Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 29-12-2023
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 15-02-2024
Numero gazzetta: 38

Criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA.

(D.M. 29/12/2023, pubblicato in G.U. 15 febbraio 2024, n. 38)


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 1, commi 659 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale la società Istituto sviluppo agroalimentare ISA Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare SGFA s.r.l. sono state incorporate di diritto nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle predette società, ivi inclusi i compiti e le funzioni a queste attribuiti dalle disposizioni vigenti;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 21 ottobre 2016, recante «Adozione del nuovo statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA»;

Visto l'art. 2, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», come sostituito dall'art. 20, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale» e modificato dall'art. 13, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e, in particolare, gli articoli 14, 17 e 41;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022 - 2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 con la decisione C (2021) 8655 final, come modificata dalla decisione C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visti gli «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali» di cui alla Comunicazione della Commissione europea (2022/C 485/01);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni relativo a «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e, in particolare, l'art. 32, comma 2, lettera c);

Visto il decreto 13 febbraio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Considerato che, in base a quanto disposto dal citato art. 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i criteri e le modalità per gli interventi finanziari dell'ISMEA;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 ottobre 2017 recante «Criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 giugno 2022 che modifica l'art. 14, comma 1, del citato decreto 12 ottobre 2017;

Ritenuto opportuno definire i criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'ISMEA per il settore agricolo e agroalimentare, rinviando ad un successivo decreto quelli relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle specificità settoriali e dei regimi di aiuto;

Ritenuto, inoltre, necessario adeguare il vigente decreto ai nuovi Orientamenti di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01;


Decreta:

 

Capo I
Disposizioni generali

 

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un agricoltore a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di prodotti agricoli se avviene in locali e strutture distinti riservati a tale scopo;

b) «Contratto di finanziamento»: il contratto sottoscritto tra l'ISMEA e il soggetto beneficiario nel quale sono indicati gli impegni, gli obblighi, i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto. Esso regola, altresì, le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare le revoche delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti, nonchè di controllo ed ispezione e quanto altro necessario ai fini dell'attuazione del progetto, ivi inclusi i tassi di interesse di mora applicati in caso di inadempimento;

c) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dall'ISMEA al soggetto beneficiario a tasso di interesse agevolato;

d) «Giovane agricoltore»: agricoltore quale definito nel Piano strategico nazionale PAC relativo al periodo 2023-2027, conformemente all'art. 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115;

e) «Grandi imprese»: le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 o all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;

f) «ISMEA»: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA;

g) «Ministero»: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

h) «PMI»: le microimprese, le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 o all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;

i) «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche;

j) «Produzione agricola primaria», la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

k) «Progetto»: il complesso degli interventi proposti dal soggetto beneficiario;

l) «Settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

m) «Settore agroalimentare»: l'insieme delle imprese attive nelle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

n) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni previste dal decreto;

o) «Tasso di interesse agevolato»: il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, pari al 30% (trenta per cento) del tasso di riferimento come definito alla lettera seguente;

p) «Tasso di riferimento»: tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni. La componente rappresentata dal tasso-base è variabile: per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni; a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia e pubblicati nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza alla pagina: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html;

q) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

 

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, della legge 28 luglio 2016, n. 154, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del Settore agricolo e agroalimentare effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli interventi finanziari a sostegno delle imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:

a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato;

b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica;

c) finanziamenti a condizioni di mercato.

 

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi finanziari del presente decreto:

a) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuati ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) le società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere una stabile organizzazione in Italia;

b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

f) non essere stati sottoposti a sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

g) essere economicamente e finanziariamente sane e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nella sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà di cui alla Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01 o dall'art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014.
 

Capo II
Interventi finanziari a condizioni agevolate

 

Art. 4

Agevolazioni concedibili e interventi ammissibili

1. Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall'ISMEA nella forma del finanziamento a tasso di interesse agevolato. Il finanziamento agevolato può avere durata massima di quindici anni, di cui fino a un massimo di cinque anni di preammortamento e fino a un massimo di dieci anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante. In ogni caso, il finanziamento agevolato non può essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%.

2. Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 1 possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario e comprendono le seguenti tipologie:

a) investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;

b) investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;

c) investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuati ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) investimenti per la distribuzione e la logistica, anche su piattaforma informatica, di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera a) le condizioni del sostegno sono riportate nella tabella 1A dell'allegato A.

5. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera b) le condizioni del sostegno sono riportate nella tabella 2A dell'allegato A.

6. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera c) le condizioni del sostegno sono riportate nella tabella 1A dell'allegato A per gli investimenti nell'azienda agricola connessi alla produzione agricola primaria, nella tabella 2A dell'allegato A per gli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli, nella tabella 3A dell'allegato A per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari, non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera d) le condizioni del sostegno sono riportate nella tabella 2A dell'allegato A.

8. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari, non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, effettuati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), e lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

9. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea effettuati da PMI, e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, effettuati da PMI che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite rispettivamente dagli articoli 17 e 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

10. Possono essere ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.

 

Art. 5

Aiuti concedibili

1. L'importo dell'aiuto è espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi al tasso di riferimento e la quota di interessi al tasso di interesse agevolato per la durata del piano di ammortamento del finanziamento agevolato. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è rappresentato dal tasso di riferimento.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

3. L'aiuto può essere concesso esclusivamente dopo che il regime è stato istituito e dichiarato compatibile con il Trattato dalla Commissione europea.

4. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni debitamente compilata.

5. Per gli investimenti connessi alla produzione agricola primaria, per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472, la concessione dell'aiuto è subordinata alla verifica preliminare dell'effetto di incentivazione e della credibilità dello scenario controfattuale, con le modalità specificate all'art. 6, comma 3. L'intensità dell'aiuto è commisurata alla verifica della proporzionalità dell'aiuto stesso, secondo le modalità specificate all'art. 6, comma 4.

6. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, effettuati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), e lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, la verifica dell'effetto di incentivazione è realizzata secondo le modalità specificate all'art. 6, comma 5.

7. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la delibera di approvazione dell'ISMEA.

8. Gli aiuti di cui al presente Capo possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis» e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115 che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis» e con i pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purchè tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'allegato A al presente decreto.

 

Art. 6

Istruttoria delle domande

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione del progetto, la data di inizio e di fine, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate all'ISMEA secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 12.

2. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, l'ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente decreto, nonchè la sostenibilità finanziaria ed economica dell'iniziativa.

3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una grande impresa, l'ISMEA verifica la proporzionalità e l'effetto incentivante dell'aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti. Al fine di dimostrare l'effetto incentivante, le grandi imprese beneficiarie devono descrivere nella domanda di aiuto la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. L'ISMEA verifica la credibilità dello scenario controfattuale per confermare che l'aiuto produca l'effetto di incentivazione richiesto. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione può essere altresì dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

4. L'ISMEA verifica altresì la proporzionalità dell'aiuto acquisendo dal soggetto beneficiario la documentazione utile a dimostrare che, per gli aiuti agli investimenti concessi alle grandi imprese, l'importo dell'aiuto è limitato al minimo e corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine l'importo dell'aiuto agli investimenti concesso a grandi imprese non deve superare il minimo necessario per rendere il Progetto sufficientemente redditizio. Ciò è confermato se l'aiuto non porta il tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

5. Se il soggetto beneficiario è una grande impresa che effettua investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), e lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, l'effetto incentivante dell'aiuto a finalità regionale è verificato se in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del Progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il Soggetto beneficiario nella stessa zona.

6. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, l'ISMEA può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.

7. Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda. In caso di richiesta di documentazione integrativa, il suddetto termine è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione stessa.

 

Art. 7

Deliberazione di ammissione alle agevolazioni e attuazione

1. All'esito del procedimento istruttorio, l'ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera, nei limiti delle risorse disponibili, l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati.

2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce la durata del finanziamento agevolato.

3. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere all'ISMEA la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 12.

 

Art. 8

Garanzie

1. Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzie per l'intero importo concesso, maggiorato del 20 per cento per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si può ricorrere a: a) iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi; b) in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120 per cento del mutuo agevolato concesso.

2. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative a favore di ISMEA sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel contratto di finanziamento agevolato.

 

Art. 9

Modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati

1. Il finanziamento agevolato è erogato per stato di avanzamento lavori (SAL), successivamente alla stipula del contratto di finanziamento e subordinatamente alla effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili.

2. I SAL possono essere fino ad un massimo di 5. Ciascun SAL deve essere di importo non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento del valore dell'investimento da realizzare.

3. Ai fini della erogazione della quota di finanziamento agevolato corrispondente a ciascun SAL, il beneficiario deve presentare a ISMEA le fatture relative al SAL da erogare nonchè le quietanze delle fatture relative al SAL precedente. L'erogazione dell'ultimo SAL è subordinata, oltre che alla presentazione delle relative fatture, anche alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle stesse ed all'esito positivo della verifica finale dell'investimento.

4. I pagamenti dei fornitori devono essere eseguiti a mezzo bonifico bancario, riportante specifica causale, a valere su un conto corrente ad uso esclusivo dell'impresa beneficiaria.

5. La realizzazione del progetto deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dal contratto di finanziamento agevolato.

 

Art. 10

Vincoli sugli investimenti e sulle attività

1. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni dopo la data del loro completamento e comunque fino all'estinzione del finanziamento agevolato. I beni sostitutivi di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità sono altresì vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo. In tal caso, il beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento all'ISMEA che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'iniziativa agevolata.

2. La sede operativa dell'impresa deve essere mantenuta nel territorio nazionale fino all'estinzione del finanziamento agevolato.

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.

 

Art. 11

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. L'ISMEA ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. I controlli possono avere luogo anche mediante ispezioni e verifiche nelle sedi aziendali. ISMEA può acquisire anche presso terzi documenti e informazioni utili per la verifica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato.

2. L'ISMEA è autorizzato a comunicare - su motivata richiesta di banche od altri intermediari finanziari - lo stato dell'ammortamento del finanziamento agevolato con analitica indicazione delle rate eventualmente non adempiute dal beneficiario, con l'indicazione della data e dell'ammontare dei singoli inadempimenti.

3. L'ISMEA controlla, per l'intera durata dell'intervento agevolato, l'esecuzione degli investimenti da parte del soggetto beneficiario, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nel progetto.

4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.

5. L'ISMEA è tenuta a trasmettere al Ministero tutti gli elementi necessari ai fini della presentazione delle relazioni annuali alla Commissione europea in conformità al regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 1589/2015 e alle loro successive modifiche.

 

Art. 12

Istruzioni applicative

1. L'ISMEA trasmette al Ministero lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire le modalità di presentazione delle domande e le procedure di concessione e di liquidazione dei finanziamenti agevolati; in assenza di osservazioni, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, l'ISMEA adotta le istruzioni applicative e le pubblica sul proprio sito istituzionale.


Capo III
Interventi finanziari a condizioni di mercato

 

Art. 13

Modalità dell'intervento

1. Nel caso di interventi finanziari a condizioni di mercato, l'ISMEA opera esclusivamente come socio di minoranza di società di capitali, anche di nuova costituzione, sottoscrivendo aumenti di capitale e/o prestiti obbligazionari e/o strumenti finanziari partecipativi finalizzati a supportare progetti di sviluppo produttivo e/o commerciale, anche mediante processi di aggregazione tra aziende.

2. I versamenti effettuati dall'ISMEA, nell'ambito delle operazioni di cui al precedente comma 1, sono concomitanti o successivi a quelli degli investitori privati, i quali intervengono mediante versamenti in denaro e/o conferimento di beni. E' consentito il conferimento di beni esclusivamente nel caso in cui tali beni risultino funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto. In questo caso, il valore dei beni conferiti deve risultare da perizia redatta ai sensi della normativa civilistica vigente e verificata da parte dell'ISMEA.

3. I rapporti tra l'ISMEA e ogni società partecipata sono definiti in specifici accordi nei quali sono indicati gli impegni, gli obblighi, i termini e le condizioni per l'attuazione del Progetto. Essi regolano, altresì, le modalità e la tempistica del riscatto al valore di mercato delle partecipazioni acquisite, le condizioni che possono determinare la revoca del finanziamento, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti, nonchè di controllo ed ispezione e quanto altro necessario ai fini dell'attuazione del Progetto, ivi inclusa la definizione di idonee garanzie a favore dell'ISMEA per il riscatto dall'intervento finanziario a condizioni di mercato.

4. L'intervento a condizione di mercato è compreso tra un minimo di 2 milioni di euro e un massimo di 20 milioni di euro.

 

Art. 14

Istruttoria e gestione degli interventi

1. Una volta completata l'istruttoria di ciascun progetto, l'ISMEA ne delibera l'approvazione e stipula gli accordi di cui al precedente art. 13, comma 3.

2. L'ISMEA controlla, l'esecuzione dell'intervento per l'intera durata, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nel progetto approvato e autorizzato. A tal fine l'ISMEA, per tutta la durata dell'intervento, ha anche il diritto di:

a) designare almeno un proprio rappresentante nell'organo amministrativo della società destinataria dell'intervento;

b) designare almeno un proprio rappresentante nell'organo di controllo della società destinataria dell'intervento;

c) acquisire i budget annuali e i resoconti semestrali sulla gestione della società;

d) ottenere che il bilancio della società sia corredato dalla relazione di certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144;

e) monitorare il perseguimento degli obiettivi previsti nel progetto e l'andamento dell'attività sociale anche ispezionando i libri sociali, la documentazione contabile e qualsiasi altro documento utile o opportuno anche eseguendo sopralluoghi presso la società destinataria dell'intervento finanziario a condizioni di mercato.
 

Capo IV
Disposizioni finali

 

Art. 15

Entrata in vigore

1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato entrano in vigore dalla data della decisione della Commissione europea.

2. Le agevolazioni concesse in conformità alla tabella 3 A dell'allegato A del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

3. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto di cui alla tabella 3 A dell'allegato A del presente decreto, sono inviate alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore.

4. Sono rispettate le condizioni previste all'art. 9 del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri.

5. Sono altresì rispettate le condizioni previste ai punti da (112) a (115) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato e di trasparenza.

6. E' abrogato il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del 12 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2018, come successivamente modificato dal decreto 15 giugno 2022.

7. Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 29 dicembre 2023

 

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 214

 

Allegato A