Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 08-08-2023
Numero provvedimento: 1252
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Azienda monovitigno pesantemente danneggiata da fauna selvatica - Accertamento dei danni subiti sui terreni di proprietà in cui insistevano piantagioni e coltivazioni esclusivamente orientate alla viticoltura a seguito dell'invasione di cinghiali - Domanda per condannare solidalmente e/o alternativamente al risarcimento la Regione Campania e la Provincia di Avellino - Distrutte piante ed impedita la stagionale raccolta dell'uva - Danno derivante dall'impossibilità di produrre "DOCG Taurasi" - Quantificazione del danno.



SENTENZA

n. 1252/2023 pubbl. il 08/08/2023 

(Giudice: dott.ssa Paola Beatrice)



 

Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa scritta al n.R.G. 1140 dell'anno 2019


TRA

 

AZIENDA AGRICOLA K.B. con sede in C. sul C. (A.) alla via T., n. 1, P.IVA Piazza L.,, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Oscar Mercolino e Gennaro Galietta, ed elettivamente domiciliata in Avellino alla Piazza Libertà Palazzo Caracciolo;

ATTRICE
 

E


REGIONE CAMPANIA con sede in Napoli alla via Santa Lucia, n.81, P.IVA (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone ed elettivamente domiciliata in Avellino c/o Coreco Coll. Liguorini regione Campania;

CONVENUTA

 

FATTO E DIRITTO

 

Con atto di citazione depositato il 13.03.2019 l'azienda agricola K.B. ha chiesto al Tribunale di Avellino di accertare i danni subiti sui propri terreni a seguito dell'invasione di cinghiali del mese di ottobre 2014 e, per l'effetto, di condannare solidalmente e/o alternativamente al risarcimento la Regione Campania e la Provincia di Avellino. In punto di fatto la parte, dopo aver premesso di essere proprietaria del fondo situato nel comune di Castelvetere sul Calore in contrada Cipollara alla via Toppolocozzetto n. 1, recintato da pali in legno e ferro su cui insistevano piantagioni e coltivazioni esclusivamente orientate alla viticoltura, ha esposto che la propria azienda monovitigno era stata pesantemente danneggiata nel mese di ottobre 2014 da fauna selvatica, e precisamente da cinghiali, che avevano distrutto piante, frutti ed impedito la stagionale raccolta dell'uva.

La parte ha affermato che, successivamente all'accaduto, aveva denunciato il fatto al Comando di Polizia Provinciale di Avellino e chiesto l'accertamento e il risarcimento dei danni subiti al Servizio Territoriale Provinciale di Avellino senza alcun riscontro. La parte ha, poi, quantificato i danni subiti sui terreni e sulle viti in Euro 19.246,80, derivanti da 9.623,4 kg di uva inutilizzabile, per un valore di mercato di Euro 2,00 per kg, precisando che anche gli alberi e le piante avessero subito ingenti danni poiché la fauna aveva dapprima sradicato gli alberi per poi nutrirsi, impedendo sia la fase di lavorazione che di vendita del prodotto.

Infine, la parte ha affermato di aver prodotto nell'anno 2014 una tipologia di vino pregiato indicato come "Gaeta Doc Irpinia Campi Taurasi", il cui prezzo di vendita di una bottiglia di 0,75 litri ammontava ad Euro 12,00 più iva, mentre il prezzo al pubblico per bottiglia era di Euro 20,00 e ha quantificato la mancata produzione in 8.000 bottiglie, equivalenti a circa 6.000 litri, e il danno in Euro 96.000,00 più iva per vendita al grossista o di Euro 160.000,00 per vendita al dettaglio.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.05.2019 si è costituita in giudizio la convenuta Provincia di Avellino eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto attoreo ed il difetto di legittimazione passiva. Nel merito la parte ha chiesto il rigetto della domanda per carenza della prova in ordine al quantum debeatur.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.05.2019 si è costituita in giudizio la Regione Campania eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto ed il difetto di legittimazione passiva. Nel merito la parte ha chiesto il rigetto della domanda attorea.

Con ordinanza del 20.12.2019 è stata ammessa la prova testimoniale articolata dalla parte attrice limitatamente ai capitoli 1, 2, 3, e con esclusione delle circostanze di cui capitoli 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18, 19 da provarsi mediante produzione documentale e delle circostanze di cui ai capitoli 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 di natura valutativa.

All'udienza del 28.05.2021 è stato escusso il teste di parte attrice G.S., compagno della titolare della azienda agricola attrice, che ha confermato il capitolo 2 relativo alla descrizione, chiusura e recinzione dei terreni di cui è causa precisando che "… il terreno in questione è recintato da quando è iniziata la coltivazione del vino, con fili elettrici a bassa tensione posti a tre altezze diverse"; ha confermato anche il capitolo 3 relativo ai fatti accaduti nel mese di ottobre 2014 precisando che"… dopo la denuncia intervenne anche la Polizia Municipale, i cui agenti provvidero a fare dei rilievi fotografici perché gli alberi e le piante risultavano sradicate dal terreno e l'uva era stata mangiata". Inoltre, il teste ha confermato il capitolo n. 9 (invero non ammesso) secondo cui "vero che i terreni invasi dalla fauna selvatica riportavano innumerevoli danni sia alle piante che alle colture ed al terreno, così come gli alberi e le piante attaccate dalla fauna selvatica che aveva prima sradicato gli alberi e poi era nutrita con l'uva"; il capitolo n. 12 (invero non ammesso) secondo cui "il danneggiamento dell'uva impediva le fasi di lavorazione, produzione e la successiva vendita del prodotto" precisando quanto segue "…ricordo che questi danni costrinsero la ditta K. a non poter produrre, lavorare e vendere il prodotto come aveva fatto l'altra volta"; il capitolo n. 14 secondo cui "vero che i danni interessavano 9.623 kg d'uva dalla quale l'azienda K. otteneva 6.000 litri di vino con cui venivano prodotte 8.000 bottiglie da 0,750 litri", precisando "…poiché la K. è un'azienda artigianale che tende sempre ad aumentare la qualità del prodotto, in questo caso non ha potuto produrre il "Taurasi" ma solo un Campi Taurasini, visto il target più basso del "Taurasi"". Infine, il teste ha confermato il capitolo n. 16 (invero non ammesso) secondo cui "vero che dopo il danneggiamento subito ai terreni ed alle piante, l'azienda K. è stata costretta per circa diciotto mesi ad attendere di rientrare in piena produzione" precisando che "…in quei mesi la ditta è stata costretta ad attendere 18 mesi per riprendere la piena produzione. L'azienda è stata costretta a ripiante molte "barbatelle" (piantinedi aglianico)". Alla medesima udienza è stato escusso il teste di parte attrice, R.R., che ha confermato il capitolo 2 precisando "… queste barriere vengono messe nel terreno quando cresce l'uva, in genere nel mese di agosto. Le recinzioni vengono controllate" e sul capitolo 3 ha affermato "… ricordo che qualche anno fa fui chiamato da una persona per andare sui terreni di causa e in quell'occasione notai che i terreni erano stati invasi da animali, credo cinghiali che avevano danneggiato le coltivazioni e l'uva. Immediatamente provvidi ad allertare i vigili che intervennero e contarono i danneggiamenti". Il teste ha, poi, confermato anche il capitolo n. 9 e sul capitolo n. 12 e sul capitolo 15 non ha saputo rispondere. Infine sul capitolo n. 16 secondo cui "vero che dopo il danneggiamento subito ai terreni ed alle piante, l'azienda K. è stata costretta per circa diciotto mesi ad attendere di rientrare in piena produzione" ha affermato "posso confermare che la K. ha sospeso la produzione ma non so per quanto tempo. Ricordo che la produzione è ricominciata circa nel 2016".

Con relazione peritale depositata il 7.06.2022 il ctu dott. R.F., dopo aver descritto l'attività di produzione e vendita svolta dall'azienda agricola dell'attrice ed aver riferito che in sede di sopralluogo le colture erano regolarmente allevate, che non vi era traccia dei danni lamentati sui terreni e sulle viti e che, quindi, l'accertamento degli stessi era stato ricostruito sulla scorta dei documenti allegati in atti, ha evidenziato la sussistenza del nesso causale tra l'invasione dei cinghiali ed i danni invocati dalla parte attrice richiamando l'attestato rilasciato dal Sindaco del Comune di Castelvetere sul Calore n. 4406 del 14.10.2014 (cfr. pagina 8 della relazione). Il c.t.u. ha, poi, affermato che la superficie vitata e danneggiata nell'anno 2014 era pari a 9.116 metri quadrati in quanto sulla particella (...), di 6.621 metri quadrati, il vigneto era stato realizzato solo nell'anno 2013 e non poteva ipotizzarsi alcuna produzione di uva su di essa al momento dell'invasione. In ordine alla quantificazione del danno, il c.t.u., dopo aver esposto che nell'anno 2014 la produzione non realizzata ammontava a in "q.38 (trentotto) di uva (q.64,00 x 0,60)", ha prospettato due diverse ipotesi determinando il danno in Euro 1.650,00 tenendo conto della sola mancata produzione di uva con detrazione di tutti i costi connessi alla raccolta e al trasporto in cantina e in Euro 27.506,00 considerando la mancata produzione di n. 3.293 bottiglie di vino ad un prezzo unitario di Euro 12,00 con richiamo alle fatture prodotte in atti. Sul punto il consulente ha affermato, tuttavia, che la soluzione più corretta doveva ritenersi la seconda in considerazione dell'attività effettivamente svolta dall'azienda e delle fatture di vendita delle bottiglie di vino allegate in atti. Il c.t.u. ha, in buona sostanza, limitato il danno da risarcire ai soli frutti pendenti al momento dell'invasione senza considerare quello alle piantagioni e agli alberi. Sotto tale profilo, infatti, cioè quello relativo alla sussistenza di un "presunto terzo danno derivante dalla necessità e dai costi per reimpiantare la complessiva area delle barbatelle danneggiata", il consulente ha riferito che il danno in esame non risultava documentato dal materiale fotografico, precisando che nelle foto allegate alle due perizie venivano riprodotti solo i danni ai grappoli di uva e non anche a carico delle viti. Il consulente ha, inoltre, evidenziato che dalle relazioni peritali di parte non risultava contabilizzato l'acquisto di barbatelle e che, in ogni caso, le piante di viti esistenti sulle particelle (...), (...), (...), (...), (...) nell'anno 2014 non potevano essere considerate barbatelle perché presenti da quattro anni. Infine, il ctu ha ribadito che la particella n. (...) e le viti di quattro anni di età presenti sulle altre particelle non avevano riportato alcun danno. Ai fini della determinazione dell'indennizzo per la mancata produzione di vino, il c.t.u. ha esposto di aver determinato il prezzo di vendita all'ingrosso di Euro 12,00 per ciascuna bottiglia sulla scorta delle fatture di vendita depositate in atti dal 2018 al 2019 e in ordine alla provvigione dell'agente di commercio, ha evidenziato di aver considerato siffatto costo ritenendo necessaria la figura dell'agente all'interno dell'azienda vinicola in ragione del pregio del vino prodotto.

Con note scritte e con comparsa conclusionale, la parte attrice ha contestato ed impugnato la c.t.u., evidenziando la mancata valutazione di un terzo danno relativo ai costi necessari per ripiantare le viti nell'area danneggiata per mancata analisi delle dichiarazioni testimoniali. Con riferimento alla mancata produzione di uva, la parte ha dedotto che il c.t.u. avesse omesso di procedere alla valutazione del danno anche per l'anno 2015 ovvero per i successivi 18 mesi necessari per la ripresa della produzione. La parte ha, ancora, contestato la mancata considerazione del danno derivante dall'impossibilità di produrre "DOCG Taurasi" di gran lunga superiore alla DOV Irpinia campi taurasini. Infine, la parte ha sottolineato che il c.t.u. le avesse addebitato anche il costo per la provvigione di un agente di commercio, pari al 18% sul prezzo di una singola bottiglia, ovvero Euro 1,44, sottraendo dal danno liquidato la cifra totale di Euro 4.741,00.

La domanda dell'attrice è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.

In punto di diritto, vale osservare che, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie in esame (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo. Alle Province spettano, invece, le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 267 del 2000. Tuttavia, vale precisare che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 26 del 2012, le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle espressamente riservate dalla legge e dalla L. n. 157 del 1992 alla Regione, sono delegate alle amministrazioni provinciali e che all'art. 26 della medesima legge è stabilito che per far fronte agli indennizzi dei danni da fauna selvatica è costituito un fondo regionale che annualmente la Giunta ripartisce tra le amministrazioni provinciali in misura proporzionale alle denunce di danno pervenute l'anno precedente, delegando a tali enti il procedimento istruttorio e decisorio. Al fine di individuare, quindi, le competenze delle singole amministrazioni non si può prescindere dalla suddetta legge regionale in quanto i fatti oggetto di causa si sono verificati durante la vigenza della stessa. Occorre ancora osservare che la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo precisato che nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base ai poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti e che la Regione può eventualmente rivalersi nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno. In altre parole, l'ente delegato può essere considerato responsabile dei danni ex art. 2043 c.c. a condizione che risulti concretamente fornito di autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire di svolgere l'attività delegata in modo da poter efficacemente amministrare i rischi di danni a terzi e di adottare misure atte a prevenire i danni (Corte di cassazione, Sezione 3 Civile, ordinanza del 23 settembre 2022, n. 27960).

Ciò premesso, dall'esame della nota della Giunta regionale Campania del 17.1.2017 di accoglimento della richiesta della Provincia di utilizzo dei finanziamenti regionali erogati per far fronte agli indennizzi richiesti alla stessa relativi al periodo dal 2011 al 2016 per i danni causati dalla fauna selvatica, si evince la sussistenza in capo all'amministrazione provinciale delle funzioni ad essa delegate in materia di danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 26 del 2012, stante la vigenza di tale delega fino al 30.6.2016, come stabilito dalla L.R. n. 14 del 2015 con le quali sono state riallocate determinate funzioni amministrative in capo alle Regioni tra cui agricoltura caccia e pesca.

Ne deriva che, nel caso in esame, anche la Provincia deve essere ritenuta responsabile per i danni lamentati dalla parte attrice.

Infine vale rilevare che nel caso di specie l'azione in esame non risulta prescritta.

Passando al merito della controversia, ritiene il Tribunale di dover anzitutto rilevare che i testi di parte attrice nonché la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio hanno confermato in maniera chiara ed inequivocabile l'invasione dei cinghiali nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo. Tale circostanza risulta confermata anche dall'attestato a firma del Sindaco di Castelvetere sul Calore datato 14.10.2014 nel quale si evidenzia che "…l'azienda agricola della sig.ra K.B., iscritta nel registro di Avellino delle imprese agricole della C.C.I.A.A. con n.(...) e P.I. (...) Comune di C. sul C. (A.) località C. individuato in catasto al foglio di mappa n.(...), particelle n. (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - (...) e (...), ha subito ingenti danni provocati dalla presenza di animali stanziali, tipo di coltura danneggiata: vigneto".

Quanto alle osservazioni alla consulenza avanzate dalla parte attrice non merita di essere accolta la contestazione in ordine alla mancata considerazione da parte del c.t.u. di un terzo danno terzo derivante dalla necessità e dai costi per ripiantare l'area danneggiata in quanto nelle note del 10.06.2022 la parte ha precisato di dover essere risarcito per aver dovuto comprare le barbatelle e il consulente ha correttamente negato tale danno per assenza della prova della spesa fatta, non risultando documentata in atti. In ogni caso, pur volendo considerare la domanda volta al risarcimento del danno di una spesa non sostenuta e ritenere avvenuto lo sradicamento anche delle piantine di barbatelle e degli alberi, non vi è prova del danno subito avendo la parte solo allegato di aver sostenuto un'ulteriore spesa per tale ragione a seguito dell'invasione senza provarne l'ammontare. Sul punto, infatti, deve essere ricordato che nei giudizi risarcitori non è sufficiente provare l'evento lesivo, ossia l'an debeatur, ma bisogna necessariamente provare anche il quantum debeatur.

Da quanto esposto, allora, deriva che il terzo danno richiesto dalla parte attrice "…derivante dalla necessità e dai costi per reimpiantare la complessiva area delle barbatelle danneggiata" non risulta dimostrato in giudizio con conseguente rigetto della domanda.

Con riferimento ai restanti danni lamentati, il Tribunale ritiene di dover aderire alle conclusioni formulate dal c.t.u. che ha quantificato il danno in base al prezzo di vendita di ciascuna bottiglia pari ad Euro 12,00 tenuto conto che il predetto dato risulta comprovato dalle fatture prodotte in atti relative agli anni 2018 e 2019 (cfr. all. 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44).

Con riferimento alla contestata omessa valutazione del danno anche per l'anno 2015 ovvero per i successivi 18 mesi necessari per la ripresa della produzione, occorre anzitutto rilevare che il capitolo n. 16 secondo cui "vero che dopo il danneggiamento subito ai terreni ed alle piante, l'azienda K. è stata costretta per circa diciotto mesi ad attendere di rientrare in piena produzione" e a cui hanno risposto i testi non era stato ammesso perché avente ad oggetto valutazioni. Per il resto i chiarimenti resi in sede di riscontro si rilevano esaustivi.

Anche la contestazione relativa alla mancata considerazione del danno derivante dall'impossibilità di produrre "DOCG Taurasi" di gran lunga superiore alla DOV Irpinia campi taurasini e al costo per la provvigione dell'agente di commercio, è stata puntualmente riscontrata dal ctu alle pagine 23 e 24 della relazione cui si rimanda.

Sulle suesposte considerazioni, la domanda deve essere parzialmente accolta con il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno quantificato in Euro 27.506,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del fatto fino al soddisfo.

Le spese del giudizio sono interamente compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso ad eccezione di quelle di c.t.u. che sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.



P.Q.M.

 

Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- accoglie parzialmente la domanda e dichiara la responsabilità dei convenuti nella produzione causale dell'evento dannoso indicato e descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;

- condanna, per l'effetto, i convenuti al pagamento in favore dell'azienda attrice K.B. della somma di Euro 27.506,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del fatto fino al soddisfo;

- compensa integralmente delle spese di giudizio tra le parti;

- pone definitivamente a carico dei convenuti il compenso liquidato al ctu con decreto del 20.06.2022.

Così deciso in Avellino, il 8 agosto 2023