Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 29-01-2024
Numero provvedimento: 323
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Concessione in affitto di un fondo agricolo - Autorizzazione, concessa con successiva scrittura, al reimpianto di un vigneto - Volontà revocata con lettera raccomandata - Istanza di accesso agli atti presentata presso il Dipartimento Regionale Agricoltura riguardo alla pratica di reimpianto - Negato l'accesso agli atti - Dedotta l'illegittimità del diniego per violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge n. 241/1990 e dell’art. 32 della legge regionale n. 7/2019, violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, violazione dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, eccesso di potere per insussistenza dei presupposti.


SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 752 del 2023, proposto da Michele Governali, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Beatrice Miceli e Gandolfo Mocciaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Agricoltura, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

nei confronti

- di Emilie Mangiaracina, non costituita in giudizio;

per l'accesso

- alla documentazione richiesta con istanza del 31 marzo 2023;

e per l'annullamento

- della nota prot. n. 0018166 datata 21 aprile 2023 di diniego alla richiesta di accesso agli atti presentata il 31/03/2023 assunta al prot. n. 0015088 del 31/03/2023;

nonchè per la condanna

- all'esibizione e al rilascio di copia della documentazione richiesta;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la documentazione depositati dall’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2023, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;

 


FATTO e DIRITTO

 

1. Con contratto del 21 febbraio 2020 l’odierno ricorrente, nella qualità di proprietario, ha concesso in affitto a Emilie Mangiaracina un fondo agricolo sito in C. da Casalotto del Comune di Roccamena, autorizzandola, con successiva scrittura, al reimpianto di un vigneto, volontà poi revocata con lettera raccomandata del 6 ottobre 2020.

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 19, 22 e 23 maggio 2023 e depositato il giorno 23 maggio 2023, Michele Governali ha chiesto al Dipartimento Regionale Agricoltura l’accesso a tutti gli atti relativi alla “pratica reimpianto presentata da Mangiaracina Emilie – ristrutturazione vigneti bando 2020/2…al fine di proporre il giudizio di nullità e comunque di risoluzione del contratto di locazione del 21.2.2020, il cui terreno è stato oggetto della richiesta di reimpianto di un vigneto …”.

L’accesso agli atti, infatti, gli è stato negato con nota prot. n. 0018166 del 21 aprile 2023, dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura - Servizio 12 - Ispettorato Provinciale Agricoltura di Palermo, perché la controinteressata si è opposta alla loro ostensione.

Il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego per “violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge n. 241/1990 e dell’art. 32 della legge regionale n. 7/2019 – violazione degli artt. 24 e 97 della costituzione – violazione dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa – eccesso di potere per insussistenza dei presupposti – violazione degli artt. 3 l.n. 241/90 e 3 l.r. n. 7/2019 - difetto di motivazione”.

L’amministrazione regionale intimata si è costituita in giudizio, senza spiegare difese, ma ha versato in atti, tra gli altri documenti, la nota prot. n. 21343 del 25 maggio 2023, con la quale l’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Palermo ha dichiarato di volere ostendere la documentazione richiesta, limitatamente agli atti a firma del ricorrente medesimo e previo versamento dei diritti di copia, riscontrata dal legale del ricorrente con la nota pec del 29 maggio 2023, parimenti depositata, senza rinuncia al proseguimento dell’azione giurisdizionale odierna al fine dell’ostensione integrale, nonché la nota prot. 21720 del 31 maggio 2023 con allegata la documentazione preannunciata con la precedente nota del 29 maggio 2023.

All’udienza camerale del 3 novembre 2023, la causa è stata posta in decisione.

2. Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere riguardo agli atti richiesti e che l’Amministrazione regionale ha osteso, senza alcuna contestazione, in merito a tale fatto, da parte del ricorrente.

3. Per il resto il ricorso è fondato alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale qui condiviso secondo cui “Va escluso che l'Amministrazione possa legittimamente assumere a fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte del soggetto controinteressato, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri delle richieste che li riguardano, rimette sempre all'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati” (T.A.R., Roma, sez. I, 04/03/2021, n. 2652).

Dalla lettura del provvedimento gravato, invero, risulta evidente come l’amministrazione regionale resistente non abbia svolto un’autonoma istruttoria circa il diritto dell’istante di prendere visione degli atti richiesti, da cui la fondatezza della assorbente censura con cui è contestata la carenza di motivazione a supporto del diniego all’accesso.

Tale profilo di illegittimità appare evidente alla luce del contenuto della nota PEC del 13 aprile 2023 con la quale la controinteressata ha comunicato all’Amministrazione regionale resistente la propria opposizione alla chiesta ostensione, con generico richiamo a una “elevata probabilità” di lesione di interessi di natura economica e commerciale non meglio identificati.

D’altra parte il ricorrente ha dimostrato di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale e collegato a una situazione giuridicamente tutelata, per come l’art. 22, comma 1, lettera b), della l. n. 241/90 richiede ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, avendo evidenziato, anche in fase procedimentale, il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive in relazione alle azioni giudiziarie che intende proporre.

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente obbligo dell’amministrazione regionale resistente di rilasciare al ricorrente copia della documentazione richiesta con l’istanza del 31 marzo 2023 e ancora non ostesa, entro il termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza.

Le spese di lite sono liquidate a favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo, e poste a carico dell’Amministrazione regionale soccombente; vanno invece dichiarate irripetibili nei confronti della parte privata non costituitasi in giudizio.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere nei sensi di cui in motivazione; per il resto lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Agricoltura a consentire l’accesso integrale agli atti richiesti, nei modi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Spese irripetibili nei confronti di Emilie Mangiaracina.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Bruno, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere, Estensore

Guido Gabriele, Referendario