Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Consiglio di Stato
Data provvedimento: 05-02-2024
Numero provvedimento: 1135
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Svolgimento di attività vitivinicola relativa a vigneti nella zona della Valpolicella classica - Realizzazione di un laghetto con fondo impermeabile destinato a fungere da serbatoio di accumulo idrico dal quale prelevare le acque per alimentare l’impianto di irrigazione - Istanza di condono edilizio avente ad oggetto la realizzazione dell'invaso per l'irrigazione - Rigetto dell'istanza di condono.


SENTENZA


 

sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2023, proposto dalla Azienda Agricola S.Pietro S.S. di Galtarossa Giacomo, Galtarossa Anna e De Min Camilla (Già Azienda Agricola San Pietro S.a.s.), rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Fratta Pasini, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Porta Chiavica n. 2;

contro

Comune di San Pietro in Cariano, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 968/2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il Cons. Raffaello Sestini, nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO
 

1 – L’azienda agricola meglio individuata in epigrafe propone appello contro il Comune di San Pietro in Cariano (VR), non costituito in giudizio né in primo grado né in appello, per la riforma o l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 968/2022, di integrale rigetto del ricorso avverso il provvedimento dell’11 luglio 2012, notificato in data 17 luglio 2012, con il quale il Responsabile del Settore edilizia privata ed urbanistica del medesimo Comune ha respinto l'istanza di condono edilizio dell'appellante, avente ad oggetto la realizzazione di un invaso per l'irrigazione, nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

2 – L’ azienda appellante riferisce di essere proprietaria di una importante attività vitivinicola denominata Tenuta Pule, interessante oltre 100 ha. di vigneti nella zona della Valpolicella classica e di avere realizzato un laghetto con fondo impermeabile, destinato a raccogliere acque piovane, acque di scolo e acque derivanti da un consorzio irriguo (quando disponibili), così da fungere da serbatoio di accumulo idrico dal quale prelevare le acque per alimentare l’impianto di irrigazione a goccia realizzato sull’intera superficie aziendale. Tale impianto è sito, prosegue l’appellante, presso il confine della proprietà, distante alcuni metri dall’inizio della scarpata scoscesa sul cui fondo scorre il torrente denominato Progno di Fumane. Dopo l’entrata in vigore della legge di sanatoria n. 326/2003 l’Azienda, ancorché l’intervento realizzato potesse ritenersi effettuato in regime di edilizia libera (poiché finalizzato ad opere di miglioramento fondiario strettamente funzionali all’esercizio dell’attività agricola), presentava una domanda di condono edilizio al Comune di San Pietro in Cariano. Il Comune, visti i pareri favorevoli resi dalla C.E.C. e della locale Soprintendenza per i BB.AA.CC., invitava l’istante a presentare, oltre all’attestazione del pagamento della sanzione ambientale, una relazione geologico/geotecnica atta a dimostrare “la stabilità degli argini” e la “concessione idraulica per l’intervento su area demaniale”.

2.1 - Peraltro, prosegue l’azienda appellante, solo una minima porzione dell’invaso ricadeva, sotto il profilo catastale, nell’ambito del mappale allibrato al Demanio quale alveo del fiume Progno di Fumane, che in realtà aveva scavato il proprio corso al di sotto del piano di campagna, sul fondo di una sorta di canyon naturale formato da due scoscese ripe boscose, distante circa m. 10 dall’invaso in questione, di modo che, contestualmente alla domanda di condono, era stata presentata anche l’istanza (accessoria) di “concessione per la sdemanializzazione” finalizzata all’“acquisto di aree demaniali facenti parte di relitti di ex alvei a seguito di modifiche dei tracciati dei corsi d’acqua o per perdita di funzionalità idraulica”, che, però, non aveva mai trovato formale conclusione.

2.2 - Con nota prot. n. 6429 dell’11 aprile 2012, il Comune di San Pietro in Cariano preannunciava il diniego della domanda di condono, sul dichiarato presupposto che la richiesta di integrazione fosse rimasta inevasa.

2.3 – Replicava l’Azienda che tutti i documenti richiesti erano stati depositati con la sola eccezione della “concessione idraulica per intervento in area demaniale, e che il condono richiesto andava nondimeno rilasciato in quanto: a) non potevano ricadere sulla richiedente gli effetti dell’inerzia di un’altra pubblica amministrazione; b) il confine naturale della proprietà, cui doveva farsi riferimento in luogo di quello catastale, dimostrava che in realtà tutto il bacino (e non solo la gran parte di esso) era stato realizzato all’interno della proprietà privata; c) in ogni caso, se anche si fosse voluto dare credito al catasto, la (porzione di) particella interessata dall’invaso non poteva fisicamente fare riferimento all’alveo del fiume “Progno di Fumane”, e quindi al demanio idrico, ma ad una semplice entità patrimoniale suscettibile di tacita sdemanializzazione ed usucapione (già intervenuta) da parte della privata istante.

2.4 - Il Comune di San Pietro in Cariano respingeva la domanda, anche sulla base di un altro motivo “ritenuto implicito” nella precedente comunicazione, concernente la mancata acquisizione dell’autorizzazione idraulica per interventi nella fascia di 10 m. dai corsi d’acqua di cui all’art. 96 R.D. 523/1904.

2.5 – Tale provvedimento veniva impugnato avanti il Tar per il Veneto. Successivamente, però, l’Azienda presentava una nuova istanza di autorizzazione idraulica in sanatoria dell’intervento, e la competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata rendeva il proprio parere (n. 31 del 28 febbraio 20149, favorevole ma condizionato al rilascio della concessione.

2.6 -Tale Commissione, però, successivamente si rideterminava negativamente, sulla base di un presunto mutato orientamento della giurisprudenza amministrativa in merito all’impossibilità di rilasciare autorizzazioni idrauliche in sanatoria in relazione ad interventi ricadenti nella fascia di rispetto di cui all’art. 96, comma 1, lett. f), R.D. 523/1904.

2.7 - Nonostante le deduzioni dell’Azienda, il Comune infine rigettava – per quanto di competenza –la nuova istanza di autorizzazione in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001 dell’Azienda, con comunicazione prot. n. 460191 del 6 novembre 2017.

2.8 - L’odierna appellante adiva quindi il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che, con sentenza n. 27/2020 del 27 febbraio 2020, annullava il provvedimento.

2.9 - In data 7 settembre 2020 si svolgeva un incontro presso il Genio Civile di Verona, cui seguiva una nuova comunicazione di preavviso di diniego dell’istanza. L’Azienda si opponeva con propria memoria e il Genio Civile di Verona, con nota prot. n. 8166 dell’8 febbraio 202i, comunicava il riavvio del procedimento, cui seguiva l’effettuazione di un sopralluogo in contraddittorio tra le parti in data 3 marzo 2021.

2.10 - Infine, con comunicazione prot. n. 179807 del 20 aprile 2021, il Genio Civile notificava nuovamente preavviso di diniego. Seguiva una nuova memoria difensiva dell’Azienda e l’emissione del decreto del Direttore dell’U.O. Genio Civile di Verona n. 326 del 21 giugno 2021di diniego dell’autorizzazione idraulica in sanatoria. Anche il suddetto provvedimento veniva impugnato avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con ricorso del 28 settembre 2021.

3 - Da ultimo, il TAR per il Veneto, Sezione II, disponeva il rigetto del ricorso, con sentenza che viene impugnata con l’appello in epigrafe. In particolare, vengono dedotti i motivi d’appello di seguito sintetizzati.

3.1 – Viene in primo luogo dedotta la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 L. 326/2003 e 36 D.P.R. 380/2001 – violazione dell’art. 1 L. 241/1990 nonché dei principi in materia di autonomia dei procedimenti amministrativi – errore nell’esame di una circostanza di fatto oggetto discussione tra le parti e/o comunque mancata/erronea valutazione delle prove documentali in atti – contraddittorietà ed illogicità della motivazione – conseguente riproposizione del secondo motivo di ricorso di prime cure”.

Il TAR ha ritenuto “decisivo” ai fini della risoluzione della controversia in esame l’accertamento di fatto contenuto nel Decreto n. 326 del 21 giugno 2021 dell’U. O. Genio Civile di Verona. Detto provvedimento, infatti, sarebbe stato emesso successivamente alla sentenza n. 27/2020, con la quale il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva annullato il precedente decreto prot. n. 393 del 27 ottobre 2017, all’esito di una rivalutazione delle risultanze istruttorie e di un sopralluogo in contraddittorio tra le parti, reiterando il diniego di rilascio dell’autorizzazione idraulica in sanatoria e della correlata concessione. Di conseguenza, non avendo la ricorrente impugnato tale ultimo provvedimento del Genio Civile, avrebbero dovuto considerarsi inevitabilmente consolidati gli effetti accertativi dallo stesso derivati.

Tale motivazione sarebbe, deduce l’azienda appellante, “tre volte errata” afferendo quel provvedimento ad un procedimento distinto da quello oggetto di lite, di analogo contenuto sostanziale ma basato su opposti presupposti giuridici, in quanto l’istanza di cui è lite era stata presentata per ottenere la sanatoria straordinaria di cui al c.d. terzo condono edilizio (L. 326/2003) mentre l’istanza che aveva occasionato l’emissione del decreto dell’U.O. Genio Civile di Verona n. 326 del 21 giugno 2021, al contrario, era stata presentata al fine di ottenere la sanatoria del predetto intervento in via ordinaria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001; in secondo luogo, la sentenza in esame sarebbe errata perché, in realtà, l’azienda aveva già proposto un nuovo ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il richiamato diniego, risaltando un errore di percezione del contenuto dei documenti difensivi in atti e una evidente contraddittorietà tra parti della medesima sentenza; in terzo luogo, i richiamato provvedimento amministrativo non presentava affatto “consolidati […] effetti accertativi […] con particolare riguardo all’intervenuta (parziale) occupazione di area demaniale” in quanto il ricorso mirava a contestare il fatto che “lo stato dei luoghi è tale per cui non vi sarebbe alcun dubbio circa la natura privata dell’area di sedime,” chiedendosi un intervento accertativo della effettiva estensione del demanio idrico, ma non contestava affatto che l’intervento ricadesse (parzialmente) nell’ambito di un mappale formalmente allibrato al Demanio idrico.

3.2 – In secondo luogo, viene dedotta la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 L. 326/2003 e 36 D.P.R. 380/2001 – violazione dell’art. 1 L. 241/1990 nonché dei principi in materia di autonomia dei procedimenti amministrativi – errore nell’esame di una circostanza di fatto oggetto discussione tra le parti e/o comunque mancata/erronea valutazione delle prove documentali in atti – contraddittorietà ed illogicità della motivazione – conseguente riproposizione del terzo motivo di ricorso di prime cure”.

Il TAR ha (erroneamente, si afferma) rigettato il ricorso ritenendo altresì “facilmente superabili” le censure formulate con il terzo motivo, con le quali la ricorrente si doleva dell’operato del Comune per aver riverberato su di lei gli effetti dell’inerzia serbata dall’U. O. Genio Civile di Verona, denegando il condono richiesto a causa della mancata produzione del provvedimento di concessione relativamente alla parte di sedime asseritamente demaniale. Secondo il TAR, l’U. O. Genio Civile di Verona avrebbe provveduto ai necessari accertamenti istruttori, mentre sarebbe stato onere della società ricorrente accertarsi della natura in parte demaniale dell’area di sedime prima di avviare i lavori di costruzione del bacino irriguo, non potendosi contestare alle Amministrazioni la - quanto meno - colposa imprudenza che avrebbe preceduto la decisione di edificare l’opera.

Deduce al riguardo l’appellante che i commi da 14 a 19 dell’art. 32 della legge n. 326/2003 paleserebbero un evidente favor legis per la possibilità di condonare opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio, nel senso che per dette opere “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell’ente locale competente è subordinato al rilascio da parte dello Stato proprietario” della “disponibilità” a cederne la proprietà o il diritto di mantenervi l’opera (comma 14); ed inoltre che la procedura di vendita delle aree è subordinata a sua volta: “alla previa presentazione da parte dell’interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato da parte dell’ente locale competente” (comma 18), di modo che il procedimento di condono edilizio risulterebbe subordinato non tanto al rilascio del provvedimento di alienazione e/o concessione del suolo, quanto piuttosto alla manifestazione della disponibilità all’alienazione e/o concessione del suolo, mentre al contrario, il provvedimento di alienazione o concessione del suolo sarebbe subordinato a sua volta al rilascio del condono edilizio.

Emergerebbe pertanto “l’assoluta abnormità” della decisione del Giudice di primo grado, non essendo la sanatoria straordinaria in parola in radice inibita dal fatto che l’intervento oggetto di istanza si trovasse su area (catastalmente) allibrata al demanio.

3.3 – Con il terzo ed ultimo motivo l’appellante deduce, infine, la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 L. 326/2003 e 36 D.P.R. 380/2001 – violazione dell’art. 1 L. 241/1990 nonché 17 dei principi in materia di autonomia dei procedimenti amministrativi – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis L. 241/1990, nonché dell’art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990 – errore nell’esame di una circostanza di fatto oggetto discussione tra le parti e/o comunque mancata/erronea valutazione delle prove documentali in atti – contraddittorietà ed illogicità della motivazione – conseguente riproposizione del terzo motivo di ricorso di prime cure”.

Tale ultima censura si riferisce alla parte della sentenza appellata che ha respinto il primo motivo di ricorso di primo grado, volto a censurare sul piano formale il provvedimento definitivo di diniego di condono edilizio, che secondo il ricorrente presentava plurimi profili di illegittimità, discostandosi dal preavviso di rigetto, contenendo riferimenti motivazionali estranei alle precedenti dinamiche procedimentali e richiamando la necessità di un provvedimento di concessione idraulica anche con riferimento a fattispecie che prevedono esclusivamente provvedimenti di natura autorizzativa.

In particolare, secondo il TAR tali censure erano superabili attraverso la logica sottesa al comma 2 dell’art. 21 octies della L. 241/1990, il quale nella sua prima parte stabilisce che “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. (…)”.

Deduce, al riguardo, l’appellante che il TAR applica malamente la disposizione in esame, che all’ultimo periodo, così come introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. i), dell’art. 18 della legge n. 120/2020 (applicabile anche ai procedimenti in corso) esclude l’applicabilità di tale sanatoria processuale al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis, di modo che in caso di omissione del preavviso di rigetto resterebbe inibita all’Amministrazione la possibilità di dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

In ogni caso, prosegue l’appellante, non vi era in atti la prova che il provvedimento non avrebbe potuto avere che il contenuto (negativo) dato dal Comune di San Pietro in Cariano, avendo il Comune errato circa la “accertata natura in parte demaniale dell’area di sedime” secondo quanto dedotto con i precedenti motivi d’appello.

3.4 – L’Azienda appellante con propria successiva memoria, stante la mancata difesa del Comune, ha ulteriormente argomentato le proprie censure come sopra sintetizzate.

4 – Gli illustrati motivi d’appello, che per il loro tenore possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.

4.1 In particolare, secondo la tesi difensiva di parte appellante la sentenza gravata sarebbe basata su gravi errori di natura giuridica, ma anche su una macroscopica “svista” in merito alla presunta definitività di un provvedimento amministrativo (il decreto del Direttore dell’U.O. Genio Civile di Verona n. 326 del 21.06.2021) che, oltre a non rilevare nell’ambito del presente giudizio in quanto adottato da altra Amministrazione in un precedente e separato procedimento, sarebbe stato in realtà tempestivamente gravato.

4.2 - Al contrario, l’avversato richiamo del giudice di primo grado deve essere logicamente inteso, indipendentemente dalla formulazione letterale utilizzata, come riferito al dato sostanziale dell’accertamento materiale, compiuto dall’ufficio pubblico a ciò competente (U. O. Genio Civile di Verona), il quale ha acclarato, in particolare, che “l’area oggetto dell’istanza, comprendente sia superficie privata in fascia di rispetto idraulico che superficie demaniale, ha subito modifiche morfologiche in contrasto con quanto previsto dall’articolo 96 lettera f del R.D. n.523/1904” e che vi è stata “occupazione di superficie demaniale”.

4.3 Lo stesso ricorso di primo grado, in realtà, non contestava affatto che l’intervento ricadesse almeno parzialmente nell’ambito di un mappale formalmente allibrato al Demanio idrico e pertanto riteneva necessario un intervento accertativo volto a modificare la prevista estensione del demanio idrico a seguito di fatti sopravvenuti (la affermata modifica dell’alveo del corso d’acqua in esame), assumendo una sorta di tenore sostanzialmente confessorio circa la inottemperanza dell’onere di diligenza incombente sull’azienda appellante ai fini del preventivo accertamento della proprietà e della disponibilità dell’area di sedime dell’opera, certamente almeno in parte ricadente in area demaniale come evidenziato dalle planimetrie catastali.

4.4 – Quanto, poi, alla articolata ricostruzione giuridica di parte appellante secondo cui sarebbe stato possibile procedere alla richiesta sanatoria anche in area demaniale, la stessa non ha pregio ai fini della decisione del ricorso, considerato che il predetto accertamento del Genio Civile ha riguardato anche la violazione dell’articolo 96, lettera f), del R.D. n.523/1904, stante l’avvenuta realizzazione senza titolo, in area sottoposta a vincolo per la contiguità al corso d’acqua “Progno di Fumane”, di un’opera comprendente un importante invaso di raccolta delle acque previo escavo e impermeabilizzazione del suolo, certamente non riconducibile all’edilizia libera e non suscettibile di condono per la presenza del vincolo idrogeologico.

4.5 – Le pregresse considerazioni impongono di respingere anche le ulteriori doglianze di ordine formale e procedurale, posto che il contestato provvedimento, adottato all’esito di una ampia e articolata istruttoria, di cui si è dato conto nella ricostruzione in fatto della vicenda e che aveva visto la piena partecipazione dell’azienda interessata, tempestivamente resa edotta anche degli esiti critici destinati a riverberarsi sul diniego finale, assumeva, comunque, carattere obbligato e contenuto vincolato.

5 – In conclusione l’appello deve essere respinto risultando confermata, sotto i profili considerati, la legittimità degli atti impugnati in primo grado. Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune.



P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Sergio Zeuli, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

L'ESTENSOREIL PRESIDENTE

Raffaello SestiniFabio Taormina