Viticoltura - Acquisto di terreno per impiantare un nuovo vigneto - Terreno che si presenta in stato di abbandono da decenni, incolto, dissestato e coperto da vegetazione spontanea ed altro materiale - Terreno in declivio, caratterizzato da terrazzamenti contenuti da muretti a secco (c.d. marogne), storicamente impiegati per la viticoltura - Intervento sui muri a secco in quanto costituenti un impedimento ed un pericolo per i lavori aziendali al fine di consentire l'impianto della vigna - Avvio del procedimento sanzionatorio per la realizzazione degli interventi richiesti in assenza di d.i.a. e di autorizzazione paesaggistica-ambientale.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2012, proposto da
Daniele Cipriani, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Carponi Schittar e Riccardo Ruffo, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Carponi Schittar, in Venezia-Mestre, via Filiasi, 57;
contro
Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Caineri, Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, domiciliati in Verona, piazza Brà, 1;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 33 del 17 gennaio 2012 di rimessione in pristino dello stato dei luoghi per lavori agricoli asseritamente abusivi, realizzati in Verona, strada per Montecchio n. 13.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza telematica del giorno 3 ottobre 2023 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 24.03.2012 e depositato in Segreteria in data 12.04.2012, Daniele Cipriani adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto al fine di ottenere la pronuncia meglio indicata in oggetto.
Il ricorrente esponeva in fatto di essere proprietario di un fondo, sito nella frazione di Avesa (VR) sottoposto a vincoli ambientale (L. n. 1497 del 29.06.1939, ora D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004; D.M, 7.03.1966) e forestale (R.D. n. 3267 del 30.12.1923; L.R. n. 52 del 13.09.1978), catastalmente censito ai mappali 18; 117; 237, f. 49.
Trattavasi di un terreno in declivio, caratterizzato da terrazzamenti contenuti da muretti a secco (c.d. marogne), storicamente impiegato per la viticoltura.
All'epoca dell'acquisto di parte ricorrente il terreno si presentava in stato di abbandono da decenni e, dunque, era incolto, dissestato e coperto da vegetazione spontanea ed altro materiale.
L’interessato riferiva di averlo acquistato allo scopo di renderlo di nuovo coltivabile e di aver dato incarico alla dott.ssa Viviana Molaro, agronoma, di ottenere le autorizzazioni necessarie a tal fine e di dirigere i lavori di impianto di un nuovo vigneto.
In data 7.12.2004 il Servizio Forestale Regionale di Verona concedeva, con prescrizioni, il nulla osta alla realizzazione dell’intervento di «livellamento superficiale del terreno ed impianto nuovo vigneto» descritto nella relazione della dott.ssa Viviana Molaro, allegata alla domanda presentata in data 25.11.2003 (cfr. doc. 3 ricorrente).
Da detta relazione risultava che sui terreni censiti ai mappali 18 e 117 non erano presenti marogne, mentre sul terreno al mappale 237 ve ne erano sei «complete» ed una «parziale», tutte «in condizioni precarie» e di «larghezza media di 80 cm ed una altezza che non supera 100 cm». L'intervento sarebbe dovuto consistere nel realizzare una «pendenza omogenea» e nel «ripristinare le condizioni idrogeologiche simili a quelle originarie».
A tal fine, sempre secondo la relazione, sarebbe servito «limitare il "disturbo" dei muri a secco, che oggi rappresentano solo un impedimento e un pericolo per i lavori aziendali» (cfr. relazione all. sub doc. 3).
In forza del menzionato nulla osta, parte ricorrente provvedeva quindi ad eseguire i lavori indicati nella relazione e a spostare i sassi delle marogne per consentire l'impianto della vigna.
A lavori conclusi, con nota del 18.05.2004, il Comune di Verona comunicava all’interessato l’avvio del procedimento sanzionatorio per la realizzazione degli interventi sopra descritti in assenza di d.i.a. e di autorizzazione paesaggistica-ambientale.
Allo scopo di regolarizzare l’abuso per come materialmente posto in essere, in data 28.01.2005 parte ricorrente presentava istanza di accertamento di compatibilità ambientale ai sensi della L. n. 308/2004 (c.d. condono ambientale).
Detta istanza veniva esitata in senso negativo, visto il parere sfavorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio di Verona, per avere parte ricorrente alterato il contesto ambientale definito dall’andamento a terrazze contenute dai muretti a secco tipici della zona. Quindi, con provvedimento del 12.10.2006, il Comune di Verona negava definitivamente la compatibilità paesaggistica delle opere.
Con nota del 13.02.2007, parte ricorrente dichiarava al Comune di essere disponibile a riportare i luoghi nello stato in cui si trovavano al momento dell’acquisto, precisando tuttavia che la descrizione di questi ultimi contenuta nella relazione della dott.ssa Viviana Molaro non era corretta in quanto erroneamente la medesima indicava l'esistenza di sei marogne «complete».
Al contrario, al momento dell'acquisto dei terreni, sarebbero stati presenti solamente brevi tratti integri di muretti a secco.
L’abbandono dei terreni per decenni, infatti, ne avrebbe determinato il crollo pressoché totale.
Ritenendo non accoglibili dette osservazioni, il Comune di Verona, con il provvedimento del 17.01.2012 in epigrafe impugnato, ordinava ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 all’interessato di riportare i luoghi allo stato esistente prima dei lavori «come descritto nella relazione tecnica della dott.ssa Viviana Molaro».
Insorgendo avverso tali esiti provvedimentali, parte ricorrente esponeva tre motivi di doglianza:
- con il primo, lamentava «eccesso di potere per travisamento dei fatti - difetto d'istruttoria. Difetto di motivazione». In tesi, il provvedimento sarebbe stato viziato nella parte in cui imponeva il ripristino dei luoghi «come descritto nella relazione tecnica della dott.ssa Viviana Molaro». La descrizione dei luoghi ivi contenuta sarebbe stata errata ed inverosimile: errata, in quanto le marogne erano quasi del tutto crollate e comunque di larghezza e altezza inferiori rispetto a quanto indicato nella relazione; inverosimile, in quanto non era credibile che, dopo decenni di abbandono, potessero ancora esservi sei marogne intatte. Il Comune avrebbe dovuto verificare il reale stato dei luoghi al momento dell'acquisto del terreno e ordinare il ripristino conformemente ad esso;
- con il secondo, si doleva della «violazione art. 14 L.R. 10/2011». Secondo la norma richiamata, il Comune avrebbe dovuto acquisire il parere della Commissione Edilizia integrata prima di emanare il provvedimento impugnato;
- con il terzo, rimarcava «eccesso di potere per incompetenza relativa». Il provvedimento sarebbe stato viziato da incompetenza relativa in quanto emanato da un organo (dirigente del Controllo Edilizio) diverso da quello (dirigente del Coordinamento Ambiente) preposto alla tutela del vincolo ambientale, per come individuato dalla delibera della Giunta Regionale n. 128 del 2010.
In data 27.04.2012 si costituiva in giudizio il Comune di Verona, instando per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Previo scambio di memorie conclusionali e di replica, all’udienza telematica del 3.10.2023, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Dal punto di vista del corretto ordine di trattazione delle questioni, devono affrontarsi prioritariamente i vizi di carattere formale e procedurale contenuti nei motivi di gravame secondo e terzo.
Come ricordato supra, con il secondo motivo di ricorso la difesa del Cipriani lamenta la violazione dell'art. 14 della L.R. Veneto n. 10 del 2011, norma con cui si è introdotto l'art. 48 bis alla L.R. n. 11 del 2004.
Al comma 2, richiamato nel ricorso, l'art. 48 bis dispone: «Nelle more della costituzione della Commissione regionale per il paesaggio di cui all’ articolo 45 octies continuano ad esercitare le funzioni le commissioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 “Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali”».
L'art. 45 octies, comma 1, della stessa legge, dispone: «In attuazione dell’articolo 137 del Codice è istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione regionale per il paesaggio».
L'art. 5 della L.R. n. 63 del 1994, dispone(va): «Le Commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono nominate dalla Giunta provinciale (…)».
Gli articoli 137 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e 2 della L. n. 1497 del 1939 e 31 del D.P.R. n. 805 del 1975, si occupano di individuare gli organi preposti alla determinazione dei beni di notevole interesse pubblico.
Gli organi preposti alla determinazione dei beni di notevole interesse pubblico, tuttavia, non coincidono necessariamente con quelli preposti all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ed, in particolare, all'applicazione della tipologia di sanzione in cui è incorso il ricorrente.
Non è, infatti, in alcun modo rilevante la violazione di una norma, come è quella richiamata dal ricorrente, che si occupa dell'individuazione degli organi preposti alla determinazione dei beni di notevole interesse pubblico, a fronte di una controversia che attiene ad un procedimento affatto diverso e, segnatamente, di irrogazione di una sanzione emessa ai sensi dell'art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il motivo si appalesa, dunque, infondato.
Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta l'incompetenza del dirigente del Controllo Edilizio ad emanare un provvedimento di natura paesaggistica. Per l’interessato, la competenza sarebbe invece astrattamente appartenuta al dirigente del Coordinamento Ambiente.
Anche tale motivo non è fondato.
Al di là delle previsioni in tema di riparto di competenze fra organi del Comune, è assorbente rilevare, infatti, come il vizio d'incompetenza dedotto sia privo di efficacia invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, prima parte, L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.
In proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato riconosce come la disposizione che esclude l'effetto invalidante del vizio dovuto a «violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato», trovi applicazione anche in relazione ai provvedimenti viziati per incompetenza relativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2020, n. 971; Cons. Stato, Sez. II, 22 gennaio 2019, n. 253; Cons. Stato, Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3791; Cons. Stato, Sez. V, 14 maggio 2013, n. 2602).
Nel caso di specie, nel quale erano state accertate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio di Verona talune irregolarità paesaggistiche, l’adozione di un provvedimento che ordinava il ripristino delle condizioni preesistenti costituisce atto sostanzialmente vincolato, con la conseguenza che l’eventuale vizio di incompetenza non comporta comunque l'annullamento dell’atto.
In sé considerata, peraltro, la fattispecie in esame, del tutto peculiare, si poneva nell’esatto punto di intersezione fra la materia edilizia e quella ambientale, legittimando pertanto una comprensibile sovrapposizione di competenze, di per sé del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione vincolata della norma sanzionatoria e dell’emanazione del conseguenziale provvedimento di rimessione in pristino “a valle”.
Del resto, come correttamente messo in evidenza dalla difesa del Comune di Verona, nel momento in cui viene esercitato il potere sanzionatorio e viene ordinata la demolizione ai sensi dell'art. art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, è assente ogni valutazione tecnico-discrezionale, considerato che il trasgressore (salve le ipotesi in cui è consentito un accertamento postumo di compatibilità ambientale) è comunque tenuto alla remissione in pristino.
Ne discende l’infondatezza del detto motivo di gravame.
Con il primo motivo di doglianza, infine, parte ricorrente lamenta una carenza istruttoria da parte dell'Amministrazione, la quale si sarebbe limitata a disporre la menzionata rimessione in pristino secondo la descrizione dei luoghi contenuta nella relazione della dott.ssa Viviana Molaro, senza verificare la veridicità delle descrizioni ivi contenute.
Per il ricorrente detta relazione conterrebbe informazioni false e inverosimili e, dunque, non si presterebbe ad essere adottata come base per un ordine di rimessa in pristino.
La censura è manifestamente destituita di ogni fondamento.
Preliminarmente, va osservato che la falsità che parte ricorrente attribuisce alla tecnica incaricata dalla stessa parte, ove si fosse effettivamente verificata in concreto, è penalmente sanzionabile ai sensi dell’art. 481 c.p.
Al riguardo è possibile richiamare Cass. Pen., Sez. III, 14.07.2022, n. 47666, secondo cui: «Integra il delitto di falsità ideologica in certificati, di cui all'art. 481 cod. pen., la condotta di un professionista iscritto all'Albo che presenti all'Ufficio del catasto una dichiarazione attestante lo stato di fatto di un bene immobile con allegata planimetria riproducente falsamente lo stato dei luoghi, posto che tale attestazione, per la particolare competenza del soggetto da cui proviene e per i doveri deontologici su di esso gravanti, è destinata a provare la verità di quanto rappresentato, consentendo all'Amministrazione di potervi fare affidamento per l'aggiornamento degli archivi e dei registri tenuti».
In senso conforme anche Cass., Sez. fer., 2 agosto 2018, n. 39699, che afferma sussistere il delitto di falsità ideologica in certificati, previsto dall'art. 481 c.p. nel caso del professionista che redige la relazione tecnica, allegata alla domanda di rilascio del permesso di costruire in accertamento di conformità, falsamente attestante la conformità dell'intervento alla normativa edilizia ed urbanistica; tale attestazione, provenendo da soggetto qualificato, ha la funzione di fornire un'esatta informazione alla Pubblica Amministrazione, pur non trattandosi di un'attestazione obbligatoriamente prevista dal procedimento amministrativo di riferimento, essendo destinata a provare la verità di quanto in essa rappresentato.
Ciò posto, deve ulteriormente osservarsi che non c'è ragione di ritenere che la tecnica incaricata avesse motivo di esporsi a così gravi conseguenze, dichiarando il falso nella relazione allegata alla richiesta di nulla osta forestale o fornendo una descrizione dello stato dei luoghi marchianamente irrealistica.
Deve anzitutto evidenziarsi, in proposito che dette dichiarazioni sono state indirettamente fatte proprie dalla stessa parte ricorrente, in quanto istante e, in ultima analisi, beneficiaria del provvedimento di nulla osta ottenuto.
Pertanto, ove la parte avesse voluto effettivamente essere coerente con la menzionata allegazione difensiva, avrebbe dovuto presentare apposita denuncia querela e non soltanto limitarsi ad una mera argomentazione defensionale in tal senso.
Peraltro, volendo entrare nel merito delle argomentazioni che parte ricorrente utilizza al fine di dimostrare la falsità della descrizione dei luoghi svolta dalla tecnica incaricata, esse non sono affatto persuasive.
Il ricorrente, in sintesi, afferma che il lungo stato di abbandono a cui era stato esposto il fondo avrebbe necessariamente fatto crollare i muretti a secco.
Si tratta tuttavia di una affermazione del tutto generica e che, comunque, non corrisponde a dati di comune conoscenza o immediata percepibilità e che, pertanto, andava rigorosamente provata.
Altrettanto generico è il rilievo secondo cui le marogne avrebbero avuto in realtà altezza e larghezza inferiori rispetto a quelle indicate nella relazione.
A supporto di tali assunti, il ricorrente espone solamente, in modo invero alquanto apodittico, che la larghezza usuale dei sassi è di 20-30 cm e che pertanto tale avrebbe dovuto essere la larghezza delle marogne.
Pur nel quadro del comprensibile tentativo del Cipriani di rendere meno grave l’assetto della sua posizione amministrativa, è evidente che la consulente tecnica dal medesimo incaricata non aveva alcun interesse a rappresentare falsamente o erroneamente lo stato dei luoghi, essendo al contrario chiaramente interessata a svolgere il suo incarico professionale in modo corretto e congruo.
Peraltro, la medesima era stata altresì incaricata della successiva direzione dei lavori, poi effettivamente svolti e portati a termine, dovendo quindi presumibilmente prestare massima attenzione nella descrizione fisica dei luoghi dove avrebbe dovuto successivamente operare in veste di direttore dei lavori.
Le dichiarazioni della Molaro rivestono pertanto una sostanziale quanto evidente natura confessoria rispetto alla qualità complessiva dello stato dei luoghi anteriormente all’intervento di impianto di vigneto successivamente sanzionato dal Comune di Verona.
Di modo che, per le ragioni esposte, non vi era alcun motivo di ritenere che l’Amministrazione avrebbe dovuto discostarsi dalla relazione tecnica della dott.ssa Molaro, altresì intraprendendo un’ingiustificabile istruttoria autonoma, di per sé inutilmente aggravativa del procedimento svoltosi.
Non si ravvisa, pertanto, il vizio di eccesso di potere dedotto dalla ricorrente.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della oggettiva peculiarità della fattispecie e della particolare complessità in fatto delle valutazioni ad essa sottese, possono ritenersi sussistenti i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alfredo Giuseppe Allegretta, Presidente, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Luca Emanuele Ricci, Referendario