Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 28-02-2024
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 01-03-2024

Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 febbraio 2024, che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(Decisione (UE) 28/02/2024, pubblicata in G.U.U.E. 1° marzo 2024, n. C)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (di seguito denominato l’«atto di Ginevra») è un accordo internazionale in forza del quale le parti contraenti attuano un sistema di protezione reciproca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

(2) A seguito della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio relativa all’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra, l’Unione ha depositato lo strumento di adesione all’atto di Ginevra il 26 novembre 2019. L’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra ha preso effetto il 26 febbraio 2020. Poiché l’Unione era la quinta parte contraente ad aderirvi, l’atto di Ginevra è entrato in vigore in quella stessa data, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, del medesimo.

(3) A norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’atto di Ginevra, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, che la iscrive nel registro internazionale. A norma dell’articolo 9 dell’atto di Ginevra, le altre parti contraenti possono decidere se proteggere tale denominazione di origine o indicazione geografica sul proprio territorio.

(4) Conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, ai fini di detto regolamento e degli atti adottati a norma del medesimo, il termine «indicazioni geografiche» comprende le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, alla Commissione, quale autorità competente dell’Unione, è conferito il potere di presentare all’Ufficio internazionale domande di registrazione internazionale di denominazioni di origine e indicazioni geografiche dell’Unione sin dall’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra e, successivamente, a intervalli regolari.

(6) Nell’ottobre 2023 l’Italia ha inviato alla Commissione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, una domanda di iscrizione, nel registro internazionale, di una denominazione di origine protetta originaria del proprio territorio e protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(7) I nomi protetti a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 quali denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) dovrebbero essere presentati come domande di iscrizione, rispettivamente quali denominazioni di origine e indicazioni geografiche, nel registro internazionale.

(8) È pertanto opportuno stabilire un elenco contenente la denominazione di origine protetta (DOP), basandosi sulla richiesta dell’Italia alla Commissione di presentare una domanda di registrazione internazionale di un’indicazione geografica originaria del proprio territorio che sia protetta nell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli (vitivinicoli),
 

DECIDE:
 

Articolo unico

Un elenco contenente la denominazione di origine protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 da presentare come domanda di registrazione internazionale da parte della Commissione è stabilito nell’allegato della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2024


Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione

 

ALLEGATO

Elenco delle indicazioni geografiche protette nell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 (denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette) da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753

Italia

— Trento (DOP)