|
Italia |
Olevano Romano |
|
Italia |
Ormeasco di Pornassio |
|
Italia |
Prosecco |
|
Italia |
Riviera del Brenta |
|
Italia |
Terre dell' Alta Val d' Agri |
|
Italia |
Torgiano Rosso Riserva |
|
Italia |
Valcamonica |
|
Italia |
Valtellina Rosso |
|
Cipro |
Commandaria (2) |
|
Ungheria |
Tokaj / Tokaji» |
3. all'allegato III b) sono aggiunte le voci seguenti:
«BC Gulf Islands
Beamsville Bench
British Columbia
Creek Shores
Four Mile Creek
Lincoln Lakeshore
Niagara Escarpment
Niagara Lakeshore
Niagara River
Niagara-on-the-Lake
Ontario
Short Hills Bench
St. David's Bench
Twenty Mile Bench
Vinemount Ridge»;
4. all'allegato IV a) è aggiunta la sezione seguente:
«La tabella seguente elenca le indicazioni geografiche di bevande spiritose originarie dell'Unione europea e protette ai sensi del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose (3):
|
Origine |
Indicazione geografica |
Categoria di prodotto |
|
Francia |
Calvados Pays d'Auge |
Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere» |
5. all'allegato VI, l'elenco degli organismi competenti è così modificato:
alla lettera a), «British Columbia Wine Institute (VQA Rules)» è sostituito da «British Columbia Wine Association (VQA Rules)»;
è aggiunta una terza lettera: «c) Conseil des Appellations Réservées et des Termes Valorisants».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono scambiate note diplomatiche che confermano il completamento delle rispettive procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue facenti fede dell'accordo di cui all'articolo 40 del medesimo, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Fatto a ..., il 202...
Per il comitato misto
Il capo della delegazione del Canada
…
Il capo della delegazione dell'UE
…
___________________
(1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 ), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
(2) Il nome equivalente protetto nell'UE è «Κουμανδαρία».
(3) Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 ( GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1 ), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj.