Organo: Comitato misto SEE
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 15-12-2023
Numero provvedimento: 2
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 22-12-2023

Decisione n. 2/2023 del comitato misto a norma dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, del 15 dicembre 2023, relativa alla modifica dell’allegato 14-B sulle indicazioni geografiche [2023/2912].

(Decisione 15/12/2023, n. 2/2023, pubblicata in G.U.U.E. 22 dicembre 2023, n. L) 


Il COMITATO MISTO,

visto l’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (di seguito l’«accordo»), in particolare gli articoli 14.30 e 22.2,

considerando quanto segue:

(1) L’accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2019.

(2) In sede di comitato per la proprietà intellettuale, l’Unione europea e il Giappone (di seguito le «parti») hanno confermato che ogni anno, a partire dal 2020 e fino al 2022, il comitato misto prenderà in considerazione fino a 28 nomi rispettivamente dell’Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche (di seguito «IG») e da aggiungere all’allegato 14-B dell’accordo, a condizione che tali nomi siano protetti come indicazioni geografiche a livello interno. Il 1° febbraio 2021 e il 1° febbraio 2022, rispettivamente, conformemente all’articolo 14.30 dell’accordo, nell’allegato 14-B dell’accordo erano state aggiunte 28 indicazioni geografiche dell’Unione europea e 28 indicazioni geografiche del Giappone. Per quanto riguarda la terza aggiunta di indicazioni geografiche nell’allegato 14-B, le parti hanno confermato che essa avrà luogo nel 2023 anziché nel 2022 e che tale aggiunta sarà effettuata in due occasioni distinte nel 2023: una per le 28 indicazioni geografiche dell’Unione europea e 14 indicazioni geografiche del Giappone e l’altra per il resto delle indicazioni geografiche agricole giapponesi. Le parti hanno inoltre confermato che, a decorrere dal 1o gennaio 2025, entrambe continueranno ad adoperarsi per aggiungere ulteriori indicazioni geografiche da proteggere nel rispettivo territorio.

(3) Per quanto riguarda la prima parte della terza modifica nel 2023, conformemente all’articolo 14.30 dell’accordo, 28 indicazioni geografiche dell’Unione europea e 14 indicazioni geografiche del Giappone sono state aggiunte nell’allegato 14-B dell’accordo il 30 settembre 2023.

(4) Per quanto riguarda l’altra parte della terza modifica nel 2023, a norma dell’articolo 14.30, paragrafo 1, l’Unione europea ha completato la procedura di opposizione e l’esame di altre 6 indicazioni geografiche del Giappone.

(5) Il 24 novembre 2023, a norma dell’articolo 14.53, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato per la proprietà intellettuale ha raccomandato al comitato misto di modificare di conseguenza l’allegato 14-B dell’accordo.

(6) Le parti hanno completato le procedure interne necessarie per l’adozione della decisione da parte del comitato misto ai sensi dell’accordo e si adoperano per scambiarsi le note diplomatiche che confermano le modifiche dell’accordo entro dieci giorni lavorativi dall’adozione della decisione.

(7) Di conseguenza è opportuno che l’allegato 14-B dell’accordo sia modificato a norma dell’articolo 23.2, paragrafo 3, e paragrafo 4, lettera g), dell’accordo,
 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
 

Articolo 1

Nell’allegato 14-B, parte 1, sezione B, dell’accordo, le indicazioni geografiche elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte all’elenco di indicazioni geografiche del Giappone.

 

Articolo 2

La presente decisione è redatta in duplice esemplare. L’articolo 1 e l’allegato della presente decisione sono redatti in duplice esemplare nelle lingue facenti fede dell’accordo di cui all’articolo 23.8, paragrafo 1, del medesimo, tutti i testi facenti ugualmente fede.

 

Articolo 3

La presente decisione è attuata dalle parti conformemente all’articolo 22.2, paragrafo 1, dell’accordo. Le modifiche dell’accordo adottate con la presente decisione sono confermate dallo scambio di note diplomatiche ed entrano in vigore al momento di tale scambio a norma dell’articolo 23.2, paragrafo 3, dell’accordo.


Per il comitato misto,

Yoko KAMIKAWA

Copresidente [del Giappone]

Valdis DOMBROVSKIS

Copresidente [dell’UE]

 

ALLEGATO

Nome da proteggere

Traslitterazione in caratteri latini (a titolo informativo)

Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]

はかた地どり / Hakata Jidori

Hakata Jidori

Carni fresche [pollo, carni e frattaglie]

阿波尾鶏 / Awaodori

Awaodori

Carni fresche [pollo, carni e frattaglie]

十勝ラクレット / Tokachi Raclette (1)

Tokachi Raclette

Prodotti animali trasformati [formaggi]

徳島すだち / Tokushima Sudachi

Tokushima Sudachi

Prodotti agricoli [Sudachi (agrumi)]

深蒸し菊川茶 / 菊川深蒸し茶 / Kikugawa deep steamed green tea / Deep steamed Kikugawa tea / Fukamushi Kikugawacha / Kikugawa Fukamushicha

Fukamushi Kikugawacha / Kikugawa Fukamushicha

Prodotti agricoli trasformati [foglie di tè]

行方かんしょ / Namegata Kansho / Namegata Sweet Potato

Namegata Kansho

Prodotti agricoli [patata dolce]


(1)  Si precisa che non è richiesta la tutela del singolo elemento «raclette» dell’indicazione geografica composta «Tokachi Raclette».