Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 26-10-2023
Numero provvedimento: 4150
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Agevolazioni - Finanziamento assegnato ad una società per la promozione dei vini piemontesi in paesi extra UE, sulla base di un bando emanato dalla Regione Piemonte - Valutazione di non ammissibilità da parte di Agea - Presentazione nel rispetto dei termini previsti da parte della società di domanda di variante alla Direzione agricoltura della Regione Piemonte - Approvazione della variante in quanto “non snatura la strategia complessiva del progetto approvato di promozione delle denominazioni di origine piemontesi e dei relativi territori” - Richiesta la restituzione di parte del contributo erogato a seguito dell'avvio delle operazioni di verifica e controllo contabile sulle spese oggetto di rendicontazione da parte degli ispettori di Agecontrol - Spese sostenute prima dell’approvazione della variante. 


SENTENZA

n. 4150/2023 pubbl. il 26/10/2023

(Giudice: dott.ssa Gabriella Ratti)



nella causa promossa da:

Piemonte Land of Perfection S.C. a R.L. con il patrocinio dell’avv. Stefano Papa
- parte attrice - 

contro

AG.E.A. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
- parte convenuta -


CONCLUSIONI DELLE PARTI

 

Parte attrice

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la domanda attrice, e per l’effetto
I) accertare e dichiarare che la società consortile odierna parte attrice, Piemonte Land Of Perfection, ha correttamente adempiuto a tutte le obbligazioni relative al finanziamento previsto nel progetto “Best Wines Of Piedmont Land”, di cui al “CONTRATTO PIEMONTE 5 2016/17” sottoscritto con AG.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, e che, pertanto, lo stesso ha diritto all’integrale importo complessivo del finanziamento già erogato e ritualmente rendicontato, o della veriore somma accertanda in corso di giudizio, e conseguentemente:
II) accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata ammissione ad opera degli Ispettori di Agecontrol, e della conseguente richiesta di restituzione ad opera di AG.E.A., dell’importo ritenuto dagli stessi non ammissibile, pari ad € 239.039,01, essendo anche tale importo ammissibile e correttamente rendicontato dalla società consortile Piemonte Land Of Perfection;

Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre iva e CPA come per legge”.


Parte convenuta

“Rigettarsi le avversarie domande perché infondate. Con vittoria di spese di lite.”



MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La presente controversia ha ad oggetto talune spese sostenute da Piemonte Land of Perfection s.c.a.r.l. nell’ambito del finanziamento assegnato ad essa per la promozione dei vini piemontesi in paesi extra UE, sulla base di un bando emanato dalla Regione Piemonte, e non ritenute ammissibili da Agea; la società attrice chiede di accertarne invece l’ammissibilità e l’integrale spettanza. In particolare, parte attrice ha esposto che: i) con determinazione dirigenziale n. 423 del 8.6.2016 la Regione Piemonte ha approvato il Bando di apertura dei termini di ricevimento delle domande di contributo per l’ammissione ai finanziamenti previsti sulla quota regionale dei fondi assegnati alla misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi” nell’ambito dell’Organizzazione Comune di Mercato Vitivinicolo per la campagna 2016/2017; ii) la società attrice ha partecipato al bando con il progetto “Best Wines Of Piedmont Land”, ritenuto ammissibile e finanziabile con punteggio in graduatoria pari a 45 punti, e ha sottoscritto il contratto “PIEMONTE 5 206/2017”, controfirmato in data 14.10.2016 dall’Agea; iii) il finanziamento concesso aveva un valore complessivo di € 1.999.719,69, di cui € 999.859,60 finanziati con fondi comunitari e € 999.859,60 a carico dei partecipanti al progetto; iv) in data 30.10.2017, nei rispetto dei termini previsti, la società attrice ha presentato domanda di variante alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte; v) con nota di protocollo del 18.12.2023, la Regione ha comunicato l’approvazione della variante, dichiarando che la stessa “non snatura la strategia complessiva del progetto approvato di promozione delle denominazioni di origine piemontesi e dei relativi territori”, e in data 27.12.2017 il Dirigente responsabile dell’Agea ha sottoscritto l’addendum di modifica al contratto; vi) in data 31.12.2017 la società consortile ha concluso le attività di cui al contratto e ha trasmesso la documentazione relativa alle attività progettuali e i giustificativi delle spese sostenute; vii) in data 10.05.2021, gli ispettori di Agecontrol hanno dato inizio alle operazioni di verifica e controllo contabile sulle spese oggetto di rendicontazione, redigendo all’esito il verbale CSL/19/2021 con cui hanno accertato spese non ammissibili e comportanti la restituzione del contributo per un importo di € 334.829,35; viii) la quota maggiore di tale importo è costituta da spese riferite all’Azione “C” del Paese Cina, ritenute non ammissibili in quanto sostenute prima dell’approvazione della variante del 18.12.2017; ix) con nota del 01.06.2021 Agea, preso atto delle risultanze del verbale di controllo richiedeva la restituzione del contributo per l’importo di € 334.829,35, pari alla differenza tra l’anticipo del contributo erogato di € 899.859,80 e la quota di partecipazione finanziaria comunitaria e regionale ritenuta ammissibile di € 565.030,45, preavvertendo che in difetto di restituzione avrebbe attivato la polizza fideiussoria prestata a garanzia dell’anticipo percepito (Polizza Unipolsai Assicurazioni n. 96/149707599 del 15.2.2016); x) con nota del 8.7.2021 la società consortile ha comunicato la propria disponibilità a provvedere al versamento dell’importo complessivo di € 95.790,34, ribadendo invece la propria opposizione, già evidenziata in sede di controllo, alla mancata ammissione delle spese relative all’azione “C” del Paese Cina oggetto della variante e invitando Agea a sospendere l’escussione della polizza fideiussoria e a consentire l’audizione della società; xi) in data 21.6.2021 la società ha provveduto al pagamento della somma di € 95.790,34 a titolo di restituzione degli importi ritenuti anche da essa non ammissibili; xii) con nota del 7.4.22 l’Agea, senza riscontrare la comunicazione ricevuta, dava atto del versamento di quota parte della somma richiesta e domandava il pagamento dell’importo residuo di € 243.961,54 comprensivo degli interessi, preannunciando l’escussione della polizza in caso di mancato pagamento entro il 20.4.2022. Ritenendo la richiesta di restituzione illegittima, Piemonte Land of Perfection scarl ha instaurato il presente giudizio.

In diritto, parte attrice ha evidenziato l’esclusiva competenza regionale all’approvazione della variante e, pertanto, l’illegittimità delle valutazioni di Agecontrol e Agea sull’ammissibilità delle spese oggetto della stessa. Piemonte Land of Perfection scarl ha inoltre rilevato che l’unica contestazione che emerge dal verbale in merito alle spese in questione riguarda il fatto che esse siano state materialmente sostenute prima dell’approvazione della variante. A tal proposito, parte attrice ha richiamato l’art. 12 del D.M. 32072/2016 contestando l’interpretazione datane dagli ispettori di Agecontrol in quanto irragionevole alla luce delle scansioni temporali previste dalla normativa. La società attrice ha infine rimarcato l’approvazione della variante ad opera della Regione Piemonte, illustrando il valore vincolante e definitivo della modifica delle condizioni contrattuali stipulate con Agea.

2. Si è costituita in giudizio Agea, precisando che la riduzione del contributo è dipesa dal mancato riconoscimento delle spese in variante effettuate dal beneficiario tra il 27.10.2017, data di presentazione della domanda di variante, ed il 19.12.2017, data di approvazione della stessa da parte di Regione Piemonte. A fondamento di tale riduzione, Agea ha richiamato le disposizioni del D.M. 32072/2016 e del Decreto direttoriale n. 0043478 del 25.5.2016, nonché del Bando della Regione Piemonte per l’assegnazione del contributo in questione. Parte convenuta ha ribadito pertanto la correttezza del proprio operato ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree, vinte le spese.

3. La causa è stata istruita documentalmente e in data 9.8.2023, preso atto delle note con cui le parti hanno precisato le proprie conclusioni definitive, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.

4. Il Tribunale osserva che i fatti oggetto del presente giudizio non sono controversi, così come non sono contestati i conteggi operati. Oggetto della lite è la fondatezza della richiesta formulata da Agea di restituzione di quota parte dell’anticipo corrisposto a parte attrice sul contributo per svolgere attività di promozione sui mercati dei paesi terzi per la campagna 2016/2017 nell’ambito dell’Organizzazione Comune di Mercato Vitivinicolo; in particolare, l’importo controverso ammonta ad € 239.039,01 oltre interessi, corrispondenti a spese relativa all’Azione “C” del Paese Cina, valutate da Agea non ammissibili in quanto relative ad attività oggetto di variante progettuale e sostenute prima dell’approvazione della variante stessa da parte della Regione Piemonte (19.12.2017). Parte attrice ritiene che tali spese − correttamente effettuate e rendicontate − debbano considerarsi pienamente ammissibili a seguito dell’approvazione da parte di Regione Piemonte della variante progettuale presentata. In tesi attorea, l’interpretazione opposta sarebbe illogica e in contrasto con la scansione temporale normativamente prevista.

5. Il Tribunale ritiene che le domande attoree siano infondate per le ragioni che seguono.

6. Il D.M. 32072 del 18.04.2016 prevede espressamente all’art. 12, c. 4, che “le Varianti, di cui al comma 1, lett. b) − ossia quelle che comportano una variazione della spesa ammessa superiore al 20%, come nel caso di specie − sono comunicate dal beneficiario alle Autorità competenti almeno 30 giorni prima della loro implementazione”. Nel corso di tale intervallo di 30 giorni, la richiesta è valutata e, se del caso, autorizzata. Quindi, l’autorizzazione è comunicata al beneficiario e ad Agea ai fini dell’adeguamento contrattuale. Copia del contratto modificato è trasmessa da Agea alle Autorità competenti entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione. La disposizione si chiude precisando che “In caso di mancata risposta entro i termini sopra indicati, la Variante si ritiene respinta”.

La scansione temporale prevista dal decreto risulta chiara e coerente. Il procedimento di variante richiede sessanta giorni complessivi, di cui trenta giorni per il processo decisionale da parte dell’Autorità competente e trenta giorni perché Agea recepisca la modifica in contratto. Con altrettanta chiarezza, emerge dal disposto normativo che le varianti non possono essere implementate dal beneficiario prima della loro approvazione. Infatti, da un lato, si prevede che la variante non può essere implementata prima di trenta giorni dalla sua comunicazione all’Autorità competente per l’approvazione, dall’altro, si stabilisce che trascorso tale termine senza che sia stata comunicata l’approvazione la variante si intende respinta; ciò comporta che, in ogni caso, essa può essere realizzata solo a seguito dell’approvazione.

Alla luce di tali inequivoche premesse deve essere letto il successivo comma 6, a norma del quale “Le spese relative alle Varianti comunicate sono ammesse esclusivamente dopo la comunicazione di autorizzazione da parte delle Autorità competenti”. Non è invero possibile accedere alla interpretazione avanzata da parte attrice, secondo cui tale comma si limita a postergare all’approvazione la sola ammissione delle spese, mentre esse potrebbero essere state sostenute anche in precedenza. I commi che precedono rendono manifesta la non accoglibilità di tale sorta di interpretazione “a contrario”. Non è la sola ammissione delle spese in sede di controllo giuridico-contabile, ma l’intera esecuzione della variante che deve attendere l’approvazione. Ciò è del resto coerente con un tipo di contributo in cui il finanziamento pubblico è integralmente anticipato sulla base di un progetto approvato, mentre il controllo sui giustificativi di spesa è a consuntivo. In tale quadro, è ragionevole che le varianti al progetto debbano essere approvate dalla parte pubblica prima che si possa procedere alla loro messa in opera (cfr. Tribunale di Roma, ord. 31.7.2020).

L’interpretazione sopra esposta trova riscontro anche nel Decreto direttoriale 25.5.2016, recante “Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016”, che all’art. 7 richiama l’art. 12 del D.M. citato e ribadisce che per le varianti di cui al comma 1, lett. b) è necessaria la presentazione di specifica istanza, da inviare non oltre 30 giorni prima dell’effettuazione dell’evento oggetto della modifica, e che le stesse devono essere realizzate solo dopo l’avvenuta approvazione.

7. Nel caso di specie, è pacifico che le azioni in variante siano invece state realizzate prima dell’approvazione da parte di Regione Piemonte e dunque in violazione delle disposizioni normative sopra richiamate. Né si può argomentare che il ritardo di Regione Piemonte nel comunicare l’approvazione abbia legittimato il beneficiario a mettere in atto la variante anzitempo, dal momento che − come già precisato − in caso di mancata risposta la proposta di modifica doveva intendersi respinta.
Di tale quadro normativo il beneficiario era − o avrebbe dovuto secondo diligenza essere − consapevole, dal momento che il bando per accedere al contributo prevedeva espressamente all’art. 11, rubricato “Modifiche ai progetti”, che “In materia di modifiche ai progetti, si applica integralmente quanto stabilito dall’articolo 12 del Decreto Ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016”.

8. Infine, non può essere accolto il rilievo di parte attrice per cui sarebbe irragionevole permettere di presentare proposte di variante sino al 31 ottobre se poi queste devono essere attuate nel breve termine rimanente all’esito dell’approvazione. Spetta in fatti al richiedente la responsabilità di calibrare le modifiche richieste e l’entità delle stesse rispetto ai tempi residui all’esito della procedura richiesta dalla normativa, senza che si possa fare carico all’Autorità competente − in disparte dal dovere di rispetto dei termini di conclusione del procedimento − di vagliare nel dettaglio tale aspetto.
A tal proposito, resta da chiarire che sentenza del Tribunale di Roma n. 18404/2022 si riferisce ad una situazione diversa dalla presente e che le valutazioni ivi contenute non possono trovare applicazione nel caso di specie. La situazione con cui si è confrontato il tribunale romano era infatti del tutto peculiare in quanto oggetto espresso della variante era la partecipazione ad un evento che, si precisava, si sarebbe tenuto a pochi giorni dalla richiesta; la decisione della Regione era intervenuta dopo la conclusione dell’evento ed aveva approvato la variante senza fare alcun rilievo né precisare che, nonostante l’esplicita richiesta, l’approvazione valeva solo per il futuro. In tale situazione − profondamente diversa da quella al vaglio di questo Tribunale, in cui la richiesta di variante non risulta presentare alcuna indicazione cronologica particolare − il Giudice romano non ha sposato una differente interpretazione della normativa, ma ha valorizzato i doveri di comportamento secondo buona fede delle autorità pubbliche, il divieto di venire meno alla approvazione di una richiesta esplicitamente retroattiva ed il legittimo affidamento del privato. Il decisum non è dunque utilmente invocabile nel caso di specie.

9. Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande di Piemonte Land Of Perfection devono essere rigettate.

10. In ragione della novità della questione, su cui non constano precedenti giurisprudenziali in termini (riferendosi, come detto, la decisione del Tribunale di Roma ad un caso diverso), le spese del giudizio devono essere integralmente compensate.



P.Q.M.


Il Tribunale, ogni altra domanda, eccezione o istanza rigettata, dichiarata inammissibile o assorbita, così provvede:

Rigetta le domande proposte da Piemonte Land Of Perfection S.C. a R.L.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.


Torino, 25 ottobre 2023
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Ratti